Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2093-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(ORLANDO)
di concerto con il ministro dello sviluppo economico
(ZANONATO)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUPI)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(DELRIO)
con il ministro della salute
(LORENZIN)
e con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
(D'ALIA)
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)
Presentato il 12 febbraio 2014
(Relatori per la maggioranza: BRATTI e BORGHI)

NOTA: L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 9 ottobre 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2093. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il progetto in titolo nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 4 settembre, e rilevato che:

                esso è sottoposto al parere del Comitato in quanto reca norme di delegazione legislativa al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (articolo 33) e in materia di inquinamento acustico (articolo 37);

            sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            il disegno di legge presenta nella sua mole ulteriormente arricchita a seguito dell'esame in Commissione, un contenuto omogeneo, recando disposizioni esclusivamente riferite alla materia ambientale, per lo più finalizzate a promuovere misure di green economy ed il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;

            sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

                correttamente il disegno di legge utilizza generalmente la tecnica della novellazione. Fanno eccezione l'articolo 24-bis, che disciplina i «contratti di fiume» al di fuori di un appropriato ambito normativo, che potrebbe essere costituito dalla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, che riguarda anche la gestione delle risorse idriche, e l'articolo 26-bis, in materia di sovra canone di bacino idrico montano, che modifica (comma 1) ed integra (comma 2) in maniera non testuale le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 22 dicembre 1980, n. 925 nonché l'articolo 13, comma 3, il quale dispone che «i richiami normativi all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», presenti in numerose disposizioni, espressamente richiamate, del medesimo decreto legislativo o in «altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»: a riguardo di tale ultimo punto si segnala che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, al paragrafo 9, raccomanda che «se vi è la necessità di apportare modifiche testuali dello stesso tenore ad uno stesso atto è opportuno usare una formula riassuntiva del tipo: «l'espressione y, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: z»;

                in alcuni casi il disegno di legge incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi). In particolare, infatti, gli articoli 12-bis e 12-quinquies recano modifiche puntuali a decreti

ministeriali concernenti, rispettivamente, l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici e la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (su quest'ultimo si rammenta peraltro che già hanno inciso in maniera non testuale i decreti-legge nn. 74 e 174 del 2012 e i decreti-legge nn. 43 e 69 del 2013). In un caso, infine, l'intervento su fonti secondarie avviene senza un'esplicita novellazione: l'articolo 8-ter integra infatti in maniera non testuale la medesima tabella 1.A del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012 alla quale l'articolo 12-bis del provvedimento in titolo, come sopra visto, apporta modifiche testuali;

                il disegno di legge, in particolare, apporta numerose modificazioni al codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) e al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006). Si rileva positivamente che le modifiche sono disposte col metodo della novellazione nonché inserendo le nuove disposizioni nell'idoneo contesto normativo di riferimento, tuttavia si rammenta altresì che i due codici sono già stati oggetto di ripetute e continue modifiche, anche assai recenti (per esempio, nel corso del solo anno 2014, il codice ambientale ha subito numerose modifiche ad opera dei decreti legislativi nn. 46, 49 e 112 e del decreto-legge n. 91, mentre il codice dei contratti pubblici ha subito numerose modifiche ad opera della legge n. 125 e dei decreti-legge 47, 66, 83 e 90): tale circostanza influisce negativamente sulla stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

            sotto il profilo della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

                l'articolo 1-bis introduce, nell'ambito dell'articolo 12 della legge n. 979 del 1982, un quinto comma così formulato: «Le spese sostenute per le misure ritenute necessarie di cui al secondo e terzo comma sono recuperate anche nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato». In proposito si segnala che:

                    a) nell'articolo così novellato, il secondo comma usa l'espressione «misure ritenute necessarie», il terzo comma l'espressione «misure necessarie»: a tale riguardo, ove non sussistano specifiche ragioni per l'impiego di formulazioni non coincidenti, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare un'espressione univoca in tutto l'articolo;

                    b) il quarto comma dispone che le spese sostenute sono recuperate «anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa grave». Ove la Commissione di merito ritenga che la fattispecie introdotta dal nuovo comma quinto prefiguri un caso specifico comunque ascrivibile alla più vasta fattispecie descritta al quarto comma e non un'ipotesi aggiuntiva ivi non prevista, si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare il nuovo quinto comma prevedendo che le spese siano recuperate «in particolare» (e non «anche») nei confronti del

proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato;

                l'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 206-sexies.4 agisce «nelle more del riordino ed aggiornamento della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447». Si segnala in proposito che l'articolo 3 citato, nel definire le competenze statali in materia, si limita a prevedere al comma 3 il costante aggiornamento di una serie di adempimenti previsti al comma 1 e che l'articolo 37 del disegno di legge contiene una delega al Governo in materia di inquinamento acustico finalizzata anche al riordino dei provvedimenti normativi vigenti, cui si potrebbe piuttosto fare riferimento;

                l'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, richiama «la misura del tributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f)», senza individuare l'atto normativo di riferimento e senza che sia desumibile, dalla collocazione o da altri elementi, quale esso sia;

                andrebbe altresì verificata la formulazione dell'articolo 16, comma 4, in quanto la novella ivi introdotta coincide con le disposizioni attualmente vigenti;

                l'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 206-quater.1, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, la definizione degli incentivi, anche di natura fiscale, per i prodotti derivanti da materiali post consumo e l'articolo 14-octies, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze «l'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati». A tale proposito, da un lato, si attribuisce implicitamente ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e dall'altro, la mancata definizione di una cornice entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata suscita dubbi di compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

                in tre circostanze si prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in luogo di un regolamento governativo: ciò si riscontra all'articolo 24, comma 2, per definire gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di garanzia delle opere idriche, all'articolo 25, comma 1, per individuare principi e criteri per favorire «l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali» in favore degli utenti «in condizioni economico-sociali disagiate» e all'articolo 26, comma 1, per stabilire principi e criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. A tale proposito il Comitato ha costantemente evidenziato che un siffatto ricorso ai decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente di natura politica, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                talune norme del codice ambientale sono novellate simultaneamente da distinte disposizioni del disegno di legge: in particolare, il comma 6 dell'articolo 206-bis del codice è novellato ad opera sia dell'articolo 14-bis sia dell'articolo 13, comma 1, lettera e); sia l'articolo 13-bis, comma 1, sia l'articolo 14-quinquies del disegno di legge intervengono sull'articolo 220 (rispettivamente sui commi 1 e 2) del codice; sia l'articolo 13-bis, commi 2 e 4, sia l'articolo 14-sexies, comma 1, del disegno di legge intervengono sull'articolo 221 del codice; sia l'articolo 13-bis, comma 7, sia l'articolo 14-sexies, comma 2, del disegno di legge intervengono sull'articolo 223 del codice; sia – infine – l'articolo 13-bis, commi 8 e 9 sia gli articoli 14-septies e 15-bis del disegno di legge intervengono sull'articolo 224 del codice (in particolare, le modifiche introdotte dall'articolo 13-bis, comma 8 e dall'articolo 15-bis riguardano entrambe il comma 1); tali modificazioni, coordinate, potrebbero essere opportunamente raggruppate in un unico contesto normativo;

                in tema di corretta formulazione del testo, l'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 3), capoverso f-bis), non chiarisce quale sia il soggetto competente a stabilire i metodi per la compensazione delle emissioni di gas serra né la relativa fonte normativa; l'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 206-sexies.4 interviene in materia di «efficientamento energetico delle scuole a tutti i livelli, degli ospedali e delle destinazioni d'uso ad entrambi assimilabili», rendendo necessario valutare l'opportunità di specificare meglio a quali destinazioni ci si intenda riferire; all'articolo 23, comma 1, capoverso articolo 72-bis.8 andrebbe valutata l'opportunità di precisare il termine entro il quale o la cadenza periodica con la quale il Ministro presenta al Parlamento la relazione ivi prevista;

                ancora in tema di chiarezza delle espressioni impiegate nel testo normativo, l'articolo 36 al comma 3 contiene un riferimento ai «territori a cosiddetto “fallimento di mercato”», con espressione che, pur di uso consolidato nel campo dell'economia politica, non sembra trovare riscontro nella normativa vigente e meriterebbe quindi una definizione; ai commi 4 e 5 si riferisce alla «costituzione di label (brand o marchi)», ad «operazioni di expansion», di «replacement» e di «management buy in/buy out» impiegando espressioni, anche straniere, non definite univocamente nell'ordinamento. A tale riguardo si rammenta che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede, al paragrafo 4, lettera m), che sia evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente;

                per effetto delle modificazioni (soppressioni ed articoli aggiuntivi) apportate dalla Commissione andrebbe valutata l'opportunità

di aggiornare le rubriche di taluni titoli i quali non danno compiutamente conto dei rispettivi contenuti. In particolare: nella rubrica del titolo I andrebbe soppresso il riferimento alla tutela della fauna, in conseguenza della soppressione dell'articolo 3; nella rubrica del titolo II andrebbe introdotto il riferimento alla nuova procedura di impatto sanitario introdotta dall'articolo 5; nella rubrica del titolo III andrebbe forse introdotto il riferimento ai contenuti degli articoli aggiuntivi 8-bis (che modifica il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, riguardante l'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici) e 8-ter (in materia di sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas); nella rubrica del titolo X andrebbe introdotto il riferimento ai contenuti dell'articolo 29-bis, riguardante l'istituzione da parte dei comuni di spazi per lo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti; nella rubrica del titolo XI andrebbe introdotto il riferimento ai contenuti degli articoli da 32 a 36: la gestione dei rifiuti sanitari (articolo 32); la delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (articolo 33) e in materia di inquinamento acustico (articolo 37); l'istituzione di aree Oil Free Zone (articolo 34); la strategia nazionale Green Communities (articoli 35 e 36);

                inoltre, la rubrica del titolo IV fa riferimento al «green public procurement» mentre la rubrica dell'articolo 9, contenuto nel medesimo titolo, richiama gli «appalti verdi», impiegando espressioni diverse (una delle quali in lingua inglese) per indicare, apparentemente, il medesimo oggetto;

                l'articolo 33 è volto a conferire al Governo una delega legislativa in materia di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali; il comma 2, che elenca i principi e criteri direttivi della delega:

                    a) esplicita alla lettera a) la nozione di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), con una definizione che – nel riguardare un istituto innovativo, non già disciplinato dall'ordinamento e la cui denominazione non è di uso corrente – parrebbe opportuno chiarire ulteriormente, concernendo essa l'oggetto stesso della delega;

                    b) include, alla lettera i), gli aspetti procedurali attinenti all'intesa con la Conferenza unificata ed al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovrebbero essere debitamente disciplinati in un autonomo comma;

                l'articolo 37 è volto a conferire al Governo una delega legislativa in materia di inquinamento acustico. In relazione alla formulazione delle norme di delega, in alcuni casi i principi e criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega: ciò si riscontra, in particolare, al comma 2, lettere b), d), e), f), i) ed l) (sul recepimento di disposizioni europee in talune aree) e lettera c) (armonizzazione della normativa nazionale);

            sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

                l'articolo 13-bis, comma 9, differisce dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2014 il termine per l'adeguamento dello statuto del CONAI ai principi contenuti nel cosiddetto codice ambientale, l'articolo 14, comma 2, fissa un nuovo termine per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, già da conseguire gradualmente entro il 31 dicembre 2012, l'articolo 22, comma 7 differisce dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le Regioni devono approvare il piano di tutela delle acque;

                il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                si sopprimano le disposizioni contenute agli articoli 8-ter, 12-bis e 12-quinquies che incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza;

                agli articoli 24, comma 2, 25, comma 1, e 26, comma 1, che prevedono l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

                riguardo alle disposizioni contenute all'articolo 11, comma 1, e all'articolo 14-octies, comma 4, finalizzate ad intervenire mediante fonti subordinate anche in materia fiscale, valuti la Commissione la loro compatibilità con la riserva di legge in materia tributaria prevista dall'articolo 23 della Costituzione e, conseguentemente, si provveda se del caso alla loro riformulazione al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

                all'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, si specifichi l'atto normativo cui la novella fa rinvio;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 33, si disciplinino in un comma autonomo le disposizioni procedurali che attualmente sono previste (al comma 2, lettera i)), fra i princìpi e criteri direttivi.

