Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2884


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PAGLIA, SCOTTO, MELILLA, ZACCAGNINI
Disposizione in materia di utilizzabilità degli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale
Presentata il 16 febbraio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Le particolari ragioni a tutela dell'imputato nel processo penale che presiedono la valutazione di inutilizzabilità delle prove non dovrebbero trovare certo applicazione nel giudizio tributario dove, come noto, è in gioco l'interesse di natura fiscale delle parti.
      Nella più recente giurisprudenza della sezione tributaria della Suprema Corte si rinvengono decisioni che evidenziano come la violazione delle regole dell'accertamento tributario non comporti necessariamente l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti «in mancanza di una specifica previsione in tal senso» (Cassazione sezione tributaria n. 14058 del 2006 che richiama Cassazione n. 8344 del 2001). È evidente, dunque, che indipendentemente dalla valutazione dell'utilizzabilità delle prove in sede penale, la documentazione acquisita in qualsiasi modo da cui emerga, ad esempio, che molti cittadini dei diversi Paesi dell'Unione europea (e quindi anche dell'Italia) dispongono presso la banca di cospicui fondi, non denunciati al fisco, come nel caso relativo alla cosiddetta lista Falciani, possa legittimante essere utilizzata dall'Agenzia delle entrate per disporre accertamenti fiscali, la cui contestazione in sede di giudizio tributario è possibile in forza dei normali criteri di illegittimità degli atti e degli accertamenti dell'Agenzia, senza tuttavia poter dedurre l'illegittima acquisizione degli atti da cui è originata l'indagine fiscale, anche se fossero ritenuti inutilizzabili dall'autorità penale.
      Pur trattandosi, pertanto, di documenti di origine illecita, il loro contenuto può essere utilizzato nel processo tributario anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte che consente che dati bancari «irritualmente» acquisiti nell'indagine penale a carico del contribuente o di terzi siano sempre utilizzabili ai fini dell'accertamento fiscale.
      La presente proposta di legge, dunque, è tesa a chiarire e a esplicitare un aspetto della normativa de qua al fine di rendere inequivocabile l'utilizzabilità degli elementi, ancorché acquisiti irritualmente, che siano rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale, previa – ovviamente – verifica della relativa attendibilità.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Ai fini dell'accertamento fiscale, gli elementi rilevanti, ancorché acquisiti irritualmente, previa verifica della relativa attendibilità, possono sempre essere utilizzati.

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