Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Allegato 1 Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2803-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Presentato il 31 dicembre 2014
(Relatori per la maggioranza: SISTO, per la I Commissione; MARCHI, per la V Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 17 febbraio 2015, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2803. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2803 e rilevato che:

            sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

                il provvedimento, che si compone di quattordici articoli, cui si aggiunge l'articolo 15 che disciplina l'entrata in vigore, reca disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così detti «milleproroghe», su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori. Incidono altresì sull'efficacia temporale di disposizioni vigenti, pur non recando una proroga di termini, i commi 9 (acconti IRES e IRAP e accise) e 12 (società controllate dalla Ferrovie dello Stato Spa) dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 11, che fissa, senza il metodo della novella, il termine entro il quale deve essere completata l'attività del Commissario delegato al ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali in Sardegna interrotte o danneggiate dall'alluvione del novembre 2013;

            sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

                nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante modifiche non testuali. Diversi interventi di proroga o differimento di termini (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, commi 2, 4, 7 e 9, concernenti assunzioni e contratti di lavoro nel settore pubblico; l'articolo 4, commi 1, 3 e 6, concernenti provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno; l'articolo 9, comma 1, relativo al divieto di conferimento in discarica di rifiuti, nonché ulteriori casi puntualmente individuati nel seguito) vengono infatti disposti senza novellare il termine precedentemente previsto;

                anche in altri casi il decreto non cura gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente: è il caso dell'articolo 6, comma 3, che nell'estendere all'anno accademico 2014-2015 i premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, non modifica i termini ivi previsti per l'emanazione del bando relativo (comma 1: quindici giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104) e per la comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari dei premi (comma 3: 31 marzo 2014); analogamente il caso dell'articolo 7, comma 3, che proroga l'entrata in vigore di un nuovo sistema di remunerazione del farmaco, senza però intervenire sulla previsione in base alla quale il relativo decreto ministeriale avrebbe

dovuto essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

                inoltre il decreto modifica, sia in modo testuale sia implicitamente, disposizioni di recentissima approvazione (ad esempio: l'articolo 1, comma 2, l'articolo 2 e l'articolo 6, commi 1 e 2, incidono sul decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014; l'articolo 3, comma 2, l'articolo 8, commi 2, 7 e 10, e l'articolo 9, comma 4, modificano previsioni introdotte dal decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014; l'articolo 4, comma 3, l'articolo 10, comma 12, e l'articolo 12, comma 1, incidono sul decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014; l'articolo 6, comma 6, proroga un termine fissato dal decreto-legge n. 58 del 7 aprile 2014), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

                in almeno due circostanze le proroghe di taluni termini – oltre ad incidere, come sopra menzionato, su norme di recente approvazione – sono riferite a disposizioni sulle quali il Comitato aveva formulato specifici rilievi, riscontrando a suo tempo profili di criticità che, ora, contribuiscono a rendere necessario un intervento correttivo. Ciò si riscontra, in particolare:

                    a) all'articolo 6, comma 6, il quale proroga il termine per bandire un corso-concorso per dirigenti scolastici, previsto dall'articolo 1, comma 2-ter del decreto-legge n. 58 del 2014: secondo la relazione illustrativa la procedura «è lunga e complessa» e la proroga si è resa necessaria in quanto è ancora in corso il procedimento per l'avvio della procedura concorsuale; il Comitato aveva rilevato la complessità di tale comma osservando in particolare che esso «individua le categorie beneficiarie con una formulazione, particolarmente ostica sul piano grammaticale, che appare idonea a ingenerare equivoci e dubbi interpretativi circa l'effettiva estensione soggettiva» e rimette all'amministrazione senza vincoli o criteri l'individuazione di una riserva di posti, e dunque aveva posto la condizione (poi non recepita) di riformulare la disposizione in modo che risultasse definito in termini univoci l'ambito soggettivo di applicazione della riserva di posti ivi prevista;

                    b) all'articolo 10, comma 12, che modifica l'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014 quantificando le somme dovute dal Gruppo Ferrovie dello Stato per il concorso al risanamento delle finanze pubbliche: secondo la relazione illustrativa tale intervento ha il «fine di risolvere taluni dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della disposizione per le società controllate da Ferrovie dello Stato S.p.a.»; ora, il Comitato, proprio con riferimento al predetto articolo 20 del decreto n. 66, aveva rilevato che il comma 7, nel prevedere l'esclusione di talune società, impiegava «espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo» e aveva formulato un'osservazione richiedendo di valutare l'opportunità di una riformulazione che individuasse in modo più univoco le società così escluse;

            il provvedimento a volte interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa, accrescendo l'instabilità delle normative di riferimento. Così, ad esempio, l'articolo 8, comma 9, incide sull'articolo 357 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, il quale risulta già modificato, in maniera testuale o non testuale, da altri sei decreti-legge, succedutisi negli ultimi tre anni e mezzo: 13 maggio 2011, n. 70; 6 giugno 2012, n. 73; 18 ottobre 2012, n. 179; 21 giugno 2013, n. 69; 30 dicembre 2013, n. 150; 28 marzo 2014, n. 47;

            sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

                il decreto interviene a volte, con efficacia retroattiva, a differire termini già scaduti; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 6, comma 4 (che differisce, con efficacia retroattiva, termini già scaduti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici) e all'articolo 10, comma 8, che differisce dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 la sospensione di taluni adempimenti fiscali per soggetti operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

            il decreto proroga altresì disposizioni di carattere temporaneo, di alcune delle quali andrebbe valutata la trasformazione a regime in quanto, a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente anche da numerosi anni. Ad esempio: l'articolo 3, comma 3, proroga al 31 dicembre 2015 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2010, per l'applicazione della disciplina transitoria in materia di incroci proprietari tra televisioni e giornali di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 177 del 2005; l'articolo 4, comma 1, proroga per l'anno 2015, peraltro in maniera non testuale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, relative all'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, che si applicano dal 2005; l'articolo 4, comma 3, relativo al mantenimento delle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, proroga una disciplina a carattere transitorio che avrebbe dovuto cessare il 30 giugno 2008 (articolo 2, comma 2, delle leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004, relative all'istituzione delle tre province); l'articolo 7, comma 4, proroga per il 2015 la validità delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, come determinate dal decreto ministeriale in data 18 ottobre 2012, che, a norma dell'articolo 15, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012 avrebbero dovuto avere validità fino al 31 dicembre 2014; l'articolo 10, comma 5, proroga il regime transitorio relativo alle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010; l'articolo 10, comma 6, proroga il regime transitorio

relativo al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, previsto, per gli anni 2013 e 2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; l'articolo 12, comma 1, posticipa all'anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole, di cui all'articolo 22, comma 1 del decreto-legge n. 66/2014 [lettera a)]: conseguentemente, anche per il 2015 continua ad applicarsi una disciplina transitoria, contenuta nel comma 1-bis del citato articolo 22, che, in sostanza, differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione [lettera b)];

                il decreto-legge proroga inoltre in più punti il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime alcune delle quali avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni. In particolare: l'articolo 3, al comma 1, proroga il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi dotati del nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre e il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la nuova tecnologia; il medesimo articolo, al comma 2, proroga diversi termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga; l'articolo 4, comma 2, proroga ulteriormente il termine di adeguamento alla normativa di prevenzione degli incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto; l'articolo 7, comma 2, reca numerose proroghe incidenti sul procedimento di riorganizzazione della Croce Rossa; l'articolo 8, comma 8, proroga di sei mesi il termine a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa; l'articolo 9, al comma 1, proroga, in maniera non testuale, la decorrenza della disciplina dei rifiuti non ammessi in discarica – disciplina che avrebbe dovuto trovare applicazione dal 1 gennaio 2007 – e, al comma 3, rinvia l'applicazione della disciplina relativa al SISTRI; l'articolo 10, comma 4, proroga ulteriormente, peraltro in maniera non testuale, il termine entro il quale le SGR e gli OICR devono adeguarsi alla disciplina recata dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44;

                altre disposizioni intervengono poi a prorogare il termine per l'adozione di provvedimenti attuativi o applicativi di norme preesistenti che, conseguentemente, pur vigendo da tempo, non hanno mai trovato attuazione. In proposito: l'articolo 7, comma 3, proroga il termine, inizialmente fissato al 1 gennaio 2013, entro il quale il sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco dovrà essere sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute; l'articolo 8, al comma 1, differisce il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale

avrebbero dovuto essere adottate – entro il 26 maggio 2010 – «urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia»; il medesimo articolo, al comma 4, proroga il termine per l'emanazione del decreto ministeriale relativo alla determinazione delle modalità e dei criteri con i quali vanno corrisposte le somme per le richieste di accesso alle strade gestite dall'ANAS e, al comma 7, amplia il termine entro il quale sono approvati, con decreto ministeriale i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale; l'articolo 10, comma 2, proroga a tutto il 2015 l'applicazione del regime della tassazione della produzione combinata di energia elettrica e calore definito con deliberazione n. 16/98 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nelle more dell'adozione di un decreto ministeriale;

                alcune disposizioni intervengono inoltre a prorogare disposizioni aventi carattere derogatorio. A titolo esemplificativo, l'articolo 1, ai commi 9 e 10, proroga per l'anno 2015 alcuni regimi derogatori in materia di assunzioni e contratti nel pubblico impiego; l'articolo 4, comma 4, proroga al 30 giugno 2015 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2012) entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i corsi previsti dal decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009; l'articolo 8, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2015 la disciplina che prevede la corresponsione all'appaltatore di lavori di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo; l'articolo 10, al comma 3, proroga per il 2015, in maniera non testuale, la disciplina derogatoria concernente il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche: lo stesso articolo, al comma 7, proroga il blocco, originariamente previsto per il triennio 2012-2014, dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione per gli immobili condotti da amministrazioni pubbliche e utilizzati a fini istituzionali, e, ai commi 10 e 11, proroga la possibilità di variazioni e rimodulazioni che derogano alle disposizioni in materia di contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009; l'articolo 13 differisce ulteriormente, peraltro in modo non testuale, dal 1 gennaio 2015 al 1 gennaio 2016, l'applicazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI delle norme in materia di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche;

            sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

                il decreto-legge, all'articolo 6, comma 5 (che proroga in maniera non testuale un termine in materia di interventi di edilizia scolastica originariamente fissato nella delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014), e all'articolo 8, comma 9 (che proroga una disposizione in materia di attestazioni SOA per i contratti pubblici recata dall'articolo 357 del regolamento di esecuzione ed attuazione del

codice dei contratti pubblici), incide – peraltro in via non testuale – su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano «un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi» [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato del 20 aprile 2001];

                l'articolo 10, comma 9, in base alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la potestà di stabilire «l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008» in misura tale da assicurare la copertura dei maggiori oneri risultanti dalle attività di monitoraggio della spesa: si attribuisce così ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre le medesime garanzie individuate da tale ultima procedura, e della quale, come rilevato in altre circostanze dal Comitato, andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, in assenza di qualsiasi indicazione relativa alla parametrazione dei profili quantitativi della prestazione;

            sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                la rubrica dell'articolo 5 («proroga di termini in materia di beni culturali») dà conto solo parzialmente dell'effettivo contenuto dell'unico comma, il quale invece concerne, più in generale, progetti di accoglienza turistica, basati anche, ma non esclusivamente, sulla valorizzazione di beni culturali;

                l'articolo 1, comma 5, concerne «percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta»: tale definizione abbraccia, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sia le città metropolitane, sia le province, mentre la relazione illustrativa specifica che il riferimento è esclusivamente a queste ultime;

                l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 12, comma 1, lettera a), rinviano alle norme novellanti piuttosto che a quelle novellate, mentre la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi [paragrafo 12, lettera e)] dispone che «quando si intende riferirsi a disposizioni modificate il riferimento è fatto sempre all'atto che ha subito le modifiche e non all'atto modificante»; inoltre, l'articolo 8, comma 6, nel posticipare l'obbligo di adeguare il parco veicolare delle autoscuole, utilizza una formulazione tortuosa anche perché fa riferimento, anziché direttamente agli articoli 116 e 123 del codice della strada, agli articoli 10 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, che

li hanno – rispettivamente – novellati, nonché all'articolo 28 del medesimo decreto legislativo, concernente l'entrata in vigore delle sue disposizioni;

                l'articolo 13 differisce, per le federazioni sportive nazionali, l'applicabilità «delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche», con una formulazione generica che è suscettibile di ingenerare dubbi nell'esatta individuazione delle norme che il legislatore intende differire per le federazioni;

                infine, il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). L'esenzione dall'AIR è stata disposta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 9, comma 1, del pertinente regolamento motivandola, tautologicamente, con la considerazione che lo schema di decreto-legge riveste carattere di necessità ed urgenza;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

                all'articolo 3, comma 2, all'articolo 8, comma 6, e all'articolo 12, comma 1, lettera a), si proceda a modificare direttamente le disposizioni novellate in luogo di quelle che le hanno successivamente modificate;

                sia valutata la soppressione, nella parte in cui incidono su norme contenute in fonti subordinate, delle disposizioni contenute all'articolo 6, comma 5, e all'articolo 8, comma 9, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerle – si valuti di riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti subordinate mediante atti aventi la medesima forza;

                con riferimento all'articolo 10, comma 9 (che in base alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, demanda ad un decreto ministeriale la possibilità di fissare aumenti tributari a copertura dei maggiori oneri risultanti dalle attività di monitoraggio della spesa), previa valutazione della rispondenza alle previsioni dell'articolo 23 della Costituzione, si riconduca tale disposizione alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 13, comma 1, siano individuate puntualmente, o comunque in modo univoco, le norme per le quali è prorogata la possibilità di deroga.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

                si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative al fine di prorogare o differire termini da esse previsti;

                si dovrebbe curare, nel senso indicato in premessa, il coordinamento con la normativa vigente delle disposizioni introdotte dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 7, comma 3;

                per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare se le disposizioni contenute all'articolo 3, comma 3, all'articolo 4, commi 1 e 3, all'articolo 7, comma 4, all'articolo 10, commi 5 e 6 nonché all'articolo 12, comma 1, debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, comma 5, si dovrebbe valutare se sia necessario modificare il riferimento agli enti di area vasta, il quale appare parzialmente disallineato rispetto all'intento esplicitato dalla relazione illustrativa;

                la rubrica dell'articolo 5 dovrebbe essere riformulata per dare pienamente conto del suo effettivo contenuto.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2803 Governo;

            condivise le disposizioni del decreto-legge n. 192 del 2014 di competenza della Commissione giustizia;

            condiviso in particolare l'articolo 1, comma 12, che opportunamente differisce dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine entro il quale deve essere completato il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legge n. 98 del 2011, da parte di coloro che avrebbero dovuto completare il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;

            rilevato che al fine di poter utilizzare completamente le 160 ore residue dell'anno 2014 relative al Progetto formativo presso gli uffici giudiziari, sarebbe opportuno prorogare il termine fino al 31 marzo consentendo in tal modo anche al Ministero della giustizia di riavviare il Progetto, considerato che per mancanza di fondi questo si è interrotto anzitempo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

        le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prorogare al 31 marzo 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 12.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

            rilevato positivamente che l'articolo 1, comma 3, proroga anche per l'anno 2015 le autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2013 relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottate in deroga alle percentuali del turn over previste dalla legislazione vigente, già prorogate per il 2014 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 150 del 2013, e che il successivo comma 4 proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni relative agli stessi settori per l'anno 2014, previste dall'articolo 1, comma 464, della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147);

            rilevato, altresì, che l'articolo 4, comma 4, proroga al 30 giugno 2015 il termine fino al quale è ammesso l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano frequentato i corsi tecnico-pratici previsti dalla legge;

            considerato che l'articolo 4, comma 6, proroga, limitatamente al primo trimestre 2015, l'operatività del piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, con un impiego limitato ai soli servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, precisando che il contingente è altresì posto a disposizione dei prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale;

            espressa preoccupazione per il fatto che il medesimo articolo 4, comma 6, dopo aver quantificato in 10 milioni di euro gli oneri dell'intervento, precisa che a tale spesa si provvede mediante il ricorso alle risorse finanziarie stanziate dalla legge di stabilità per l'anno 2015 per la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania interessate dal fenomeno dei roghi tossici (cosiddetta Terra dei fuochi) per l'anno 2015 (articolo 1, comma 199, legge n. 190 del 2014), qualificato come intervento indifferibile;

            preso atto positivamente del fatto che per effetto del rinvio di un anno, rispetto ai tempi attualmente previsti, dell'avviato processo di privatizzazione delle strutture centrali della Croce Rossa italiana, disposto dall'articolo 7, comma 2, il personale del Corpo militare della

Croce Rossa in servizio attivo dovrà transitare nel ruolo civile dell'Ente non oltre il 31 dicembre 2017;

            ritenuto auspicabile che siano salvaguardati i livelli occupazionali del personale del Corpo militare presso la CRI in servizio temporaneo al 31 dicembre con particolare riguardo al contingente militare previsto di 300 unità per assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate resi dai Corpi ausiliari, ampliando di 150 unità la riserva ad hoc costituita nell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 178 del 2012,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 4, comma 6, sia individuata la modalità per garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania della cosiddetta Terra dei fuochi non solo per il primo trimestre 2015, ma anche per i restanti nove mesi del medesimo anno, conformemente a quanto stabilito dal Parlamento con la legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 199);

        e con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che eventuali ulteriori proroghe delle disposizioni relative all'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali siano previste nell'ambito dei decreti-legge sulle missioni, in quanto provvedimento più idoneo rispetto alla ratio della previsione.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 2803, di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

            rilevato come il decreto-legge n. 192 rechi una serie di misure correttive di previsioni rientranti nei settori di competenza della Commissione Finanze che appaiono opportune per far fronte a esigenze emerse in alcuni ambiti normativi, in particolare per quanto riguarda la funzionalità dell'amministrazione finanziaria e l'applicabilità di taluni regimi tributari;

            evidenziato, in tale contesto, come il provvedimento possa costituire lo strumento per dare soluzione anche ad altre problematiche inerenti ai profili di competenza della VI Commissione, soprattutto per quanto attiene agli aspetti temporali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare la decorrenza, attualmente prevista a partire dal 2015 dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2014, di applicazione dell'imposta municipale secondaria, in considerazione del fatto che non è stato ancora emanato il relativo regolamento governativo il quale, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 23 del 2011, deve definire la disciplina generale dell'imposta;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di apportare una correzione alla disciplina sulla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014, in particolare per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge n. 167 del 1990, nel senso di stabilire che l'esclusione del raddoppio dei termini ivi contenuta si applica anche alle violazioni delle norme in materia di monitoraggio degli investimenti attività finanziarie detenute all'estero di cui all'articolo 12, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni indicate nel medesimo articolo 5-quater, comma 4, al fine di armonizzare, per tutte le istanze di collaborazione volontaria, la disciplina relativa alla scadenza dei termini di accertamento e contestazione delle sanzioni in materia;

            c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare, per le persone fisiche esercenti arti o professioni, l'applicabilità in via opzionale dei previgenti regimi tributari di favore cosiddetti dei «minimi» di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011, e all'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge n. 244 del 2007, abrogati dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) nel quadro della definizione del nuovo regime agevolato dei «minimi»;

            d) valutino le Commissioni di merito, al fine di assicurare che la struttura organizzativa delle Agenzie fiscali risponda sempre meglio alle esigenze di funzionalità delle stesse, l'opportunità di modificare il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 192, nel senso di prorogare fino al 31 dicembre 2015 e non solo fino al 30 giugno 2015, come previsto dall'attuale formulazione del comma, il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia, nonché di prevedere che le agenzie fiscali possano ridurre sino al 30 per cento l'organico delle posizioni di livello dirigenziale non generale, stabilendo contestualmente, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle stesse posizioni dirigenziali, l'istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale, da affidare a funzionari della terza area di provata esperienza e capacità secondo criteri di conferimento degli incarichi e di remunerazione degli stessi che dovranno essere disciplinati dalle medesime agenzie fiscali;

            e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare la disciplina IVA del cosiddetto «split payment» (di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), introdotta dal comma 629 della legge di stabilità 2015, in base alla quale l'IVA dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti dello Stato e di enti pubblici è in ogni caso versata all'erario direttamente dai medesimi soggetti pubblici, nel senso di prevedere l'esclusione da tale regime anche per i corrispettivi di prestazioni di servizi corrisposti dagli enti pubblici ai consorzi che agiscono in nome proprio e per conto dei consorziati, titolari di contratti di servizio di trasporto locale stipulati con enti pubblici, in considerazione del fatto che l'applicazione della citata disciplina ai predetti consorzi avrebbe effetti paradossali e pregiudizievoli per i consorzi medesimi, i quali sarebbero tenuti a emettere fatture agli enti pubblici senza incassare l'IVA relativa, mentre dovrebbero ripartire tra i soggetti loro consorziati il corrispettivo fatturato all'ente pubblico comprensivo dell'IVA stessa, trovandosi in tal modo a dover anticipare ai consorziati somme maggiori di quelle incassate, e che potrebbero recuperare solo successivamente, in sede di rimborso;

            f) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre nel decreto-legge una previsione di proroga dal 31 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 del termine, previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, fino al quale le deliberazioni di modifica dello statuto assunte da società aventi titoli quotati nel

mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge n. 91 del 2014, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato, sono assunte, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea;

            g) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere la riammissione al beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo dei contribuenti decaduti dalla predetta rateazione per omesso pagamento delle rate, in considerazione del fatto che il perdurante, grave stato di crisi economica ha in molti casi impedito il rispetto dei termini del piano di rateizzazione concesso.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2803 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

            rilevato che il provvedimento reca numerose importanti disposizioni di proroga di disposizioni legislative in materia di istruzione, università, editoria e sport, dirette a garantire la continuità e la funzionalità dell'azione amministrativa in questi decisivi settori dell'ordinamento,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1. con riferimento all'articolo 6, provvedano le Commissioni di merito, dopo il comma 2, a specificare che la durata complessiva dei rapporti instaurati dalle università concernenti gli assegni di ricerca possa essere prorogata di due anni;

            2. con riferimento alla lettera a), comma 3, dell'articolo 6, provvedano le Commissioni di merito a correggere la disposizione, al fine di consentire l'effettiva utilizzabilità delle risorse stanziate, e non ancora impegnate, per l'erogazione dei premi in favore degli studenti delle istituzioni AFAM, prevedendo anche il differimento del termine per l'emanazione dei bandi e quello per la comunicazione delle graduatorie;

            3. con riferimento all'articolo 13, provvedano le Commissioni di merito a modificare la disposizione, al fine di individuare puntualmente le norme dirette al contenimento della spesa pubblica delle quali si dispone, con riferimento alle federazioni sportive nazionali, la proroga sino al 1 gennaio 2016 e di precisare che la medesima proroga riguarda unicamente le federazioni sportive nazionali ricomprese nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, il quale rappresenta il parametro rilevante al fine della verifica degli andamenti della finanza pubblica.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 192 del 2014 (atto Camera n. 2803 Governo), recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

            rilevato che:

                l'articolo 4, comma 2, proroga al 30 aprile 2015 il termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994, nonché in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012;

                è necessario prevedere una proroga ben più ampia, vale a dire al 31 dicembre 2015, onde consentire alle imprese del settore di realizzare entro più congrui margini temporali le opere necessarie per adeguarsi alle regole tecniche di prevenzione degli incendi, di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994 sopra citato;

                l'articolo 8, comma 4, reca la proroga del termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che fissa i criteri e le modalità sulla base dei quali è determinata la somma da corrispondere alla società ANAS ai fini del rilascio dell'autorizzazione – presentata entro il 31 dicembre 2014 – per nuovi accessi su strade affidate alla gestione della stessa società ANAS;

                andrebbe valutata l'opportunità di ulteriori proroghe alla disciplina prevista dall'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, come introdotta dal decreto-legge n. 133 del 2014, in materia di accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS spa, anche al fine di consentire lo svolgimento della complessa attività volta alla regolarizzazione degli accessi abusivi e di non determinare impatti negativi sul bilancio dello Stato;

                in particolare al comma 23 quater del richiamato articolo 55 andrebbe valutata l'opportunità della proroga al 30 giugno 2015 del termine entro il quale la società ANAS invia la richiesta di opzione, in relazione alle somme dovute e non corrisposte dai titolari degli accessi alla data del 31 dicembre 2014, tra il versamento in un'unica soluzione o il versamento in nove rate annuali; inoltre al comma 23 octies andrebbe valutata l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale la società ANAS provvede al censimento di tutti gli accessi autorizzati o no, esistenti sulle strade di propria competenza;

                l'articolo 9, comma 2, proroga di due mesi, vale a dire al 28 febbraio 2015, il termine entro il quale deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena la revoca del finanziamento statale previsto dal comma 111 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013);

                tale proroga andrebbe posticipata al 30 giugno 2015, in quanto con le nuove disposizioni sulla contabilizzazione dei residui attivi di bilanci si rischierebbe di perdere preziosi finanziamenti per opere importanti come quelle di mitigazione del rischio idrogeologico;

                l'articolo 9, al comma 3, proroga al 1 febbraio 2015 il termine a partire dal quale sarà sanzionata la mancata iscrizione al Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) o il mancato versamento dei contributi per l'iscrizione al sistema, posticipando al contempo al 31 dicembre 2015, al fine di consentire alle aziende di mettersi in regola con «la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative», il termine finale del periodo durante il quale continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al SISTRI;

                andrebbe pertanto prorogato al 31 dicembre 2015 anche il sopra richiamato termine del 1 febbraio 2015, a partire dal quale sarà sanzionata la mancata iscrizione al SISTRI o il mancato versamento dei contributi per l'iscrizione al Sistema;

                l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nel sostituire il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile fra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, e che, in alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

                a norma dell'articolo 23 ter del decreto-legge n. 90 del 2014, le disposizioni di cui al richiamato comma 3-bis dell'articolo 33 sono entrate in vigore il 1 gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, ed entreranno in vigore il 1 luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, fatte comunque salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014;

                andrebbero prorogati i termini sopra citati in modo da consentire ai comuni di portare a termine il necessario processo di organizzazione del nuovo modello operativo;

                al fine di ridurre il disagio abitativo per particolari categorie sociali (conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza), l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.158, ha previsto, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa, il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo; tale differimento è stato da ultimo disposto al 31 dicembre 2014 dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150;

                andrebbe valutata l'opportunità di differire ulteriormente l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti a uso abitativo delle categorie sociali sopra richiamate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il quale provvede alla ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle particolari categorie sociali sopra citate;

                andrebbe valutata l'opportunità di un costante monitoraggio sull'effettiva attuazione data alle disposizioni recate dal decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia»), con particolare riferimento a quelle disposizioni per la cui concreta operatività è necessaria l'emanazione di decreti attuativi;

            considerato che la Commissione europea ha adottato un regolamento, che fissa le procedure, e una decisione, che modifica l'elenco dei rifiuti europeo (codice CER), e che entrambi entreranno in vigore a giugno modificando nuovamente la normativa introdotta dal decreto-legge n. 91 del 2014;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 4, comma 2, si preveda la proroga del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto al 31 dicembre 2015, in luogo del 30 aprile 2015;

            2) all'articolo 9, comma 2, si preveda la proroga del termine entro il quale deve essere pubblicato il bando di gara o l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio al 30 giugno 2015, in luogo del 28 febbraio 2015;

            3) all'articolo 9, comma 3, lettera c), sia prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine, ivi previsto al 1 febbraio 2015, per l'operatività delle sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa;

            4) si preveda un'ulteriore disposizione che novella l'articolo 23 ter del decreto-legge n. 90 del 2014, prorogando, quanto all'acquisizione di beni e servizi, al 1 gennaio 2016, e quanto all'acquisizione di lavori, al 1 luglio 2016, i termini, ora previsti, rispettivamente, al 1 gennaio 2015 e al 1 luglio 2015, di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici, richiamato in premessa, in materia di centrale unica di committenza;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 8, comma 4, si valuti l'opportunità di prevedere che all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono prorogati altresì, al comma 23-quater, il termine ivi previsto del 28 febbraio 2015, al 30 giugno 2015 e, al comma 23-octies, il termine, ivi previsto del 30 giugno 2015, al 31 dicembre 2015;

            b) si valuti l'opportunità di inserire un'ulteriore disposizione che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti a uso abitativo delle categorie sociali ivi richiamate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il quale provvede alla ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle particolari categorie sociali richiamate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2008;

            c) si valuti l'opportunità di inserire la proroga al 1 giugno 2015 del termine previsto all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014 per la procedura di classificazione dei rifiuti, al fine di consentire alle imprese di adottare esclusivamente il modello operativo conforme alle nuove normative comunitarie richiamate in premessa.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante «Proroga termini previsti da disposizioni legislative» (atto Camera n. 2803),

            premesso che:

                l'articolo 3, comma 1, prevede la proroga dal 1 gennaio 2015 al 1 luglio 2016 del termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG4; la disposizione prevede anche la proroga dal 1 luglio 2015 al 1 gennaio 2017 del termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia;

                l'articolo 3, comma 2, proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2014, con riferimento in particolare ai termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse e dei conseguenti progetti esecutivi da parte delle imprese, nonché ai successivi adempimenti da parte del Ministero dello sviluppo economico;

                l'articolo 3, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari, che impedisce ai soggetti che esercitano attività televisiva con ricavi superiori all'8 per cento del sistema integrato delle comunicazioni e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani;

                al riguardo, come già segnalato dalla Commissione nel parere espresso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 150 del 2013, appare opportuno rendere stabile il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo (si tratta infatti della quinta proroga consecutiva di un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2010);

                l'articolo 8, comma 1, proroga nuovamente di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine, inizialmente fissato al 31 maggio 2010, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di

esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente stabilite dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008;

                al riguardo emerge l'esigenza di provvedere improrogabilmente entro l'anno in corso, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, con le città metropolitane e con gli altri enti locali, ad una revisione organica della disciplina dettata dalla normativa primaria; tale revisione dovrebbe perseguire contestualmente e in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti;

                l'articolo 8, comma 5, differisce di sei mesi il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che introduce l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione;

                l'articolo 8, comma 6, proroga di sei mesi, al 30 giugno 2015, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri per consentire, in attuazione dell'articolo 123, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, alle autoscuole di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate;

                al riguardo si rileva l'esigenza di procedere entro il termine previsto, senza disporre ulteriori proroghe, all'emanazione del decreto ministeriale, al fine di determinare nel loro complesso le modalità di attuazione delle citate previsioni del codice della strada, in base alle quali si richiede alle autoscuole di svolgere attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patenti di qualsiasi categoria;

                l'articolo 8, comma 7, prevede che i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuali siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «sblocca Italia») e non entro sessanta giorni come in precedenza previsto;

                al riguardo si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione, per cui l'ENAC sta procedendo con i singoli gestori alla predisposizione dei piani degli investimenti aeroportuali e al coordinamento di questi con i livelli tariffari dei diritti aeroportuali prescelti al fine della stipula del contratto di programma e, pertanto, la proroga si rende necessaria per ultimare tale procedura; si ribadisce in ogni caso che la determinazione dei livelli dei diritti aeroportuali deve aver luogo sulla base dei modelli tariffari approvati dall'Autorità di regolazione dei trasporti;

                l'articolo 10, comma 12, prevede che le società controllate da Ferrovie dello Stato Spa concorrano al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti per le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014 mediante il versamento dei risparmi conseguiti nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, sotto forma di dividendo, all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo di 40 milioni di euro per il 2014 e di 60 milioni di euro per il 2015;

                si ribadisce in generale l'esigenza che il Governo fornisca una puntuale motivazione delle ragioni che hanno determinato la necessità di procedere ad ulteriori proroghe di termini legislativi ormai da tempo scaduti;

                si evidenzia altresì l'opportunità di inserire nel decreto-legge in esame, in analogia con quanto previsto dal provvedimento per altri istituti commissariali (articolo 11, comma 2), una disposizione di proroga dell'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013 e già prorogato per un periodo di sei mesi dall'articolo 1, comma 410, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) al fine di completare l'attività di liquidazione e concludere le attività inerenti di riparto e assegnazione delle risorse disponibili, ancora da destinare al soddisfacimento degli interventi previsti a legislazione vigente; in particolare, la proroga in questione potrebbe essere determinata in diciotto mesi;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, si adottino le opportune iniziative di carattere normativo per rendere permanente il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo;

            2) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, si provveda improrogabilmente entro l'anno in corso, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, con le città metropolitane e con gli altri enti locali, ad una revisione organica della disciplina dettata dalla normativa primaria; tale revisione dovrebbe perseguire contestualmente e in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti;

            3) con riferimento all'articolo 8, comma 6, si provveda entro il 30 giugno 2015, senza procedere ad ulteriori proroghe, all'adozione del decreto ministeriale necessario per definire nel loro complesso le modalità di attuazione delle previsioni dell'articolo 123, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in

base alle quali si richiede alle autoscuole di svolgere attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patenti di qualsiasi categoria;

            4) si introduca nel decreto-legge in esame una disposizione di proroga dell'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in modo da garantire che il Commissario permanga nell'incarico per un periodo di diciotto mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate per l'anno 2014, anziché per un periodo di sei mesi, come attualmente previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge n. 147 del 2013;

            5) sotto il profilo formale, con riferimento alla formulazione dell'articolo 3, comma 2, si provveda a novellare direttamente l'articolo 33, comma 7-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, anziché novellare l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, con cui è stato introdotto il citato comma 7-septies.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

            rilevato, in relazione all'articolo 4, concernente misure di adeguamento delle strutture recettive turistiche alla normativa antincendio, l'esiguità della proroga proposta (al 30 aprile 2015) in considerazione in particolare del dato che le strutture in questione sono ancora in attesa del provvedimento di semplificazione delle prescrizione tecniche in materia che il Ministero dell'interno, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 150 del 2013, avrebbe dovuto emanare entro il 30 aprile 2014 e che non risulta ancora emanato;

            considerato che l'articolo 9, al comma 3, reca la proroga di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2015, dell'operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (lettera a)), così come delle relative sanzioni (lettera b)), ma non allinea a tale data le sanzioni connesse alla mancata iscrizione al SISTRI e al pagamento del relativo contributo;

            valutata la pressante esigenza di venire incontro ai problemi, anche di carattere economico, dei titolari di concessioni demaniali relative a strutture turistico balneari;

            sottolineata l'opportunità che le disposizioni di proroga dei finanziamenti in materia di beni culturali a favore dei comuni con popolazione tra 5 e 150 mila abitanti che presentino progetti di promozione turistica e culturale del territorio, di cui all'articolo 5, siano finalizzate alla massima valorizzazione dei progetti medesimi;

            valutata la necessità di approfondire gli effetti finanziari su famiglie e imprese, anche ai fini di un complessivo riordino del settore, dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 711 e 712 dell'articolo 1 della 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che rispettivamente innalzano dal 10 al 22 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e destinano le relative maggiori entrate, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE);

            auspicata una complessiva ridefinizione della normativa recata dalle disposizioni di cui ai commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che istituiscono, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostituiva di quelle dovute, con l'aliquota del 15 per cento e,

in attesa del riordino di tale disciplina, l'opportunità di ripristinare il regime previgente;

            sottolineata l'opportunità di valutare l'impatto normativo recato dalle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che modificano le modalità di erogazione del Fondo di garanzia alle piccole e medie e imprese,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            provvedano le Commissioni di merito a sopprimere le lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 9, allineando in tal modo alla data del 31 dicembre anche l'irrogazione delle sanzioni relativamente alla mancata iscrizione al sistema e al pagamento del relativo contributo;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare il termine di cui al comma 2 dell'articolo 4 dal 30 aprile 2015 al 31 dicembre 2015;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, in attesa del complessivo riordino della disciplina in materia di canoni delle concessioni demaniali marittime, di cui al comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di prevedere una proroga relativamente alla possibilità da parte dei titolari che utilizzano manufatti amovibili, di mantenerli installati fino al 31 dicembre 2015;

            c) valutino le Commissioni di merito, nelle more della riforma relativa alla concessioni demaniali marittime, l'opportunità di sospendere, fino al 31 dicembre 2015, la riscossione coattiva dei canoni nonché l'esecuzione di eventuali procedimenti amministrativi e dei relativi effetti derivanti dai provvedimenti delle amministrazioni competenti concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali medesime;

            d) valutino le Commissioni di merito, con riferimento al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifero inferiore, superiore a 13.000 kj/Kg, di cui all'articolo 9, comma 1, l'opportunità di estendere la prevista proroga del termine di entrata in vigore di tale divieto dal 30 giugno al 31 dicembre 2015;

            e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sospendere per almeno un anno l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che aumentano dal 4 al 8 per cento la percentuale delle trattenute da parte delle banche e delle Poste italiane Spa sugli accrediti dei pagamenti a mezzo di bonifici per le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazioni per risparmio energetico degli edifici.

                 


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2803, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

            richiamate, in primo luogo, le norme recate dall'articolo 1, commi da 1 a 5, del decreto-legge, che prorogano disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, al fine di rendere disponibili anche per il 2015 le risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti non utilizzate nei tempi previsti, prevedendo, inoltre, la possibilità di destinare le somme eventualmente rimaste inutilizzate alla realizzazione di percorsi di mobilità del personale degli enti di area vasta di cui alla legge n. 56 del 2014;

            considerato che il comma 6 del medesimo articolo 1 dispone che le province, per comprovate necessità, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015, in luogo del 31 dicembre 2014, termine originariamente previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente;

            rilevata l'esigenza di chiarire che tale proroga deve intendersi riferita anche al personale delle città metropolitane, al fine di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro in essere, necessaria per garantire una ordinata ed efficace gestione della fase di avvio di tali enti territoriali;

            segnalata l'opportunità, con riferimento all'articolo 1, comma 6, di prevedere l'esclusione dell'applicazione di sanzioni per lo sforamento dei vincoli del patto di stabilità per l'anno 2014; anche in ragione del rilievo delle spese da sostenere per il personale in servizio, al fine di assicurare la continuità dei servizi e delle funzioni svolte dalle amministrazioni provinciali;

            preso atto che l'articolo 14 mira a garantire la funzionalità dei centri per l'impiego, consentendo la proroga fino al 31 dicembre 2015 di tutti i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1 gennaio 2015, attraverso le risorse dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007-2013 delle Regioni interessate, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali;

            rilevata l'esigenza di introdurre nel testo del provvedimento disposizioni volte a prorogare anche all'anno in corso l'applicabilità di interventi in materia di previdenza e di ammortizzatori sociali,

attualmente non contemplati dal testo, prevedendo in particolare l'estensione al 2015 del blocco dell'incremento del carico fiscale sui lavoratori titolari di partita IVA, nonché la conferma dello stanziamento già destinato nell'anno 2014 all'incremento del 10 per cento dell'importo dell'integrazione salariale dovuta ai lavoratori interessati da contratti di solidarietà;

            richiamate, con riferimento al primo profilo, le osservazioni già contenute nella relazione approvata dalla Commissione, nel corso dell'esame in seconda lettura della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

            considerato altresì il valore strategico che assume, nell'attuale contesto economico e produttivo, il ricorso ai contratti di solidarietà difensivi, che consentono il mantenimento del rapporto di lavoro mediante una diminuzione dell'orario di lavoro al fine di evitare riduzioni di personale o esuberi;

            ricordato che nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, si prevede un intervento volto a valorizzare il ruolo dei contratti di solidarietà attraverso una revisione del loro ambito di applicazione e del loro funzionamento;

            considerata l'opportunità di estendere anche all'anno 2015 la possibilità già riconosciuta ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito negli anni 2013 e 2014, di rendere prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, nelle more del riordino della normativa relativa al lavoro accessorio di cui all'articolo 1, comma 7, lettera h), della legge 10 dicembre 2014, n. 183,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, disposta per le province dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge in esame, si intenda riferita anche al personale delle città metropolitane, nonché di escludere, anche in considerazione degli impegni di spesa riferiti al personale, l'applicazione di sanzioni derivanti dallo sforamento dei vincoli del patto di stabilità per l'anno 2014;

            valutino le Commissioni di merito l'esigenza di estendere anche all'anno 2015 l'applicabilità delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 744, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, confermando anche per l'anno in corso il blocco dell'incremento dell'aliquota di contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,

iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati;

            valutino le Commissioni di merito l'esigenza di confermare anche nell'anno 2015 lo stanziamento di 50 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 186, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato all'incremento, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni;

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere anche al 2015 l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tese a consentire che le prestazioni di lavoro accessorio siano rese, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, anche da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2803 del Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

            preso atto che nel testo del decreto-legge non figurano disposizioni di proroga del termine, scaduto il 31 dicembre 2014, di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2008, e ritenuto che sarebbe stato invece opportuno differire tale termine almeno al 31 dicembre 2015, al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, quali anziani, disabili e famiglie disagiate con minori a carico;

            preso altresì atto che nel testo del decreto-legge non sono state inserite disposizioni di proroga del finanziamento per la corresponsione agli invalidi di guerra e per servizio dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, da ultimo prorogato sino al dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 113, della legge n. 228 del 2012;

            auspicando che il termine per l'attuazione della riforma della Croce rossa italiana prevista e disciplinata dal decreto legislativo n. 178 del 2012 non sia ulteriormente prorogato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire nel testo del decreto-legge una disposizione volta a prorogare il finanziamento per gli assegni sostitutivi dell'accompagnatore militare destinati ai grandi invalidi di guerra, da ultimo finanziati per il biennio 2013-2014 dall'articolo 1, comma 113, della legge n. 228 del 2012;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 7, comma 2, la previsione di una attenta attività di monitoraggio delle procedure di riordino della Croce rossa italiana, al fine di tutelare il personale dell'ente stesso e di completare il processo di privatizzazione.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2803, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroghe di termini previsti da disposizioni legislative;

            preso atto positivamente che il provvedimento contiene talune disposizioni che interessano il settore agricolo, con particolare riferimento a:

                la proroga al 30 giugno 2015 della gestione del dirigente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per provvedere ai pagamenti e alle riscossioni di cui al conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (articolo 11, comma 1);

                la proroga di sei mesi per l'emanazione del decreto chiamato ad introdurre il termine per la revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione (articolo 8, comma 5);

                la proroga di un anno (articolo 9, comma 3, lettera a)) – ossia fino al 31 dicembre 2015 – degli adempimenti e degli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

                la sterilizzazione degli aumenti di accisa sui carburanti per il 2015 e 2016 (articolo 10, comma 9);

                il posticipo all'anno 2016 della decorrenza della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole;

            considerato necessario inserire una proroga del termine relativo all'adeguamento delle aziende, anche di medie e piccole dimensioni, comprese quelle agricole, alle disposizioni in materia di prevenzione incendi;

            ritenuto, altresì, opportuno posticipare ulteriormente (dal 1 febbraio 2015 al 31 dicembre 2015) il termine relativo all'applicazione delle sanzioni relative al SISTRI, inserendo, altresì, una disposizione secondo la quale le imprese non più obbligate all'iscrizione al SISTRI sono cancellate d'ufficio, salva espressa volontaria adesione;

            considerato che le disposizioni attuali in materia di acquisti centralizzati, pur condivisibili nella ratio generale, impediscono ai piccoli comuni, soprattutto di natura montana, di affidare direttamente

lavori di manutenzione alle aziende agricole e che, a tal fine, sembra opportuno prevedere una esenzione dall'obbligo per tutti i comuni, anche quelli inferiori a 10.000 abitanti, qualora si tratti di acquisti e lavori fino a 40.000 euro;

            considerato necessario prorogare il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, differendolo dal 22 marzo 2015 al 31 dicembre 2016;

            considerata la necessità, dato il peggioramento della situazione economica dei contribuenti, di prevedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, prorogando i termini stabiliti dall'articolo 11-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, che condiziona tale concessione al fatto che la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013 e la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014. L'intervento proposto interverrebbe su tale termini prevedendo che la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014 e la richiesta possa essere presentata entro il 31 luglio 2015;

            ritenuto rilevante fornire una ulteriore possibilità di adempiere a tutti coloro che, a causa delle alluvioni avvenute nei mesi di settembre ed ottobre 2014, nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia- Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nei territori della provincia di Foggia, non sono riusciti a rispettare il termine per la ripresa degli adempimenti scaduto il 22 dicembre 2014;

            considerato opportuno prorogare ulteriormente il termine entro il quale devono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, per poter accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 74 del 2012 nonché il termine fino al quale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, la disciplina delle zone a burocrazia zero,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

        inserire, all'articolo 4, dopo il comma 2, il seguente:

        «2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso” sono sostituite con le seguenti: “entro il 7 ottobre 2016.”»;

        inserire, all'articolo 8, dopo il comma 5, il seguente:

        «5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2013, n. 69, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge

9 agosto 2013, n. 98, le parole: “22 marzo 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”»;

        aggiungere, all'articolo 9, comma 3, lettera c), il seguente periodo: «Alla cancellazione delle imprese iscritte al sistema SISTRI e non più obbligate ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2014 si procede d'ufficio. Le imprese non più obbligate che intendono aderire al sistema volontariamente devono comunicare espressamente tale volontà.»;

        inserire, all'articolo 11, dopo il comma 1, i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

        1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.»;

        inserire, all'articolo 11, dopo il comma 2, il seguente:

        «2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1 dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.»;

            e con le seguenti osservazioni:

        valutino le Commissioni di:

        aggiungere, all'articolo 4, dopo il comma 6, il seguente:

        «6-bis. All'art. 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono soppresse le parole: “con popolazione superiore a 10.000 abitanti”»;

        sostituire, all'articolo 9, comma 3, lettera c), le parole: «1 febbraio 2015», con le seguenti «31 dicembre 2015.»;

        inserire, all'articolo 10, dopo il comma 11, il seguente:

        «11-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), le parole: “22 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;

            b) al comma 1, lettera b), le parole: “31 luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2015.”».


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2803 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 192 del 2014: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

            rilevato che il provvedimento in esame, all'articolo 10, comma 8, reca una proroga al 31 dicembre 2014 della sospensione degli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

            auspicato che, in sede di conversione del decreto-legge, il Governo individui criteri per disciplinare la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dovuti – non eseguiti per effetto della prevista sospensione – secondo modalità e tempi sostenibili, che non penalizzino ulteriormente i soggetti destinatari di tali misure;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge del Governo C. 2803 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

            rilevato che il provvedimento in esame, all'articolo 10, comma 8, reca una proroga al 31 dicembre 2014 della sospensione degli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

            auspicato che, in sede di conversione del decreto-legge, il Governo individui criteri per disciplinare la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dovuti – non eseguiti per effetto della prevista sospensione – secondo modalità e tempi sostenibili, che non penalizzino ulteriormente i soggetti destinatari di tali misure;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

Testo
del disegno di legge
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Testo
delle Commissioni
Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

      1. Il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

            al comma 8, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

            dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

        «8-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “Per il quinquennio 2011-2015” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2011 al 2020”.

        8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

            dopo il comma 10 è inserito il seguente:

        «10-bis. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”»;

            dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

        «11-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: “e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 maggio 2015”.

        11-ter. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: “di sei mesi” fino a: “per l'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2015”»;

            al comma 12, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;

            dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

        «12-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino alla conclusione


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delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica”.

        12-ter. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti all'allertamento, al monitoraggio e al coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale della protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso le Sale operative regionali di protezione civile, è prorogata fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14 dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010.

        12-quater. In considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96 del 2012, sono prorogati di sessanta giorni. Il termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefìci di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, è prorogato al 31 gennaio 2015. I partiti politici che, entro tale data, abbiano presentato richiesta di ammissione ai benefìci di cui al secondo periodo del presente comma per l'anno 2015 e abbiano attestato di essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalità individuate dalla deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012, hanno accesso ai benefìci medesimi anche qualora non risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013 alla data del 31 gennaio 2015. A tal fine, la Commissione trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco dei partiti che abbiano presentato le richieste e le attestazioni di cui al terzo periodo acquisite ai propri atti. Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che si trovano nelle condizioni di cui al terzo periodo del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, anche qualora non risultino ancora iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge alla data della percezione dei finanziamenti o dei contributi previsti dal citato comma 3».


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        All'articolo 2:

            dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è differito al 30 luglio 2015. Entro tale termine, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni nonché le comunità montane possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 2-bis.(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà). – 1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della


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riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

        Art. 2-ter.(Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato). – 1. All'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “quattro”».

        All'articolo 3:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Il comma 5 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        “5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1 gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1 luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle comunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1 gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma”»;

            dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

        «3-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere


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del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 settembre 2015.

        3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e secondo raggruppamento di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2015.

        3-quater. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all'11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

        3-quinquies. La data di inizio dell'anno convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015, è differita al 1 ottobre 2014.

        3-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, le parole: “A decorrere dall'1 aprile 2011, per anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra il 1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;” sono sostituite dalle seguenti: “Per anno convenzionale si intende l'anno termico intercorrente tra il 1 ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;”.