        Il Comitato osserva altresì che:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                si dovrebbero riformulare le disposizioni che incidono in via non testuale sulle norme vigenti in termini di novelle alle medesime;

                all'articolo 33 si dovrebbe valutare l'opportunità di definire più dettagliatamente l'oggetto della delega relativa al pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA);

                all'articolo 37, per quanto detto in premessa, si dovrebbero esplicitare maggiormente i principi e criteri direttivi, al fine di distinguerli più chiaramente dall'oggetto della delega;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                si dovrebbero coordinare le disposizioni elencate in premessa che, pur collocate in articoli e commi distinti del disegno di legge, incidono sulle medesime disposizioni del codice ambientale;

                si valuti come riformulare le rubriche dei titoli I, II, III, X e XI onde dar pienamente conto del loro effettivo contenuto e l'opportunità di coordinare la rubrica del titolo IV con quella dell'articolo 9;

                per quanto detto in premessa, valuti la Commissione l'opportunità di introdurre riformulazioni in luogo delle espressioni e delle formulazioni, citate in premessa, dal significato tecnico-giuridico non univocamente definito o comunque suscettibili di ingenerare incertezze e di quelle che appaiono richiedere un coordinamento con la normativa vigente;

                si valuti come garantire l'osservanza delle previsioni della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi laddove prevede, al paragrafo 4, lettera m), che sia evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2093 Governo, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse

naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)», come risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito;

            considerato che il contenuto del nuovo testo del disegno di legge è prevalentemente riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in quanto reca misure che riguardano, in particolare, la disciplina delle aree protette (sentenze della Corte costituzionale n. 44 del 2011 e n. 263 del 2011), degli impianti termici civili (sentenza n. 250 del 2009), della gestione dei rifiuti (si vedano ex multis sentenza n. 10 del 2009 e sentenze nn. 277 e 62 del 2008), della difesa del suolo;

            considerato altresì che relativamente agli articoli 9 e 10, che modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006, si ricorda che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 401/2007) ha ritenuto riconducibili i vari ambiti di legislazione in tema di contratti pubblici ad un novero di materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile attribuite alla competenza statale rispettivamente dalle lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            rilevato che talune disposizioni riguardano poi il settore dell'energia: nel riparto di competenze legislative derivante dal titolo V la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia è rimessa alla competenza concorrente tra Stato e Regioni. Si ricorda peraltro che la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore energetico, pur trattandosi di materia di competenza concorrente, applicando il principio della «attrazione in sussidiarietà» elaborato nella sentenza n. 303 del 2003;

            fatto presente, in particolare, che la previsione di cui all'articolo 2-bis, che destina risorse per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti ad un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, pur essendo nelle finalità riconducibile alla tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è suscettibile di produrre effetti anche sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale affinché esso si svolga nei limiti della sostenibilità ambientale, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale in casi analoghi (si veda, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2008);

            valutata, pertanto, la necessità di prevedere il parere della Conferenza unificata nella relativa procedura, in aderenza con il principio di leale collaborazione che – come evidenziato in più occasioni dalla Corte costituzionale – «deve, in ogni caso, permeare

di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie» (ex multis sentenze n. 285 del 2005; n. 201 del 2007; n. 50 del 2008; n. 63 del 2008);

            considerato, poi, che l'articolo 12-quater, al comma 1, consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni e il Comune territorialmente competente. A un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è demandata, ai sensi del successivo comma 2, la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1;

            evidenziata, pertanto, l'opportunità di chiarire maggiormente le forme di coinvolgimento degli enti territoriali ai fini dell'estensione di cui al suddetto comma 2, anche in relazione alla procedura definita al comma 1 del predetto articolo 12-quater;

            rilevato, altresì, che l'articolo 11, comma 1, capoverso Art. 206-quater.1, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, la definizione degli incentivi, anche di natura fiscale, per i prodotti derivanti da materiali post consumo e che, analogamente, l'articolo 14-octies, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze «l'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati»;

            richiamato, riguardo alle suddette disposizioni, quanto previsto dall'articolo 23 della Costituzione, in considerazione del fatto che le due norme prevedono una cornice non del tutto definita entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata, attribuendo implicitamente ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo (senza indicare un parametro o un limite massimo entro cui intervenire), secondo una procedura differente, in particolare, rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (regolamenti di delegificazione), che non può dare, quindi, le medesime garanzie individuate da tale procedura;

            fatto presente, infine, che gli articoli 12-bis e 12-quinquies recano modifiche puntuali a decreti ministeriali, contravvenendo in tal modo alla circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi (circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001), nella parte in cui dispone che «non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad

atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 2-bis, sia previsto, in aderenza con il principio di leale collaborazione, evidenziato in più occasioni dalla Corte costituzionale, il parere della Conferenza unificata nell'ambito della procedura delineata dallo stesso articolo che, pur essendo nelle finalità riconducibile alla tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è tuttavia suscettibile di produrre effetti anche sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale affinché esso si svolga nei limiti della sostenibilità ambientale;

            e con le seguenti osservazioni:

                a) valuti la Commissione di merito, con riferimento agli articoli 11, comma 1, capoverso Art. 206-quater.1, e 14-octies, comma 4, l'opportunità di modificare le predette disposizioni nella parte in cui demandano, per la definizione di certi aspetti, a decreti ministeriali, in una cornice non ben definita, attribuendo dunque implicitamente ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo (senza indicare un parametro o un limite massimo entro cui intervenire), secondo una procedura differente, in particolare, rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non può dare, quindi, le medesime garanzie individuate da tale procedura;

                b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il contenuto degli articoli 12-bis e 12-quinquies, in quanto recano modifiche puntuali a decreti ministeriali, contravvenendo in tal modo alla richiamata circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi, nella parte in cui dispone che «non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi»;

                c) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 12-quater, comma 2, l'opportunità di chiarire maggiormente le forme di coinvolgimento degli enti territoriali ai fini dell'estensione della procedura di individuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dei porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni e il Comune territorialmente competente.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il provvedimento per le parti di competenza,

            rilevato che:

                l'articolo 14-octies, comma 1, lettera a), capoverso, al comma 5 prevede che «a decorrere dal 1 luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi da prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi»;

                per quanto si ritenga condivisibile il principio, tale condotta è sanzionata con una sanzione pecuniaria amministrativa da 30 a 150 euro (comma 1, lettera b), in ordine alla quale appare opportuno tenere in considerazione le prevedibili difficoltà applicative;

                l'articolo 23, comma 9, interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), integrando l'articolo 31, in materia di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;

                in particolare, viene inserito un nuovo comma 4-bis, in base al quale «l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, viene irrogata sempre nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente».

                con riferimento alla formulazione di tale disposizione, appare opportuno precisare che l'inottemperanza si riferisce all'ingiunzione di rimozione o demolizione di cui al comma 2 del citato articolo 31;

                in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 (ad esempio, opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica) comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, anziché prevedere l'applicazione della sanzione ivi prevista nella misura massima (dunque, sempre 20.000 euro), con conseguente eliminazione di uno spazio di discrezionalità nella relativa applicazione,

appare più opportuno prevedere un'autonoma e più severa sanzione pecuniaria amministrativa, sempre compresa tra un minimo e un massimo;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 23, comma 9, come indicato in premessa.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
PARERE FAVOREVOLE

        (2 aprile 2014)

        La III Commissione,

            esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2093 Governo, come risultante dagli emendamenti approvati in Commissione, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (collegato alla legge di stabilità 2014);

            rilevato come il disegno di legge favorisca una più ampia attuazione dei principi giuridico-internazionali in materia di salvaguardia dell'ambiente;

            valutate in termini positivi, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo VIII volte a promuovere l'accesso universale all'acqua, pienamente conformi agli orientamenti recentemente assunti dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha riconosciuto l'accesso ad un'acqua pulita e sicura come diritto umano;

            espresso apprezzamento per le disposizioni di cui al Titolo III in materia di emissione e gas ad effetto serra, e di cui all'articolo 35, volte a promuovere una strategia nazionale di Green Communities, che concorrono ad una migliore attuazione a livello nazionale degli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto, ratificato dall'Italia con la legge 1 giugno 2002, n. 120,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        (10 settembre 2014)


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2093 Governo, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)»;

            preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica e dai chiarimenti resi dal Governo, da cui si evince che:

                all'articolo 2-bis, appare necessario precisare che, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse derivanti dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al finanziamento del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, coordinando conseguentemente le restanti disposizioni dell'articolo;

                l'articolo 5-bis, nel novellare l'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovrebbe prevedere che la valutazione di impatto sanitario non sia svolta direttamente dall'Istituto superiore di sanità, ma effettuata in conformità alle linee guida predisposte dal medesimo Istituto, che collabora comunque alle attività di controllo e di monitoraggio, operando con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

                all'articolo 10-bis, che pone a carico dell'Osservatorio dei contratti pubblici nuovi compiti di monitoraggio, appare necessario inserire, dopo il comma 1, un'apposita clausola di neutralità finanziaria;

                all'articolo 10-ter, che prevede l'adozione di un piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale nonché di un piano di azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, appare necessario inserire apposite clausole di neutralità finanziaria;

                appare opportuno che, al medesimo articolo 10-ter, il citato piano per la qualificazione ambientale sia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anziché sentito il medesimo Ministro;

                all'articolo 11, che prevede misure per incentivare il risparmio e il riciclo di materiale, attraverso l'introduzione dell'articolo 206-ter del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, appare necessario, al fine di superare le criticità derivanti dalle modifiche introdotte dalla

Commissione di merito durante l'esame in sede referente, sopprimere le disposizioni che riguardano la concessione di ulteriori incentivi sottoforma di credito di imposta, detrazioni fiscali e riduzione dell'IVA, fruibili da una platea potenzialmente vastissima di beneficiari;

                al medesimo articolo 11, laddove si introduce l'articolo 206-quater del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, in materia di incentivi per prodotti derivanti da materiali post consumo, appare necessario precisare, al comma 4 del medesimo articolo 206-quater, che i predetti incentivi possano essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento UE n. 1407/2013;

                all'articolo 13, in materia di attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, dovrebbe essere soppresso il comma 2, che continua a richiamare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo alla costituzione di una segreteria tecnica, nonostante la previsione di tale decreto e della stessa segreteria tecnica sia stata soppressa nel corso dell'esame in sede referente;

                all'articolo 13, comma 4, appare necessario precisare che la possibilità per il personale delle amministrazioni pubbliche, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero, nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, è riconosciuta esclusivamente al personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, e comunque fino ad un massimo di 15 unità;

                all'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, la rimodulazione tributaria in funzione del livello di raccolta differenziata, ivi prevista, deve intendersi riferita al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

                l'articolo 14-bis dovrebbe essere soppresso, poiché prevede una nuova modalità di copertura degli oneri derivanti dalle attività di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, attraverso contributi a carico dei soggetti interessati, definiti sulla base di criteri che non garantiscono il reperimento delle occorrenti risorse;

                l'articolo 14-quater, che disciplina il sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, non comporta effetti finanziari, sia perché il sistema del deposito cauzionale per le tipologie di rifiuti previste consente che le stesse escano dall'attuale circuito di gestione dei rifiuti, con la conseguenza che i relativi costi di gestione non vengono più sostenuti, sia perché vige l'obbligo per i comuni di copertura integrale del costo del servizio con il gettito della TARI;

                l'articolo 14-octies dovrebbe essere soppresso – a meno che non si preveda l'introduzione di procedure che assicurino la sua neutralità finanziaria – in quanto le disposizioni ivi contenute provvedono ad oneri non quantificati, derivanti dalle attività inerenti alla raccolta di rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare, attraverso una copertura inidonea, ossia mediante un aumento non meglio precisato delle aliquote di accise sui tabacchi, che appare suscettibile di causare una contrazione incontrollata dei consumi del mercato legale, con inevitabili ripercussioni sul gettito erariale;

                l'articolo 14-novies, concernente la gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le disposizioni ivi contenute presentano carattere ordinamentale;

                l'articolo 14-decies, recante misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani assimilati, non determina effetti finanziari negativi, in quanto, da un lato, si limita a prorogare il termine per l'emanazione del regolamento ministeriale per la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, dall'altro, introduce l'esplicita finalità di dare attuazione al principio comunitario «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

                all'articolo 16, recante disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori, appare necessario reintrodurre, al comma 1, lettera c), il riferimento alla direttiva 2006/66/CE nonché sopprimere il successivo comma 4, che risulta privo di contenuto normativo, limitandosi il medesimo comma a riprodurre disposizioni già vigenti;

                l'articolo 18 non comporta effetti finanziari, in quanto circoscrive gli obblighi di adesione al Consorzio CONOE alle sole imprese che producono, importano o detengono olii e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati;

                l'articolo 19-bis, recante misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati, non comporta effetti finanziari in quanto si limita a prevedere la promozione da parte delle Regioni di misure economiche e incentivi secondo criteri e modalità automatiche progressive nel caso di raggiungimento da parte dei comuni degli obiettivi minimi di riciclaggio previsti dall'ordinamento europeo e nazionale secondo i principi e le misure contemplate dal Programma Nazionale di prevenzione già approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013;

                appare necessario ripristinare – a meno che non si intenda mantenere i profili meramente ordinamentali delle modifiche introdotte

nel corso dell'esame in sede referente – l'originaria formulazione dell'articolo 22, in materia di autorità di bacino, quale risultante dal disegno di legge C. 2093 presentato dal Governo, posto che tali modifiche, nel loro complesso, sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

                l'articolo 26-bis, recante disposizioni in materia di sovra canone di bacino imbrifero montano, non comporta effetti finanziari negativi, poiché le disposizioni ivi contenute finalizzano l'estensione dei sovra canoni anche al finanziamento di nuovi interventi infrastrutturali non ancora avviati;

                appare necessario sopprimere l'articolo 26-ter, recante divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo, poiché non si possono escludere effetti finanziari negativi derivanti dalla prevista automatica decadenza dalle concessioni e dai permessi in essere;

                l'articolo 29-bis non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le disposizioni ivi contenute si limitano a riconoscere una mera facoltà per i comuni e per i loro enti strumentali di individuare i centri di raccolta per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo;

                all'articolo 30, appare necessario precisare che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

