Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2656 |
1. La presente legge disciplina le professioni di educatore e di pedagogista, operanti nel campo dell'educazione non formale, anche in rapporto all'educazione formale, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso la regolamentazione e l'integrazione della formazione universitaria, delle competenze, del titolo, della qualificazione, dell'accesso al lavoro e della formazione continua, per valorizzare il patrimonio professionale e per garantirne il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.
2. La disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista prevista dalla presente legge persegue la finalità di rispondere agli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo e dalla Commissione europea a Lisbona nel 2000 in materia di sviluppo dell'educazione formale, non formale e informale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio europeo della Società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva e conformemente alle conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»).
1. L'educatore e il pedagogista sono professionisti che operano nel campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale nel rispetto delle norme del loro
ordinamento, dei rispettivi profili professionali nonché dello specifico codice deontologico, utilizzando metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato. 1. Il professionista educatore o pedagogista opera nell'ambito dei servizi scolastici ed extrascolastici, residenziali o aperti, e svolge la propria attività nei riguardi di persone di ogni età, nelle aggregazioni sociali, culturali, lavorative e familiari, nelle comunità locali a diverso sviluppo, nei gruppi marginalizzati e vulnerabili.
2. L'educatore e il pedagogista operano professionalmente nei seguenti ambiti:
a) scolastico;
b) sociale;
c) del welfare;
d) della genitorialità e della famiglia;
e) ambientale;
f) culturale;
g) motorio;
h) della salute;
i) del lavoro;
l) giudiziario;
m) dello sviluppo delle comunità locali;
n) della cooperazione internazionale.
1. L'educatore e il pedagogista, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, operano in regime di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato all'interno dei seguenti servizi educativi pubblici e privati:
a) servizi educativi di accompagnamento alla crescita e all'autorealizzazione di individui e di gruppi;
b) servizi educativi alla prima infanzia;
c) servizi educativi per la tutela, la prevenzione del disagio e la promozione del benessere per gli adolescenti;
d) servizi di consulenza tecnica d'ufficio in particolare nell'ambito familiare;
e) servizi educativi scolastici ed extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio in contesti socio-territoriali svantaggiati;
f) servizi per anziani e servizi geriatrici;
g) servizi educativi di promozione al benessere e alla salute;
h) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
i) servizi educativi, ludici, artistico-espressivi, motori e del tempo libero dalla prima infanzia all'età adulta;
l) servizi educativi rivolti alla tutela, prevenzione del disagio e inclusione sociale con gruppi svantaggiati e minoranze;
m) servizi per la socializzazione di gruppi, comunità sociali, culturali e territoriali;
n) servizi di educazione ambientale e sui beni culturali per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio;
o) servizi educativi per le tecnologie informative, comunicative e multimediali;
p) servizi educativi nei contesti lavorativi e in particolare servizi di formazione, di collocamento e di inserimento lavorativi, di consulenza, di orientamento e di bilancio delle competenze;
q) servizi di rieducazione e di risocializzazione volti al recupero e al reinserimento dei soggetti detenuti nella vita sociale;
r) servizi educativi allo sviluppo umano locale nelle comunità territoriali e alla cooperazione internazionale;
s) servizi educativi per le pari opportunità;
t) servizi educativi per la genitorialità;
u) servizi per l'aggiornamento e per la formazione iniziale di educatori e di pedagogisti.
2. Ferme restando le attività di istruzione formale svolte nelle istituzioni scolastiche, l'educatore e il pedagogista, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, operano in regime di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato all'interno dei seguenti sistemi e organizzazioni pubblici o privati, anche non accreditati:
a) istituzioni e organizzazioni sociali dei sistemi del welfare;
b) strutture sanitarie private e del Servizio sanitario nazionale;
c) associazioni, centri e strutture del sistema dei beni ambientali e culturali;
d) associazioni e centri di servizi motori, sportivi, ludici e del tempo libero;
e) associazioni e agenzie del sistema produttivo e del mondo del lavoro;
f) associazioni e strutture giudiziarie del sistema penitenziario;
g) associazioni e agenzie di sviluppo locale del sistema della cooperazione internazionale;
h) consultori e centri aperti polivalenti per minori;
i) enti pubblici;
l) agenzie per il lavoro;
m) centri territoriali per l'educazione permanente;
n) enti di formazione e consorzi di formazione;
o) aziende;
p) società di consulenza;
q) agenzie formative accreditate o no;
r) ordini e associazioni professionali.
1. L'educatore rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche all’European qualifications frameworks da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del QEQ per l'apprendimento permanente, di seguito denominata «raccomandazione europea 23 aprile 2008». 1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, l'educatore si occupa della programmazione, dell'attuazione, della gestione e della valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Concorre, inoltre, alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.
2. L'educatore è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le seguenti attività educative e formative:
a) programma, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;
b) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di educazione permanente;
c) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di formazione professionale;
d) accompagna e facilita interventi di inserimento lavorativo;
e) coopera alla definizione delle politiche formative;
f) coopera alla pianificazione e alla gestione di servizi di rete nel territorio;
g) collabora all'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze.
1. La qualifica di educatore è attribuita solo a seguito del rilascio del diploma di laurea del corso di laurea triennale delle classi di laurea triennale L19 in scienze dell'educazione e della formazione.
2. La formazione universitaria dell'educatore di cui al comma 1 deve essere funzionale al raggiungimento delle idonee conoscenze, abilità e competenze educative e delle aree disciplinari connesse per lo svolgimento delle attività professionali individuate nell'articolo 6, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità richiesti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) secondo la normativa universitaria vigente.
1. Il possesso della qualifica di educatore, di cui all'articolo 7, costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio, in qualunque forma e ambito, del lavoro educativo.
2. La qualifica di educatore consente l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale a posti che comportano lo svolgimento di attività educative previste dall'articolo 6.
1. Il pedagogista rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 7 livello del QEQ, secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche all’European qualifications frameworks da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per
le politiche europee, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ISFOL, ai sensi della raccomandazione europea 23 aprile 2008. 1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, il pedagogista si occupa della progettazione, della programmazione, dell'organizzazione, del coordinamento, della gestione, del monitoraggio, della valutazione, della consulenza e della supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Si occupa, inoltre, di azioni pedagogiche rivolte ai singoli soggetti.
2. Il pedagogista è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le seguenti attività pedagogiche:
a) progetta, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;
b) effettua la ricognizione, la rilevazione, l'analisi, l'interpretazione e la valutazione funzionale di tipo pedagogico e collabora al lavoro delle équipe plurispecialistiche;
c) programma, progetta, coordina, gestisce e valuta piani di formazione permanente;
d) progetta, gestisce, coordina e valuta servizi e sistemi di formazione professionale manageriale;
e) realizza interventi di orientamento pedagogico e di orientamento permanente nonché di consulenza, bilancio di competenze e inserimento lavorativo;
f) coopera alla definizione delle politiche formative;
g) offre consulenza per la pianificazione e la gestione di servizi di rete nel territorio;
h) offre consulenza per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze;
i) coordina servizi educativi e formativi territoriali.
1. La qualifica di pedagogista è attribuita solo a seguito del rilascio del diploma di laurea nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche.
2. La formazione universitaria del pedagogista deve essere funzionale al raggiungimento delle idonee conoscenze, abilità e competenze pedagogiche e delle aree disciplinari connesse per lo svolgimento delle attività professionali individuate nell'articolo 10, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità richiesti dall'ANVUR secondo la normativa universitaria vigente.
1. Il possesso della qualifica di pedagogista, di cui all'articolo 11, costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio, in qualunque forma e ambito, del lavoro pedagogico.
2. La qualifica di pedagogista consente l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale a posti che comportano lo svolgimento di attività pedagogiche previste dall'articolo 10.
1. I corsi di laurea afferenti alle classi di laurea triennali e magistrali di cui agli articoli 7 e 11 in attuazione di quanto disposto dall'Unione europea in materia di cicli della formazione universitaria, sono tenuti a uniformare il titolo e l'indirizzo o gli indirizzi del corso, il profilo e il curricolo formativo nonché i servizi di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita per il lavoro, in conformità a quanto disposto dalla presente legge per le professioni di educatore e di pedagogista.
1. I corsi post-laurea di perfezionamento e di master per educatore e per pedagogista, nel rispetto della libertà della ricerca e della didattica universitaria e in conformità alle norme vigenti in materia, prevedono il potenziamento della specificità e dei livelli professionali richiesti nei diversi ambiti e servizi educativi e pedagogici di cui agli articoli 3 e 4 mediante le seguenti attività formative integrate nei progetti di tirocinio e di formazione e orientamento professionali:
a) educazione personale dei bambini, dei giovani, degli adulti e degli anziani con particolare attenzione all'educazione delle diverse abilità;
b) educazione scolastica ed extrascolastica;
c) educazione familiare e genitoriale;
d) educazione al benessere;
e) educazione motoria e sportiva;
f) educazione sociale e inclusiva, in particolare a beneficio delle popolazioni immigrate;
g) educazione ambientale con particolare riferimento ai patrimoni della natura;
h) educazione interculturale e ai patrimoni delle culture;
i) educazione nei contesti della formazione professionale e del lavoro;
l) educazione delle comunità territoriali con particolare attenzione ai problemi del degrado delle periferie urbane ed extraurbane a scarso sviluppo economico e sociale;
m) educazione delle popolazioni nei contesti della cooperazione internazionale, con priorità ai soggetti in condizioni di marginalità, esclusione, disabilità e violenza nonché in tutte le situazioni che ostacolano o riducono la partecipazione alle attività di educazione formale e non formale.
1. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore e di pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Le professioni di educatore e di pedagogista sono inserite, in conformità a quanto disposto dalla presente legge e in rapporto alla classificazione del QEQ, negli elenchi e nelle banche dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
3. Ai fini di cui al comma 2, sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali di educatore e di pedagogista, unificando la nomenclatura e la classificazione delle professioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'ISFOL, dell'Istituto nazionale di statistica, dei Ministeri, delle regioni e degli altri