Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2828 |
1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo finalizzato a incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati nella categoria euro 0 o euro 1 con veicoli nuovi.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, a fronte della presentazione da parte dell'acquirente, del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, alla concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato dal 1 gennaio 2016 al 1 giugno 2017 e immatricolato entro il 31 dicembre 2017.
3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati con lo strumento del leasing.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso ai benefìci di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7.
1. Gli autocaravan sono considerati, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti disabili.
2. Agli autocaravan di proprietà di soggetti disabili si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della
1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) gli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo»;
b) all'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli autocaravan che utilizzano fonti energetiche rinnovabili sono esenti dal pagamento della tassa di cui al primo comma per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di certificazione dell'avvenuta installazione del relativo impianto».
1. I comuni, in sede di regolamentazione dei parcheggi ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, provvedono a individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 185 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.a) punti luce;
b) appositi attacchi idrici ed elettrici;
c) scarichi.
3. Allo scopo di incentivare la realizzazione da parte dei privati delle aree verdi attrezzate di cui al comma 1, i comuni possono applicare le disposizioni della legge 24 marzo 1989, n. 122.
4. I comuni, ai sensi del comma 1, individuano parcheggi di idonea ampiezza, anche all'interno dei centri abitati, atti a consentire la sosta, compresa quella prolungata, degli autocaravan.
5. I parcheggi di cui al comma 4 sono comunque realizzati in prossimità di fermate di mezzi di trasporto pubblico abilitati al trasporto di soggetti disabili.
6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
7. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individua gli standard minimi delle aree e dei servizi da destinare all'accoglienza dei camper e i requisiti richiesti ai soggetti pubblici e privati per l'accesso ai contributi di cui al comma 6.
1. I comuni non possono imporre limitazioni alla circolazione degli autocaravan diverse da quelle stabilite per i veicoli previsti dall'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M e M1, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.1. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «e del settore della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «, del settore della pesca e del settore della fabbricazione di componentistica per autocaravan prioritariamente finalizzata all'efficienza e al risparmio energetico dei processi produttivi e allo sviluppo della domotica nella fabbricazione degli accessori».
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, degli articoli 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e dell'articolo 4, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.