Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2657 |
1. All'articolo 102, secondo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Presso ogni organo giudiziario ordinario è istituita una sezione specializzata per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate in tempo di pace e per i reati previsti dal codice penale militare di guerra in tempo di guerra».
1. Il terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione è abrogato.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della giustizia e della difesa, presenta alle Camere un disegno di legge volto a conferire una delega al Governo, da esercitare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, che disciplini:
a) le modalità per la soppressione dei tribunali militari e del Consiglio della magistratura militare;
b) l'istituzione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 102, secondo comma, della Costituzione, presso ogni organo giudiziario per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate in tempo di pace e per i reati previsti dal codice penale militare di guerra in tempo di guerra nonché i criteri e le modalità di trasferimento dei magistrati militari nella magistratura ordinaria;
c) il trasferimento dei magistrati militari in servizio, secondo l'anzianità e la qualifica maturate nel ruolo di provenienza, tra i magistrati ordinari e nelle qualifiche corrispondenti della magistratura amministrativa nonché del ruolo del pubblico ministero e degli avvocati e procuratori dello Stato;
d) le modalità di trasferimento dei dirigenti e del personale civile impiegato negli uffici giudiziari militari nei ruoli del Ministero della giustizia, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa;
e) la rimessione dei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al presente articolo all'autorità giudiziaria ordinaria, entro un termine che consenta la conclusione delle indagini o delle fasi dibattimentali pendenti, in particolare per i delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo;
f) l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo.