Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2690


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato GIACHETTI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali
Presentata il 29 ottobre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! È ormai trascorso fin troppo tempo dal momento in cui, nella campagna elettorale per il rinnovo delle attuali Camere, la quasi interezza delle forze politiche oggi presenti in Parlamento si spese con i cittadini per un tempestivo superamento di un sistema elettorale che aveva già apertamente manifestato ogni suo limite.
      È passato altresì troppo tempo dal momento in cui la Corte costituzionale ha assunto la decisione di sanzionare e censurare parte della legge elettorale comunemente e tristemente nota come Porcellum.
      È passato ancora troppo tempo dal momento in cui è stato presentato e votato in prima lettura alla Camera dei deputati il progetto di legge elettorale noto come Italicum, che ancora vive a Palazzo Madama una fase di intollerabile stallo.
      Non manca giorno che il Presidente della Repubblica solleciti tutte le forze politiche presenti in Parlamento affinché approvino una nuova legge elettorale, sempre auspicando che esse sappiano accordarsi con la massima condivisione possibile.
      Ebbene, i cittadini e il Paese non possono più attendere oltre perché le istituzioni parlamentari si dotino di una legge elettorale largamente condivisa, in armonia con i princìpi e con i valori della Costituzione e che restituisca, dopo il voto, un Parlamento che sia insieme rappresentativo e stabile. È necessario, dunque, che la nuova legge elettorale nasca dal coinvolgimento del maggior numero di forze politiche presenti in Parlamento, perché le sue norme siano fondamenta realmente condivise delle regole di partecipazione democratica alla vita del Paese.
      Presentiamo quindi una proposta di legge di modifica al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali, che prevede il ripristino del cosiddetto Mattarellum con l'eliminazione del cosiddetto scorporo, nel rispetto della parità di genere, delle fattispecie di incompatibilità e di tutte le altre conquiste democratiche ormai acquisite dal nostro ordinamento giuridico.
      Tale proposta di legge varrà, in prima istanza, sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica, fatto salvo il caso in cui il compimento della riforma costituzionale non preveda una nomina non elettiva per i senatori della Repubblica, nel qual caso la legge elettorale che oggi si presenta si intenderà valida soltanto per la Camera dei deputati.
      La proposta di legge oggi presentata non introduce quindi nulla che il nostro sistema istituzionale già non abbia conosciuto e sperimentato nel recente passato – e proprio per questo può godere di un iter parlamentare più semplice e rapido – per permettere alle forze politiche presenti in Parlamento di confrontarsi e di accordarsi su un sistema elettorale che ha dato prova di poter garantire tanto le legittime istanze rappresentative delle forze politiche quanto la necessaria stabilità del sistema istituzionale, rispettando altresì l'esigenza assai diffusa e condivisa della più diretta partecipazione degli elettori alla scelta dei propri rappresentanti.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

      1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
      2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.
      3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
      4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84».

      2. L'articolo 4 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. – 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
      2. Ogni elettore dispone di:

          1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

          2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato».

      3. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:
      «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata

la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato»;

          b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
      «Non è ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi, diciture o solo alcuni di essi usati tradizionalmente da altri partiti».

      4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      5. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature e delle liste».
      6. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo le parole: «Ufficio centrale circoscrizionale» sono inserite le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali,».
      7. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. – 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il

candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nel numero di candidati collegati fra loro con una medesima lista, ovvero di candidati collegati fra loro con più liste, i candidati di un medesimo genere non possono essere in numero superiore al 50 per cento del complesso dei candidati, con arrotondamento all'unità inferiore.
      2. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni e di accettazioni difformi. Le istanze di depositanti un'altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
      3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
      4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
      5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
      6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi».

      8. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, compresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, secondo e terzo periodo, e 5 dell'articolo 17-bis.


      2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa. In ciascuna lista i candidati del medesimo genere non possono essere in numero superiore al 50 per cento dei componenti la lista stessa, con arrotondamento all'unità inferiore».

      9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Art. 19. – 1. A pena di nullità, nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diverso contrassegno nella stessa, o in altre circoscrizioni, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

       10. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 20. – 1. Le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale indicati nella tabella A allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35 giorno alle ore 20 del 34 giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte d'appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
      2. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati

e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 17-bis.
      3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali, l'iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
      4. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di euro 0,05 per ogni sottoscrizione autenticata Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali.
      5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati né più di una candidatura di collegio uninominale.
      6. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista o la candidatura nei collegi uninominali intenda distinguersi.
      7. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25».

      11. Il secondo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione».

      12. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Art.22. – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati:

              1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

              2) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16;

              3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito dal comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;

              4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

              5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

              6) cancella i nomi dei candidati compresi in un'altra lista già presentata nella circoscrizione;

              7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in un altro collegio.

      2. I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
      3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito».

      13. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «delegati di lista» sono sostituite dalle seguenti: «delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista».
      14. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 24. – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione

della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

          1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

          2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;

          3) comunica ai delegati di lista e ai candidati nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

          4) trasmette immediatamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5) del presente comma;

          5) provvede, per mezzo della prefettura-ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione, alla stampa su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo

giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione».

      15. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:
      «Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 17-bis e all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione e all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio ovvero la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione»;

          b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
      «Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della

ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste».

      16. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «di ogni lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni candidato nel collegio uninominale e di ogni lista di candidati».
      17. All'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 4) è sostituito dal seguente:
      «4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione»;

          b) il numero 6 è sostituito dal seguente:
      «6) le designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista, ricevute a norma dell'articolo 25, secondo comma»;

          c) al numero 8), le parole: «un'urna» sono sostituite dalle seguenti: «due urne»;

          d) al numero 9), le parole: «una cassetta o scatola» sono sostituite dalle seguenti: «due cassette o scatole».

      18. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A, B, C e D allegate al regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, e successive modificazioni, e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del presente testo unico.
      2. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.
      3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate».

      19. Il terzo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.».

      20. Il primo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati».

      21. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
      «Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti dei

candidati nei collegi uninominali e di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti».

          b) il settimo comma è sostituito dal seguente:

          «L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, nonché due copie del manifesto contenente i nomi e i cognomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti».

      22. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo il settimo comma è inserito il seguente:

          «Le operazioni di cui ai commi dal primo al settimo sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale».

      23. Il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste e dei candidati nei collegi uninominali votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale o della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono

ammessi al voto previa esibizione del certificato elettorale».

      24. Il primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato a sorte, e del segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista e dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che siano rispettate la libertà e la segretezza del voto».

      25. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
      «Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa.

          L'elettore deve recarsi a uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e il nome del candidato preferito e il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno e il cognome e il nome del candidato o dei candidati corrispondenti

alla lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere»;

          b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
      «Le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.».

      26. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale».

      27. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «la scheda» sono sostituite dalle seguenti: «le schede».
      28. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «la scheda» sono sostituite dalle seguenti: «una scheda».
      29. All'articolo 64, comma 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «l'urna e la scatola» sono sostituite dalle seguenti: «le urne e le scatole».
      30. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «dell'urna» sono sostituite dalle seguenti: «delle urne».
      31. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
      «2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente e almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati che lo vogliano, e il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al giudice del tribunale, il quale ne rilascia ricevuta;»;

          b) al numero 3), le parole: «nella cassetta» sono sostituite dalle seguenti: «nelle rispettive cassette».

      32. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

              «3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

              3.1. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati,

nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

              3.2. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista»;

          b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale».

      33. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 2) del primo comma è sostituito dal seguente:
      «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o no dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti per i candidati nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76»;

          b) al secondo comma, le parole: «per le singole liste» sono sostituite dalle seguenti: «per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale».

      34. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
      «Nei plichi di cui al primo comma devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale»;

          b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
      «I predetti plichi devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori».

      35. Il terzo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Alla cassetta, all'urna e al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo con il bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori».

      36. Il primo e il secondo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

          «Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal

segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e delle liste presenti.

          Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano stati o no attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».

      37. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:
      «Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente»;

          b) al terzo comma, le parole: «della cassetta, dell'urna» sono sostituite dalle seguenti: «delle cassette, delle urne».

      38. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 77. – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati

accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

          2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

          4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

          5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione e il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».

      39. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma, le parole: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio»;

          b) il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

              «L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il

compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati.

              Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'articolo 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati».

      40. Il primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista presenti».

      41. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

          2) determina l'appartenenza delle liste ai gruppi politici organizzati secondo quanto dispone l'articolo 84, comma 1, nono periodo;

          3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi;

          4) tra le liste di cui al numero 3) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

          5) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui

al numero 4). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

      2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
      3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

      42. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 84. – 1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con

la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 5), ultimo periodo. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi dei periodi precedenti, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, l'Ufficio centrale nazionale assegna tali seggi alle circoscrizioni alle quali erano stati inizialmente assegnati e nelle quali non è stato possibile procedere alle proclamazioni ai sensi del primo, secondo, terzo e quarto periodo per insufficienza di candidature; l'Ufficio centrale nazionale procede all'assegnazione ponendo tali circoscrizioni secondo l'ordine decrescente dei resti di cui all'ultimo periodo del numero 5) del comma 1 dell'articolo 83, e assegna un seggio in successione a ciascuna di esse, procedendo secondo l'ordine della graduatoria, sino a concorrenza dei seggi inizialmente non assegnati in ciascuna di esse e ad esaurimento dei seggi che spettano alla lista. L'ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta comunicazione delle assegnazioni di cui al sesto periodo, proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire più seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del settimo periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi alla lista, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'ufficio centrale nazionale affinché si proceda con le medesime modalità di cui al settimo, ottavo e nono periodo, nelle circoscrizioni ove la lista abbia ottenuto i maggiori resti.
      2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

      43. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Art. 86 – 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

          2. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il

15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

          3. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

          4. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

          5. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

          6. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo periodo».

