Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2817


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GALLINELLA, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, L'ABBATE, LUPO, PARENTELA, ROSTELLATO
Obbligo di indicazione della campagna di raccolta e della data di imbottigliamento nelle etichette degli oli vergini ed extravergini di oliva prodotti in Italia e destinati al commercio nel territorio nazionale
Presentata il 14 gennaio 2015


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La qualità del nostro comparto agroalimentare è ormai nota ed affermata in tutto il mondo e i prodotti italiani che si fregiano delle certificazioni denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) sono sempre più numerosi. All'interno di un comparto costituito da tante eccellenze il nostro Paese vanta in più un privilegio esclusivo: il valore delle varietà di olivo e la sapienza con cui si custodisce e si valorizza l'olio di qualità. Ancorché l'Italia non sia il primo Paese produttore, e anzi importi una gran quantità di olio, la più grande varietà di olio di qualità è italiana così come la più grande richiesta di olio extravergine di oliva al mondo.
      Le tecniche di coltivazione e di molitura, nonché l'eccezionale biodiversità olivicola italiana, conferiscono al prodotto nazionale caratteristiche uniche e lo rendono sempre più apprezzato in Europa e nei Paesi terzi.
      È noto che l'olio di oliva possiede qualità organolettiche e nutrizionali che lo collocano sul mercato a un prezzo relativamente elevato anche tenuto conto dei significativi costi di produzione rispetto alla maggior parte degli altri oli vegetali. È pertanto indispensabile, al fine di assicurare l'autenticità del prodotto, che siano indicate in etichetta tutte quelle informazioni che consentano al consumatore di valutare l'olio che acquista oltre che, ovviamente, la conservazione nelle ottimali condizioni di luce e di temperatura.
      La normativa europea e nazionale in materia di etichettatura dell'olio extravergine di oliva e dell'olio di oliva vergine si è nel corso del tempo evoluta e perfezionata garantendo l'apposizione di diciture sempre più precise, leggibili e chiare, prime tra tutte la designazione dell'origine esclusivamente per l'olio extravergine di oliva e per l'olio di oliva vergine rispondenti a precisi requisiti. Tuttavia restano ancora alcuni passi da compiere al fine di presentare al consumatore un'etichetta completa con l'aggiunta di altre indicazioni significative quali la campagna di raccolta e la data di imbottigliamento. La normativa europea in vigore, costituita dal regolamento di esecuzione (CE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 1335/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, stabilisce che l'indicazione della campagna di raccolta sia facoltativa e possa figurare soltanto quando il 100 per cento del contenuto dell'imballaggio provenga da tale raccolta. Si ritiene tuttavia utile rendere obbligatoria tale indicazione, così come quella di imbottigliamento, e limitarle agli oli extravergini di oliva e agli oli di oliva vergini destinati a essere commercializzati all'interno del territorio nazionale al fine di non recare svantaggio alla produzione riservata all'esportazione che, ancorché conservata secondo le prescrizioni di legge, può restare, per ragioni che non dipendono né dai produttori né dai trasformatori, per lunghi periodi di tempo in giacenza prima di essere commercializzati. È noto infatti che, pur in condizioni ottimali di stoccaggio, l'olio extravergine di oliva è soggetto a naturale irrancidimento e ciò determina un peggioramento delle qualità organolettiche e nutrizionali dell'olio extravergine. Le indicazioni obbligatorie proposte, pertanto, rappresentano strumenti di garanzia di qualità dell'olio extravergine Made in Italy e mirano alla tutela della salute del consumatore. Appare inoltre opportuno modificare la legge 14 gennaio 2013, n. 9, nella parte in cui dispone l'obbligo di indicare il termine minimo di conservazione degli oli di oliva vergini ed estendere tale obbligo anche agli oli extravergini di oliva.
      L'unico articolo di cui si compone la presente proposta di legge introduce, ai commi 1 e 2, l'obbligo di indicare, nelle etichette degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini destinati alla commercializzazione nel territorio nazionale, la campagna di raccolta e la data di imbottigliamento. Il comma 3 reca modifiche all'articolo 7 della citata legge n. 9 del 2013 estendendo l'obbligo di indicare il termine minimo di conservazione agli oli extravergini di oliva.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui al regolamento (CE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini prodotti in Italia e destinati alla commercializzazione nel territorio nazionale riportano nell'etichetta l'indicazione della campagna di raccolta e la data di imbottigliamento.
      2. Le disposizioni del comma 1 entrano in vigore tre mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, salvo parere negativo della Commissione europea.
      3. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo la parola: «quale» sono inserite le seguenti: «gli oli extravergini di oliva e».

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser