Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2872 |
(...)
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore».
La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo
1 della citata legge n. 62 del 2000 (comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27).Il dossier contiene poi la cosiddetta «cartina della vergogna», l'elenco aggiornato al 21 febbraio 2014 delle province italiane in cui sono state segnalate scuole paritarie che in cambio del punteggio per l'inserimento in graduatoria decidono illegittimamente di non pagare i propri docenti, ricattandoli e sfruttando la loro estrema necessità di guadagnare punteggio:
regione Sicilia, province interessate: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani;
regione Campania, province interessate: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno;
regione Calabria, province interessate: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia;
regione Puglia, province interessate: Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto;
regione Basilicata, provincia interessata: Matera;
regione Lazio, province interessate: Latina, Roma.
regione Lombardia, province interessate: Milano, Varese, Brescia, Sondrio;
regione Abruzzo, provincia interessata: Pescara;
regione Friuli Venezia Giulia, province interessate: Pordenone, Trieste;
regione Sardegna, provincia interessata: Cagliari.
Il dossier del professor Paolo Latella viene inviato per la prima volta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Carrozza nel febbraio 2013, anche attraverso l'intercessione del suo segretario personale dottor Marco Bani, ma senza ricevere alcuna risposta né alcuna presa di posizione pubblica da parte del Ministro. Nello specifico, in data 5 febbraio 2014 il professor Latella invia al dottor Bani una lettera in cui rende noto il contenuto del dossier e in cui sollecita un tempestivo intervento del Ministro o, quanto meno, un incontro. A febbraio 2014, il dottor Bani riceve altre due lettere di contenuto analogo, senza mai dare alcuna risposta. Alcuni giorni dopo il professor Latella riceve una telefonata dal dottor Bani, che gli formula la richiesta di inviare nuovamente il dossier al Ministro, in quanto risultava ancora non pervenuto.
Infine, in data 5 marzo 2014, una collega del professor Latella segnala uno scambio di battute su Twitter tra lei e il dottor Marco Bani, il quale, a seguito dell'insediamento del neo Ministro Giannini, dichiara: «Penso che il nuovo Ministro debba guardare attentamente il documento».
La situazione, purtroppo, non cambia con l'insediamento di Stefania Giannini: il professor Latella continua a non ricevere notizie dal MIUR nonostante il ripetuto invio del dossier.
Un silenzio colpevole, perché nel frattempo Paolo Latella è stato lasciato solo e ha subìto ripetutamente minacce di morte, mentre continuano a emergere nuove incredibili vicende: storie di ricatti, di buste paga false, di sfruttamento.
Il tutto, come nella migliore tradizione italiana, sulla pelle di lavoratori senza più speranze e disposti a tutto pur
1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento della scuola paritaria e sulla condizione dei docenti in essa impiegati, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:
a) indagare su episodi di sfruttamento indebito dei docenti verificatisi nelle scuole paritarie;
b) verificare il numero delle scuole paritarie che eroghino o abbiano erogato trattamenti economici inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale docente del comparto scuola ovvero che richiedano o abbiano richiesto prestazioni lavorative gratuite a docenti in cambio dell'attribuzione del punteggio utile ai fini delle graduatorie;
c) indagare sul compimento di atti tesi a favorire il conseguimento, con modalità illecite e in violazione delle disposizioni vigenti, di promozioni a favore degli alunni iscritti e di diplomi di maturità a favore dei candidati;
d) verificare la piena attuazione della legge 10 marzo 2000, n. 62, da parte delle scuole che abbiano fatto richiesta di parificazione;
e) indagare sulle criticità dei controlli incrociati in merito ai pagamenti degli stipendi ai docenti delle scuole paritarie;
f) indagare sulle modalità di accertamento da parte degli uffici scolastici regionali della sussistenza o della permanenza dei requisiti necessari per l'attribuzione della parità alle scuole che ne hanno
fatto richiesta, stabiliti dalla legge 10 marzo 2000, n. 62,g) individuare metodologie di controllo più efficaci da parte degli uffici scolastici regionali, valutando l'opportunità di aumentare i loro poteri ispettivi e di controllo, al fine di garantire un monitoraggio costante e rigoroso nei confronti di tutte le scuole paritarie presenti nel territorio nazionale;
h) indagare sui motivi che hanno consentito alle scuole paritarie di continuare a esercitare pratiche illegali in merito al trattamento dei propri docenti e al rilascio di diplomi;
i) verificare l'adeguatezza delle procedure di selezione per il reclutamento del personale docente nell'ambito delle scuole paritarie e dei criteri adottati;
l) verificare se vi sia la necessità di rafforzare il ruolo, le funzioni e le responsabilità degli ispettori del lavoro e di individuare altre misure utili per impedire il ripetersi di pratiche illegali, garantendo l'efficienza e l'affidabilità delle strutture scolastiche paritarie e della loro organizzazione amministrativa.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
3. Sulle richieste di cui al comma 2 del presente articolo l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle
1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui all'articolo 3, la Commissione può acquisire documentazione, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.
2. I membri delle Camere e del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.
3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di cinque unità. In sede di affidamento dell'incarico, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.