Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2692 |
College of Arms – Inghilterra;
Court of the Lord Lyon – Inghilterra;
Office of the Chief Herald of Ireland – Irlanda;
Canadian Heraldic Authority – Canada;
South African Bureau of Heraldry – Repubblica del Sud Africa;
Cronista Rey de Armas de España – Regno di Spagna.
1. All'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Ufficio», sono attribuite le competenze per la registrazione e per la protezione degli stemmi e delle armi familiari, sia di antico uso che di nuova costituzione, a seguito di regolare richiesta effettuata da parte di persone singole o associate, cittadini italiani o stranieri.
1. Lo stemma o arma è inteso come una rappresentazione simbolica, illustrata su uno scudo, in conformità con i princìpi e con le regole dell'araldica italiana, con o senza corona, elmo, sostegni, motto o altri accessori, come segno di riconoscimento o distintivo della persona o della famiglia stessa e che ad essi appartiene.
1. All'Ufficio sono attribuite le seguenti funzioni: ricevere ed esaminare le domande di registrazione o di cancellazione di uno stemma; proporre eventuali obiezioni contro la registrazione; tenere il registro e la documentazione presentata ai sensi della presente legge; emettere i certificati di registrazione corredati di relativa rappresentazione grafica ed esaminare eventuali ricorsi.
1. Chiunque sia cittadino italiano o di un altro Stato può chiedere all'Ufficio di registrare uno stemma gentilizio a suo nome, sia come personale o familiare storico e di uso accertato, sia di nuova costituzione.
1. I discendenti diretti di una persona a nome della quale è stato registrato uno stemma di famiglia possono chiedere all'Ufficio, alla morte del primo intestatario, l'utilizzo dello stesso in qualità di eredi, con o senza differenziazione a seconda se si tratti di unico erede o no.
1. La domanda di registrazione di una rappresentazione araldica deve essere presentata all'Ufficio nella forma determinata dall'Ufficio stesso accompagnata da disegni o bozzetti sia in formato cartaceo che digitale, al fine di accelerare l’iter della registrazione, e dal versamento delle dovute imposte successivamente determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'Ufficio dà avviso pubblico, dopo ogni validazione, nella Gazzetta Ufficiale, della registrazione di qualsiasi stemma in modo da consentire anche a terzi, ove ritengano lesi i propri diritti, di opporre motivato e documentato ricorso entro trenta giorni.
3. L'Ufficio, verificato il ricorso, ha trenta giorni per accoglierlo o respingerlo e, se del caso, per rettificare quanto pubblicato, inserendo gli elementi che permettono una nuova e diversa rappresentazione grafica.
1. Per ogni domanda l'Ufficio ha trenta giorni per verificare la possibilità della registrazione e ulteriori trenta giorni per effettuarla. Scaduti tali termini, l'Ufficio rilascia un diploma in carta pergamenata con la miniatura dello stemma e un certificato di iscrizione nel registro degli stemmi italiani.
1. Il registro degli stemmi italiani è aperto per la consultazione sia in formato cartaceo che digitale.
1. L'Ufficio rilascia una riproduzione di uno stemma registrato e un duplicato del certificato di iscrizione, su richiesta, e dopo il pagamento dei corrispettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 6, comma 1.
1. È sempre consentito all'avente diritto di utilizzare qualsiasi stemma araldico ai fini di una rappresentazione teatrale, rievocazione storica o altra forma di prestazione o di intrattenimento nonché pellicola cinematografica, a condizione che non sia utilizzato in modo dispregiativo.
1. Ogni soggetto ha diritto di utilizzare lo stemma registrato a suo nome a condizione che l'onere eventuale di provare tale diritto sia a carico dello stesso soggetto.
1. Chiunque utilizza uno stemma senza l'autorizzazione scritta della persona che ne ha ottenuto la registrazione è colpevole di uso improprio o illegittimo dello stemma medesimo ed è punito con una multa il cui importo è definito con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1.
1. La registrazione di uno stemma non costituisce alcuna distinzione onorifica o nobiliare, né un marchio.