Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2656


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
IORI, PICCOLI NARDELLI, FARAONE, BERLINGHIERI, BONOMO, D'INCECCO, DONATI, GANDOLFI, GHIZZONI, GIORGIS, GRASSI, GRIBAUDO, GIUSEPPE GUERINI, LAFORGIA, LATTUCA, LENZI, MALPEZZI, MANZI, MARCHI, MARTELLI, MORANI, PATRIARCA, PICCIONE, PREZIOSI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROCCHI, SCUVERA, TIDEI, ZAMPA
Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista
Presentata il 7 ottobre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge nasce dalla necessità di disciplinare, in coerenza agli indirizzi europei e internazionali, le professioni di educatore e di pedagogista, al fine di garantire con omogeneità, in tutto il territorio nazionale, servizi e interventi educativi di qualità e adeguati ai fabbisogni della popolazione.
      Il ruolo dell'educatore è oggi ancora più rilevante in ragione della condizione di estrema difficoltà economico-sociale in cui versa il Paese, che penalizza i minorenni nel loro sviluppo cognitivo ed emotivo, ma anche gli adulti e gli anziani nell'inclusione sociale e nei processi di educazione permanente.
      Il Centro di ricerca IRC dell'UNICEF nell'ambito del rapporto «Report Card 11-Il benessere dei bambini nei paesi ricchi» rileva che a livello europeo l'Italia compare tra i Paesi in cui la soglia di povertà è più alta e in cui oltre un milione di minorenni vive in situazione di povertà economica estrema. L'associazione Save The Children indica come alla povertà materiale sia connessa una grave povertà educativa, quale privazione per bambini e adolescenti della possibilità di apprendere, sperimentare e sviluppare i propri talenti e aspirazioni, con il rischio di trovarsi, una volta adulti, ai margini della società e del mondo del lavoro. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) rileva nel 2012 ben 22.000 minorenni collocati in comunità educative.
      L'educazione permanente, anche non formale, ossia realizzata al di fuori dei sistemi di istruzione e formazione e delle università, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, come previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, è indubbiamente determinante nella costruzione della coesione e dell'inclusione sociali, nonché nello sviluppo complessivo del Paese nel contesto della contemporanea società della conoscenza.
      Già da tempo l'Unione europea ha riconosciuto l'importanza dell'apprendimento lungo tutto il corso della vita e il valore, a fianco dell'educazione formale, dell'educazione non formale, per la cui realizzazione si richiedono specifiche professionalità educative.
      È solo il caso di citare a riguardo il Memorandum di Lisbona del 2000 per la costruzione della Società europea della conoscenza avanzata, competitiva, interculturale e solidale, che richiede nuove e qualificate professionalità dell'educazione permanente, la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 28 novembre 2011 dove si evidenzia il valore strategico dell'educazione non formale e dei relativi operatori socio-educativi e la Strategia europea 2020 per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che riprende e rilancia la Strategia di Lisbona adottata nel Consiglio europeo del 17 giugno 2010 confermando il ruolo chiave dell'apprendimento permanente.
      È altresì fondamentale, al fine dell'adeguamento del nostro Paese alla normativa europea, garantire il riconoscimento e l'applicazione a tutte le figure professionali dell’European qualifications framework, ossia quel sistema di qualificazioni, condivise e formali, volte a permettere un confronto fra le qualifiche acquisite nei diversi Paesi dell'Unione europea in base al percorso di formazione.
      Nonostante le indicazioni europee, le figure professionali di educatore e di pedagogista vivono negli ultimi anni una situazione di profonda incertezza identitaria e professionale, sia per quanto riguarda le facoltà universitarie preposte alla formazione, sia per quanto concerne l'inserimento nel mondo del lavoro, a causa di una normativa complessa e a volte contrastante, a cui si aggiunge il complesso e contraddittorio iter legislativo riguardante i titoli di studio in oggetto.
      Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», successivamente modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ha trasferito, con l'articolo 6, comma 3, la formazione degli operatori sanitari non laureati nell'ambito dell'ordinamento universitario e ha demandato al Ministro della salute l'individuazione, con apposito decreto, delle figure professionali sanitarie da formare e dei relativi profili. Tale decreto e i provvedimenti attuativi che ne sono conseguiti hanno definito in dettaglio le norme di riferimento e i profili validi per le professioni sanitarie sopprimendo contestualmente i corsi previsti dal precedente ordinamento, garantendo comunque il completamento degli studi agli studenti iscritti. In esecuzione della citata disposizione, il Ministro della sanità ha emanato, fra il 1994 e il 2001, una serie di decreti con i quali sono stati individuati vari profili sanitari.
      Per quel che riguarda in particolare la figura professionale dell'educatore professionale, con il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, è stata istituita la figura e il relativo profilo professionale stabilendo, altresì, che fosse una laurea abilitante, con un numero esiguo di iscritti, e che le università provvedessero alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia con le facoltà di psicologia, sociologia e scienze dell'educazione.
      In base al medesimo regolamento sono stati attivati negli anni novanta i corsi regionali per la formazione degli educatori professionali, progressivamente poi chiusi in concomitanza con l'apertura dei corsi di laurea per educatore nella facoltà di scienze della formazione. Tali corsi di laurea, inizialmente quadriennali, sono stati riconvertiti in laurea di 1° livello (prima in classe 18 poi in classe 19), a partire dall'anno accademico 2000/2001.
      La dicotomia formativa dell'educatore professionale e dell'educatore si è mantenuta sino ad oggi. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», successivamente modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2003 definiva infatti la classe di laurea 18 come «classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione», precisando che: «I laureati della classe svolgeranno attività di educatore professionale, educatore di comunità e nei servizi sociali», mentre il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001 «Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie», che individua 22 figure, inserisce l'educatore professionale all'interno della classe 2 «classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione», con riferimento al profilo definito con il decreto n. 520 del 1998.
      Benché l'anomalia della doppia formazione universitaria concernente la figura dell'educatore professionale (facoltà di medicina e chirurgia) e dell'educatore (facoltà di scienze della formazione) non sia stata ancora risolta, entrambi i corsi di laurea prevedono nei piani di studio discipline e competenze che preparano oggi agli accessi ai servizi socio-educativi e socio-sanitari che comprendono in particolare i servizi per la disabilità.
      Tale incertezza identitaria professionale produce effetti dannosi sia nella qualità dell'offerta educativa, spesso affidata a personale sprovvisto di titolo e di competenze specifici, sia nelle possibilità occupazionali degli educatori laureati nelle facoltà, oggi dipartimenti, di scienze della formazione che, invece, hanno conseguito lauree specialistiche. Il risultato è un ingente numero di professionisti educatori, laureati nel campo della formazione, oggi disoccupati o sotto-occupati, mentre la domanda educativa non viene adeguatamente soddisfatta e non sono garantiti standard di competenza e di preparazione professionali, a discapito dei minorenni e in particolare delle situazioni di maggiore fragilità sociale, culturale ed economica.
      La presente proposta di legge consta di quindici articoli finalizzati a disciplinare le professioni di educatore e di pedagogista. L'articolo 1 individua l'oggetto della legge, la quale interviene in tema di formazione universitaria, competenze, titolo, qualificazione, accesso al lavoro e formazione continua, rispondendo agli obiettivi fissati dall'Unione europea relativamente allo sviluppo della formazione formale, non formale e informale durante tutto il corso della vita. L'articolo 2 definisce le figure dell'educatore e del pedagogista, professionisti di livello rispettivamente intermedio e apicale.
      Gli articoli 3 e 4 individuano gli ambiti di intervento dell'educatore e del pedagogista, nonché i servizi, le organizzazioni e gli istituti di esercizio dell'attività professionale.
      I    successivi articoli da 5 a 8 riguardano unicamente la figura professionale dell'educatore mentre gli articoli da 9 a 12 quella del pedagogista.
      Al fine di permettere un confronto fra le qualifiche acquisite in diversi Paesi, conformemente a quanto previsto dalla normativa europea, gli articoli 5 e 9 riconoscono all'educatore e al pedagogista competenze e abilità idonee per operare nelle aree di professionalità rispettivamente del 6 e del 7 livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ).
      Gli articoli 6 e 10 individuano le competenze rispettivamente dell'educatore e del pedagogista, elencando poi le attività che ciascuna delle due figure professionali è chiamato a svolgere.
      Gli articoli 7 e 11 regolamentano la formazione universitaria dell'educatore e del pedagogista, nei corrispondenti corsi di laurea triennale e magistrale, funzionale al raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze in coerenza con i livelli del QEQ.
      Gli articoli 8 e 12 disciplinano l'esercizio dell'attività delle figure professionali in oggetto, prevedendo il possesso della relativa qualifica quale requisito obbligatorio per lo svolgimento, in qualunque forma e ambito, del lavoro rispettivamente educativo e pedagogico.
      L'articolo 13 impone ai corsi di laurea afferenti alle classi di laurea triennali e magistrali di cui agli articoli 7 e 11 di uniformare il titolo e l'indirizzo del corso, il profilo, il curricolo formativo e i servizi di orientamento per il lavoro, alla regolamentazione delle professioni di educatore e di pedagogista.
      L'articolo 14 disciplina i corsi post laurea, finalizzati a rafforzare le specificità e i livelli professionali richiesti nei diversi ambiti e servizi educativi e pedagogici.
      Infine l'articolo 15, chiarendo che le professioni di educatore e di pedagogista rientrano fra quelle non organizzate in ordini o collegi, specifica che i relativi titoli sono registrati negli elenchi e nelle banche dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, declaratoria, accreditamento delle professioni nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013. A tale scopo sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali, unificando in tal modo nomenclatura e classificazione delle professioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'ISTAT, dei Ministeri, delle regioni e degli altri organismi autorizzati, a cui dovranno attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, nonché le associazioni professionali e i singoli professionisti che esercitano in qualsiasi forma la professione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina le professioni di educatore e di pedagogista, operanti nel campo dell'educazione non formale, anche in rapporto all'educazione formale, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso la regolamentazione e l'integrazione della formazione universitaria, delle competenze, del titolo, della qualificazione, dell'accesso al lavoro e della formazione continua, per valorizzare il patrimonio professionale e per garantirne il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.
      2. La disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista prevista dalla presente legge persegue la finalità di rispondere agli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo e dalla Commissione europea a Lisbona nel 2000 in materia di sviluppo dell'educazione formale, non formale e informale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio europeo della Società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva e conformemente alle conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»).