                l'articolo 32, concernente la gestione di rifiuti sanitari, non comporta oneri per la finanza pubblica – giacché l'attività di smaltimento dei rifiuti è stata già disciplinata dall'articolo 40, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – e non presenta profili di incompatibilità con la disciplina europea, posto che l'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE non prevede una forma di rendicontazione in ordine cronologico che dia conto degli elementi richiesti dal medesimo articolo 35;

                al medesimo articolo 32, inoltre, dovrebbero essere corretti i riferimenti normativi ivi contenuti alla legge n. 214 del 2011, con il riferimento al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificando conseguentemente la rubrica;

                agli articoli 33 e 35, recanti, rispettivamente, delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali e Strategia nazionale Green Communities, dovrebbero essere inserite apposite clausole di invarianza finanziaria;

                all'articolo 34, la facoltà attribuita alle regioni e alle province autonome di assicurare linee di sostegno finanziario alle attività concernenti l'istituzione di aree oil free sarà esercitata compatibilmente

con gli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità;

                appare necessario sopprimere l'articolo 36, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire, per il tramite della Cassa depositi e prestiti, il «Fondo italiano investimenti green communities SGR Spa», posto che, da un lato, l'onere che ne consegue, quantificabile tra i 200 e i 490 milioni di euro, non è puntualmente riferito ad una o più annualità, dall'altro, la relativa copertura è posta genericamente a carico delle risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014-2020, ed è previsto altresì un obbligo in capo a Cassa depositi e prestiti di partecipare al predetto fondo, in contrasto con la sua classificazione all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione;

                valutata la necessità, all'articolo 33, di prevedere, contestualmente all'introduzione della predetta clausola di invarianza finanziaria, anche la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni competenti anche per i profili finanziari;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

            all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Per la realizzazione fino a per l'anno 2015 con le seguenti: Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2,;

            conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 2-bis, sopprimere le seguenti parole: Al relativo onere si provvede, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.;

            all'articolo 5-bis, comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: da parte dell'Istituto superiore di sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti con le seguenti: in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità;

            conseguentemente, al secondo periodo del medesimo capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che opera con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

            all'articolo 10-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

            all'articolo 10-ter, comma 1, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

            conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo 10-ter, dopo le parole: è emanato aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

            all'articolo 11, comma 1, capoverso 206-ter, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

                3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti.;

            all'articolo 11, comma 1, capoverso 206-quater, comma 4, sostituire le parole: di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 con le seguenti: di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

            all'articolo 13, sopprimere il comma 2;

            all'articolo 13, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: il personale delle amministrazioni con le seguenti; il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni;

            conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: e delle facoltà assunzionali con le seguenti: fino ad un massimo di 15 unità,;

            all'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis sostituire le parole da: la misura fino a: 549/1995 con le seguenti: la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995;

            sopprimere l'articolo 14-bis;

            sopprimere l'articolo 14-octies;

            all'articolo 16, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, dopo le parole: delle direttive aggiungere le seguenti: 2006/66/CE,;

            all'articolo 22, apportare le modificazioni necessarie per ripristinare il testo originario del disegno di legge C. 2093, salva la possibilità di mantenere i soli profili meramente ordinamentali delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente;

            sopprimere l'articolo 26-ter;

            all'articolo 30, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;

            all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

            conseguentemente, al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

            conseguentemente, al medesimo articolo 33, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.;

            all'articolo 35, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

            sopprimere l'articolo 36;

            con le seguenti condizioni:

                all'articolo 16, sopprimere il comma 4;

                all'articolo 32, comma 1, alinea, sostituire le parole: della legge 22 dicembre 2011, n. 214 con le seguenti: del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

        Conseguentemente, sostituire la rubrica del medesimo articolo 32 con la seguente: Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche;

            e con la seguente osservazione:

                valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 10-ter, comma 1, di sostituire le parole da: di concerto fino a: politiche agricole e forestali con le seguenti: di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 2093, collegato alla legge di stabilità 2014, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            rilevato, in linea generale, come il provvedimento rechi una serie di disposizioni di particolare interesse, che si propongono l'obiettivo, pienamente condivisibile, di promuovere la sostenibilità dell'economia e il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, la riduzione e il riciclo dei rifiuti, il sostegno agli investimenti delle imprese PMI nel settore della green economy, nonché la piena implementazione del principio comunitario «chi inquina paga»;

            segnalato, tuttavia, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, come il testo rechi una serie di elementi di criticità che occorre correggere, relativi segnatamente agli articoli 9-bis, 11, 14-octies, 14-decies e 36 del provvedimento;

            evidenziato, in particolare, con riferimento all'articolo 14-octies, come risulti del tutto improprio finanziare gli oneri per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, nonché per le campagne di informazione in tale ambito attraverso un aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati, in termini del tutto eccentrici rispetto al processo di revisione delle accise sui tabacchi in corso nel quadro della delega per la riforma del sistema fiscale;

            rilevato inoltre come l'articolo 13 delinei un meccanismo di definizione dei costi standard nella gestione dei rifiuti che appare distonico rispetto ai sistemi di determinazione dei predetti costi standard vigenti negli altri settori, in quanto affida interamente tale compito al solo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

            segnalato altresì come l'articolo 36, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze costituisca, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, il «Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR S.p.A.», presenti alcuni elementi problematici, in particolare per quanto riguarda il conteggio del patrimonio del predetto Fondo nell'ambito del debito del settore pubblico allargato ai fini dei parametri europei,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) con riferimento all'articolo 11, il quale prevede incentivi alla stipula di accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo, anche nella forma di

credito di imposta, di detrazione fiscale o di riduzione dell'IVA, demandando inoltre ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, provveda la Commissione a specificare già nella norma primaria criteri, condizioni e limiti di attribuzione delle predette misure agevolative tributarie, risultando del tutto improprio delegare integralmente tali aspetti alla normativa secondaria;

            2) con riferimento all'articolo 13, il quale, tra l'altro, demanda integralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi standard nella gestione dei rifiuti, in termini del tutto difformi rispetto ai meccanismi di determinazione dei predetti costi standard negli altri settori, provveda la Commissione a riformulare la disposizione nel senso di prevedere a tali fini, analogamente a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 216 del 2010 sui fabbisogni standard, il coinvolgimento in sede tecnica dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), della Società per gli studi di settore (SOSE), e della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), nonché l'intesa in merito del Ministero dell'economia e delle finanze;

            3) con riferimento all'articolo 14-octies, il quale obbliga i Comuni ad installare appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, e prevede che i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuino campagne di informazione per sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, istituendo a tali fini presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, e prevedendo che tale Fondo sia alimentato attraverso l'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati, provveda la Commissione di merito a sopprimere l'articolo, ovvero a individuare una diversa forma di copertura finanziaria, sia in quanto la previsione appare scollegata rispetto alla revisione del sistema delle accise sui tabacchi, che costituisce uno degli aspetti affrontati dalla delega per la riforma del sistema fiscale, attualmente in corso di esercizio, in forza della quale è stato predisposto e trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106), sia in quanto un ulteriore incremento dell'imposizione sul consumo dei tabacchi lavorati potrebbe determinare una flessione del consumo legale di tali prodotti, e, dunque, del relativo gettito;

            4) con riferimento all'articolo 36, il quale autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, il «Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR S.p.A.», che avrebbe il compito di realizzare operazioni ed interventi

di sostegno finanziario, diretto ed indiretto, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali e delle società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della green economy, provveda la Commissione di merito a sopprimere l'articolo, in quanto la partecipazione della Cassa nel Fondo comporterebbe il rischio che il patrimonio del Fondo stesso sia computato nel debito del settore pubblico allargato ed inciderebbe dunque negativamente sugli equilibri di finanza pubblica ai fini dei parametri europei, ovvero, quantomeno, provveda a precisare il ruolo della stessa Cassa Depositi e Prestiti nella costituzione del Fondo, posta la natura giuridica della stessa Cassa, oltre che a chiarire i profili di copertura finanziaria della disposizione, specificando a tale ultimo riguardo se si intenda far riferimento alle risorse derivanti dal risparmio postale per le quali l'esposizione di Cassa Depositi e Prestiti è garantita dallo Stato, ovvero a quelle provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 9-bis, il quale stabilisce che, per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, ai fini della formulazione delle relative graduatorie, costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della previsione, eliminando il riferimento alle agevolazioni, che appare sotto alcuni aspetti improprio, in quanto la disposizione fa esplicito riferimento ai fondi comunitari, o almeno di precisare se tra tali benefici si intenda far riferimento anche a misure di carattere tributario, specificando in tal caso almeno la tipologia dei predetti benefici;

            b) con riferimento all'articolo 14-decies, il quale prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisca criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, valuti la Commissione di merito l'opportunità coordinare tale disposizione con le norme in materia già recate dall'articolo 1, comma 667, della legge di stabilità 2014, aventi il fine di consentire ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, valutando in tale contesto l'opportunità di incidere direttamente sul dettato del citato articolo 1, comma 667.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2093 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)»,
valutate, in particolare, favorevolmente le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, concernente la mobilità sostenibile casa-scuola, e all'articolo 11, comma 1, il quale introduce alcune misure incentivanti per le imprese che, nell'ambito delle gare d'appalto relative anche agli edifici scolastici, facciano uso di prodotti contenenti materiali post-consumo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 2-bis, si valuti l'opportunità di abbassare da 100.000 a 50.000 abitanti la dimensione dell'ambito territoriale di riferimento per la presentazione di progetti per la realizzazione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (n. 2093 Governo),

            premesso che:

                l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione Ambiente, prevede che le spese per il ripristino ambientale in caso di incidenti marittimi siano imputate anche al proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato;

                con riferimento a tale disposizione, occorre segnalare che l'articolo 12 della legge 979 del 1982, e successive modificazioni già

prevede che le spese in questione siano recuperate, nei limiti del valore del carico, anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo; occorre pertanto coordinare con le richiamate previsioni quanto disposto dall'articolo 1-bis in esame;

                l'articolo 2-bis, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Commissione Ambiente, interviene in materia di mobilità sostenibile, prevedendo uno stanziamento di 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti promossi da uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti e volti alla promozione della mobilità sostenibile. I progetti possono riguardare, sulla base delle indicazioni fornite a titolo esemplificativo dal testo, iniziative di car-pooling e bike-pooling, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti pedonali o ciclistici, anche collettivi, casa-scuola, l'erogazione di buoni-mobilità ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili, programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta delle auto in prossimità di scuole o sedi di lavoro. Le iniziative dovranno essere coordinate nell'ambito di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con il quale saranno stabiliti anche i criteri per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali e per la ripartizione dei finanziamenti. Gli enti beneficiari saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti. La copertura del piano è posta a carico della quota dei proventi delle aste delle quote di emissioni di gas serra, pari al 50 per cento, già destinata a finalità di carattere ambientale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013;

                l'articolo citato interviene sul tema della mobilità sostenibile, oggetto, tra gli altri, del provvedimento recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, all'esame della Commissione in sede referente; in considerazione della materia e dell'incidenza che essa riveste sul complesso delle politiche per la mobilità, appare opportuno prevedere il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui decreti in questione; si segnala altresì l'esigenza che gli schemi dei decreti con cui, rispettivamente, si definisce il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile e si provvede al riparto delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari siano sottoposti, prima della loro definitiva approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

                sempre con riferimento all'articolo 2-bis, si segnala l'esigenza di prevedere che i finanziamenti previsti dal citato articolo, per quanto concerne le iniziative di «car pooling e bike pooling», possano essere destinati ai soli progetti che non perseguano fini di lucro;

                appare altresì opportuno che venga precisato l'ambito di applicazione delle iniziative di car pooling e bike pooling, anche in

ragione dell'assenza di una definizione di tale fattispecie nell'ordinamento, e che siano inserite tra le iniziative oggetto del finanziamento gli spostamenti casa-lavoro, con priorità per le imprese e gli enti pubblici che abbiano istituito il responsabile della mobilità aziendale (mobility manager), e abbiano adottato il piano degli spostamenti casa-lavoro, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, recante «Mobilità sostenibile nelle aree urbane»;

                l'articolo 4, comma 1, lettera b), prevede una misura di semplificazione, che può interessare anche i lavori condotti in ambito portuale, per l'autorizzazione all'immersione in mare di materiali da fondali marini; in particolare si stabilisce che quando l'immersione dei materiali avvenga nell'ambito di interventi già assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, l'autorizzazione all'immersione prevista dal codice ambientale sia rilasciata dalla medesima autorità competente per la valutazione di impatto ambientale;

                sempre in materia di fondali marini, l'articolo 12-quater autorizza il Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e avvalendosi del reparto ambientale marino del corpo delle capitanerie di porto, ad individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare, sulla base di appositi accordi di programma con la Capitaneria di porto, l'Autorità portuale, se costituita, le imprese ittiche, le associazioni citate e il comune territorialmente competente, operazioni di gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali. Un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potrà estendere, sulla base dei risultati conseguiti, le operazioni di gestione dei rifiuti ad altri porti;

                l'articolo 7-bis prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato open data per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green economy; a tale riguardo, dal punto di vista del merito sarebbe opportuno prevedere la disponibilità dei dati anche indipendentemente dalla richiesta di enti locali, mentre sotto un profilo formale risulta opportuno inserire il richiamo alla definizione legislativa di «formato aperto», recata dall'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

                l'articolo 27 interviene sull'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, istituendo un contributo a carico degli operatori che intendano installare infrastrutture per impianti radioelettrici o realizzare reti di banda larga mobile o di tecnologia UMTS, per le spese relative al rilascio del parere ambientale per impianti radioelettrici da parte delle amministrazioni provinciali e comunali;

                con riferimento alle citate previsioni dell'articolo 27, si osserva che il contributo, venendo a gravare sugli operatori, potrebbe determinare un effetto disincentivante rispetto ad attività quali l'installazione di infrastrutture e la realizzazione di reti che risultano essenziali per lo sviluppo della banda larga e, più in generale, del settore delle comunicazioni elettroniche;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sostituire l'articolo 1-bis con il seguente: «Art. 1-bis. (Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare). 1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento all'utilizzo di una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato»;

            2) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «car pooling e bike pooling» inserire le seguenti: «, in ogni caso non aventi fini di lucro»;

            3) all'articolo 2-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

                a) al primo periodo, sostituire le parole: «sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

                b) al secondo periodo, sostituire le parole: «sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

                c) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 2-bis, l'opportunità di precisarne l'ambito di applicazione, nel senso di includere anche iniziative di bike sharing; di circoscrivere il bike pooling e il car pooling all'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, anche al fine della compartecipazione alle spese di trasporto; di inserire, tra le iniziative che possono beneficiare del finanziamento, anche gli spostamenti casa-lavoro, con priorità per le imprese e gli enti pubblici che abbiano istituito il responsabile della mobilità

aziendale (mobility manager) e abbiano adottato il piano degli spostamenti casa-lavoro, come previsto dalla normativa vigente; di precisare che la cessione di «buoni mobilità» si riferisce all'uso di mezzi di trasporto sostenibili a livello ambientale;

            b) con riferimento all'articolo 7-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i dati ambientali siano comunque rilasciati, a prescindere dalla richieste di enti locali, in formato di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 27.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (n. 2093 Governo), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) in relazione all'articolo 8-bis intervenga la Commissione di merito al fine di preservare i meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni antecedenti ai provvedimenti che disciplinano i Sistemi efficienti di utenza da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico integrato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008;

            b) in relazione all'articolo 14-quater, provveda la Commissione di merito a rivedere il testo privilegiando una formulazione che favorisca ed incentivi la diffusione del sistema del vuoto a rendere su cauzione, espungendo al contempo previsioni di obblighi e penalizzazioni (commi 1 e 4);

            c) in relazione all'articolo 26-ter intervenga la Commissione di merito per chiarire che nel Paese è vietata la ricerca e l'estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari, e quindi

è vietata anche qualunque tecnica in pressione nel sottosuolo utilizzante fluidi, liquidi o gassosi compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui lo shale gas and oil è intrappolato;

        e le seguenti osservazioni:

            1) in relazione all'articolo 8-bis valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 115 del 2008 specificando che la titolarità possa appartenere anche a soggetti riconducibili al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

            2) in relazione all'articolo 9-bis, valuti la Commissione di merito di prevedere l'effettivo rispetto delle tempistiche previste per l'ottenimento delle certificazioni ambientali denominate ECOLABEL ed EMAS ottimizzando le procedure per il rilascio;

            3) in relazione all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire (o evitare di utilizzare) il termine «riciclo» che sembra limitare la possibilità di riutilizzo di determinati materiali non completamente riciclabili (quali le vetroresine);

            4) in relazione all'articolo 13-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 5, ove si fa obbligo al CONAI di sostituirsi ai comuni inadempienti nella raccolta differenziata su superficie pubblica, nonché i commi 6 ed 8, in cui si qualifica il CONAI e i consorzi di filiera come «incaricati di pubblico servizio»;

            5) in relazione alla soppressione dell'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'interno degli articoli che disciplinano il funzionamento del CONAI, la differenziazione del contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proporzionandolo alla reale riciclabilità dell'imballaggio immesso sul mercato.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2093, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito;

            valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 2-bis, che autorizza una spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile anche a beneficio dei lavoratori;

            preso atto che l'articolo 13, nel disciplinare l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, apporta modifiche alla normativa vigente in materia al fine di eliminare ogni riferimento al cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti e di trasferirne le funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale, a tal fine, si avvale dell'ISPRA;

            considerato che, in tale contesto, il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede che il personale delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle procedure ordinarie di mobilità, possa chiedere, entro il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero purché ciò avvenga nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica, nel rispetto dei vincoli previsti per le assunzioni e nel presupposto che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, nonché previa acquisizione del parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui detto personale opera;

            rilevato, con riferimento al medesimo personale di cui al comma 4 dell'articolo 13, che l'inquadramento viene disposto nell'area funzionale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

            segnalata l'esigenza, con riferimento al medesimo articolo 13, comma 4, di precisare in modo univoco che i lavoratori da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati assunti dalle amministrazioni pubbliche di provenienza attraverso procedure concorsuali, nonché l'opportunità di individuare, in relazione alla medesima disposizione, il numero delle unità di personale da inquadrare nei medesimi ruoli, anche alla luce di una ricognizione puntuale dei soggetti che potranno avvalersi della disposizione;

            considerato che l'articolo 22, nel modificare la disciplina delle autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di completarne il processo di attuazione, rinvia a successivi decreti ministeriali la disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle medesime autorità delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali,

rimettendo altresì alla normativa secondaria il compito di individuare le unità di personale trasferite alle autorità di bacino, che mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 13, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, commi 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le seguenti: il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure di concorso, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

        e con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 13, comma 4, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il numero dei lavoratori che potranno essere inquadrati nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 2093, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (collegato alla legge di stabilità 2014), nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

            considerato che in materia di green economy e contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali è obiettivo del Governo e del Parlamento introdurre importanti innovazioni rafforzando tale segmento della green economy anche per i suoi risvolti positivi sui livelli occupazionali e più in generale sullo sviluppo economico come si evince anche, a livello europeo, dalle recenti iniziative per favorire l'occupazione verde;

            sottolineato che la green economy significa soprattutto un nuovo modo di trattare questioni specifiche, quali per esempio quelle relative all'energia e ai rifiuti anche attraverso iniziative sperimentali contenute nel presente provvedimento;

            evidenziato che il contenuto dei numerosi articoli si può raggruppare in diversi macro ambiti (Aree protette, tutela della natura e sviluppo sostenibile; Procedure di valutazione ambientale; Acquisti «verdi»; Gestione dei rifiuti; Difesa del suolo; Capitale naturale e contabilità ambientale), di cui solo limitate disposizioni incidono su materie di competenza della XII Commissione;

            rilevato, tuttavia, che il provvedimento di natura ambientale è destinato ad incidere profondamente, e per alcuni versi radicalmente, sulla qualità della vita dei cittadini e delle cittadine e delle intere comunità, e ciò per i risvolti in termini di benessere sociale e di salute, e che inoltre è caratterizzato dalla necessità di coniugare parole chiave come sviluppo economico e sostenibilità ambientale anche al fine di promuovere una nuova cultura civica più rispettosa della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e più attenta ai bisogni della fasce deboli;

            evidenziato che l'articolo 5-bis incide su materie di competenza della XII Commissione, prevedendo una Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, da parte dell'Istituto superiore di sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti;

            apprezzata la importante innovazione contenuta nel suddetto articolo 5-bis, che necessita tuttavia di essere modificato nel senso di prevedere la vincolatività della VIS e di precisare gli aspetti di natura procedimentale evitando appesantimenti burocratici;

            evidenziato altresì che, in materia di «Risorse idriche», l'articolo 25 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

            condivisa l'esigenza di prestare particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione con misure che garantiscano alle stesse il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e primari strettamente connessi alla dignità della persona con l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura idrica come ricordato;

            preso altresì atto che l'articolo 32 riguarda la Gestione dei rifiuti sanitari, intervenendo sulla normativa vigente in materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per i soggetti che svolgono le attività di barbieri, parrucchiere, istituti di bellezza, tatuaggio e piercing;

            evidenziato tuttavia a tale proposito che con la nota depositata presso la V Commissione bilancio nella seduta del 16 settembre il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato come l'esenzione della tenuta del registro prevista dalla disposizione in esame presenti profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria;

            rilevato in generale che le disposizioni dell'intero provvedimento costituiscono una tappa fondamentale nel dedicare una attenzione sempre più puntuale alla tutela dell'aria, del suolo e delle acque nel nostro Paese, rafforzando la necessità di una compatibilità ambientale degli impianti e dell'attività d'impresa;

            evidenziato che lo schema di decreto si colloca nell'ambito di un più ampio programma della tutela ambientale nel nostro Paese all'interno un nuovo rapporto tra sviluppo economico e sostenibilità ambientale;

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            all'articolo 5-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà della Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) per i progetti ivi indicati;

            al medesimo articolo, valuti altresì l'opportunità di affidare all'Istituto superiore di sanità la elaborazione di Linee guida per la predisposizione dei progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza superiore a 300 MW anche attraverso specifica intesa tra Ministero dell'Ambiente e Ministero della salute, delegando la competenza della VIS alle commissioni tecniche che autorizzano i progetti.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (collegato alla legge di stabilità 2014) (n. 2093);

            rilevato che il disegno di legge presenta numerosi aspetti di grande interesse per il comparto agroalimentare, visto lo stretto legame che intercorre tra l'agricoltura e l'ambiente;

            sottolineato che l'attività agricola costituisce certamente una fonte di pressione sull'ambiente, sulle risorse naturali e sul paesaggio, ma anche al tempo stesso un fattore decisivo per la gestione sostenibile delle risorse naturali, la salvaguardia dell'ambiente rurale e dei paesaggi tradizionali, soprattutto per effetto delle politiche agricole perseguite da lungo tempo a livello europeo e nazionale;

            richiamata l'attenzione per le numerose disposizioni che intervengono in materia gestione dei rifiuti e di gestione delle risorse idriche, nonché in materia di «acquisti verdi» delle pubbliche amministrazioni;

            sottolineata l'esigenza di tener conto del ruolo che l'attività agricola può svolgere nella direzione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, introducendo misure di semplificazione delle prescrizioni e degli adempimenti posti a carico alle imprese agricole, in ragione delle caratteristiche strutturali delle stesse, nonché meccanismi premiali in favore delle attività volte al contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;

            riservandosi di valutare anche il testo risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1. all'articolo 3, recante disposizioni relative al funzionamento della Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), sia aggiunto il seguente comma:

        «1-bis. Al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

        «2-bis. Sono parimenti escluse dal campo di applicazione del presente decreto e dalla definizione di giardino zoologico le attività di cura, sviluppo e valorizzazione, attraverso l'allevamento, l'esposizione al pubblico o la mera ospitalità, di specie animali esotiche o selvatiche, ancorché rientranti tra quelle di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, poste in essere dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

        2-ter. Nel rispetto dei vincoli posti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, nell'ottica della semplificazione e per una razionale ed efficiente gestione della spesa pubblica, le competenze

della Commissione scientifica CITES si sostanziano in controlli e ispezioni da effettuarsi presso le imprese ospitanti, al fine di accertare l'adeguatezza delle strutture, il benessere degli animali nonché la salubrità e la sicurezza dei luoghi destinati all'ospitalità»;

            2. dopo l'articolo 6, recante casi di esclusione della valutazione ambientale strategica per i piani di gestione del rischio, sia inserito il seguente:

        «Art. 6-bis (Modifiche alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale)- 1. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        “2.1. Il regolamento di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente, al fine di prevedere ulteriori misure di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei soggetti interessati”.

            b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

        “2-ter. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono soggetti ad autorizzazione unica ambientale o ad altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale. Entro il 30 settembre 2014 il Governo provvede alle conseguenti modifiche del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo”;

            3. all'articolo 10, recante applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, al capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:

        “2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, può prevedere un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, nell'arco di cinque anni, nonché aggiornare l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate”»;

            4. dopo l'articolo 10, sia inserito il seguente:

        «Art. 10-bis – (Criteri minimi ambientali nell'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari) – 1. Al fine di promuovere obiettivi di sostenibilità ambientale nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nei relativi bandi i criteri

minimi ambientali previsti ai paragrafi 5.3 e 6.3 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.

        2. In deroga al comma 1, nell'affidamento dei servizi di ristorazione la destinazione del cibo non somministrato si considera, comunque, inserito tra le specifiche tecniche di base dell'offerta.

        3. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati ai sensi del presente articolo.

        4. Per tener conto degli obiettivi di proporzionalità e di adeguatezza dell'azione della pubblica amministrazione e di promozione della sostenibilità ambientale dei consumi, la disciplina del presente articolo è obbligatoriamente applicata almeno al trenta per cento dei contratti, per le categorie di appalti aggiudicati nel 2014 e al cinquanta per cento nel 2015, facendo salve ulteriori quote per gli anni successivi»;

            5. dopo l'articolo 15, sia inserito il seguente:

        «Art. 15-bis – (Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) – 1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile aderiscono ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la propria confederazione agricola, associazione di categoria o centrale cooperativa di appartenenza, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i consorzi e i sistemi di raccolta dei rifiuti procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle associazioni iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentato.

        2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.

        3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

        “1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000”»;

            6. dopo l'articolo 21, recante disposizioni in materia di rifiuti non ammessi in discarica, sia inserito il seguente:

        «Art. 21-bis (Disposizioni in materia di digestato) – 1. Al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo la parola: “agroindustria” sono inserite le seguenti: “o dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 13, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009”;

            b) dopo le parole “a fini agronomici” sono aggiunte le seguenti: “o per lavorazioni destinate a produrre materiali o prodotti finalizzati alla concimazione e all'ammendamento di terreni e di coltivazioni, in campo, in vaso o in qualunque altra forma di coltivazione, o ad altre finalizzazioni similari ed equivalenti”.

        2. Dopo il comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

        “1-bis. Il digestato di cui al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è equiparato agli effluenti zootecnici ai fini dell'utilizzazione agronomica”.

        3. All'articolo 185, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis”»;

            7. dopo l'articolo 28 sia inserito il seguente:

        «Art. 28-bis (Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti) – 1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

            “f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, o da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi”»;

            8. l'articolo 29 sia sostituito con il seguente:

        «Art. 29. – (Combustione controllata di materiale vegetale) – 1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        “1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, è autorizzata la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a cinque metri cubi per ettaro, fatto salvo

l'uso di processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. I comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, possono individuare le aree, i periodi e gli orari in cui è limitata la combustione controllata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno altresì la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”»;

            9. dopo l'articolo 31 sia inserito il seguente:

        «Art. 31-bis – (Interventi di miglioramento ambientale) – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente:

        “Art. 16-ter (Detrazione delle spese per interventi di miglioramento ambientale) – 1. La detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, si applica anche:

            a) ad interventi di allestimento, recupero, salvaguardia e manutenzione di spazi verdi, pubblici o privati, in aree urbane realizzati da imprenditori agricoli;

            b) ad interventi, pubblici o privati, di allestimento e gestione degli orti urbani realizzati da imprenditori agricoli attraverso il miglioramento e la conservazione di spazi verdi già attrezzati o attualmente abbandonati, al fine di promuovere la riqualificazione ambientale e la fruizione educativa delle aree urbane;

            c) ad interventi per l'adeguamento di impianti, immobili e infrastrutture aziendali realizzati da imprenditori agricoli destinati a promuovere le identità storico-culturali e le qualità del paesaggio attraverso iniziative di conoscenza e promozione rispondenti a criteri di sostenibilità, previa valutazione della soprintendenza regionale per i beni architettonici e per il paesaggio”».

        (8 luglio 2014)

        La XIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2093, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)» come risultante dagli emendamenti approvati dalla competente Commissione di merito;

            preso atto che il testo è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito in conseguenza

dell'aggiunta di nuovi articoli, della riscrittura di articoli esistenti, nonché della soppressione di alcune disposizioni, alcune delle quali di contenuto identico o analogo a norme del decreto-legge n. 91 del 2014;

            considerato che molte osservazioni espresse dalla XIII Commissione sul testo iniziale non sono state recepite, in quanto connesse ad articoli soppressi, altre sono state oggetto di una riformulazione, altre ancora, pur oggetto di discussione approfondita, sono state accantonate in vista di una riforma complessiva della materia d'interesse;

            in particolare, preso atto che l'esclusione del digestato dalla categoria dei rifiuti sarà, come assicurato dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, oggetto di un intervento normativo prossimo all'approvazione;

            considerato, al riguardo, particolarmente importante che oltre ad escludere il digestato dalla nozione di rifiuto siano inclusi nella categoria dei sottoprodotti i diversi riutilizzi dello stesso digestato, anche se diversi dallo spandimento a fini agronomici e anche se finalizzati alla produzione di concimi e ammendanti o altre finalizzazioni equivalenti;

            preso atto che alcuni articoli contengono disposizioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sul comparto agricolo. In particolare il riferimento è:

                all'articolo 8-ter, che inserisce anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

                all'articolo 12-bis, che fa rientrare tra i sottoprodotti della lavorazione del legno, ai fini dell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse per l'accesso ai meccanismi incentivanti, solo quelli relativi legno non trattato;

                all'articolo 15-bis, che disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori, che sono imprenditori agricoli di partecipazione al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza;

                all'articolo 24 che istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale;

                all'articolo 28, in materia di assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari;

            ritenuto importante inserire tra i criteri di qualificazione ambientale dei prodotti di cui all'articolo 10-ter quelli che specificamente possono interessare i prodotti agricoli, quali la provenienza

degli stessi prodotti da un circuito di filiera corta calcolato in relazione alla distanza tra luogo di produzione e luogo di consumo nonché l'indicazione di standard di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale;

            considerato altresì che l'articolo 15-ter dovrebbe essere riformulato in modo da: esentare dal disposto gli imprenditori agricoli che non utilizzano in modo professionale gli imballaggi; escludere la responsabilità delle organizzazioni di categorie in caso di mancato rispetto degli obblighi di raccolta gravanti sugli imprenditori agricoli; prevedere, in considerazione della nuova facoltà di adesione al CONAI disposta dall'articolo in esame, la sospensione per un periodo di dodici mesi delle sanzioni disposte per coloro che non adempiano agli obblighi di raccolta o non adottino, in alternativa sistemi gestionali conformi al decreto legislativo n. 156 del 2006;

            ritenuto di particolare rilievo che non siano considerati rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, anche al fine di poter utilizzare gli stessi prodotti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;

            considerato che l'utilizzo del correttivo chiamato «gesso da defecazione» previsto nella categoria dei fertilizzanti dovrebbe essere assoggettato, qualora prodotto con fanghi di depurazione, alla categoria dei rifiuti facendo valere le regole ed i limiti previsti dal decreto legislativo n. 99 del 1992 che regolamenta l'utilizzo dei fanghi in agricoltura,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1. al comma 3 dell'articolo 10 ter, dopo la lettera b), sia inserito la seguente:

                b-bis) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'indicazione della provenienza degli stessi da filiere corte, calcolate in relazione alla distanza tra luogo di produzione e consumo, e la definizione di standard di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale;

            2. l'articolo 15-bis sia sostituito dal seguente:

        Art. 15-bis. – (Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) – 1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo n.152 del 2006, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori e gli utilizzatori che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile possono partecipare al CONAI tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza; a tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice

civile che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e per i relativi Consorzi di filiera sono sospese per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge le sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1. Sono esclusi dagli obblighi relativi alla raccolta e degli adempimenti di cui all'articolo 221 del decreto legislativo n.152 del 2006 i produttori e gli utilizzatori che sono imprenditori agricoli e che non utilizzano gli imballaggi in modo professionale secondo le modalità definite con provvedimento emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare».

            3. dopo l'articolo 15-bis siano inseriti i seguenti:

        Art. 15-ter. – 1. All'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla lettera e) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ad eccezione degli sfalci e delle potature destinate alla produzione di energia attraverso processi e metodi che non costituiscono pericolo per l'ambiente né danno per la salute che sono escluse dal campo di applicazione della presente parte IV ai sensi dell'articolo 185, comma 1 lettera f).

        Art. 15-quater. 1. L'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, e in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, così come descritti all'allegato 3 del medesimo decreto, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve sottostare ai criteri ed alle prescrizioni previste ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 1992.

        (17 settembre 2014)


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2093 Governo, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)»;

            preso atto che numerose norme del provvedimento operano in recepimento della normativa europea, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di valutazione ambientale, di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di gestione dei rifiuti;

            rilevato che l'articolo 7 in materia di emissioni e gas a effetto serra modifica la definizione di «riduzione sostanziale della capacità» di cui al decreto legislativo n. 30 del 2013, che ha recepito la direttiva 2009/29/CE riguardante il sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per finalità di adeguamento alla corrispondente definizione contemplata nella decisione n. 2011/278/UE, che stabilisce norme transitorie ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE;

            considerato che l'articolo 9, volto ad agevolare il ricorso agli appalti verdi (green public procurement), inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio del costo del ciclo di vita dell'opera, prodotto o servizio, previsto dall'articolo 67 della nuova Direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, nonché la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda, che andranno calcolate secondo criteri stabiliti in base alla Raccomandazione della Commissione europea 2013/l79/UE concernente le prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni;

            considerato che l'articolo 9-bis mira ad agevolare l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale EMAS e il sistema comunitario di etichettatura ecologica ECOLABEL, attribuendo alla registrazione EMAS e alla richiesta di contributi per l'ottenimento di certificazione ECOLABEL carattere di preferenzialità per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, e disponendo che ne venga garantita applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi comunitari 2014-2020;

            richiamato l'articolo 11 che introduce incentivi per l'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati, al fine di promuovere il riciclaggio dei rifiuti, secondo la gerarchia europea delle forme di gestione dei rifiuti (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento) ribadita dal Settimo Programma di Azione in materia di ambiente fino al 2020, approvato con Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013;

            valutata positivamente l'introduzione in via sperimentale, ai sensi dell'articolo 14-quater, del sistema del vuoto a rendere su cauzione per specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, in particolare gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici, che appare pienamente in linea con le indicazioni esistenti a livello europeo in ambito di prevenzione nella produzione di rifiuti di imballaggio;

            ritenuto peraltro opportuno rafforzare tale disciplina con la previsione di ulteriori misure volte a garantire l'effettivo riutilizzo degli imballaggi usati, raccolti con il sistema del vuoto a rendere su cauzione, che potrebbero essere adottate anche in sede di definizione delle modalità della sperimentazione e di applicazione degli incentivi e penalizzazioni;

            osservato che l'articolo 22 recante disposizioni volte alla riorganizzazione distrettuale della governance in materia di difesa del suolo, sembra rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680, giunta allo stadio di parere motivato complementare emesso dalla Commissione europea il 23 gennaio 2014, riguardante la non corretta trasposizione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

            sottolineato che l'articolo 31, che istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, è volto, tra l'altro, all'attuazione degli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020, dalle raccomandazioni 2012 e 2013 all'Italia nell'ambito del Semestre Europeo, dal Regolamento (CE) n. 691/2011 sui Conti Integrati Economico – Ambientali, in coerenza con le Raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio 20;

            osservato, da ultimo, come la previsione di aree «Oil Free Zone», contenuta all'articolo 34, appaia pienamente coerente con gli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale definiti a livello europeo, al fine del progressivo avvicinamento agli standard fissati nella Strategia Europa 2020 e in vista dell'adeguamento ai nuovi parametri – in corso di definizione – di medio e lungo termine, nell'ambito della strategia generale delle politiche dell'energia e del clima per il periodo 2020-2030, contenuta nella comunicazione della Commissione (COM(2014)15) e delle linee guida tracciate nella comunicazione della Commissione «Tabella di marcia per l'energia 2050»;

            valutata tuttavia l'opportunità di incrementare l'impatto e l'efficacia delle aree «Oil Free Zone», intervenendo – in una logica di sistema – con misure volte a promuoverne l'istituzione su scala nazionale, anche mediante il superamento dei limiti territoriali di riferimento previsti, riferiti ai Comuni promotori,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il disegno di legge n. 2093 con disposizioni volte a favorire la diffusione sul territorio nazionale delle aree «Oil Free Zone», anche prevedendo l'ampliamento degli ambiti territoriali di riferimento definiti all'articolo 34;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disciplina del sistema del vuoto a rendere su cauzione con misure volte a favorire il riutilizzo degli imballaggi raccolti.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2093, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

        rilevato che:

            il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            gli articoli 9 e 10 modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006: la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che gli interventi in tema di contratti pubblici siano riconducibili a diverse materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva statale;

            taluni articoli recano disposizioni riconducibili alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni: peraltro la Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 2004) ha ritenuto ammissibile per lo Stato dettare normative di dettaglio nel settore energetico, sulla base del principio della «attrazione in sussidiarietà», elaborato dalla Corte nella sentenza n. 303 del 2003, a condizione che sia assicurato il coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate, sulla base del principio di leale collaborazione;

            numerose disposizioni prevedono il coinvolgimento, nella fase attuativa, delle regioni e degli enti locali, attraverso l'acquisizione di intese o di pareri in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza

unificata o attraverso il conferimento alle regioni della competenza ad adottare norme di attuazione;

        rilevato altresì che:

            appare opportuno, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di pianificazione della mobilità, prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 2-bis, comma 2 (con i quali si provvede, rispettivamente, alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro e delle modalità e dei criteri per la presentazione, da parte degli enti locali, di progetti in questo ambito; e all'individuazione degli enti beneficiari e alla ripartizione delle risorse);

            analogamente, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, appare opportuno prevedere il parere della Conferenza unificata sui due decreti ministeriali previsti dall'articolo 10-ter (con i quali si provvede all'adozione, rispettivamente, del «Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale» e del «Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili»);

            appare altresì opportuno – considerato che i porti rientrano tra le materie attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) – prevedere l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 12-quater (con i quali, rispettivamente, possono essere individuati porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione dei rifiuti raccolti da associazioni sportive, ambientaliste o culturali; e sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti);

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 2-bis, comma 2, nonché sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 10-ter;

            b) si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 12-quater;

            c) all'articolo 30, si valuti l'opportunità di prevedere che nel Comitato per il capitale naturale (che deve redigere un rapporto annuale sullo stato del capitale naturale del Paese) siano presenti anche rappresentanti del sistema delle regioni;

            d) all'articolo 33, comma 2, si riformuli la lettera i) (che include tra i principi e criteri direttivi della delega legislativa per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali anche aspetti procedurali relativi all'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega medesima, compresa l'intesa in sede di Conferenza unificata) in modo da farne una disposizione autonoma dal novero dei principi e criteri direttivi della delega legislativa.


