Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2670


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
IORI, ALBANELLA, AMATO, AMENDOLA, AMODDIO, ANTEZZA, ARGENTIN, ARLOTTI, CAPONE, CAPOZZOLO, CARNEVALI, CHAOUKI, COCCIA, COVA, COVELLO, CRIMÌ, DALLAI, D'INCECCO, DONATI, GADDA, GASPARINI, GIULIETTI, GRASSI, IACONO, LA MARCA, LAFORGIA, MARZANO, PATRIARCA, PICCIONE, PICCOLI NARDELLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROCCHI, SCUVERA, SENALDI, TARTAGLIONE, VALERIA VALENTE, VERINI, ZAMPA, ZANIN, ZARDINI
Norme in materia di contrasto al fenomeno del cyberbullismo
Presentata il 15 ottobre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! A seguito della diffusione delle tecnologie informatiche, della messaggistica istantanea, della rete internet e dei social network si registra un aumento del fenomeno del bullismo informatico o cyberbullismo, che comprende le diverse condotte di minorenni finalizzate a molestare, intimorire, aggredire o mettere in imbarazzo altri preadolescenti o adolescenti attraverso la rete internet e gli altri strumenti telematici.
      Si tratta di un fenomeno che coinvolge sempre più minorenni e di un problema attinente la giustizia minorile che non può essere ignorato, anche alla luce delle conseguenze tragiche che causa o contribuisce a causare a danno delle vittime.
      La gravità di questi comportamenti deviati, diffusi e radicati nei preadolescenti e negli adolescenti coinvolge fasce di età sempre più basse ed è spesso sottostimata. È innegabile, tuttavia, che le condotte legate al cyberbullismo vadano a integrare spesso veri e propri reati quali ingiuria, diffamazione, minaccia, estorsione e atti persecutori fino all'istigazione al suicidio. Gravissimo è poi il comportamento illecito attuato tramite l'immissione in rete, a fine denigratorio o diffamatorio, di materiale a sfondo sessuale riguardante minorenni.
      Nel bullismo on line il contatto fra la vittima e il «persecutore» non avviene fisicamente, ma gli effetti sono persino più penetranti e deleteri in quanto il «bullo» ha la possibilità di insinuarsi nella vita privata della vittima e di attuare la sua azione senza limiti spazio-temporali. Così come la vittima, umiliata o spaventata davanti alla moltitudine della rete, potenzialmente illimitata e inarrestabile, può giungere a modificare i suoi comportamenti, isolandosi fisicamente e psicologicamente dal contesto.
      Il «bullo» è spesso un bambino o un adolescente insicuro e ansioso con una bassa autostima che adotta comportamenti di persistente aggressività, intenzionale e premeditata, nei confronti di un soggetto più debole incapace di difendersi. L'anonimato, poi, rende più difficoltoso il contrasto e genera un indebolimento delle remore etiche.
      Gli episodi di prevaricazione, molti dei quali riconducibili agli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, si consumano frequentemente in ambito scolastico dove i compagni hanno il ruolo di complici o di spettatori delle attività svolte on line che spesso hanno conseguenze anche nella vita off line. Ciò evidenzia come il fenomeno sia spesso legato a dinamiche psicologiche e comportamentali complesse e come, attraverso i media tecnologici, si possano influenzare anche i comportamenti delle vittime. Il disagio, la vergogna o la paura si manifestano generalmente con diversi sintomi fisici o psicologici fino al rifiuto di recarsi a scuola (nei casi più gravi abbandono scolastico) ovvero di partecipare ad attività sportive o ludiche di gruppo. A lungo termine si sviluppano insicurezza patologica e calo di autostima, problemi relazionali e disturbi da ansia e da depressione, fino a giungere, nei casi più gravi, a veri e propri tentativi di suicidio.
      Secondo i dati forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il suicidio è un fenomeno in continuo aumento che costituisce già oggi la seconda causa di morte nei giovani tra i 15 e i 25 anni di età dopo gli incidenti stradali e in molti Paesi europei è addirittura la prima causa. Si stima poi che i tentati suicidi siano fino a venti volte più frequenti e il nesso fra cyberbullismo e suicidio è indicato da tutte le ricerche sull'argomento.
