Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2736 |
a) massa complessiva massima;
b) massa massima rimorchiabile;
c) masse massime sugli assi;
d) numero di assi;
e) interassi;
f) carreggiate;
g) sbalzi;
h) telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) impianto frenante o suoi elementi costitutivi;
l) potenza massima del motore;
m) collegamento del motore alla struttura del veicolo.
Nel caso tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico (ossia concernenti la possibilità pratica di esecuzione della modifica), il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da un soggetto abilitato, che attesti la possibilità di esecuzione della modifica; in tale caso però devono essere eseguite una visita e una prova presso la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione, prima che sia eseguita la modifica richiesta.
Quanto alla procedura di aggiornamento dei dati interessati dalla modifica, si ricorda che essa è eseguita dall'ufficio provinciale della Direzione generale per la motorizzazione presso cui è esibito il certificato di approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale per la motorizzazione che ha proceduto alle ultime visite e prove con esito favorevole. L'aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione.
Con la proposta di direttiva (COM (2003)418) del 14 luglio 2003 della Commissione europea, concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, la Commissione intendeva abrogare e sostituire la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa alla stessa materia con lo scopo, tra l'altro, di estenderne l'applicazione a tutte le categorie di veicoli commerciali. Essa introduceva, in particolare, un'armonizzazione totale in base alla quale le nuove disposizioni avrebbero sostituito interamente le disposizioni nazionali vigenti al momento della sua entrata in vigore. La Commissione aveva esplicitamente condiviso il parere degli Stati membri che volevano introdurre nella direttiva l'omologazione di veicoli singoli, cioè la cosiddetta «procedura d'omologazione individuale», le cui modalità pratiche
dovevano essere stabilite in uno specifico allegato, dopo aver consultato le controparti abituali. Era prevista, tuttavia, una lunga fase di transizione per consentire ai costruttori dei diversi settori
1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida, nonché la semplificazione burocratica della conversione da mezzi a trazione endotermica in mezzi a trazione elettrica (retrofit)».
2) La lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1, M2, M3, N1, N2 e N3 di cui al comma 2 del medesimo articolo 47 del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002»;
b) l'articolo 17-terdecies è sostituito dal seguente:
«Art. 17-terdecies – (Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti) – 1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore limitatamente alla trasformazione dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M e N in veicoli elettrici, intendendo per veicolo elettrico un veicolo la cui trazione è ottenuta esclusivamente mediante un motore elettrico di qualsiasi tipo alimentato da batterie di ogni genere e per batteria un dispositivo che accumula energia elettrica e reversibilmente la cede, si applica l'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. L'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 78 – (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e di omologazione). – 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore limitatamente alla trasformazione dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M e N in veicoli elettrici sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza una visita e una prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) ciascun componente elettrico deve rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche stabilite dal Comitato elettrotecnico italiano; le modifiche elettriche e meccaniche devono comunque rispettare la regola dell'arte della trazione elettrica e della tecnica automobilistica;
b) il peso massimo a pieno carico e la potenza del motore elettrico del veicolo trasformato non devono essere superiori a quelli del veicolo omologato circolante antecedentemente alla trasformazione; la distribuzione spaziale delle masse comprimibili deve essere mantenuta con l'approssimazione del 20 per cento e quella delle masse incomprimibili entro il 15 per cento; forme e profili esterni non possono essere variati; in caso di più batterie fisse, esse devono essere posizionate in qualunque punto dell'abitacolo purché:
1) risultino non alterare il baricentro laterale del veicolo;
2) se collocate nel vano motore, il loro peso e il carico di tutti i componenti utilizzati per la modifica non risultino superiori al 5 per cento del peso di tutte le componenti originali rimosse dal veicolo, tra cui devono essere compresi i fluidi di raffreddamento, di lubrificazione e altri non più utilizzati;
3) in caso di sostituzione con batterie di diversi dimensione e peso rispetto a quelle originali, deve essere garantito che il peso complessivo del mezzo con le batterie a bordo non vari di una percentuale superiore in eccesso o in difetto del 10 per cento;
c) il servofreno, qualora si renda necessaria una modifica con modello elettrico, deve mantenere le stesse caratteristiche ovvero possedere caratteristiche superiori dell'originale;
d) il servosterzo, ove presente, deve essere mantenuto originale con la possibilità, qualora risulti un sistema idraulico, di poter azionare la pompa idraulica originale tramite motore elettrico di adeguata potenza;
e) il cambio deve essere mantenuto originale o, nel caso di installazione del motore elettrico direttamente sul differenziale, può essere rimosso; in entrambi i casi può essere installato un riduttore di giri tra il motore e il cambio o il differenziale;
f) tutti i nuovi componenti installati devono essere ancorati in modo sicuro e con lavori effettuati a regola d'arte; la certificazione di sicurezza degli ancoraggi deve essere allegata alla relazione di cui al comma 2.
2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è certificato da un'apposita relazione firmata da un ingegnere elettromeccanico iscritto all'albo professionale, è trasmessa alla Direzione generale per la motorizzazione e certifica che le caratteristiche tecniche e funzionali del componente o dell'insieme dei componenti siano equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo, nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso, della protezione dell'ambiente e delle normative CEI.
3. La relazione di certificazione relativa alla lettera a) del comma 1 è rilasciata da centri prova autoveicoli, da un ente tecnico di omologazione di veicoli o da officine autorizzate, riconosciute da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ed è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Possono altresì essere abilitati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta e che siano in possesso di accreditamento specifico, ottenuto in base al possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee. L'abilitazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
4. Per le modifiche effettuate su un singolo veicolo, impiegando componenti diversi da quelli previsti ai sensi del comma 1, sono obbligatorie la visita e la prova presso uno dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, che attestano l'idoneità delle modifiche apportate in base alle modalità di cui al citato comma 1. Le attestazioni di idoneità delle modifiche e di corretta installazione sono recepite dall'autorità competente attraverso gli uffici della Direzione generale per la motorizzazione,