Testo
del disegno di legge
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Testo
della Commissione
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
TITOLO I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA E DELLA FAUNA E PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA E DELLA FAUNA E PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Art. 1.
(Misure di semplificazione in materia di organizzazione e gestione degli Enti parco. Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394).

Soppresso.

      1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:     
          a) all'articolo 9:     
      1) al comma 3, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentiti»;     
      2) al comma 4, alinea, quarto periodo, dopo le parole: «aree protette e biodiversità» sono inserite le seguenti: «e tra i rappresentanti della Comunità del parco»;     
      3) il comma 11 è sostituito dal seguente:     
          «11. Il direttore del parco è nominato dal Consiglio direttivo in base alle attitudini, competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, nell'ambito di una terna di soggetti qualificati proposta dal Presidente del parco previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Presidente del parco stipula con il direttore un apposito contratto di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico»;     
          b) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:     
          «1. La vigilanza sugli Enti parco e sugli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale o internazionale è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci e delle piante organiche».
    
Art. 1-bis.
(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare).
    

      1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento all'utilizzo di una nave inadeguata alla qualità e alla quantità di carico trasportato».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile).
Art. 2.
(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile).

      1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro sei

      Identico.

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo,» e dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno triennale,».

      2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 
 
Art. 2-bis.
(Programma di mobilità sostenibile).
        1. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2, per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.
        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro nonché
  le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti di cui al comma 1. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
Art. 3.
(Disposizioni relative al funzionamento della Commissione scientifica CITES).

      Soppresso.

      1. All'articolo 12, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in 20.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, per un importo pari a 20.000 euro annui».  
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Art. 4.
(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione).
Art. 4.
(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione).

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo

      1. Identico:

3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:           a) identico:
      «8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico»;       «8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;
          b) all'articolo 109:           b) identica.
      1) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;  
      2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:  
          «5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale».
        2. Al punto 4-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale» sono soppresse. La disciplina risultante dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Semplificazione organizzativa di VIA, VAS e AIA statali).

      Soppresso.

      1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:  
      «Art. 8. – (Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA).1. È istituita la Commissione tecnica
 
unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA, di seguito denominata “Commissione unificata”, la quale assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente parte. Alla Commissione unificata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  
      2. La Commissione unificata svolge in particolare i seguenti compiti:  
          a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, ai sensi della presente parte e in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;  
          b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del medesimo codice ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;  
          c) svolge le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete a organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dal titolo II della presente parte, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che adotta il conseguente provvedimento;  
          d) svolge le attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale;  
          e) fornisce all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere
 
istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione;  
          f) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del medesimo Ministero relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis della presente parte.  
      3. La Commissione unificata è composta da cinquanta esperti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione unificata, inclusa la sua articolazione in sottocommissioni VIA, VIA Speciale, VAS e AIA, a ciascuna delle quali è preposto un coordinatore. La programmazione dei lavori e la verifica del rispetto dei termini e delle altre modalità di svolgimento dell'attività della Commissione unificata, comprese le norme tecniche e organizzative di cui all'articolo 34, sono assicurate da un comitato di programmazione composto dai coordinatori delle sottocommissioni di cui al secondo periodo e dal direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, il quale vi partecipa senza alcuna indennità o trattamento economico aggiuntivo, comunque denominato. Le modalità di funzionamento del comitato di programmazione sono definite con il decreto di cui al secondo periodo. Sino alla data di entrata in vigore di tale decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti adottati ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.  
      4. I componenti della Commissione unificata durano in carica tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
 
mare, sentito, limitatamente ai componenti della sottocommissione VIA Speciale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie concernenti la valutazione e il diritto ambientali. Con il decreto di cui al comma 3 o con distinto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disciplinata la procedura di selezione pubblica dei componenti della Commissione unificata, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.  
      5. I componenti della Commissione unificata provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata dell'incarico, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.  
      6. Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione unificata è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, dalle regioni e dalle province autonome interessate.
      Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione integrata ambientale, la Commissione è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, da ciascuna regione, da ciascuna provincia autonoma e da ciascun comune territorialmente competenti.
 
      7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione unificata, sulla base di un criterio di correlazione individuale tra piani, programmi e progetti valutati ed emolumenti percepiti. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, ai componenti della Commissione unificata è corrisposto, a decorrere dalla data di effettivo insediamento, un trattamento forfetario pari al 70 per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, a valere sulle risorse di cui al comma 8.  
      8. È posto a carico del soggetto committente il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Tale somma, già inscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, è utilizzata per le spese della Commissione unificata. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione integrata ambientale le somme indicate all'articolo 33, che continuano a essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le procedure previste dal medesimo articolo 33. Alla copertura degli oneri necessari per il funzionamento della Commissione unificata si provvede con le risorse complessive di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, salvo quanto disposto al comma 9 del presente articolo.  
      9. La verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, di cui, rispettivamente, agli articoli 28, comma 1, e 29-decies, comma 3, lettera a), è effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Per la copertura degli oneri relativi all'attività svolta dall'Istituto, il Ministero dell'ambiente
 
e della tutela del territorio e del mare, previa copertura integrale degli oneri di funzionamento della Commissione unificata con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo, provvede a trasferire all'Istituto medesimo le ulteriori risorse disponibili nello stato di previsione del predetto Ministero ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale programma le attività di verifica nel limite delle risorse rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e rendiconta le attività svolte, con le modalità di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123».  
      2. A decorrere dalla data di insediamento della Commissione unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo:  
          a) sono abrogati gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;  
          b) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:  
      1) l'articolo 8-bis è abrogato;  
      2) all'articolo 29-ter, comma 4, primo periodo, le parole: «Commissione di cui all'articolo 8-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di cui all'articolo 8»;  
      3) all'articolo 33, comma 3-bis, al secondo periodo, le parole: «commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di cui all'articolo 8» e, al terzo periodo, le parole: «commissione di cui all'articolo 8-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di cui all'articolo 8»;
      4) all'articolo 33, comma 4, le parole: «Commissione di cui all'articolo 8-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di cui all'articolo 8».  
      3. A decorrere dalla data di cui al comma 2 sono soppresse la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle loro funzioni alla data di scadenza stabilita per i rispettivi incarichi e comunque, se antecedente, alla data di cui al comma 2. Le Commissioni di cui al presente comma, anche se ricostituite dopo la data di scadenza di cui al secondo periodo, cessano comunque dalle loro funzioni alla data di insediamento della Commissione unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo, la quale subentra nella trattazione dei procedimenti in corso.  
 
Art. 5-bis.
(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW).
 

      1. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

            «5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, è prevista la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS) in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore
  di sanità. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
        2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Casi di esclusione dalla valutazione ambientale strategica per i piani di gestione del rischio).

Soppresso.

      1. All'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «, comma 3, lettera a),».

 
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI E GAS A EFFETTO SERRA
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI E GAS A EFFETTO SERRA
Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).
Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).

      1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 4, comma 10, la parola: «ventitré» è sostituita dalla seguente: «ventidue»;           a) identica;
          b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:           b) identico:
      «Art. 5. – (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia.       «Art. 5. – (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia.
      2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo le attività di volo effettuate con gli aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione»;       2. Identico»;
          c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «comporta le seguenti conseguenze» sono sostituite dalle seguenti: «comporta una delle seguenti conseguenze»;           c) identica;
          d) all'articolo 36, comma 10, le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;           d) identica;
          e) all'articolo 41, comma 2, dopo le parole: « all'articolo 23, comma 1,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 28, comma 1,».           e) identica.
 
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private).
 

      1. In coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private sono rilasciati agli enti locali, su loro richiesta, in formato aperto per il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green economy.

Art. 8.
(Impianti termici civili).

      Soppresso.

      1. Agli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 
      2. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:  
      «Art. 285. – (Caratteristiche tecniche). – 1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria».  

      3. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152».

 
 
Art. 8-bis.
(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).
 

      1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: «, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito,» sono soppresse;
            b) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «nella titolarità del medesimo soggetto giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».
 
Art. 8-ter.
(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas).
 

      1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT
Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT
Art. 9.
(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi).
Art. 9.
(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi).

      1. All'articolo 75, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti relativi a lavori,           a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti relativi a lavori,
servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel EU), ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009»; servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009»;
          b) al secondo periodo, le parole: «Per fruire di tale beneficio» sono sostituite dalle seguenti: «Per fruire dei benefìci di cui al presente comma» e le parole: «del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi requisiti».           b) identica.

      2. All'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico:

          a) al comma 1:           a) identico:
      1) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto stesso»;       1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

          «e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso»;

      2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio»;       2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;
        3) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

          «f-bis) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, concernente le prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni»;

          b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:           b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:
      1) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;       1) identico;
      2) è accessibile a tutti i concorrenti;       2) identico;
      3) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo».       3) identico».
 
Art. 9-bis.
(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel).
 

      1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale,

  nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate e la richiesta di contributi per l'ottenimento del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in relazione a prodotti e servizi. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione prioritaria per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020.
Art. 10.
(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).
Art. 10.
(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).

      1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 68-bis. – (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi). – 1. In attuazione delle disposizioni del comma 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle categorie merceologiche per le quali la pubblica amministrazione, nelle procedure di approvvigionamento, adotta obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e obiettivi relativi all'uso efficiente delle risorse coerenti con quelli indicati nella comunicazione della Commissione europea “Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse” (COM(2011) 571 definitivo), è fatto obbligo,       «Art. 68-bis. – (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi). – 1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l'adozione dei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, è fatto
per gli appalti di forniture di beni e di servizi, di prevedere nei relativi bandi e documenti di gara l'inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sotto indicati decreti, recanti criteri ambientali minimi ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, riguardo ai seguenti prodotti o servizi: obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea “Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse” (COM(2011) 571 definitivo), attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:
          a) servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012, e successivi aggiornamenti;           vedi lettera c)
          vedi lettera c)           a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
          b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti           b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
          c) lampade HID e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro           vedi lettera a)
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.
          vedi lettera a)           c) servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012, e successivi aggiornamenti

      2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica, per almeno il 50 per cento del valore delle forniture, dei lavori o dei servizi oggetto delle gare d'appalto, anche alle seguenti categorie di prodotti o servizi oggetto dei sotto indicati decreti, recanti criteri ambientali minimi ai sensi del medesimo decreto di cui al comma 1, alinea:

      2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario previste per le seguenti categorie di forniture e affidamenti oggetto dei decreti, recanti criteri ambientali minimi sottoindicati:

            a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
            b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
            c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
          a) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale           d) identica;
n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;  
          b) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011;           e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;
          c) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012;           f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi aggiornamenti;
          d) prodotti tessili: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;           g) prodotti tessili: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;
          e) arredi per ufficio: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.           h) arredi per ufficio: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.

      3. L'obbligo di cui al comma 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori aventi ad oggetto ulteriori categorie di prodotti o servizi indicate dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, approvato con il decreto di cui al comma 1, alinea, a decorrere dalla data di adozione dei relativi criteri minimi ambientali, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto».

      3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi ».

 
Art. 10-bis.
(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici).
 

      1. All'articolo 7, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

  servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
            «l-bis) provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni, e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al medesimo decreto, e successive modificazioni».
 

        1-bis. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        2. All'articolo 64, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni.».
        3. All'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «, del servizio»;
            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui ai decreti
  attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni».
 
Art. 10-ter.
(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale).
 

      1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale. Il Piano stabilisce le azioni e le indicazioni tecniche e operative volte a migliorare le capacità competitive delle imprese per rispondere alla crescente domanda di prodotti sostenibili da parte dei consumatori finali e dei clienti intermedi.

        2. Nella definizione delle azioni da inserire nel Piano di cui al comma 1 si tiene conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle concernenti la strategia in materia di consumo e produzione sostenibili.
        3. Le azioni contenute nel Piano di cui al comma 1 sono finalizzate a:
            a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e, in
  particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di cui all'articolo 68-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 10 della presente legge;
            b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;
            c) aumentare il livello di trasparenza e la capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei cittadini, attraverso l'applicazione di opportuni strumenti di comunicazione ambientale, sia derivanti da norme nazionali e internazionali, sia derivanti da esperienze e progetti nazionali e internazionali;
            d) garantire l'informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo d'intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche e Molise.
 

      4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Piano d'azione nazionale in materia di consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni

  previste nel Piano di cui al comma 1, avendo riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della grande distribuzione e del turismo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVATI DA MATERIALI POST CONSUMO
Capo V
DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVATI DA MATERIALI POST CONSUMO
Art. 11.
(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo).
Art. 11.
(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo).