      Anche gli stessi minorenni sono consapevoli del problema, come emerge dalle ricerche recentemente pubblicate. L'indagine conoscitiva sulle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza di Telefono Azzurro ed Eurispes del 2012 evidenzia i pericoli e l'inadeguatezza della rete internet per i minorenni: più di un bambino su 4 (25,9 per cento) ammette di essersi imbattuto in pagine internet contenenti immagini di violenza, il 16 per cento dei bambini ha trovato in rete immagini di nudo, il 13 per cento siti che esaltano la magrezza e il 12,2 per cento siti con contenuti razzisti. Inoltre, più di un bambino su dieci riferisce di aver trovato on line sue foto private (12,4 per cento) o sue foto che lo mettevano in imbarazzo (10,8 per cento); l'8,3 per cento ha visto pubblicati in rete video privati, il 7,1 per cento rivelazioni su propri fatti personali e il 6,7 per cento video imbarazzanti in cui egli stesso era presente.
      Inoltre è rilevante uno studio svolto da Save The Children nel febbraio 2014, su un campione di ragazzi dai 12 ai 17 anni di età, dal quale emerge una diffusione ormai capillare degli strumenti informatici fra gli adolescenti. Ben il 79 per cento dichiara di avere un proprio computer personale e il 71 per cento uno smartphone. I social network sono diventati i «terreni» di attacco preferiti per i cyberbulli (nel 61 per cento dei casi), i quali colpiscono la vittima attraverso la diffusione di foto e immagini denigratorie (59 per cento) o tramite la creazione di gruppi «contro» (57 per cento). La vittima è scelta a causa di una presunta diversità dovuta ad aspetto estetico, timidezza, orientamento sessuale, etnia, abbigliamento e perfino disabilità.
      La ricerca evidenzia, altresì, l'insufficiente educazione dei giovani e degli adulti circa il corretto e sicuro utilizzo degli strumenti informatici e i pericoli della rete. Basti pensare che il 33 per cento degli adolescenti intervistati ritiene diffuso, fra gli amici, fornire il proprio numero di cellulare a un soggetto conosciuto su internet o avere con questo un incontro di persona (28 per cento). Il 22 per cento dei ragazzi ritiene poi frequente l'invio di immagini di persone che si conoscono nudi o seminudi, ovvero l'invio di video, foto o immagini webcam seminudi o nudi per ricevere regali (19 per cento). È necessario infatti considerare che, secondo la Polizia postale e delle comunicazioni, la maggior parte dei filmati pedopornografici immessi sui social network sono girati all'interno delle scuole dai ragazzi stessi. In questo caso è più che evidente come i minorenni diventino due volte vittima del reato: è di certo vittima la persona offesa, ma anche l'autore, benché di minore età, diviene responsabile di reati della cui gravità non è sempre consapevole.
      Anche i dati pubblicati dal Ministero dell'interno nel settembre 2014 mostrano una vertiginosa crescita dei reati commessi da minori in danno di loro coetanei, con ben 2.107 segnalazioni.
      Da quanto fin qui affermato risulta di fondamentale importanza il ruolo della Polizia postale e delle comunicazioni, l'aumento delle risorse da conferire e la possibilità di avvalersi di forme di indagine sotto copertura, come già previsto dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, a tutela dei minorenni e per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del codice penale.
      Accanto a un'efficace attività repressiva nei confronti dei soggetti imputabili, è di tutta evidenza la necessità di lavorare anche in una prospettiva di prevenzione ed educazione coinvolgendo i minorenni, le famiglie, le scuole e le diverse realtà educative (sportive, parrocchiali, associazionistiche), supportandoli anche tramite un concreto sostegno informativo e formativo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e princìpi generali).

