Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2437 |
1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 128, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, importi non inferiori a 10 milioni di euro per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati. Tali importi sono raddoppiati a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente disposizione»;
b) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipulazione del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le
c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143 e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze delle persone che non risultino identificate secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore negli ultimi cinque anni. Le disposizioni del presente comma non si applicano con riferimento agli ufficiali e
d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:
«Art. 147-1. – (Risarcimento in forma specifica). – 1. All'atto della sottoscrizione del contratto, in alternativa al risarcimento per equivalente, l'impresa di assicurazione può offrire al contraente, a fronte di uno sconto sul premio determinato con le modalità di cui al presente comma, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di una nuova tariffa, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a
contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell'assicurato dalla medesima impresa nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione. Le imprese di assicurazione identificano la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offrono tale facoltà a tutti i contraenti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo come calcolato ai sensi del terzo periodo. Le aree di cui al quinto periodo sono individuate sulla base dei seguenti elementi, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, costo medio
dei risarcimenti per soli danni a cose, sinistri senza seguito per attività antifrode, incidenza dei sinistri
e) all'articolo 148:
1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto» e il sesto periodo è soppresso;
2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza
di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, ovvero dai meccanismi elettronici o dispositivi di cui all'articolo 132, comma 1, del presente codice o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in mancanza, decorso il termine di novanta giorni di sospensione della procedura»;f) all'articolo 149, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che avviene sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese»;
g) nel capo IV del titolo X, dopo l'articolo 150-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 150-bis.1. – (Disciplina della cessione del diritto al risarcimento). – 1. L'impresa di assicurazione può offrire al contraente la facoltà di prevedere, in deroga alle disposizioni del libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all'atto della stipulazione del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito del contraente, divisa per il numero degli assicurati
h) all'articolo 170-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».
2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi nel proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, dell'importo risultante dalla somma dei premi per la responsabilità civile verso terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito unificata del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali il passaggio da una classe di
8. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 5, 6 e 9. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.
9. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), d) e g), e del comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti internet.
10. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 9 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
11. Le sanzioni previste dalle disposizioni di cui al presente articolo, comminate dall'IVASS, sono applicate dopo la presentazione dei bilanci consuntivi delle imprese di assicurazione, dell'anno in cui sono state commesse le infrazioni, e non possono incidere sulla determinazione dei premi assicurativi.
12. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 5, 6 e 10 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
13. Per la regolazione dei rapporti economici tra imprese di assicurazione, la convenzione prevista dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, e successive modificazioni, deve prevedere rimborsi basati sul valore reale
a) al comma 1-bis:
1) alla lettera g-bis), le parole: «di rilevamento.» sono sostituite dalle seguenti: «di rilevamento».
2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, effettuato mediante il raffronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli, con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni»;
b) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un
veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8,».
16. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al periodo precedente collaborano l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto nazionale di statistica.