Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2846 |
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione alla Fondazione di cui all'articolo 2, che lo svolge, per il tramite di RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di seguito denominata: «RAI Spa», e delle società da questa controllate, sulla base della Carta del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 8. La concessione ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è rinnovabile.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:
a) la promozione della libera espressione delle opinioni e la garanzia dell'accesso ai soggetti politici e sociali;
b) la diffusione dei princìpi costituzionali, la consapevolezza dei diritti di cittadinanza e la promozione della dignità delle persone;
c) la valorizzazione della lingua e della cultura italiane e la promozione delle conoscenze;
d) la valorizzazione del ruolo delle regioni e della pluralità linguistica e culturale;
e) la crescita del senso di appartenenza dei cittadini italiani all'Unione europea;
f) la produzione autonoma di contenuti, lo sviluppo della multimedialità, la qualità tecnica dei servizi e un alto livello di ascolto.
3. Il soggetto cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo può svolgere, attraverso società
controllate, attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano all'equilibrata gestione aziendale. 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la Fondazione RAI, di seguito denominata «Fondazione», per l'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a esperire le procedure di costituzione previste dall'ordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI Spa.
1. Fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall'ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione parlamentare», e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la Fondazione garantisce la prestazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
2. La Fondazione garantisce l'autonomia del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente della società RAI Spa e di tutte le società controllate e svolge ogni altro compito o attività previsto dallo statuto ai sensi della presente legge.
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dalla quota di partecipazione al capitale sociale della società RAI Spa;
b) dai beni immobili e mobili, dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti;
c) dai contributi provenienti da enti e da privati;
d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
e) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il consiglio di amministrazione della Fondazione delibera di destinare per l'incremento del patrimonio.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo princìpi di trasparenza e di moralità.
3. La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una redditività adeguata.
1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, di seguito denominato «consiglio della Fondazione», è l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali alla vita della Fondazione stessa e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico nei riguardi della società RAI Spa e delle società controllate, nonché di delineazione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento.
2. Ai fini di cui al comma 1, il consiglio della Fondazione:
a) amministra la Fondazione in conformità ai princìpi normativi vigenti in materia di servizio pubblico generale radiotelevisivo e ne delinea i programmi e i settori di intervento;
b) sottoscrive la Carta del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 8 e risponde della sua attuazione;
c) predispone il contratto biennale;
d) nomina il consiglio di amministrazione della società RAI Spa, di seguito denominato: «consiglio di RAI Spa»;
e) approva lo statuto della società RAI Spa e le sue modificazioni;
f) esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione della società RAI Spa.
3. Il consiglio della Fondazione è composto da undici membri, di cui: quattro nominati dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; uno nominato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza permanente»; uno nominato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); quattro nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Un consigliere è eletto dai dipendenti della società RAI Spa e delle società da questa controllate.
4. La Commissione parlamentare elegge unicamente soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere eletti soltanto soggetti che, previo invio del relativo curriculum vitae alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito web, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo del numero dei soggetti da eleggere, approvata dalla Commissione parlamentare. L'elezione è effettuata dalla Commissione parlamentare, previa audizione delle persone designate.
5. La Conferenza permanente e l'ANCI nominano unicamente soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella
1. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
2. Il collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti. I componenti effettivi sono nominati rispettivamente uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal consiglio della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell'economia
1. La società RAI Spa realizza le attività di servizio pubblico generale radiotelevisivo anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio della Fondazione.
2. La società RAI Spa provvede inoltre:
a) ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal consiglio della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta;
b) ad applicare il contratto biennale e assicurarne l'attuazione da parte delle società operative;
c) a nominare i consigli di amministrazione delle società operative.
3. Il consiglio di amministrazione di RAI Spa, di seguito denominato «consiglio di RAI Spa», è composto da cinque membri nominati dal consiglio della Fondazione
con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti. 1. La Carta del servizio pubblico radiotelevisivo, di seguito denominata «Carta», stabilisce le linee generali di svolgimento del servizio pubblico, nonché, in attuazione dei princìpi dell'ordinamento, i compiti e gli obblighi del soggetto titolare della concessione.