      44. Il sesto comma dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 4.000 a euro 8.000».

      45. L'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Art. 112. – 1. Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, e per i

reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede con giudizio direttissimo».

      46. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono abrogate.

Art. 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

      1. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di revisione della Costituzione, con la quale saranno rideterminate la composizione e le funzioni delle Camere del Parlamento, l'elezione dei componenti elettivi del Senato della Repubblica è disciplinata dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», con le modificazioni apportate dal presente articolo.
      2. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
      2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione

degli ulteriori seggi spettanti ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.
      3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.
      4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422».

      3. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 2. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali».

      4. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 8. – 1. I partiti o gruppi politici organizzati nonché singoli candidati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato della Repubblica devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».

      5. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 9. – 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con

l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale. In ciascuna circoscrizione ciascun gruppo di candidati non può comprendere candidati del medesimo genere in numero superiore al 50 per cento del gruppo medesimo, con arrotondamento all'unità inferiore.
      2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.
      3. Per ogni candidato devono essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.
      4. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge.
      5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.
      6. La dichiarazione di cui al comma 5 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.
      7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
      8. La documentazione relativa ai gruppi dei candidati e alle candidature individuali deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.
      9. La presentazione del gruppo di candidature deve essere fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».

      6. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

              «1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

                  a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera d) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

                  b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione;

                  c) comunica ai delegati le decisioni definitive adottate;

                  d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:
      1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati e i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
      2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

          1-bis. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni sono riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera b) del comma 1»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono le generalità dei candidati e i contrassegni secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1».

      7. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «delle liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati»;

          b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio».

      8. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati» e le parole: «della circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio»;

          b) al comma 4, le parole: «della circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio senatoriale».

      9. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno e il cognome e il nome del candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni».

      10. Al titolo IV del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo modificato dal presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

      «Art. 14-bis. – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

          a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

          b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

      2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
      3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla Segreteria del

Senato della Repubblica, nonché alla prefettura – ufficio territoriale del Governo o alle prefetture – uffici territoriali del Governo nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
      4. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale, a mezzo del verbale».

      11. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 16. – 1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale; uno degli esemplari è inviato subito alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, che ne rilascia ricevuta; il secondo è trasmesso alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

          2. Il terzo esemplare del verbale di cui al comma 1 è depositato presso la cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni».

      12. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Art. 17. – 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 15.

          2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti

ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 15, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

          3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro ..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

          4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 15.

          5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo o alle prefetture – uffici territoriali del Governo della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori».

      13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è abrogato.
      14. L'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 18. – 1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale;

un esemplare è inviato subito alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni».

      15. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 19. – 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 15.
      2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
      3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.
      4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
      5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
      6. Nel caso in cui si proceda a elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni

esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
      7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale».

      16. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 20. – 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle disposizioni del presente testo unico in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

          a) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà;

          b) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta».

      17. L'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 21. – 1. Il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 6, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.
      2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
      3. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età».

      18. Gli articoli 20-bis, 21-bis e 21-ter del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono abrogati.


      19. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione per la elezione della Camera dei deputati e un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione per l'elezione del Senato della Repubblica, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

          b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non

oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

      2. Il Governo predispone gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della citata commissione di cui al comma 2 il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare

alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
      4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi prescritti.
      5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione di cui al comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi elettorali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.
Art. 4.
(Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270).

      1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, è abrogata.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie).

      1. Qualora si debba procedere all'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e non siano stati emanati i decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 1, si osservano le seguenti disposizioni transitorie:

          a) i collegi uninominali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo sostituito dalla presente legge, sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, con le seguenti modificazioni: i

comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello già appartenenti al collegio n. 11 – Urbino della circoscrizione Marche sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 1 Rimini – Sant'Arcangelo di Romagna della circoscrizione Emilia-Romagna;

          b) in deroga alla disposizione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo sostituto dalla presente legge, in ciascuna circoscrizione i seggi assegnati alla quota proporzionale sono determinati sottraendo il numero dei seggi assegnati ai collegi uninominali di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, dal numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione dal decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni;

          c) i collegi uninominali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo sostituito dalla presente legge, sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, con le seguenti modificazioni: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello già appartenenti al collegio n. 6 – Pesaro della regione Marche sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 15 – Rimini della regione Emilia-Romagna;

          d) in deroga alla disposizione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo sostituito dalla presente legge, in ciascuna regione i seggi assegnati alla quota proporzionale sono determinati sottraendo il numero dei seggi assegnati ai collegi uninominali di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, 535, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, dal numero dei seggi assegnati

a ciascuna regione dal decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo sostituito dalla presente legge.

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ALLEGATO 1
(Articolo 2, comma 19)

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