Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2138


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZARATTI, PELLEGRINO, RICCIATTI, FRANCO BORDO COSTANTINO, DURANTI, MELILLA, PANNARALE, ZACCAGNINI
Disposizioni per promuovere la costituzione e il funzionamento di distretti eco-industriali e di aree produttive ecologicamente attrezzate
Presentata il 25 febbraio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! L'espressione «area produttiva ecologicamente attrezzata» è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il cosiddetto «decreto Bassanini», che prevede all'articolo 26 che le regioni disciplinino con proprie leggi le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
      L'introduzione del concetto di area produttiva, pensata in chiave ambientale, dotata di requisiti tecnici e organizzativi finalizzati a minimizzare e a gestire in modo integrato le pressioni sull'ambiente, nasce dalla necessità di sostituire il cosiddetto «approccio end of pipe» (abbattimento dell'inquinamento a fine ciclo) con il principio di precauzione e prevenzione dall'inquinamento. In particolare, non si tratta di agire sulle specifiche dotazioni ambientali delle imprese, come avvenuto finora, ma di organizzare il sito produttivo in modo da agevolare, sia economicamente sia tecnicamente, le singole imprese insediate al fine di realizzare i loro obiettivi ambientali, siano essi prescrittivi o volontari.
      In questi ultimi anni, anche grazie all'impulso dell'Unione europea, gli Stati membri stanno sempre più adottando una strategia di sviluppo sostenibile basata sull'idea che la crescita economica e la protezione dell'ambiente debbano procedere in sinergia e in tal senso il settore produttivo può dare un contributo importante allo sviluppo sostenibile. Per questa ragione consideriamo la normativa relativa alle aree produttive ecologicamente attrezzate un primo importante passo avanti in questa direzione.
      Diverse regioni hanno in questi anni provveduto, con proprie iniziative legislative, a dare positivamente seguito a quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998, istituendo le aree ecologicamente attrezzate e finanziandole principalmente con proprie risorse e con risorse europee.
      La proposta di legge che portiamo alla vostra attenzione è finalizzata a proseguire lungo questa esperienza avviata dalle regioni, cercando però di dare maggiori efficacia e impulso alla normativa vigente, prevedendo, tra l'altro, opportuni finanziamenti statali da integrare con risorse sia regionali che europee.
      La proposta di legge vuole, da una parte, dare seguito a quanto già previsto in ambito nazionale e, al contempo, utilizzare tale opportunità e recepire in modo innovativo uno strumento di pianificazione dello sviluppo del territorio in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della politica integrata di prodotto.
      A tal fine si provvede a individuare meglio (articolo 2) le caratteristiche che devono avere i distretti eco-industriali e le aree produttive ecologicamente attrezzate. Saranno emanate delle linee guida a cui si dovranno, tra l'altro, attenere le regioni nell'ambito della loro autonomia legislativa (articolo 3), per la progettazione, la programmazione e la gestione dei distretti eco-industriali e delle aree produttive ecologicamente attrezzate, nonché per la definizione dei requisiti prestazionali che dovranno essere soddisfatti.
      L'articolo 4, infine, istituisce un fondo con una dotazione finanziaria di 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, al fine di incentivare, anche attraverso agevolazioni fiscali, la realizzazione e lo sviluppo dei distretti eco-industriali e delle aree produttive ecologicamente attrezzate.
      Nell'ambito dell'assegnazione di tali risorse si prevede una priorità per i distretti eco-industriali e per le aree produttive ecologicamente attrezzate che consentano la riqualificazione di ambiti territoriali già esistenti e di aree già destinate ad attività produttive o dismesse.
      A copertura degli oneri conseguenti all'istituzione del suddetto fondo si provvede (commi 5 e 6) attraverso una riduzione di un punto percentuale della prevista deducibilità degli interessi passivi per banche e imprese di assicurazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di contribuire a uno sviluppo economico ambientalmente sostenibile, la presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, favorisce la realizzazione di distretti eco-industriali e di aree produttive ecologicamente attrezzate che, per le loro dotazioni di infrastrutture dedicate alla tutela ambientale, alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, costituiscono elementi di sviluppo del territorio e di attrazione per l'insediamento di imprese, e di innovazione ambientale di prodotto nonché fattore trainante della riconversione ecologica del mercato.
      2. La presente legge definisce, altresì, un quadro volto all'individuazione dei distretti eco-industriali e delle aree produttive ecologicamente attrezzate, nonché i finanziamenti e le agevolazioni ad essi finalizzati, incentivando prioritariamente la riqualificazione delle aree già destinate ad attività produttive o dismesse mediante azioni di rigenerazione in grado di garantire il raggiungimento di standard di elevata qualità ambientale e urbanistica, senza accrescere il consumo di suolo.