      1. La finalità della presente legge è il contrasto alle diverse forme e manifestazioni di cyberbullismo o bullismo informatico e ai reati ad esso riconducibili.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Costituisce cyberbullismo qualunque atto commesso tramite rete telefonica o telematica, messaggistica istantanea, rete internet, e-mail e social network, che contenga:

          a) molestia, minaccia, atti persecutori e atti riconducibili all'estorsione;

          b) ingiuria, diffamazione e false accuse;

          c) offese aventi ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l'opinione politica e le condizioni personali e sociali della vittima;

          d) sostituzione di persona, furto d'identità, manipolazione, alterazione, sottrazione o trattamento illecito dei dati personali;

          e) istigazione al suicidio o all'autolesionismo.

      2. Costituisce altresì cyberbullismo la volontaria immissione nella rete internet di immagini in formato elettronico, video o altri contenuti multimediali al fine di offendere l'onore e il decoro della vittima o istigare la commissione di atti di cui al presente articolo.

Art. 3.
(Reati rientranti nel cyberbullismo e aggravante).

      1. Rientrano nel cyberbullismo i reati, commessi tramite la rete internet, di ingiuria,

di cui all'articolo 594 del codice penale, diffamazione, di cui all'articolo 595 del codice penale, minaccia, di cui all'articolo 612 del codice penale, estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale, atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, sostituzione di persona, di cui all'articolo 494 del codice penale, trattamento illecito dei dati personali, di cui all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e istigazione al suicidio, di cui all'articolo 580 del codice penale, e sono puniti con le pene previste dai rispettivi articoli, salvo quanto previsto dall'articolo 98 del codice penale.
      2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto di cui al comma 1 è commesso in danno di minore.
Art. 4.
(Procedimento davanti al tribunale per i minorenni).

      1. Nell'ambito del procedimento davanti al tribunale per i minorenni, ai reati previsti dall'articolo 3 della presente legge, qualora non debba applicarsi il perdono giudiziale di cui all'articolo 169 del codice penale, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ai sensi dell'articolo 27 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, o un'altra misura di carattere meno afflittivo, si applicano sempre la sospensione del processo e la messa alla prova del minorenne previste dall'articolo 28 delle citate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Ammonimento).

      1. Fino alla presentazione della denuncia o alla proposizione della querela per un reato previsto dagli articoli 594, 595, 612 e 612-bis del codice penale o dall'articolo

167 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commesso, mediante la rete internet, da un minorenne di età superiore a quattordici anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Attività di contrasto all'istigazione al suicidio).

      1. Nell'ambito dei compiti della Polizia postale e delle comunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto del delitto di cui all'articolo 580 del codice penale da chiunque commesso nei confronti di un minore degli anni diciotto mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse.
      2. Il Ministro dell'interno promuove, altresì, un piano integrato per la prevenzione primaria del suicidio legato al cyberbullismo che coinvolga i servizi presenti nel territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole, per integrare conoscenze ed esperienze nell'azione preventiva.

Art. 7.
(Rimozione, oscuramento e blocco dei dati personali).

      1. Qualora un minore degli anni diciotto sia vittima di atti di cyberbullismo,

il genitore o il tutore può inoltrare al titolare del trattamento istanza di oscuramento, rimozione e blocco di ogni altro dato personale del minorenne, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.
      2. L'istanza di cui al comma 1 del presente articolo può essere avanzata anche qualora gli atti compiuti in danno al minorenne non integrino autonomo reato o violazione dell'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      3. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 8.
(Programmi di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto).

      1. Gli osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo istituiti dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 16 del 5 febbraio 2007, nell'ambito delle proprie strategie operative, elaborano azioni di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto anche con riferimento al cyberbullismo, coinvolgendo tutte le componenti delle realtà scolastiche attraverso programmi di intervento rispondenti alle esigenze degli specifici contesti territoriali.
      2. Le attività di cui al comma 1 prevedono, anche con il supporto della Polizia postale e delle comunicazioni, corsi di formazione per il personale scolastico al fine di garantire l'acquisizione di competenze teoriche e pratiche idonee a prevenire

e contrastare il cyberbullismo, nonché a fornire sostegno alle vittime.
      3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, nomina, fra i docenti, un referente per il fenomeno del cyberbullismo, indicato dal collegio dei docenti, avente compiti di monitoraggio e coordinamento delle misure di prevenzione e contrasto, anche attraverso la predisposizione di sondaggi in forma anonima, al fine di adottare adeguate misure di intervento.
      4. Nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee guida di cui al comma 1, ogni istituto scolastico provvede a informare e a educare gli studenti circa il corretto e sicuro utilizzo della rete internet anche tramite progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze di polizia, associazioni ed enti, avvalendosi del supporto fornito dalla Polizia postale e delle comunicazioni anche al fine di informare i minorenni e le famiglie sui pericoli del cyberbullismo, dell'adescamento e della violazione della privacy, nonché sui diritti e sui doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.
Art. 9.
(Informativa alle famiglie).

      1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, di atti previsti all'articolo 2 informa senza indugio i soggetti esercenti la potestà genitoriale o il tutore dei minorenni coinvolti.
      2. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione del cyberbullismo e altre figure professionali, quali educatori o psicologi con competenze specifiche, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo dell'autore degli atti di cyberbullismo.

Art. 10.
(Campagna informativa).

      1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo.

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