Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2817 |
1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui al regolamento (CE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini prodotti in Italia e destinati alla commercializzazione nel territorio nazionale riportano nell'etichetta l'indicazione della campagna di raccolta e la data di imbottigliamento.
2. Le disposizioni del comma 1 entrano in vigore tre mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, salvo parere negativo della Commissione europea.
3. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo la parola: «quale» sono inserite le seguenti: «gli oli extravergini di oliva e».