Art. 2.
(Individuazione dei distretti eco-industriali e delle aree produttive ecologicamente attrezzate).

      1. I distretti eco-industriali e le aree produttive ecologicamente attrezzate sono finalizzati alla promozione e allo sviluppo di attività produttive i cui prodotti siano a basso impatto ambientale e i cui processi siano gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire una qualità ambientale complessivamente elevata, unitamente al sostegno, al consolidamento e

al miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.
      2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli ambiti specializzati per attività produttive costituiscono distretti eco-industriali e aree produttive ecologicamente attrezzate quando:

          a) rappresentano aree produttive industriali, artigianali o miste, anche inserite in contesti ispirati alla multifunzionalità, dotate di un sistema di controllo delle emissioni di inquinanti e di riduzione dei gas climalteranti;

          b) sono dotati di infrastrutture, servizi e sistemi comuni idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

          c) i manufatti di nuova costruzione o ristrutturati sono realizzati secondo i princìpi della bioarchitettura e prevedono l'utilizzo di materiali biocompatibili certificati nonché dei princìpi di risparmio e di efficienza energetica nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

          d) le infrastrutture, i servizi e i sistemi comuni sono sotto la responsabilità di un gestore unico che garantisce anche un'offerta di servizi e di consulenze ambientali qualificati e a condizioni economiche vantaggiose, inclusi programmi di formazione ambientale continua rivolti alle imprese, ai lavoratori e ai fornitori;

          e) sono perseguiti standard di qualità ambientale e prestazioni superiori rispetto a quelli ottenibili singolarmente dalle imprese localizzate, negli ambiti specializzati anche mediante incentivazione della progettazione a cascata;

          f) i prodotti e i servizi delle imprese localizzate negli ambiti specializzati sono orientati al basso impatto ambientale e all'uso delle tecnologie ambientali.

      3. L'identificazione dei distretti eco-industriali e delle aree produttive ecologicamente attrezzate è effettuata tenendo

conto del principio di precauzione e della prevenzione dell'inquinamento, nonché nel rispetto dei seguenti criteri:

          a) la pianificazione deve basarsi sui risultati di adeguate valutazioni ambientali strategiche e di accettabilità locale e deve tenere conto dei princìpi dell'ecologia industriale, delle economie a ciclo chiuso e della progettazione a cascata;

          b) le fasi di progettazione devono essere sottoposte ad adeguati screening ambientali e, quando necessario, a valutazione d'impatto ambientale;

          c) le valutazioni d'impatto ambientale devono essere svolte tenendo conto sia delle analisi del ciclo di vita dei prodotti sia dei costi ambientali connessi.

      4. Le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale assumono i caratteri propri delle aree produttive ecologicamente attrezzate.
      5. La gestione delle aree produttive ecologicamente attrezzate è basata sui princìpi di miglioramento continuo stabiliti dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
      6. Le aree produttive ecologicamente attrezzate sono caratterizzate dal monitoraggio continuo dei fattori inquinanti nonché dalla presenza e dalla gestione unitaria e integrata di infrastrutture e di servizi idonei a garantire:

          a) la riduzione del consumo delle risorse naturali;

          b) la riduzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;

          c) la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

          d) la riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

          e) il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, l'incremento dell'efficienza energetica e la riduzione del consumo di energia;

          f) la riduzione di altri fattori di pressioni ambientali;

          g) modalità sostenibili per la logistica, l'accessibilità e la mobilità interna ed esterna;

          h) la riduzione e la gestione del rischio ambientale;

          i) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

      7. Il gestore unico delle aree produttive ecologicamente attrezzate si impegna a:

          a) promuovere l'adozione della contabilità ambientale a livello d'area e di singola impresa;

          b) favorire l'uso dell'analisi del ciclo di vita;

          c) favorire l'adozione di una continua attività di informazione e di monitoraggio ambientale rivolta alle parti interessate.

      8. Gli impianti produttivi localizzati nei distretti eco-industriali e nelle aree produttive ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti, secondo quanto disposto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico del soggetto gestore delle infrastrutture e dei servizi comuni.

Art. 3.
(Disposizioni attuative e competenze delle regioni e degli enti locali).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le linee guida per la progettazione,

la programmazione e la gestione dei distretti eco-industriali e delle aree produttive ecologicamente attrezzate, nonché per la definizione dei requisiti prestazionali da soddisfare.
      2. Le linee guida di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni al fine di adeguare i parametri e i requisiti prestazionali richiesti ai distretti eco-industriali e alle aree produttive ecologicamente attrezzate alla normativa nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo a quella ambientale ed energetica.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti normativi, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1, definiscono i criteri generali e i parametri tecnici di riferimento per la disciplina degli insediamenti di cui alla presente legge, con particolare riguardo:

          a) alle modalità di acquisizione, eventualmente anche mediante espropriazione, dei terreni compresi nelle aree produttive ecologicamente attrezzate;

          b) alla qualificazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

          c) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne e all'omogeneità degli interventi edilizi;

          d) all'individuazione e alla valutazione dei requisiti ambientali atti a privilegiare l'insediamento di particolari attività produttive e d'impresa, anche ai fini del controllo delle dinamiche di ricambio dell'area produttiva ecologicamente attrezzata;

          e) all'insediamento prioritario, in presenza domanda di nuove aree artigianali e industriali, di distretti eco-industriali e di aree produttive ecologicamente attrezzate, al fine di privilegiarne e di potenziarne lo sviluppo, promuovendo altresì adeguati processi di rilocalizzazione, recupero e

riqualificazione del sistema produttivo esistente;

          f) alle modalità per favorire lo sviluppo di sistemi di gestione ambientale, anche di ambito produttivo omogeneo, secondo la «Posizione del Comitato per l'ecolabel e per l'ecoaudit sull'applicazione del regolamento EMAS sviluppato nei distretti (cluster)»;

          g) alle modalità per favorire l'adozione di tecnologie ambientali, la produzione a basso impatto ambientale, l'adozione di marchi ecologici quali l'ecolabel, le dichiarazioni ambientali di prodotto e il design ecologico di prodotto;

          h) alle modalità per favorire l'adozione di strumenti di contabilità ambientale, di analisi del ciclo di vita e di monitoraggio ambientale.

      4. È in ogni caso privilegiato l'insediamento prioritario delle aree produttive ecologicamente attrezzate nell'ambito delle zone o dei comparti produttivi già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi.
      5. Le province e i comuni definiscono i criteri e le priorità strategiche per l'individuazione dei distretti eco-industriali e delle aree produttive ecologicamente attrezzate, sulla base e nel rispetto della normativa regionale di cui al comma 3.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui ai commi 5 e 6.
      2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, destinate a incentivare, anche attraverso agevolazioni fiscali, la realizzazione e lo sviluppo dei distretti eco-industriali e delle aree produttive ecologicamente attrezzate.
      3. Anche al fine di una riduzione del consumo del suolo nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 2 è assicurata la priorità in favore dei distretti eco-industriali e delle aree produttive ecologicamente attrezzate che consentono la riqualificazione di ambiti territoriali già esistenti o di aree già destinate ad attività produttive o dismesse.
      4. Le risorse di cui alla presente legge sono cumulabili con le risorse regionali ad essa finalizzate, nonché con le agevolazioni previste dalla normativa regionale, statale e dell'Unione europea in materia di sostegno alle imprese e all'autoimprenditorialità.
      5. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
      6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6:

              1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

              2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

          b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

      7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

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