Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2138 |
1. Al fine di contribuire a uno sviluppo economico ambientalmente sostenibile, la presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, favorisce la realizzazione di distretti eco-industriali e di aree produttive ecologicamente attrezzate che, per le loro dotazioni di infrastrutture dedicate alla tutela ambientale, alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, costituiscono elementi di sviluppo del territorio e di attrazione per l'insediamento di imprese, e di innovazione ambientale di prodotto nonché fattore trainante della riconversione ecologica del mercato.
2. La presente legge definisce, altresì, un quadro volto all'individuazione dei distretti eco-industriali e delle aree produttive ecologicamente attrezzate, nonché i finanziamenti e le agevolazioni ad essi finalizzati, incentivando prioritariamente la riqualificazione delle aree già destinate ad attività produttive o dismesse mediante azioni di rigenerazione in grado di garantire il raggiungimento di standard di elevata qualità ambientale e urbanistica, senza accrescere il consumo di suolo.
1. I distretti eco-industriali e le aree produttive ecologicamente attrezzate sono finalizzati alla promozione e allo sviluppo di attività produttive i cui prodotti siano a basso impatto ambientale e i cui processi siano gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire una qualità ambientale complessivamente elevata, unitamente al sostegno, al consolidamento e
al miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.a) rappresentano aree produttive industriali, artigianali o miste, anche inserite in contesti ispirati alla multifunzionalità, dotate di un sistema di controllo delle emissioni di inquinanti e di riduzione dei gas climalteranti;
b) sono dotati di infrastrutture, servizi e sistemi comuni idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
c) i manufatti di nuova costruzione o ristrutturati sono realizzati secondo i princìpi della bioarchitettura e prevedono l'utilizzo di materiali biocompatibili certificati nonché dei princìpi di risparmio e di efficienza energetica nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
d) le infrastrutture, i servizi e i sistemi comuni sono sotto la responsabilità di un gestore unico che garantisce anche un'offerta di servizi e di consulenze ambientali qualificati e a condizioni economiche vantaggiose, inclusi programmi di formazione ambientale continua rivolti alle imprese, ai lavoratori e ai fornitori;
e) sono perseguiti standard di qualità ambientale e prestazioni superiori rispetto a quelli ottenibili singolarmente dalle imprese localizzate, negli ambiti specializzati anche mediante incentivazione della progettazione a cascata;
f) i prodotti e i servizi delle imprese localizzate negli ambiti specializzati sono orientati al basso impatto ambientale e all'uso delle tecnologie ambientali.
3. L'identificazione dei distretti eco-industriali e delle aree produttive ecologicamente attrezzate è effettuata tenendo
conto del principio di precauzione e della prevenzione dell'inquinamento, nonché nel rispetto dei seguenti criteri:a) la pianificazione deve basarsi sui risultati di adeguate valutazioni ambientali strategiche e di accettabilità locale e deve tenere conto dei princìpi dell'ecologia industriale, delle economie a ciclo chiuso e della progettazione a cascata;
b) le fasi di progettazione devono essere sottoposte ad adeguati screening ambientali e, quando necessario, a valutazione d'impatto ambientale;
c) le valutazioni d'impatto ambientale devono essere svolte tenendo conto sia delle analisi del ciclo di vita dei prodotti sia dei costi ambientali connessi.
4. Le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale assumono i caratteri propri delle aree produttive ecologicamente attrezzate.
5. La gestione delle aree produttive ecologicamente attrezzate è basata sui princìpi di miglioramento continuo stabiliti dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
6. Le aree produttive ecologicamente attrezzate sono caratterizzate dal monitoraggio continuo dei fattori inquinanti nonché dalla presenza e dalla gestione unitaria e integrata di infrastrutture e di servizi idonei a garantire:
a) la riduzione del consumo delle risorse naturali;
b) la riduzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
c) la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
d) la riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
e) il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, l'incremento dell'efficienza energetica e la riduzione del consumo di energia;
f) la riduzione di altri fattori di pressioni ambientali;
g) modalità sostenibili per la logistica, l'accessibilità e la mobilità interna ed esterna;
h) la riduzione e la gestione del rischio ambientale;
i) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il gestore unico delle aree produttive ecologicamente attrezzate si impegna a:
a) promuovere l'adozione della contabilità ambientale a livello d'area e di singola impresa;
b) favorire l'uso dell'analisi del ciclo di vita;
c) favorire l'adozione di una continua attività di informazione e di monitoraggio ambientale rivolta alle parti interessate.
8. Gli impianti produttivi localizzati nei distretti eco-industriali e nelle aree produttive ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti, secondo quanto disposto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico del soggetto gestore delle infrastrutture e dei servizi comuni.
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le linee guida per la progettazione,
la programmazione e la gestione dei distretti eco-industriali e delle aree produttive ecologicamente attrezzate, nonché per la definizione dei requisiti prestazionali da soddisfare.a) alle modalità di acquisizione, eventualmente anche mediante espropriazione, dei terreni compresi nelle aree produttive ecologicamente attrezzate;
b) alla qualificazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
c) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne e all'omogeneità degli interventi edilizi;
d) all'individuazione e alla valutazione dei requisiti ambientali atti a privilegiare l'insediamento di particolari attività produttive e d'impresa, anche ai fini del controllo delle dinamiche di ricambio dell'area produttiva ecologicamente attrezzata;
e) all'insediamento prioritario, in presenza domanda di nuove aree artigianali e industriali, di distretti eco-industriali e di aree produttive ecologicamente attrezzate, al fine di privilegiarne e di potenziarne lo sviluppo, promuovendo altresì adeguati processi di rilocalizzazione, recupero e
riqualificazione del sistema produttivo esistente;f) alle modalità per favorire lo sviluppo di sistemi di gestione ambientale, anche di ambito produttivo omogeneo, secondo la «Posizione del Comitato per l'ecolabel e per l'ecoaudit sull'applicazione del regolamento EMAS sviluppato nei distretti (cluster)»;
g) alle modalità per favorire l'adozione di tecnologie ambientali, la produzione a basso impatto ambientale, l'adozione di marchi ecologici quali l'ecolabel, le dichiarazioni ambientali di prodotto e il design ecologico di prodotto;
h) alle modalità per favorire l'adozione di strumenti di contabilità ambientale, di analisi del ciclo di vita e di monitoraggio ambientale.
4. È in ogni caso privilegiato l'insediamento prioritario delle aree produttive ecologicamente attrezzate nell'ambito delle zone o dei comparti produttivi già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi.
5. Le province e i comuni definiscono i criteri e le priorità strategiche per l'individuazione dei distretti eco-industriali e delle aree produttive ecologicamente attrezzate, sulla base e nel rispetto della normativa regionale di cui al comma 3.
1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui ai commi 5 e 6.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.