Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2875


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DI BENEDETTO, BRESCIA, LUIGI GALLO, MARZANA, VACCA, SIMONE VALENTE, D'UVA, CHIMIENTI, MANNINO, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANTERO, MICILLO, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI
Modifiche alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica
Presentata il 12 febbraio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Oggi la situazione dell'edilizia scolastica in Italia costituisce un'emergenza nazionale che compromette la sicurezza degli alunni e degli insegnanti e, di conseguenza, l'efficienza della didattica e dei livelli di apprendimento.
      Vi sono numerosi rapporti che presentano un quadro allarmante: su 41.000 edifici monitorati, 24.000 possiedono impianti idraulici, termici o elettrici non funzionanti, 9.000 hanno intonaci a pezzi e 3.616 necessitano di interventi su strutture portanti. Sono ben 29 i casi di tragedie sfiorate a causa di crolli di diversa entità nelle scuole.
      I passati Governi non hanno saputo investire e intervenire adeguatamente in un settore che poteva essere volàno per la crescita del Paese, partendo dalla riduzione della spesa attuale degli edifici scolastici anche attraverso il risparmio energetico.
      La legislazione succedutasi negli anni è stata copiosa ma non è riuscita a contemperare la necessità di partecipazione degli enti territoriali competenti in materia con quella di semplificazione e snellimento delle procedure, causando ritardi nell'erogazione dei finanziamenti.
      Pertanto la presente proposta di legge vuole definire l'edilizia scolastica come priorità, conferendole un assetto normativo unitario, partendo dal testo della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (cosiddetta legge Masini), attualizzandola dopo le ultime modifiche legislative intervenute.
      La proposta di legge elenca, tra le priorità su cui intervenire, la costruzione e il completamento degli edifici scolastici, nonché l'acquisto di immobili da adibire ad uso scolastico per eliminare le locazioni onerose, le ristrutturazioni e la manutenzione straordinaria per adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
      Il tipo di programmazione che si propone per tali interventi si basa sul modello introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisca le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, sia per gli interventi di edilizia scolastica che per i relativi finanziamenti.
      Ciascuna regione, entro termini perentori, deve predisporre e inviare il proprio piano al Ministero competente per la sua approvazione.
      Per gli interventi approvati si utilizzano le risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica, istituito dal citato articolo 11, a cui sono destinate tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato con la finalità dell'edilizia scolastica.
      Per gli interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico le regioni, in base alle proposte formulate dagli enti locali, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze a ottenere mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.
      I soggetti finanziari con i quali è possibile stipulare tali mutui sono la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la società Cassa depositi e prestiti Spa e tutti i soggetti autorizzati all'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
      Si tratta di mutui agevolati che erano stati, in origine, introdotti dall'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ma, nella presente proposta di legge il relativo stanziamento è raddoppiato.
      La situazione degli edifici scolastici, in Italia, è aggravata da due fattori: le caratteristiche geologiche del territorio costituito da numerose aree sismiche e il periodo di costruzione di gran parte del patrimonio immobiliare, che si estende dagli anni sessanta fino agli anni ottanta, anni in cui non era diffusa un'adeguata «cultura antisismica».
      Fu presentata, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, una classificazione sismica di ogni comune italiano che comprendeva ben 4 zone di pericolosità.
      Pertanto, si è ritenuto opportuno prevedere nella proposta di legge, all'articolo 4-ter, ulteriori 50 milioni di euro per interventi di adeguamento antisismico e prevenzione del rischio idrogeologico, prevedendo l'incremento del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.
      Inoltre vi sono due strumenti istituiti dal testo originario della legge Masini che sono attualizzati dalla proposta di legge in quanto si ritengono utili per ottenere un quadro puntuale degli interventi necessari e per monitorare l'andamento degli stessi.
      Il primo è costituito dall'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, istituita dall'articolo 7 della legge n. 23 del 1996, il quale prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca realizzi e curi, «nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, un'anagrafe dell'edilizia scolastica, diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico».
      Com’è emerso in sede di indagine conoscitiva della VII Commissione della Camera dei deputati, il sistema descritto ha funzionato fino al 2010: le informazioni in merito all'età, alla proprietà degli edifici scolastici, al possesso della certificazione di agibilità sismica e dell'adeguamento antisismico, della certificazione di prevenzione incendi e del possesso del documento di valutazione dei rischi sono, ad oggi, solo parziali, relativamente a circa 33.000 edifici scolastici, peraltro aggregati per regioni.
      Per lo sviluppo del sistema si propose anche la costituzione di apposite squadre tecniche che potessero verificare lo stato dei luoghi, sulla base dei dati e delle informazioni inviati dagli enti territoriali.
      Pertanto, nella proposta di legge, si stabilisce uno stanziamento ulteriore di un milione di euro che possa finalmente servire all'attualizzazione e alla pubblicazione dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, senza la quale si rischiano interventi inappropriati, nonché lo spreco di fondi.
      Il secondo istituto è l'Osservatorio nazionale dell'edilizia scolastica, presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne determina la composizione, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata. I compiti a esso attribuiti consistono nella promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per le scuole e del loro assetto urbanistico. Si precisa che la partecipazione alle riunioni non comporta oneri per il bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      Infine si prevede espressamente l'abrogazione o la modifica delle disposizioni vigenti incompatibili con la nuova disciplina.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea del comma 1 dell'articolo 3, le parole da: «articolo 14» fino a: «142» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

          b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. – (Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi). – 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge e, in particolare, per consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, a decorrere dall'anno 2015, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti.
      2. Per l'inserimento nei piani di cui al comma 1, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al citato comma 1, domanda alle regioni territorialmente competenti.
      3. Ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 1 e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute.

La mancata trasmissione dei piani nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento.
      4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne dà loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali.
      5. Per le finalità di cui alla presente legge, tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
      6. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono a includere l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie»;

          c) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 4-bis.(Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali).1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e a residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2015-2017, le regioni interessate, anche in ragione delle domande presentate dagli enti locali per la predisposizione dei piani triennali di cui all'articolo 4, possono

essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali per 80 milioni di euro annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione del presente comma e del comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito.

      Art. 4-ter.(Interventi per adeguamento antisismico e prevenzione del rischio idrogeologico).1. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, da destinare a interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, qualora indispensabili per sostituire quelli a rischio sismico

e idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità»;

          d) l'articolo 5 è abrogato;

          e) all'articolo 6:

              1) al comma 1, le parole: «Ministero della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

              3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. I competenti uffici e i servizi statistico e informatico operanti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle attività di cui al comma 1. Ai medesimi fini, opera presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un'apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura può essere disposto il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino a un massimo di due unità»;

          f) all'articolo 7:

              1) al comma 1, le parole: «Ministero della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

              2) al comma 2, le parole: «Ministro della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

              3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo unico per l'edilizia di cui al comma 5 dell'articolo 4 è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015»;

          g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. – (Copertura finanziaria).1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 4-ter e 7, pari a 551 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede tramite le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
      2. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di interessi passivi, le parole: “nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti del 94 per cento”.
      3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6:

              1) al comma 8, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 94 per cento”;

              2) al comma 9, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 94 per cento”;

          b) all'articolo 7, comma 2, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 94 per cento”.

      3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si

applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-bis si provvede, quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.
      5. All'alinea del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: “10, commi 1 e” sono sostituite dalle seguenti: “10, comma 3”;

              b) dopo le parole: “del presente articolo” sono inserite le seguenti: “nonché dall'articolo 4-bis della legge 11 gennaio 1996, n. 23;”.

      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 2.

      1. I commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-septies e 4-octies dell'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.
      2. L'articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, è abrogato.
      3. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1, 1-bis, 1-ter e 2 sono abrogati;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detrazioni fiscali e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche».

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