Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2377 |
1. Lo Stato garantisce e promuove, sulla base dei più recenti dati scientifici, le diete alimentari caratterizzate da un minore impatto ambientale e da una riduzione dei rischi sulla salute umana rispetto all'alimentazione fondata sul consumo di prodotti di origine animale, privilegiando a tale fine una dieta alimentare priva di alimenti di origine animale.
2. La presente legge tutela il diritto dei cittadini a una dieta alimentare conforme alle rispettive scelte in materia di tutela dell'ambiente, della salute delle persone e del benessere degli animali.
1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:
a) dieta alimentare: un'alimentazione quantitativamente e qualitativamente definita idonea a mantenere lo stato di salute della persona;
b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera corta, per i quali le aree di produzione e di trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o comprese nei territori di comuni confinanti;
c) prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti di cui alla lettera b) provenienti da coltivazioni biologiche o equivalenti e a basso impatto ambientale;
d) luoghi di ristorazione: le mense pubbliche, convenzionate o private ovvero che svolgono in qualsiasi modo servizio pubblico di ristorazione collettiva, comprese le mense aziendali e interaziendali, le mense che svolgono servizi di ristorazione prescolastica, scolastica o universitaria, ospedaliera, militare o penitenziaria e di altri luoghi di permanenza, di ricovero, di cura o di assistenza, e pubblici esercizi che svolgono servizio di somministrazione di alimenti e bevande in forma sostitutiva, quali bar e ristoranti convenzionati con i luoghi di lavoro;
e) menù: primo e secondo piatto e contorno, ovvero piatto unico equivalente al primo e secondo piatto e al contorno, di equilibrato e sufficiente valore nutrizionale per un pasto;
f) menù privo di qualsiasi alimento di origine animale: menù che esclude la carne, il pesce e gli altri alimenti derivanti dall'uccisione di animali, il latte e i suoi derivati, le uova, il miele e qualsiasi altro alimento di origine animale.
1. In tutti i luoghi di ristorazione deve essere garantita un'adeguata disponibilità di menù privi di qualsiasi alimento di origine animale.
2. Negli appalti per l'affidamento dei servizi di ristorazione, di catering o di bar deve essere prevista la somministrazione di menù privi di qualsiasi alimento di origine animale con apposite clausole che stabiliscono penali in relazione alla gravità delle eventuali omissioni e della loro reiterazione.
3. I menù di cui ai commi 1 e 2 sono strutturati in modo da assicurare un apporto bilanciato di tutti i nutrienti, in conformità ai criteri stabiliti in materia di nutrizione tenuto conto dei più recenti dati scientifici disponibili, un'ampia varietà di pietanze nonché l'assenza di ingredienti
1. Nei luoghi di ristorazione è obbligatorio, per un giorno della settimana, somministrare solo menù privi di qualsiasi alimento di origine animale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica in caso di specifiche prescrizioni mediche relative a particolari diete alimentari.
1. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, emanati dalla regione o da enti da essa controllati, partecipati o promossi dalle province o dai comuni, costituisce titolo obbligatorio per l'aggiudicazione l'uso di prodotti agroalimentari e agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile conforme ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, e costituisce altresì titolo preferenziale per la medesima aggiudicazione l'uso di tali prodotti in quantità superiore a quella stabilita dai citati criteri minimi, prevedendo un aumento del punteggio in
relazione alle maggiori quantità di prodotti utilizzati. 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità stabilite dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, promuove e sostiene, con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a diffondere un'educazione alimentare che privilegia un ridotto impatto sulle risorse ambientali e sulla salute dell'individuo rispetto alle diete alimentari caratterizzate dal consumo di prodotti di origine animale.
2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con i Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove l'inserimento dell'insegnamento di nozioni di nutrizione, gastronomia e ristorazione vegetariana e vegana nei programmi didattici destinati agli istituti professionali alberghieri e agli istituti professionali per i servizi alberghieri e ristorativi.
3. Gli studenti che per scelta etica sono contrari a qualsiasi forma di violenza su esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza a seguire le lezioni didattiche pratiche riguardanti
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche avvalendosi del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove studi e ricerche finalizzati a verificare i diversi effetti sull'agricoltura e sull'ambiente delle diete alimentari associate al consumo dei prodotti di origine animale rispetto alle diete alimentari che non prevedono tale consumo e predispone, di concerto con il Ministro della salute, programmi informativi rivolti ai cittadini sui benefíci per la salute e per l'ambiente di una dieta alimentare senza prodotti di origine animale.