Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2670 |
1. La finalità della presente legge è il contrasto alle diverse forme e manifestazioni di cyberbullismo o bullismo informatico e ai reati ad esso riconducibili.
1. Costituisce cyberbullismo qualunque atto commesso tramite rete telefonica o telematica, messaggistica istantanea, rete internet, e-mail e social network, che contenga:
a) molestia, minaccia, atti persecutori e atti riconducibili all'estorsione;
b) ingiuria, diffamazione e false accuse;
c) offese aventi ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l'opinione politica e le condizioni personali e sociali della vittima;
d) sostituzione di persona, furto d'identità, manipolazione, alterazione, sottrazione o trattamento illecito dei dati personali;
e) istigazione al suicidio o all'autolesionismo.
2. Costituisce altresì cyberbullismo la volontaria immissione nella rete internet di immagini in formato elettronico, video o altri contenuti multimediali al fine di offendere l'onore e il decoro della vittima o istigare la commissione di atti di cui al presente articolo.
1. Rientrano nel cyberbullismo i reati, commessi tramite la rete internet, di ingiuria,
di cui all'articolo 594 del codice penale, diffamazione, di cui all'articolo 595 del codice penale, minaccia, di cui all'articolo 612 del codice penale, estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale, atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, sostituzione di persona, di cui all'articolo 494 del codice penale, trattamento illecito dei dati personali, di cui all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e istigazione al suicidio, di cui all'articolo 580 del codice penale, e sono puniti con le pene previste dai rispettivi articoli, salvo quanto previsto dall'articolo 98 del codice penale.1. Nell'ambito del procedimento davanti al tribunale per i minorenni, ai reati previsti dall'articolo 3 della presente legge, qualora non debba applicarsi il perdono giudiziale di cui all'articolo 169 del codice penale, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ai sensi dell'articolo 27 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, o un'altra misura di carattere meno afflittivo, si applicano sempre la sospensione del processo e la messa alla prova del minorenne previste dall'articolo 28 delle citate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, e successive modificazioni.
1. Fino alla presentazione della denuncia o alla proposizione della querela per un reato previsto dagli articoli 594, 595, 612 e 612-bis del codice penale o dall'articolo
167 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commesso, mediante la rete internet, da un minorenne di età superiore a quattordici anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 1. Nell'ambito dei compiti della Polizia postale e delle comunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto del delitto di cui all'articolo 580 del codice penale da chiunque commesso nei confronti di un minore degli anni diciotto mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse.
2. Il Ministro dell'interno promuove, altresì, un piano integrato per la prevenzione primaria del suicidio legato al cyberbullismo che coinvolga i servizi presenti nel territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole, per integrare conoscenze ed esperienze nell'azione preventiva.
1. Qualora un minore degli anni diciotto sia vittima di atti di cyberbullismo,
il genitore o il tutore può inoltrare al titolare del trattamento istanza di oscuramento, rimozione e blocco di ogni altro dato personale del minorenne, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. 1. Gli osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo istituiti dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 16 del 5 febbraio 2007, nell'ambito delle proprie strategie operative, elaborano azioni di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto anche con riferimento al cyberbullismo, coinvolgendo tutte le componenti delle realtà scolastiche attraverso programmi di intervento rispondenti alle esigenze degli specifici contesti territoriali.
2. Le attività di cui al comma 1 prevedono, anche con il supporto della Polizia postale e delle comunicazioni, corsi di formazione per il personale scolastico al fine di garantire l'acquisizione di competenze teoriche e pratiche idonee a prevenire
1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, di atti previsti all'articolo 2 informa senza indugio i soggetti esercenti la potestà genitoriale o il tutore dei minorenni coinvolti.
2. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione del cyberbullismo e altre figure professionali, quali educatori o psicologi con competenze specifiche, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo dell'autore degli atti di cyberbullismo.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo.