Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2788 |
1) la legislazione vigente negli altri Paesi europei che condividono con l'Italia l'appartenenza all'Unione europea;
2) l'eventuale mutamento del clima culturale specifico nel contesto del Paese dal 1958 ad oggi;
3) la coerenza dei risultati ottenuti dalla legge Merlin rispetto agli obiettivi posti dalla stessa legge.
Per quanto attiene alla prima delle questioni, molti dei Paesi che appartengono all'Unione europea hanno scelto di legalizzare e regolamentare le attività di prostituzione. In tal senso, le esperienze di Paesi Bassi, Germania, Turchia, Austria, Svizzera, Grecia, Ungheria e Lettonia rappresentano possibili paradigmi di riferimento che, pur con diverse sfumature, puntano tutti al superamento di inaccettabili situazioni di ambiguità.
Per quanto attiene alla questione correlata ai presupposti culturali da cui traggono origine le norme legislative, non c’è dubbio che l'Italia si presenti in modo differente rispetto a sessanta anni fa.
Basterebbe ricordare i due passaggi epocali dei referendum sul divorzio e sull'interruzione volontaria della gravidanza per certificare come il senso comune italiano si sia certamente evoluto in modo laico, scegliendo sempre più di affidare alle coscienze individuali la libera scelta in materia etica.
Lo stesso dibattito attuale sui temi di bioetica, da quelli correlati alla fecondazione artificiale ed eterologa, ai temi del fine vita, dall'eutanasia, al testamento biologico, confermano il mutato atteggiamento culturale del Paese e danno coscienza della stessa modifica di atteggiamento della Chiesa cattolica e degli ambienti che ad essa fanno riferimento.
Senza che tali ambienti abbiano mai pensato di rinunciare alle battaglie per la difesa dei princìpi della propria morale, è assolutamente evidente come queste legittime battaglie culturali abbiano molto guadagnato in termini di civile confronto, abbandonando i toni ideologici da crociata.
Ai proponenti sembra dunque che, anche in materia di norme che regolamentano la prostituzione, sia maturato un clima nel Paese che consenta di affrontare pragmaticamente il problema, nel rispetto delle differenti convinzioni, ma anche senza l'interferenza di vecchi pregiudizi, che impedivano qualsiasi ragionamento concreto.
Per quanto, infine, attiene alla coerenza tra i risultati raggiunti dalla legge Merlin e gli stessi obiettivi prefissati dai proponenti, sembrerebbe utile sottolineare il grave scostamento registrabile.
La prostituzione non è stata certo cancellata dal nostro Paese, né sono state eliminate le malattie sessualmente trasmissibili che trovavano nell'esercizio non controllato delle attività di prostituzione uno straordinario volano di diffusione.
Secondo uno studio del 2007 realizzato dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, erano circa 70.000 le prostitute in Italia
1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività di prostituzione tutelando la dignità della persona, l'ordine pubblico e le attività di prevenzione e di tutela della salute della popolazione.
2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività di prostituzione si intende la volontaria offerta a scopo di lucro di prestazioni sessuali che coinvolgono persone maggiorenni consenzienti. Tale attività può essere svolta in forma autonoma o associata ed è sottoposta alle norme vigenti in materia fiscale, retributiva e previdenziale.
1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogata.
2. I comuni, d'intesa con associazioni di settore e di cittadini, possono individuare nel proprio territorio di competenza luoghi pubblici in cui è consentito l'esercizio dell'attività di prostituzione. Tale attività è comunque vietata in ogni luogo espressamente individuato dai comuni perché considerato in conflitto con interessi generali e con sensibilità prevalenti della comunità.
3. La violazione del comma 2, sia in qualità di esercente che in qualità di cliente, è punita con la reclusione domiciliare da sei mesi a un anno e con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.
4. L'accesso al luogo pubblico destinato ai fini di cui al comma 2 è disciplinato con regolamento comunale.
5. È consentito esercitare l'attività di prostituzione in una privata dimora, di cui
1. Chi in autonomia e libertà intende esercitare in luoghi pubblici e privati attività di prostituzione è tenuto a:
a) darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza del comune nel cui territorio esercita l'attività;
b) darne comunicazione presso qualsiasi sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura situata nel territorio nazionale;
c) presentare all'autorità di pubblica sicurezza una dichiarazione sottoscritta davanti al sindaco del comune in cui si intende esercitare l'attività senza alcun condizionamento o costrizione;
d) presentare all'autorità di pubblica sicurezza e all'azienda sanitaria locale territorialmente competente la certificazione medica attestante il proprio stato di salute, secondo le specifiche indicazioni contenute nell'apposito regolamento di merito adottato con decreto del Ministro della salute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento
disciplina anche le modalità attraverso cui l'esercente dell'attività di prostituzione è tenuto a informare i fruitori del proprio stato di salute. 2. Dopo aver certificato l'ottemperamento degli obblighi di cui al comma 1, l'esercente ottiene dal comune l'autorizzazione per un anno allo svolgimento dell'attività di prostituzione. Il comune non rilascia l'autorizzazione ai cittadini sprovvisti del regolare permesso di soggiorno.
3. Qualora l'esercente intenda esercitare l'attività di prostituzione in un comune diverso da quello di cui al comma 1, lettera a), o in più comuni, deve chiedere l'autorizzazione al comune nel cui territorio intende esercitare l'attività indicando gli altri comuni in cui già la esercita.
4. Chi esercita l'attività di prostituzione senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dai commi 1 e 2 è punito con la reclusione domiciliare da sei mesi a un anno e con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
5. Nei luoghi pubblici in cui è consentito l'esercizio dell'attività di prostituzione clienti ed esercenti sono tenuti a osservare ogni misura di prevenzione e di profilassi contro le malattie sessualmente trasmissibili.
6. Nell'ambito dell'esercizio dell'attività di prostituzione è fatto divieto a chi la esercita, ai clienti o ad altre persone di turbare la quiete e la sicurezza pubbliche.
7. Chi esercita l'attività di prostituzione è tenuto alla totale riservatezza dell'identità del cliente.
8. L'esercizio dell'attività di prostituzione è incluso tra le attività di piccola impresa e artigianato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
1. L'attività di prostituzione può essere esercitata anche in luoghi privati aperti al pubblico, di seguito denominati «locali».
Tale attività è comunque vietata in ogni luogo espressamente individuato dai comuni perché considerato in conflitto con interessi generali e con sensibilità prevalenti della comunità.a) non dispone dell'esercizio dei diritti civili e ha riportato condanne penali legate a fatti di violenza, di droga ad ogni altro fatto che possa inficiare la garanzia certa per un corretto adempimento dell'attività;
b) è già titolare di un'autorizzazione per la conduzione di un esercizio pubblico;
c) non esercita l'attività di prostituzione in maniera regolare secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1.
4. Il gestore, individuale o in forma associata, è il responsabile del locale ed è tenuto ai seguenti obblighi:
a) verificare che tutte le persone che esercitano l'attività di prostituzione ottemperino alle modalità e siano in possesso dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;
b) tenere un registro, costantemente aggiornato, indicante l'identità delle persone esercitanti l'attività;
c) vigilare affinché gli esercenti svolgano l'attività in libertà, autonomia e senza nessun condizionamento;
d) assicurare il mantenimento dell'ordine e di condizioni igienico-sanitarie adeguate nel locale;
e) denunciare alle autorità di pubblica sicurezza eventuali situazioni di rilevanza penale.
5. Qualora le autorità di pubblica sicurezza accertino che il gestore non rispetta gli obblighi di cui al comma 4, procedono alla revoca dell'autorizzazione e dispongono la chiusura del locale.
1. Sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 3 coloro che intendono esercitare l'attività di prostituzione on line attraverso proprie applicazioni o servizi on line ovvero attraverso applicazioni o servizi on line gestiti da terze persone comunque autorizzate all'esercizio dell'attività di prostituzione ai sensi del citato articolo 3.
2. Contestualmente alle comunicazioni prescritte dal comma 1 dell'articolo 3, coloro che intendono esercitare l'attività di prostituzione on line indicano le applicazioni o i servizi on line attraverso cui esercitano la propria attività. Si procede a revoca dell'autorizzazione per i soggetti che esercitano la propria attività attraverso le applicazioni o i servizi on line non indicati.