      1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

      1. Identico:

      «Art. 206-ter. – (Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo). – 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:       «Art. 206-ter. – (Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo).1. Identico:
          a) con le imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali post consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;           a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;
          b) con enti pubblici;           b) identica;
          c) con soggetti pubblici o privati;           c) identica;
          d) con le associazioni di categoria;           d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
            e) con associazioni di volontariato senza fini di lucro;
          e) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.           f) identica.
      2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:       2. Identico:
          a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti derivanti da materiali post consumo, recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivanti da carta riciclata, plastiche miste riciclate – automotive, oggettistica per la casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, materiali e particolari per prefabbricati, vetro «fine» non avviabile alle vetrerie e compost di qualità;           a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa dell'Unione europea e l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di preparazione dei materiali post consumo per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
            b) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso;
          b) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alla lettera a).           c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alle lettere a) e b).

      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti.

       3. Identico.

      Art. 206-quater. – (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il

      Art. 206-quater. – (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello di incentivo per ciascun materiale di cui all'articolo 206-ter e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui al medesimo articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti. Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato post consumo può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.
      2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in plastica mista riciclata, l'incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall'Allegato L-bis alla presente parte.       2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall'Allegato L-bis alla presente parte.
      3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano plastiche eterogenee da riciclo post consumo in misura almeno pari alle percentuali indicate dall'Allegato L-bis alla presente parte. Il contenuto di plastica eterogenea da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.       3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo in misura almeno pari alle percentuali indicate dall'Allegato L-bis alla presente parte. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.
      4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.       4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

      Art. 206-quinquies. – (Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo). – 1. Il Ministro dello sviluppo

      Art. 206-quinquies. – (Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo). – 1. Il Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani diversi dalla plastica, in particolare carta riciclata, vetro “fine” non avviabile alle vetrerie e compost di qualità». economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro “fine” non avviabile alle vetrerie e compost di qualità.
 

      Art. 206-sexies. – (Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche). – 1. Le amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

        2. Nelle gare d'appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di risanamento acustico realizzati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000,
  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo.
        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, definisce:
 

          a) l'entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati all'articolo 206-ter, comma 2, lettera a), e quelli derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso;

 

          b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento;

 

          c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti;

 

          d) i materiali post consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni

  di pre-trattamento finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.
 

      4. Le amministrazioni pubbliche, nelle more del riordino e dell'aggiornamento della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, prevedono nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli ospedali e degli immobili assimilabili agli stessi edifici scolastici od ospedali, e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici definiti nella norma UNI 11367:2010, riportati nell'Allegato L-ter alla presente parte. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo».

      2. Agli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'Allegato L è aggiunto l'Allegato L-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

      2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'Allegato L sono aggiunti gli Allegati L-bis e L-ter di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

      3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-quater e 206-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma 1 del presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 della presente legge. Il decreto di cui al comma 1 del predetto articolo 206-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.       3. Identico.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 12.
(Procedure semplificate di recupero).

Soppresso.

      1. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:

 
      «8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:  
          a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;  
          b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;  
          c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;  
          d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.  

      8-quinquies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio

1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo».  
 
Art. 12-bis.
(Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici).
 

      1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole: «produzione di mobili e relativi componenti» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente al legno non trattato»;
            b) all'allegato 2:
        1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

          «I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto»;

        2) alla tabella 6.A sono soppresse le voci: «17 02 01 – Legno» e «19 12 07 – Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06».
 
Art. 12-ter.
(Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti).
 

      1. All'allegato 2, punto 2, numero 5, terza colonna, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, dopo le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI/EN 13432:2002, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona,».

 
Art. 12-quater.
(Pulizia dei fondali marini).
 

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, può individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione

  di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti.
        2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione delle medesime attività ad altri porti.
 
Art. 12-quinquies.
(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo).
 

      1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, le parole: « ; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)» sono soppresse.

Art. 13.
(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti).
Art. 13.
(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti).

      1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Vigilanza e supporto in materia di gestione dei rifiuti »;           a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti»;
          b) al comma 1:           b) identico:
      1) all'alinea, le parole: «è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;       1) identico;
      2) la lettera g) è abrogata;       2) dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
            «g-bis) elabora i parametri per l'individuazione dei costi standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell'Unione europea “chi inquina paga” e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
            g-ter) elabora uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203;
            g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;
            g-quinquies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni»;
          c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;           c) identica;
          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:           d) identico:
      «4. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale di una segreteria tecnica insediata presso la competente direzione generale, costituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, utilizzando allo scopo le risorse di cui al comma 6»;       «4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6»;
          e) al comma 6, al primo periodo, le parole: «dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e» sono soppresse e, al terzo periodo, dopo le parole: «per essere riassegnate,» sono inserite le seguenti: «con le modalità di cui all'articolo 2, commi 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.           e) al comma 6, al primo periodo, le parole: «dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo».

      2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato dopo il perfezionamento della procedura di riassegnazione delle risorse di cui al comma 6 del medesimo articolo 206-bis, anche al fine di definire le modalità organizzative e di funzionamento della segreteria tecnica di cui al predetto comma 4.

      2. Soppresso.

      3. Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9, dall'articolo 222, comma 2, dall'articolo 223, commi 4, 5 e 6, dall'articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, dall'articolo 225, commi 3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.       3. Identico.
 

      4. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, può richiedere, entro il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo

  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici unità e a condizione che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera. L'inquadramento è disposto nell'area funzionale del personale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, i limiti percentuali per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati nel 15 e nel 10 per cento della dotazione organica di dirigenti appartenenti alla prima e alla seconda fascia dal comma 5-bis del medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20 per cento.
        5. Il comma 12 dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
        «12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.
        12-bis. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:
            a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani;
            b) percentuale di raccolta differenziata totale;
            c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;
            d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;
            e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;
            f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER».
 
Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi).
 

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 220, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 219,» sono inserite le seguenti: «e in particolare al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata,»;
            b) all'articolo 221:
        1) al comma 5, quarto periodo, le parole: «di cui all'articolo 220» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
        2) al comma 10, lettera a), dopo le parole: «il ritiro» sono inserite le seguenti: «e la raccolta differenziata»;
            c) all'articolo 222, comma 2, le parole da: « Qualora il Consorzio nazionale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Il Consorzio nazionale imballaggi adempie alla richiesta entro i successivi tre mesi»;
            d) all'articolo 223:
        1) al comma 2, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, sono incaricati di pubblico servizio»;
        2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. L'attività dei consorzi è sussidiaria e non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti; tale attività deve garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata, indipendentemente dalle contingenti condizioni di mercato»;
            e) all'articolo 224:
        1) al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, è incaricato di pubblico servizio»;
        2) al comma 2, le parole: «Entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2014».
Art. 14.
(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio).
Art. 14.
(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio).
      1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive       1. Identico:
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  
          a) al comma 1:

              1) all'alinea, le parole: «Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis» sono soppresse e dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «o comune»;

          a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni comune»;
              2) alla lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;
              3) alla lettera b), le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
              4) alla lettera c), le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»;
          b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;           soppressa;
          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Nei comuni che conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal comma 1 del presente articolo, anche in anticipo rispetto ai termini in esso indicati, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare del tributo stesso come determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni»;
          b) al comma 3, le parole: «dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni»;
          d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:           c) identico:
      «3-bis. Nei comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata nei termini stabiliti dal comma 1 del presente articolo si applica un'addizionale al tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, determinata, in percentuale rispetto       «3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29
all'ammontare dello stesso tributo dovuto ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni, nelle seguenti misure:

          a) nella misura del 10 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 5 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento;

          b) nella misura del 20 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 5 per cento alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento;

          c) nella misura del 20 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento;

          d) nella misura del 30 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento;

          e) nella misura del 30 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento.

dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:
Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale
Riduzione del tributo
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento
30 per cento
10 per cento
15 per cento
20 per cento
25 per cento
40 per cento
50 per cento
60 per cento
70 per cento

      3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.
      3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.
      3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

        3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.
        3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.
      3-ter. L'addizionale di cui al comma 3-bis è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del presente decreto. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni indicate dai medesimi articoli 206-quater e 206-quinquies, con propria deliberazione annuale ».       3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata ».
 

      2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 
Art. 14-bis.
(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica).
 

      1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

        «19-bis. È autorizzato il compostaggio aerobico individuale effettuato da utenze
  domestiche esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, che utilizzano una compostiera con capacità massima non superiore a 900 litri. A tali utenze domestiche è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».
        2. Dopo il comma 7 dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
        «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili derivanti da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente 80 tonnellate e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, possono essere realizzati con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
 
Art. 14-ter.
(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare).
        1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
        «Art. 219-bis. – (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi
  destinati all'uso alimentare).1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale servite al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.
        2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.
        3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.
        4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni».
 
Art. 14-quater.
(Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale).
        1. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo
  224 i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato, degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; per i detentori di questi ultimi dati l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione del modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dalla dichiarazione riferita all'anno 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del presente decreto devono essere trasmessi con il medesimo modello unico di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi anche per gli altri soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui al precedente periodo direttamente dal Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, il Consorzio nazionale imballaggi, entro il 30 ottobre di ciascun anno, elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione».
 
Art. 14-quinquies.
(Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio).
 

      1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6, dopo la parola: «Programma» è inserita la seguente: «pluriennale» e le parole: «che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno»;
            b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
        «7. Il programma previsto dal comma 6 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;
            c) al comma 8, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «del programma specifico» sono soppresse.
 

      2. All'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
        «5. Il programma previsto dal comma 4 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;
            b) al comma 6, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «, il programma specifico» sono soppresse.
 

      3. All'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
        «1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ciascun anno, un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, i criteri per conseguire i seguenti obiettivi:»;
            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «3. Il Programma previsto dal comma 1 comprende un piano generale di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;
            c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno di ogni anno il CONAI è tenuto a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico una relazione generale sull'attività svolta nell'anno solare precedente».
 
Art. 14-sexies.
(Bilancio di esercizio del Consorzio nazionale imballaggi).
 

      1. All'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premessi i seguenti periodi: «Gli amministratori del CONAI devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, se costituito, e del verbale di approvazione dell'assemblea, è depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese».

 
Art. 14-septies.
(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare).
 

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 232 è inserito il seguente:
        «Art. 232-bis. – (Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare). – 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare.
        2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, i produttori, in collaborazione
  con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
        3. A decorrere dal 1 luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi»;
            b) all'articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta»;
            c) all'articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        «2-bis. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, in cui confluisce il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis. Il restante 50 per cento è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo e gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».
 
Art. 14-octies.
(Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici).
 

      1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il

  primo periodo è inserito il seguente: «Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante “Definizione e verifica dei requisiti dei ‘Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita’ in attuazione delle ‘Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti’ (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)”».
 
Art. 14-novies.
(Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati).
 

      1. Al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Con regolamento» fino a: «su proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto».

Art. 15.
(Consorzio per imballaggi compostabili).

      Soppresso.

      1. All'articolo 223, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori di materie prime di plastica compostabili e i

produttori di imballaggi realizzati con materiali di plastica compostabili secondo la norma UNI EN 13432 possono costituire un consorzio che opera su tutto il territorio nazionale; i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a tale consorzio sono esclusi, per i predetti materiali, dall'obbligo di partecipare ai consorzi di imballaggio di cui all'allegato E alla presente parte».  
 
Art. 15-bis.
(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
        1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera e), numero 1), della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori e gli utilizzatori che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile possono partecipare al CONAI tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza e sono responsabili in solido con tali enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni.».
        2. Il Consorzio nazionale imballaggi adegua il proprio statuto alle disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, determinando le modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione agli enti e associazioni ivi indicati.
Art. 16.
(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori).
Art. 16.
(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori).
      1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:       1. Identico:
          a) alla rubrica, dopo le parole: « rifiuti elettrici ed elettronici, » sono inserite           a) identica;
le seguenti: « rifiuti di pile e accumulatori,»;  
          b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

          «d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188»;

          b) identica;
          c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:           c) identico:
      «1-bis. Al fine di garantire la completa attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE e 2006/66/CE, i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di essere destinati alle attività di cui ai citati articoli 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 151 del 2005 e 27, comma 5, del decreto legislativo n. 188 del 2008».       «1-bis. Al fine di garantire la completa attuazione delle direttive 2006/66/CE, 2011/65/UE, 2012/19/UE e 2013/56/UE, i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di essere destinati alle attività di cui ai citati articoli 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 151 del 2005 e 27, comma 5, del decreto legislativo n. 188 del 2008».
 

      2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 41.

        3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro
  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 27.
Art. 17.
(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti).
Art. 17.
(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti).

      1. All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto, comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive dell'Unione europea» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le ordinanze emesse dal Presidente della Provincia ovvero dal Sindaco sono comunicate al Presidente della Giunta regionale. Le ordinanze emesse dal Presidente della Giunta regionale sono comunicate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le ordinanze devono essere comunicate entro tre giorni dall'adozione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi»;

          b) al comma 5, dopo le parole: «sono comunicate dal» sono inserite le seguenti: «Presidente della Giunta regionale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal».

      1. All'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «un congruo termine» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Art. 18.
(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti).
Art. 18.
(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti).

      1. All'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

      Identico.

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  
          a) al comma 1, le parole: «tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio» sono sostituite dalle seguenti: «è istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti»;
          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. Partecipano al Consorzio di cui al comma 1 le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali e animali esausti. Possono partecipare al Consorzio le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al primo periodo, nonché le imprese che abbiano versato contributi ambientali ai sensi del comma 10, lettera d)»;
          c) al comma 9, le parole: «Gli operatori», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese di cui al comma 5, secondo periodo,», le parole: «gli operatori stessi» sono sostituite dalle seguenti: «le imprese stesse» e le parole: «i predetti operatori» sono sostituite dalle seguenti: «le predette imprese»;
          d) al comma 12, dopo le parole: «ai soggetti incaricati dai Consorzi» sono inserite le seguenti: «o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti».
Art. 19.
(Disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti).

      Soppresso.

      1. Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

 
      «Art. 199-bis. – (Rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti). – 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del presente decreto e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del presente decreto, sono individuati nel territorio nazionale: gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati attualmente esistenti nel territorio nazionale; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione sono state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilito il fabbisogno nazionale residuo dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.  

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 
Art. 19-bis.
(Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati).
 

      1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che, oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclo previsti per legge, attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei princìpi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180,

  comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.
        2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.
Art. 20.
(Disposizioni in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso).

      Soppresso.

      1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale contributo, che costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato all'imposta sul valore aggiunta ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il contributo vigente alla data dell'immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo ri-mane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso».

 
Art. 21.
(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica).
Art. 21.
(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica).

      1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la lettera p) è abrogata.

      Identico.

TITOLO VII
MODIFICHE ALLA PARTE TERZA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
Capo VII
MODIFICHE ALLA PARTE TERZA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
Art. 22.
(Norme in materia di Autorità di bacino).
Art. 22.
(Norme in materia di Autorità di bacino).

      1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

      1. Identico.

          «z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;
          z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto».

      2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

      2. Identico:

      «Art. 63. – (Autorità di bacino distrettuale).1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Le Autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo.       «Art. 63. – (Autorità di bacino distrettuale).1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
        1-bis. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le
  funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.
      2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa e il collegio dei revisori dei conti. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'attribuzione o il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al presente articolo del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.       2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni del comma 3-bis del successivo articolo. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione, i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al
  periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali.
      3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.       3. Identico.
      4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati. Per le Autorità relative ai distretti di cui all'articolo 64, comma 1, lettere f) e g), la conferenza istituzionale è integrata con quattro rappresentanti della       4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento
regione e tre rappresentanti degli enti locali. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione ed approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza del Ministro di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione ed approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
      5. La conferenza istituzionale permanente:       5. Identico:
          a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;           a) identica;
          b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini;           b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti;
          c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;           c) identica;
          d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;           d) identica;
          e) adotta gli stralci del Piano di bacino;           e) identica;
          f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie           f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine,
ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
            g) delibera, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

      6. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

      6. Identico.

      7. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:       7. Identico:
          a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;           a) identica;
          b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;           b) identica;
          c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;           c) identica;
          d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;           d) identica;
          e) riferisce alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;       e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;
          f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo.           f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorità.

      8. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; è convocata dal segretario generale che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 9, lettera a), ed emana direttive per lo svolgimento delle attività di cui al comma 9, lettere b) e c). La conferenza operativa delibera lo statuto dell'Autorità di bacino, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La conferenza operativa, inoltre, delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi, il piano del fabbisogno

      8. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 9, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 9, lettera b).

del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.  
      9. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:       9. Identico:
          a) a elaborare il Piano di bacino e i relativi stralci;           a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;
          b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;           b) identica.
          c) a elaborare, secondo le specifiche tecniche indicate negli allegati alla presente parte, un'analisi delle caratteristiche del distretto idrografico, un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee nonché un'analisi economica dell'utilizzo idrico.           soppressa

      10. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di

      10. Identico».

Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione».  
 

      2-bis. Per assicurare continuità alla sperimentazione, di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, avviata con decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico caratterizzanti il bacino idrografico del fiume Serchio, è mantenuta la sede operativa esistente al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio.

        2-ter. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 6 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
      3. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:       3. Identico.
      «Art. 64. – (Distretti idrografici). – 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:
          a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:
              1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;  
              2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              3) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
          b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:
              1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
          c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:  
              1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;  
          d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
              1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
          e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:  
              1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;  
              7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
              14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
          f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
          g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183».

      4. All'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      4. Soppresso.

      «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il progetto di Piano di bacino è sottoposto, prima della sua adozione, al parere della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici territorialmente competente, per i profili attinenti alla tutela dell'interesse culturale e paesaggistico».
      5. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:       5. Identico.
      «1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».  
      6. I commi 1 e 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:       6. All'articolo 119 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «1. Il Piano di tutela delle acque, secondo quanto previsto al comma 5 della       «3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il Ministero
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, integra e dettaglia su scala regionale e di singolo bacino o sotto-bacino il Piano di gestione di cui all'articolo 117 sulla base delle risultanze dei programmi di cui all'articolo 118 ed è articolato secondo i contenuti indicati nel presente articolo.
      2. Le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i Piani di tutela delle acque nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2014, e successivamente ogni sei anni, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza».
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, determinano la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio “chi inquina paga” di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto».

      7. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

      7. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016 ».

      8. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».       8. Identico.
      9. Fino all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 2 del presente articolo, per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali degli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo 63, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le province autonome il cui territorio       9. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, che contiene il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio, e il conseguente programma generale di manutenzione delle aste fluviali, che contiene le azioni e gli interventi relativi alla sistemazione idraulica e morfologica dei corsi d'acqua, gli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche dei versanti e gli
è interessato dal distretto idrografico, nomina un commissario. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 10 del predetto articolo 63 il commissario si avvale degli uffici, del personale, dei beni mobili e immobili e degli altri strumenti e mezzi già in dotazione delle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai commissari di cui al presente comma spetta esclusivamente il trattamento economico previsto per il segretario generale dell'Autorità di bacino, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. interventi di rimaturazione e ripristino ecologico degli ambiti fluviali necessari al conseguimento di buone condizioni di efficienza idraulica, morfologica e ambientale dei fiumi e dei corsi d'acqua. Il programma generale di manutenzione tiene conto delle risultanze del programma di gestione dei sedimenti relativamente all'estrazione e alla movimentazione dei sedimenti e in conformità a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione, a livello di bacino e di sotto-bacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto previsti in attuazione delle predette direttive.
Art. 23.
(Disposizioni in materia di immobili abusivi).
Art. 23.
(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico).

      1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 72-bis. – (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato). – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.       «Art. 72-bis. – (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico). – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili
  dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.
      2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per l'anno finanziario 2014, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.
      3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo all'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.       3. Identico.
      4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base       4. Identico.
trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  
      5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, comprensiva di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati sul proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.       5. Identico.
      6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.       6. Identico.
      7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».       7. Identico.
        8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati ».
        2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: «e salvo» fino alla fine della lettera sono soppresse.
        3. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
        «4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza all'ingiunzione di cui al comma 2, irroga una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro, fatta salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è irrogata sempre nella misura massima. La mancata o tardiva adozione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente.
        4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis sono versati all'entrata dei bilanci dei comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni e sono destinati esclusivamente alla demolizione delle opere abusive e alla rimessione in pristino delle relative aree nonché all'acquisizione e realizzazione di aree destinate a verde pubblico.
        4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione».
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA
Capo VIII
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA
Art. 24.
(Fondo di garanzia delle opere idriche).
Art. 24.
(Fondo di garanzia delle opere idriche).

      1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, finalizzati a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dal 2014 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale.

      1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, finalizzati a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dal 2014 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.

      2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, privilegiando l'uso del Fondo per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. I criteri di cui al primo periodo sono definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani       2. Identico.
d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie. Il decreto di cui al presente comma prevede idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei princìpi e dei criteri in esso contenuti.  
      3. Le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinate con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nel rispetto dei princìpi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.       3. Identico.
      4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.       4. Identico.
 
Art. 24-bis.
(Contratti di fiume).
 

      1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Art. 25.
(Tariffa sociale del servizio idrico integrato).
Art. 25.
(Tariffa sociale del servizio idrico integrato).

      1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato

      1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato

in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1.       2. Identico.
Art. 26.
(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato).

      Soppresso.

      1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi.

      2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.  
 
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano).
 

      1. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 KW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione elettrica.

        2. All'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità e gli scopi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959».
 
Art. 26-ter.
(Divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo).
 

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

        «4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o di coltivazione di idrocarburi autorizzate dallo Stato sono vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione di fluidi liquidi o gassosi in
  pressione nel sottosuolo, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui è intrappolato lo shale gas. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati, precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente comma determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso».
TITOLO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI
Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI
Art. 27.
(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259).
Art. 27.
(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259).

      1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      Identico.

      «1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
      1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese.  
      1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter sono pari a 250 euro.
      1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36».  
TITOLO X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI
Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI
Art. 28.
(Acque reflue dei frantoi oleari).
Art. 28.
(Acque reflue dei frantoi oleari).

      1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

      1. Identico:

modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:  
      «7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione».       «7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura può essere ammesso, ove i sindaci dei comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisce il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione».
Art. 29.
(Combustione controllata di materiale vegetale).

      Soppresso.

      1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri/stero per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei
periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana».  
 
Art. 29-bis.
(Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati).
 

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

        «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni e i loro enti strumentali possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo».
TITOLO XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAPITALE NATURALE E CONTABILITÀ AMBIENTALE
Capo XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAPITALE NATURALE E CONTABILITÀ AMBIENTALE
Art. 30.
(Comitato per il capitale naturale).
Art. 30.
(Comitato per il capitale naturale).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale. Il Comitato è presieduto dal Ministro

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale. Il Comitato è presieduto dal Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, o loro rappresentanti delegati, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica e il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo trasmette, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, nonché di valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici.       2. Identico.
      3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso spese a qualsiasi titolo richiesti.       3. Identico.
        4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 14
  marzo 2013, n. 33, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo promuove anche l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione, da parte dei medesimi enti, di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche e delle azioni svolte dall'ente per la tutela dell'ambiente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle sperimentazioni già effettuate dagli enti locali in tale ambito, anche avvalendosi di cofinanziamenti europei.
        5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 31.
(Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli).
Art. 31.
(Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli).

      1. A sostegno dell'attuazione degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva» (COM(2010) 2020 definitivo), dalle raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013, e dal regolamento (CE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, gestito sulla base

      Identico.

delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle informazioni rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.  
      2. Il Catalogo di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo.  
      3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
 
Art. 32.
(Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche).
 

      1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

        «8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti
  nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».
 
Art. 33.
(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali).
        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).
        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza
  unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore;
            b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune;
            c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
            d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;
            e) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;
            f) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
            g) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni
  di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
            h) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa.
 

      2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

 
Art. 34.
(Oil free zone).
 

      1. Al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale, sono istituite e promosse le «Oil free zone».

        2. Si intende per «Oil free zone» un'area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili.
        3. La costituzione di Oil free zone è promossa dai comuni interessati, per il tramite delle unioni di comuni e delle unioni di comuni montani di riferimento.
        4. Nelle Oil free zone sono avviate sperimentazioni, concernenti la realizzazione
  di prototipi e l'applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio.
        5. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia.
        6. Ai fini di cui al comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e applicazione delle attività produttive connesse con l'indipendenza dai cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.
 
Art. 35.
(Strategia nazionale delle Green community).
 

      1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia nazionale delle Green community.

        2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei territori
  rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:
            a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
            b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
            c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, l'eolico e la cogenerazione;
            d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;
            e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
            f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
            g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
            h) integrazione dei servizi di mobilità.
 

      3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le unioni di comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 36.
(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008).
 

      1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri specifici:
            a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;
            b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come previsto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19
  agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;
            c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;
            d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;
            e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
            f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;
            g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
            h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai princìpi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;
            i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di
  validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce della nuova procedura di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;
            l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
            m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
 

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

        4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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ALLEGATO 1
(articolo 11, comma 2)

«Allegato L-bis
(articolo 206-quater, comma 2)

ALLEGATO 1
(articolo 11, comma 2)

«Allegato L-bis
(articolo 206-quater, comma 2)

Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2.
Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2.
Categoria di prodotto
Percentuale minima in peso di materiale polimerico riciclato sul peso complessivo del componente sostituito
Incentivo in percentuale sul prezzo di vendita al consumatore del prodotto
Cicli e veicoli a motore
>10%
10%
Elettrodomestici
>20%
10%
Contenitori
per uso di igiene
ambientale
>50%
5%
Arredo
per interni
>50%
5%
Arredo urbano
>70%
15%
Computer
>10%
10%
Prodotti
per la casa
e per l'ufficio
>10%
10%
Pannelli
fonoassorbenti,
barriere e
segnaletica
stradale
>30%
10%

      Identico».

     ALLEGATO 2
(articolo 11, comma 2)

«Allegato L-ter
(articolo 206-sexies, comma 4)

 
Prestazione di base
Prestazione superiore
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di facciata D2m,nT,w [dB]

38

43

Descrittore del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di differenti unità immobiliari, R’w [dB]

50

56

Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari, L’nw [dB]

63

53

Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo, Lic in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)]

32

28

Livello sonoro massimo corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo, Lic in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)]

39

34

Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, DnT,w [dB]

50

55

Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare, DnT,w [dB]

45

50

Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, L’nw [dB]

63

53

».

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