Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2811 |
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso cooperative e consorzi con sede legale in Italia.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria di cooperative o di consorzi istituita presso un altro Stato membro dell'Unione europea, o presso uno Stato terzo.
1. Gli amministratori e gli organi direttivi di una cooperativa o di un consorzio devono essere scelti secondo criteri di professionalità e di competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività:
a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso medesime strutture o medesimi istituti giuridici;
b) attività di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il medesimo settore;
c) attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni adeguate a quella presso la quale la carica deve essere ricoperta;
d) attività professionali in materie attinenti al settore o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o artistiche aventi rilievo per il ruolo ricoperto.
1. Gli amministratori e gli organi direttivi di una cooperativa o di un consorzio devono inoltre essere in possesso di idonei requisiti di onorabilità. A tale fine, non possono ricoprire incarichi di amministrazione, direzione o controllo i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
a) stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
1. Ai fini dei criteri di scelta relativi ai requisiti previsti per ricoprire incarichi all'interno delle cooperative o dei consorzi, sia direttivi che di assemblea e sia a lungo che a breve termine, in caso di parità dei requisiti di professionalità è scelto il candidato minore di età.
1. La mancanza o il difetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.