2. La Carta ha la durata di sei anni. Essa individua il complesso delle attività svolte dalle società facenti capo alla Fondazione; indica l'ammontare del canone di abbonamento alle radioaudizioni, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, stabilito dal Ministro dello sviluppo economico per l'intera durata della Carta e fissa gli obblighi di
1. Il consiglio della Fondazione predispone il contratto biennale contenente il dettaglio degli obblighi, dei compiti e degli obiettivi dell'attività di pubblico servizio, nonché la destinazione delle risorse necessarie al loro assolvimento. La società RAI Spa e le società da questa controllate sono vincolate alla sua osservanza.
1. Il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è disciplinato dalla Carta ed è assicurato dal canone di abbonamento alle radioaudizioni, il cui ammontare è determinato per la durata di sei anni.
2. Ogni due anni, sessanta giorni prima della data di scadenza del contratto biennale, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'adeguamento del canone di abbonamento di cui al comma 1 tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
3. Il canone di abbonamento di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale, nonché per il sostenimento delle relative spese di istituzione e di funzionamento della Fondazione, con periodiche verifiche di risultato
1. L'esercizio dell'attività di servizio pubblico generale radiotelevisivo si conforma ai princìpi della separazione tra le attività di operatore di rete e le attività di fornitore di contenuti, nonché della separazione tra le attività di servizio pubblico finanziate dal canone di abbonamento alle radioaudizioni e le attività commerciali finanziate attraverso la pubblicità ad altre forme di ricorso al mercato.
2. Entro sei mesi dalla sua costituzione, il consiglio della Fondazione adotta atti volti ad assicurare la riorganizzazione della società RAI Spa da attuare, entro i limiti e secondo le finalità stabiliti dall'articolo 3, anche mediante la costituzione di nuove società, sulla base tra l'altro dei princìpi:
a) assicurare l'unitarietà di RAI Spa, e il controllo proprietario in capo alla Fondazione del complesso delle sue attività aziendali, anche in presenza di partecipazioni di soggetti terzi;
b) costituzione di una società prevalentemente finanziata dal canone radiotelevisivo, la cui attività si esplica in particolare tramite l'esercizio di reti televisive generaliste e di reti radiofoniche, nonché attraverso la gestione e l'esercizio di archivi audiovisivi,
di canali televisivi tematici da diffondere in qualsiasi rete di comunicazione elettronica e di produzioni audiovisive;c) costituzione di una società commerciale fornitrice di contenuti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, interamente finanziata dalla pubblicità e da altri ricavi reperiti nel mercato;
d) ridefinizione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 38, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dei limiti agli affollamenti pubblicitari previsti per le società di cui alle lettere b) e c) del presente comma, rispettivamente prevedendo limiti più restrittivi per la società di cui alla lettera b), e limiti più ampi, pari a quelli previsti per i soggetti privati in ambito nazionale, per la società di cui alla lettera c).
3. I rami di azienda, le partecipazioni azionarie anche di società quotate in borsa e gli elementi di patrimonio già facenti capo alla società RAI Spa sono assegnati alle società di cui alle lettere b) e c) del comma 2, conformemente alla definizione del rispettivo oggetto sociale, ai sensi di quanto stabilito dal medesimo comma 2.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 per la fase di prima attuazione della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206;
b) gli articoli 17, 20 e 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;
c) gli articoli 45 e 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.
2. A decorrere dalla data di completamento della riorganizzazione di cui all'articolo 11 della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 18, commi 3 e 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112;
b) l'articolo 47, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
1. Fino alla data di effettiva entrata in funzione della Fondazione, e comunque fino alla nomina del suo presidente, alla disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 45 e 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206.
2. In fase di prima attuazione della presente legge, l'insediamento del consiglio della Fondazione deve avvenire entro novanta giorni dalla costituzione della Fondazione di cui all'articolo 2. Il consiglio della Fondazione è insediato e opera nel pieno delle sue funzioni con almeno nove componenti.
3. Le disposizioni della presente legge non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.