3. Coloro che intendono esercitare l'attività di prostituzione attraverso le applicazioni o i servizi on line sono tenuti, pena la chiusura del sito, a integrare l'offerta della prestazione con meccanismi e con sistemi di valutazione della stessa da parte dei clienti utenti.
4. L'autorità giudiziaria e la polizia postale dispongono la chiusura e il sequestro delle applicazioni o dei servizi on line non gestiti da persone autorizzate all'esercizio dell'attività di prostituzione ovvero gestiti da persone autorizzate all'esercizio dell'attività di prostituzione che non forniscono abitualmente prestazioni sessuali.
5. Le inserzioni on line e gli annunci pubblicati a mezzo stampa relativi a soggetti che esercitano l'attività di prostituzione
1. L'attività di prostituzione può essere esercitata anche in forma associata con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1.
1. Chiunque richieda prestazioni sessuali è tenuto a verificare che l'esercente abbia ottenuto l'autorizzazione e che lo stesso adotti adeguate forme di prevenzione di malattie sessuali trasmissibili. La violazione del presente comma è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 2.000 a euro 15.000 euro.
1. Dopo l'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 529-bis. – (Attività di prostituzione). – È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240:
a) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare l'attività di prostituzione o ne agevoli a tale fine l'attività di prostituzione;
b) chiunque induca all'attività di prostituzione una persona di età maggiore o compia atti di lenocinio, sia personalmente
in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;c) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza al fine di esercitarvi l'attività di prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
d) chiunque svolga un'attività in associazioni e organizzazioni nazionali o estere dedite al reclutamento di persone da destinare all'attività di prostituzione o allo sfruttamento dell'attività di prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni.
La pena di cui al primo comma è raddoppiata:
a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia o inganno;
b) se il fatto è commesso ai danni di persona in stato di infermità o di minorazione psichica, naturale o provocata;
c) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, ovvero il tutore;
d) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
e) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
f) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
g) se il fatto è commesso ai danni di più persone;
h) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.
Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 5.329 le persone dell'uno e dell'altro sesso:
a) che in luogo pubblico o aperto al pubblico invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
b) che seguono le persone, invitandole al libertinaggio con atti o con parole».
2. L'articolo 544-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 544-ter. – (Maltrattamento di animali). – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie, ad atti sessuali con persone o con altri animali, anche a scopo pornografico, o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
La pena di cui al primo comma si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale».
1. Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute predispongono e promuovono un piano congiunto di interventi di prevenzione e di sensibilizzazione volti a:
a) incoraggiare e tutelare i percorsi di reinserimento sociale dei soggetti che intendono cessare l'attività di prostituzione;
b) formare il personale sanitario e di pubblica sicurezza che interagisce con i
soggetti che esercitano l'attività di prostituzione;c) informare sui rischi socio-sanitari connessi al fenomeno della prostituzione, con particolare attenzione alle attività di prevenzione nei giovani di età inferiore a diciotto anni;
d) sostenere le iniziative di educazione sessuale e di valorizzazione del ruolo e della dignità della persona;
e) promuovere la repressione della tratta degli esseri umani, dello sfruttamento della prostituzione e della prostituzione minorile.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti gli interventi di prevenzione e di sensibilizzazione previsti dal comma 1 sono promossi dai singoli comuni secondo le linee guida predisposte dalle rispettive regioni.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono finanziati da specifiche risorse, provenienti da una percentuale pari al 30 per cento dei proventi fiscali derivanti dall'esercizio dell'attività di prostituzione, nonché dal gettito erariale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
4. Al momento del rilascio dell'autorizzazione prevista dagli articoli 3 e 4, le autorità di pubblica sicurezza assegnano un kit con materiale informativo sui temi enunciati nel comma 1. Tale materiale deve essere esposto nei luoghi in cui si esercita l'attività di prostituzione.
1. Il 70 per cento del gettito fiscale derivante dalla regolamentazione dell'esercizio dell'attività di prostituzione è destinato annualmente ai comuni attraverso il Fondo sviluppo comune, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e alimentato dal suddetto gettito.