        3-septies. La misura di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per l'anno 2015 e il relativo limite massimo di spesa è incrementato di 55 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

        Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

        «Art. 3-bis.(Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese). – 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 è sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge


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n. 190 del 2014. Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

        All'articolo 4:

            al comma 2, le parole: «30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2015»;

            dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 7 ottobre 2016”.

        2-ter. La proroga del termine di cui al comma 2-bis del presente articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento»;

            dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. Per l'anno 2015 sono confermate le modalità di riparto tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire per l'anno 2015 si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2015 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

        5-ter. All'articolo 1, comma 418, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: “al periodo precedente” sono inserite le seguenti: “ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna”.

        5-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 573:

                1) al primo periodo:

                    1.1) le parole: “Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto


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2000, n. 267,” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,”;

                    1.2) le parole: “entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”;

                2) al secondo periodo, le parole: “di centoventi giorni” sono soppresse;

            b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole: “entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”»;

            dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

        «6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015.

        6-ter. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”».

        All'articolo 5:

            al comma 1, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2015»;

            dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. Le attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attività culturali e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume la denominazione di “Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo”».

        All'articolo 6:

            dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni»;


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            dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”»;

            dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

        «6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 31 dicembre 2015. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

        6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati».

        All'articolo 7:

            al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

            «g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        “6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unità stabilito in trecento”»;

            dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo»;

            dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        «4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “al 90 per cento nel 2015” sono sostituite dalle seguenti: “al 90 per cento nel 2016”;

        4-ter. La concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento


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sessuale, di cui all'avviso pubblico n. 1/2011, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 208 del 7 settembre 2011, aggiudicato al Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile dell'università degli studi di Roma “La Sapienza” per il Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia è prorogata al 31 dicembre 2015. All'onere derivante dalla disposizione del primo periodo, pari a 100 mila euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti».

        All'articolo 8:

            al comma 2, lettera b), le parole: «31 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2015»;

            al comma 3, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale.

        3-ter. All'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: “1 gennaio 2015” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “1 settembre 2015”.

        3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;


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            dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “22 marzo 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”»;

            al comma 8, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

            dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

        «10-bis. Nelle more dell'attuazione, per l'annualità 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione dell'esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefìci fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

        All'articolo 9:

            al comma 1, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

            al comma 2, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;

            al comma 3, lettera c), le parole: «1 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1 aprile 2015»;

            al comma 4, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015»;

            dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        «4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: “Entro i 60 giorni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “Entro i centoventi giorni successivi”.


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        4-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

        4-quater. La proroga di cui al comma 4-ter è disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.

        4-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 2015. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006».

        Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

        «Art. 9-bis.(Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC). – 1. Ferma restando la possibilità di rinnovo dopo l'originaria scadenza, stabilita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica al 31 dicembre 2014 è prorogata nelle proprie funzioni fino al subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto».

        All'articolo 10:

            dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2018»;

            dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        «7-bis. Al quarto periodo del comma 484 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito” sono sostituite dalle seguenti: “ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito”»;

            dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        «8-bis. All'articolo 1, comma 641, alinea, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “per il 2015” sono sostituite dalle seguenti: “per il 2016”»;


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            dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

        «11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: “a decorrere dall'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2016”.

        11-ter. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta dall'articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di ammortamento è prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale.

        11-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11-ter del presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, del citato articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, e del citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti»;

            dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

        «12-bis. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro” sono


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sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno”.

        12-ter. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: “31 gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2015”.

        12-quater. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: “2015, 2016 e 2017” sono sostituite dalle seguenti: “2016, 2017 e 2018”.

        12-quinquies. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1:

                1) alla lettera a), le parole: “22 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;

                2) alla lettera b), le parole: “31 luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2015”;

            b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto”.

        12-sexies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: “2013 e 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “2015 e 2016”.

        12-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-sexies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        12-octies. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

        12-novies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: “15 maggio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

        12-decies. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: “all'esercizio finanziario 2013” sono sostituite dalle seguenti: “agli esercizi finanziari 2013 e 2014”.

        12-undecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla


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legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        12-duodecies. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “per gli anni 2012, 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2012 al 2017”.

        12-terdecies. All'articolo 31, comma 6-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: “entro il 30 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile”.

        12-quaterdecies. All'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: “accertamento” sono inserite le seguenti: “e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni” e le parole: “comma 2-bis” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2-bis e 2-ter”.

        12-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo.

        12-sexiesdecies. La disapplicazione della sanzione di cui al quinto periodo della lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, opera per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno anche nell'anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del patto di stabilità superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per


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cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.

        12-septiesdecies. Le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo possono dare applicazione all'articolo 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli finanziari ivi previsti nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che abbiano, altresì, provveduto alla regolare costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Le predette regioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato unicamente in attuazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e possono applicare quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

        12-duodevicies. Nei confronti delle regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo non si applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi le rimanenti sanzioni.

        12-undevicies. Per le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

        12-vicies. In attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, è differita al 31 dicembre 2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa qualora dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa. Resta fermo l'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile del reato.

        12-vicies semel. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: “Per l'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2014 e 2015”.

        12-vicies bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno”.

        12-vicies ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


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        Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

        «Art. 10-bis.(Proroga di termini in materia previdenziale) – 1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: “Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017”.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        All'articolo 11:

            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

        1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”».

        All'articolo 12:

            dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
    «2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,


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le parole: “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015”».

        All'articolo 14:

            dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 418, le parole: “15 febbraio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2015”;

            b) al comma 419, le parole: “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio”».


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Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;  
emana
 
il seguente decreto-legge:
 
Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni).
Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni).

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico.

            a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;  
            b) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».  

        2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.

        2. Identico.

        3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».         3. Identico.
        4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2015.         4. Identico.
        5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.         5. Identico.
        6. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».         6. Identico.
        7. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.         7. Identico.
        8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 giugno 2015».         8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2015».
          8-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «Per il quinquennio 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2020».
          8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
        9. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno 2015, limitatamente ai profili professionali specialistici.         9. Identico.
        10. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».         10. Identico.
          10-bis. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
        11. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».         11. Identico.
          11-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 maggio 2015».
          11-ter. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «di sei mesi» fino a «per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».
        12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015». Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.         12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015». Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
          12-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».
          12-ter. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti all'allertamento, al monitoraggio e al coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale della protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso le Sale operative regionali di protezione civile, è prorogata fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14 dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010.
          12-quater. In considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96 del 2012, sono prorogati di sessanta giorni. Il termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefìci di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, è prorogato al 31 gennaio 2015. I partiti politici che, entro tale data, abbiano presentato richiesta di ammissione ai benefìci di cui al secondo periodo del presente comma per l'anno 2015 e abbiano attestato di essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalità individuate dalla deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012, hanno accesso ai benefìci medesimi anche qualora non risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013 alla data del 31 gennaio 2015. A tal fine, la Commissione trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco dei partiti che abbiano presentato le richieste e le attestazioni di cui al terzo periodo acquisite ai propri atti. Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che si trovano nelle condizioni di cui al terzo periodo del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, anche qualora non risultino ancora iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge alla data della percezione dei finanziamenti o dei contributi previsti dal citato comma 3.
Articolo 2.
(Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa).
Articolo 2.
(Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa).

        1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico.

            a) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio 2015»;  
            b) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: «1 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1 luglio 2015».  
 

        1-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è differito al 30 luglio 2015. Entro tale termine, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni, nonché le comunità montane possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 
Articolo 2-bis.
(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà).
 

        1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 
Articolo 2-ter.
(Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato).
 

        1. All'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico).
Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico).

        1. All'articolo 3-quinquies, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «1 gennaio 2015» e le parole: «1 luglio 2015» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «1 luglio 2016» e «1 gennaio 2017».

        1. Il comma 5 dell’articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1 gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1 luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle comunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1 gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma».

        2. All'articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015», le parole: «Nei tre mesi successivi alla prenotazione» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2015» e le parole: «30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2015».