Art. 2.
(Definizione).

      1. L'educatore e il pedagogista sono professionisti che operano nel campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale nel rispetto delle norme del loro

ordinamento, dei rispettivi profili professionali nonché dello specifico codice deontologico, utilizzando metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato.
      2. L'educatore è un professionista di livello intermedio che svolge funzioni intellettuali, con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica, attraverso l'uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e di valutazione educativa, indirizzata alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.
      3. Il pedagogista è un professionista di livello apicale che svolge funzioni intellettuali, con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica, attraverso l'uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e valutazione pedagogica, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.
      4. L'esercizio delle professioni di educatore e di pedagogista è subordinato al conseguimento dello specifico titolo mediante formazione universitaria.
Art. 3.
(Ambiti dell'attività professionale).

      1. Il professionista educatore o pedagogista opera nell'ambito dei servizi scolastici ed extrascolastici, residenziali o aperti, e svolge la propria attività nei riguardi di persone di ogni età, nelle aggregazioni sociali, culturali, lavorative e familiari, nelle comunità locali a diverso sviluppo, nei gruppi marginalizzati e vulnerabili.
      2. L'educatore e il pedagogista operano professionalmente nei seguenti ambiti:

          a) scolastico;

          b) sociale;

          c) del welfare;

          d) della genitorialità e della famiglia;

          e) ambientale;

          f) culturale;

          g) motorio;

          h) della salute;

          i) del lavoro;

          l) giudiziario;

          m) dello sviluppo delle comunità locali;

          n) della cooperazione internazionale.

Art. 4.
(Servizi, organizzazioni e istituti di esercizio dell'attività professionale).

      1. L'educatore e il pedagogista, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, operano in regime di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato all'interno dei seguenti servizi educativi pubblici e privati:

          a) servizi educativi di accompagnamento alla crescita e all'autorealizzazione di individui e di gruppi;

          b) servizi educativi alla prima infanzia;

          c) servizi educativi per la tutela, la prevenzione del disagio e la promozione del benessere per gli adolescenti;

          d) servizi di consulenza tecnica d'ufficio in particolare nell'ambito familiare;

          e) servizi educativi scolastici ed extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio in contesti socio-territoriali svantaggiati;

          f) servizi per anziani e servizi geriatrici;

          g) servizi educativi di promozione al benessere e alla salute;

          h) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;

          i) servizi educativi, ludici, artistico-espressivi, motori e del tempo libero dalla prima infanzia all'età adulta;

          l) servizi educativi rivolti alla tutela, prevenzione del disagio e inclusione sociale con gruppi svantaggiati e minoranze;

          m) servizi per la socializzazione di gruppi, comunità sociali, culturali e territoriali;

          n) servizi di educazione ambientale e sui beni culturali per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio;

          o) servizi educativi per le tecnologie informative, comunicative e multimediali;

          p) servizi educativi nei contesti lavorativi e in particolare servizi di formazione, di collocamento e di inserimento lavorativi, di consulenza, di orientamento e di bilancio delle competenze;

          q)    servizi di rieducazione e di risocializzazione volti al recupero e al reinserimento dei soggetti detenuti nella vita sociale;

          r) servizi educativi allo sviluppo umano locale nelle comunità territoriali e alla cooperazione internazionale;

          s) servizi educativi per le pari opportunità;

          t) servizi educativi per la genitorialità;

          u) servizi per l'aggiornamento e per la formazione iniziale di educatori e di pedagogisti.

      2. Ferme restando le attività di istruzione formale svolte nelle istituzioni scolastiche, l'educatore e il pedagogista, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, operano in regime di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato all'interno dei seguenti sistemi e organizzazioni pubblici o privati, anche non accreditati:

          a) istituzioni e organizzazioni sociali dei sistemi del welfare;

          b) strutture sanitarie private e del Servizio sanitario nazionale;

          c) associazioni, centri e strutture del sistema dei beni ambientali e culturali;

          d) associazioni e centri di servizi motori, sportivi, ludici e del tempo libero;

          e) associazioni e agenzie del sistema produttivo e del mondo del lavoro;

          f) associazioni e strutture giudiziarie del sistema penitenziario;

          g) associazioni e agenzie di sviluppo locale del sistema della cooperazione internazionale;

          h) consultori e centri aperti polivalenti per minori;

          i) enti pubblici;

          l) agenzie per il lavoro;

          m) centri territoriali per l'educazione permanente;

          n) enti di formazione e consorzi di formazione;

          o) aziende;

          p) società di consulenza;

          q) agenzie formative accreditate o no;

          r) ordini e associazioni professionali.

Art. 5.
(Qualifica europea dell'educatore).

      1. L'educatore rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche all’European qualifications frameworks da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto per lo

sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del QEQ per l'apprendimento permanente, di seguito denominata «raccomandazione europea 23 aprile 2008».
Art. 6.
(Attività professionali e competenze dell'educatore).

      1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, l'educatore si occupa della programmazione, dell'attuazione, della gestione e della valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Concorre, inoltre, alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.
      2. L'educatore è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le seguenti attività educative e formative:

          a) programma, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;

          b) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di educazione permanente;

          c) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di formazione professionale;

          d) accompagna e facilita interventi di inserimento lavorativo;

          e) coopera alla definizione delle politiche formative;

          f) coopera alla pianificazione e alla gestione di servizi di rete nel territorio;

          g) collabora all'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze.

Art. 7.
(Formazione universitaria dell'educatore).

      1. La qualifica di educatore è attribuita solo a seguito del rilascio del diploma di laurea del corso di laurea triennale delle classi di laurea triennale L19 in scienze dell'educazione e della formazione.
      2. La formazione universitaria dell'educatore di cui al comma 1 deve essere funzionale al raggiungimento delle idonee conoscenze, abilità e competenze educative e delle aree disciplinari connesse per lo svolgimento delle attività professionali individuate nell'articolo 6, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità richiesti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) secondo la normativa universitaria vigente.

Art. 8
(Esercizio dell'attività di educatore).

      1. Il possesso della qualifica di educatore, di cui all'articolo 7, costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio, in qualunque forma e ambito, del lavoro educativo.
      2. La qualifica di educatore consente l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale a posti che comportano lo svolgimento di attività educative previste dall'articolo 6.

Art. 9.
(Qualifica europea del pedagogista).

      1. Il pedagogista rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 7 livello del QEQ, secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche all’European qualifications frameworks da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per

le politiche europee, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ISFOL, ai sensi della raccomandazione europea 23 aprile 2008.
Art. 10.
(Attività professionali e competenze del pedagogista).

      1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, il pedagogista si occupa della progettazione, della programmazione, dell'organizzazione, del coordinamento, della gestione, del monitoraggio, della valutazione, della consulenza e della supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Si occupa, inoltre, di azioni pedagogiche rivolte ai singoli soggetti.
      2. Il pedagogista è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le seguenti attività pedagogiche:

          a) progetta, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;

          b) effettua la ricognizione, la rilevazione, l'analisi, l'interpretazione e la valutazione funzionale di tipo pedagogico e collabora al lavoro delle équipe plurispecialistiche;

          c) programma, progetta, coordina, gestisce e valuta piani di formazione permanente;

          d) progetta, gestisce, coordina e valuta servizi e sistemi di formazione professionale manageriale;

          e) realizza interventi di orientamento pedagogico e di orientamento permanente nonché di consulenza, bilancio di competenze e inserimento lavorativo;

          f) coopera alla definizione delle politiche formative;

          g) offre consulenza per la pianificazione e la gestione di servizi di rete nel territorio;

          h) offre consulenza per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze;

          i) coordina servizi educativi e formativi territoriali.

Art. 11.
(Formazione universitaria del pedagogista).

      1. La qualifica di pedagogista è attribuita solo a seguito del rilascio del diploma di laurea nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche.
      2. La formazione universitaria del pedagogista deve essere funzionale al raggiungimento delle idonee conoscenze, abilità e competenze pedagogiche e delle aree disciplinari connesse per lo svolgimento delle attività professionali individuate nell'articolo 10, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità richiesti dall'ANVUR secondo la normativa universitaria vigente.

Art. 12.
(Esercizio dell'attività di pedagogista).

      1. Il possesso della qualifica di pedagogista, di cui all'articolo 11, costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio, in qualunque forma e ambito, del lavoro pedagogico.
      2. La qualifica di pedagogista consente l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale a posti che comportano lo svolgimento di attività pedagogiche previste dall'articolo 10.

Art. 13.
(Uniformazione dei percorsi formativi).

      1. I corsi di laurea afferenti alle classi di laurea triennali e magistrali di cui agli articoli 7 e 11 in attuazione di quanto disposto dall'Unione europea in materia di cicli della formazione universitaria, sono tenuti a uniformare il titolo e l'indirizzo o gli indirizzi del corso, il profilo e il curricolo formativo nonché i servizi di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita per il lavoro, in conformità a quanto disposto dalla presente legge per le professioni di educatore e di pedagogista.

Art. 14.
(Corsi post-laurea).

      1. I corsi post-laurea di perfezionamento e di master per educatore e per pedagogista, nel rispetto della libertà della ricerca e della didattica universitaria e in conformità alle norme vigenti in materia, prevedono il potenziamento della specificità e dei livelli professionali richiesti nei diversi ambiti e servizi educativi e pedagogici di cui agli articoli 3 e 4 mediante le seguenti attività formative integrate nei progetti di tirocinio e di formazione e orientamento professionali:

          a) educazione personale dei bambini, dei giovani, degli adulti e degli anziani con particolare attenzione all'educazione delle diverse abilità;

          b) educazione scolastica ed extrascolastica;

          c) educazione familiare e genitoriale;

          d) educazione al benessere;

          e) educazione motoria e sportiva;

          f) educazione sociale e inclusiva, in particolare a beneficio delle popolazioni immigrate;

          g) educazione ambientale con particolare riferimento ai patrimoni della natura;

          h) educazione interculturale e ai patrimoni delle culture;

          i) educazione nei contesti della formazione professionale e del lavoro;

          l) educazione delle comunità territoriali con particolare attenzione ai problemi del degrado delle periferie urbane ed extraurbane a scarso sviluppo economico e sociale;

          m) educazione delle popolazioni nei contesti della cooperazione internazionale, con priorità ai soggetti in condizioni di marginalità, esclusione, disabilità e violenza nonché in tutte le situazioni che ostacolano o riducono la partecipazione alle attività di educazione formale e non formale.

Art. 15.
(Collocazione professionale).

      1. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore e di pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi.
      2. Le professioni di educatore e di pedagogista sono inserite, in conformità a quanto disposto dalla presente legge e in rapporto alla classificazione del QEQ, negli elenchi e nelle banche dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
      3. Ai fini di cui al comma 2, sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali di educatore e di pedagogista, unificando la nomenclatura e la classificazione delle professioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'ISFOL, dell'Istituto nazionale di statistica, dei Ministeri, delle regioni e degli altri

organismi autorizzati, a cui devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, nonché le associazioni professionali e i singoli professionisti che esercitano in qualsiasi forma la professione conformemente a quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
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