        2. Identico.

        3. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».         3. Identico.
          3-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 settembre 2015.
          3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e secondo raggruppamento di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2015.
          3-quater. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all'11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
          3-quinquies. La data di inizio dell'anno convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015, è differita al 1 ottobre 2014.
          3-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, le parole: «A decorrere dall'1 aprile 2011, per anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra il 1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;» sono sostituite dalle seguenti : «Per anno convenzionale si intende l'anno termico intercorrente tra il 1 ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;».
          3-septies. La misura di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per l'anno 2015 e il relativo limite massimo di spesa è incrementato di 55 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Articolo 3-bis.
(Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese).
 

        1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 è sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014. Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 4.
(Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno).
Articolo 4.
(Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno).

        1. È prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26.

        1. Identico.

        2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015».         2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2015».
          2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».
          2-ter. La proroga del termine di cui al comma 2-bis del presente articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.
        3. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.         3. Identico.
        4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».         4. Identico.
        5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.         5. Identico.
          5-bis. Per l'anno 2015 sono confermate le modalità di riparto tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire per l'anno 2015 si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2015 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
          5-ter. All'articolo 1, comma 418, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «al periodo precedente» sono inserite le seguenti: «ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna».
          5-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 573:
                  1) al primo periodo:
                      1.1) le parole: «Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, » sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,»;
                      1.2) le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;
                  2) al secondo periodo, le parole:«di centoventi giorni» sono soppresse;
              b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
        6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1 gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unità e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015.         6. Identico.
          6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015.
          6-ter. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2015».
Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di beni culturali).
Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di beni culturali).

        1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

        1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2015».

          1-bis. Le attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attività culturali e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
          1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume la denominazione di «Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo».
Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di istruzione).
Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di istruzione).

        1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico.

            a) al comma 1, le parole: «30 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;  
            b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».  

        2. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole: «31 ottobre 2015».

        2. Identico.

          2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni.
        3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:         3. Identico.
            a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «2013-2014» sono inserite le seguenti: «e nell'anno accademico 2014-2015»;  
            b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «2013-2014» sono inserite le seguenti: «e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016».  

        4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

        4. Identico.

            a) le parole: «30 aprile 2014» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;  
            b) le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015»;  
            c) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».  

        5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per l'affidamento dei lavori è prorogato al 28 febbraio 2015.

        5. Identico.

          5-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
        6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2015».         6. Identico.
          6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 31 dicembre 2015. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
          6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati.
Articolo 7.
(Proroga di termini in materia sanitaria).
Articolo 7.
(Proroga di termini in materia sanitaria).

        1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

        1. Identico.

        2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:         2. Identico:
            a) le parole: «1 gennaio 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2016»;             a) identica;
            b) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;             b) identica;
            c) le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;             c) identica;
            d) le parole: «1 gennaio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2018»;             d) identica;
            e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016»;             e) identica;
            f) all'articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, il 2014 e il 2015» e le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015»;             f) identica;
            g) all'articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2016»;             g) identica;
              g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
          «6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unità stabilito in trecento»;
            h) all'articolo 6, comma 4, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016»;             h) identica;
            i) all'articolo 8, comma 1, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015».             i) identica.

        2-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo.

        3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro il 1 gennaio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1 gennaio 2016».         3. Identico.
        4. All'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2015».         4. Identico.
          4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «al 90 per cento nel 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al 90 per cento nel 2016».
          4-ter. La concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di cui all'avviso pubblico n. 1/2011, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2011, aggiudicato al Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile dell'università degli studi di Roma «La Sapienza» per il Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia è prorogata al 31 dicembre 2015. All'onere derivante dalla disposizione del primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
          4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti.
Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).
Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

        1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

        1. Identico.

        2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:         2. Identico:
            a) alla lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015»;             a) identica;
            b) alla lettera b), le parole: «appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 luglio 2015».             b) alla lettera b), le parole: «appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015».

        3. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2015».

        3. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2016 ».

          3-bis. Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale.
          3-ter. All'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «1 gennaio 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «1 settembre 2015».
          3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        4. All'articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «da emanare entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 marzo 2015».         4. Identico.
        5. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:         5. Identico.
            a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
            b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».  
 

        5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «22 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

        6. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 30 giugno 2015.         6. Identico.
        7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».         7. Identico.
        8. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».         8. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
        9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2015.         9. Identico.
        10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:         10. Identico.
            a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;  
            b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 agosto 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015.».
 

        10-bis. Nelle more dell'attuazione, per l'annualità 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione dell'esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefìci fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Articolo 9.
(Proroga di termini in materia ambientale).
Articolo 9.
(Proroga di termini in materia ambientale).

        1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 30 giugno 2015.

        1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2015.

        2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015».         2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
        3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:         3. Identico:
            a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;             a) identica;
            b) la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;             b) identica;
            c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1 febbraio 2015».             c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2015».

        Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Identico.

        4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».         4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
          4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i centoventi giorni successivi».
          4-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
          4-quater. La proroga di cui al comma 4-ter è disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.
          4-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 2015. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.
 
Articolo 9-bis.
(Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC).
 

      1. Ferma restando la possibilità di rinnovo dopo l'originaria scadenza, stabilita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica al 31 dicembre 2014, è prorogata nelle proprie funzioni fino al subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto.

«Articolo 10.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria).
Articolo 10.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria).

        1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

        1. Identico.

        2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».         2. Identico.
        3. È prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.         3. Identico.
        4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è prorogato al 30 aprile 2015.         4. Identico.
        4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2018.
        5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «Sino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2015».         5. Identico.
        6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».         6. Identico.
        7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015».         7. Identico.
          7-bis. Al quarto periodo del comma 484, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito».
        8. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014».         8. Identico.
          8-bis. All'articolo 1, comma 641, alinea, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2016».
        9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. È abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.         9. Identico.
        10. All'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:         10. Identico.
            a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»;  
            b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».  

        11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale».

        11. Identico.

          11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
          11-ter. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di ammortamento è prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale.
          11-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11-ter del presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, del citato articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, e del citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti.
        12. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, è aggiunto in fine il seguente comma: «7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le società controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.».         12. Identico.
          12-bis. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno».
          12-ter. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
          12-quater. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017 e 2018».
          12-quinquies. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 1:
                  1) alla lettera a), le parole: «22 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
                  2) alla lettera b), le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015»;
              b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto».

        12-sexies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: «2013 e 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2015 e 2016»;

          12-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-sexies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          12-octies. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
          12-novies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: «15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
          12-decies. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «all'esercizio finanziario 2013» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2013 e 2014».
          12-undecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          12-duodecies. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2017».
          12-terdecies. All'articolo 31, comma 6-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
          12-quaterdecies. All'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: «accertamento» sono inserite le seguenti: «e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni» e le parole: «comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis e 2-ter».
          12-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014, sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo.
          12-sexiesdecies. La disapplicazione della sanzione di cui al quinto periodo della lettera a), del comma 462, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, opera per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno anche nell'anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del patto di stabilità superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.
          12-septiesdecies. Le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo possono dare applicazione all'articolo 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli finanziari ivi previsti, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che abbiano, altresì, provveduto alla regolare costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Le predette regioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato unicamente in attuazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e possono applicare quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
          12-duodevicies. Nei confronti delle regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo non si applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c), del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi le rimanenti sanzioni.
          12-undevicies. Per le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
          12-vicies. In attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, è differita al 31 dicembre 2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa qualora dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa. Resta fermo l'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile del reato.
          12-vicies semel. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015».
          12-vicies bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».
          12-vicies ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 
Articolo 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).
 

        1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017».

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 11.
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali).
Articolo 11.
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali).

        1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il riferimento all'anno: «2014» è sostituito dal seguente: «2015».

        1. Identico.

          1-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
          1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
        2. L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.         2. Identico.
Articolo 12.
(Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali).
Articolo 12.
(Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali).

        1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico.

            a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;  
            b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015».  

        2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        2. Identico.

          2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
Articolo 13.
(Federazioni sportive nazionali).
Articolo 13.
(Federazioni sportive nazionali).

        1. È differita al 1 gennaio 2016 l'applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

        Identico.

Articolo 14.
(Proroga contratti affidamento di servizi).
Articolo 14.
(Proroga contratti affidamento di servizi).

        1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuità delle attività dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1 gennaio 2015, stipulati dai centri per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.

        1. Identico.

          1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 418, le parole: «15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
              b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».
Articolo 15.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 31 dicembre 2014.

 
NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze.

        Visto, il Guardasigilli: Orlando.

 
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