Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2237


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BOCCUZZI, ZAPPULLA, CARRA, MARIANO, PARIS, SCUVERA
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, e altre norme in materia di benefici previdenziali e di prestazioni sanitarie in favore dei lavoratori esposti all'amianto. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'esposizione all'amianto
Presentata il 27 marzo 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di disciplinare in maniera finalmente organica la materia relativa all'esposizione all'amianto e alle conseguenze da essa provocate. I vari interventi normativi finora emanati sul tema, pur rilevanti e utili, hanno infatti lasciato irrisolte una serie di problematiche che la proposta di legge intende affrontare e risolvere.
      L'asbesto (o amianto) è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati, appartenente alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. In natura è un materiale molto comune. La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono adatto come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco, ma la sua ormai accertata nocività per la salute ha portato a vietarne l'uso in molti Paesi. Le polveri contenenti fibre di amianto, se respirate, possono causare gravi patologie: l'asbestosi per importanti esposizioni, tumori della pleura (mesotelioma pleurico) e il carcinoma polmonare.
      Gli amianti più cancerogeni sono gli anfiboli fra essi il più temibile è la crocidolite.
      Una fibra di amianto è 1.300 volte più sottile di un capello umano. Non esiste una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria non sia pericolosa: un'esposizione prolungata nel tempo o ad elevate quantità aumenta esponenzialmente le probabilità di contrarre gravi patologie.
      L'amianto è stato utilizzato fino agli anni ottanta per la coibentazione di edifici, tetti, navi (ad esempio le portaerei classe Clemenceau) e treni; come materiale da costruzione per l'edilizia sotto forma di composito fibro-cementizio (noto anche con il nome commerciale di Eternit) è stato utilizzato per fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici e canne fumarie; è presente nelle tute dei vigili del fuoco e nei veicoli (vernici, parti meccaniche, materiali d'attrito per i freni di veicoli, guarnizioni); è stato utilizzato nella fabbricazione di corde, plastica e cartoni; la polvere di amianto è stata largamente utilizzata come coadiuvante nella filtrazione dei vini; l'amianto, infine, è stato utilizzato come componente dei ripiani di fondo dei forni per la panificazione.
      La prima nazione al mondo a usare cautele contro la natura cancerogena dell'amianto tramite condotti di ventilazione e canali di sfogo fu il Regno Unito, nel 1930, a seguito di pionieristici studi medici che dimostrarono il rapporto diretto tra utilizzo di amianto e tumori. Nel 1943 la Germania fu la prima nazione a riconoscere il cancro al polmone e il mesotelioma come conseguenza dell'inalazione di asbesto e a prevedere un risarcimento per i lavoratori colpiti.
      Il mesotelioma è una neoplasia che origina dal mesotelio, lo strato di cellule che riveste le cavità sierose del corpo: pleura, peritoneo, pericardio, e cavità vaginale dei testicoli. La quasi totalità dei casi attualmente rilevati del tumore si riferisce al mesotelioma pleurico ed è correlata all'esposizione alle fibre aerodisperse dell'amianto (asbesto), con una latenza temporale particolarmente elevata, pari a 15-45 anni e con un decorso clinico pari a 1-2 anni.
      L'esposizione può essere lavorativa, per gli operatori impegnati nella produzione e nell'utilizzo industriale di amianto e sui derivati, o paraoccupazionale, per l'uso dei relativi manufatti. L'esposizione può essere anche non professionale, cioè correlata all'uso dei manufatti per scopi non lavorativi o naturale, nei rari casi di esposizione in locazioni geologiche a polveri di origine naturale, non di cava. L'incidenza di questa neoplasia appare in crescita in tutto il mondo con circa 2,2 casi per milione di abitanti.
      Essendo fortemente correlata all'uso industriale dell'amianto, vietato da venti anni (1992) e in fase di eliminazione in alcuni Paesi, ed essendo la patologia ad alta latenza temporale (il periodo di incubazione è di circa trenta anni), si prevedono un livello costante di incidentalità della malattia in Italia fino al 2020 (cioè circa trenta anni), e una successiva decrescita.
      Con la legge 27 marzo 1992, n. 257 l'Italia ha messo al bando l'amianto – sono 54 i Paesi che hanno seguito la stessa politica di divieto – secondo un programma di dismissione di durata biennale in base al quale alla data del 28 aprile 1994 erano vietate l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e la produzione d'amianto e di tutti i prodotti contenenti amianto (articolo 1). La legge disciplina il processo di dismissione nel nostro Paese, definendo i criteri per il finanziamento delle imprese interessate alla riconversione produttiva e per i benefici previdenziali a favore dei lavoratori occupati nella produzione d'amianto (articoli 13 e 14). La legge è considerata la norma quadro in tema di amianto: istituisce una Commissione nazionale (articolo 4); prevede disposizioni specifiche per il controllo delle imprese impegnate nell'attività di lavorazione, manutenzione, bonifica e smaltimento dell'amianto che annualmente devono inviare una relazione tecnica alla regione e all'azienda sanitaria locale (ASL) (articolo 9), nonché l'emanazione di disciplinari tecnici per gli interventi di bonifica (articoli 5, 6 e 12). È stabilito (articolo 10) che ogni regione approvi un piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'amianto secondo la normativa statale di principio stabilita dall'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994.
      È introdotto l'obbligo per coloro che operano nello smaltimento e nella rimozione dell'amianto di iscriversi a una speciale sezione dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti (articolo 12).
      Particolare attenzione è prevista per il problema dell'amianto negli edifici, individuando come situazioni a maggiore rischio quelle nelle quali l'amianto si trova libero o legato in matrice friabile.
      Per i proprietari degli immobili è previsto l'obbligo di notificare alle ASL la presenza amianto in matrice friabile; le ASL hanno il compito di effettuare l'analisi del rivestimento degli edifici e di istituire un registro con la localizzazione degli edifici con presenza di amianto floccato o in matrice friabile. Il citato atto di indirizzo e di coordinamento del 1994 dispone che il censimento degli edifici con presenza di amianto libero (il rilascio di fibre nell'aria è già in atto) o in matrice friabile è obbligatorio per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
      Il censimento delle singole unità abitative private è dichiarato, dal medesimo atto, facoltativo.
      Gli enti pubblici hanno inoltre il potere di disporre, quando ritenuto opportuno, la rimozione dei materiali contenenti amianto, con oneri a carico dei proprietari.
      Le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti introdotti dalla legge sono previste all'articolo 15: in particolare è stabilito che alla terza irrogazione delle sanzioni previste, il Ministero competente disponga la cessazione dell'attività delle imprese.
      L'esposizione professionale all'amianto è stata inoltre oggetto di provvedimenti legislativi specifici che hanno istituto un trattamento assicurativo per i lavoratori affetti da malattie provocate dall'esposizione all'amianto, stabilendo altresì norme per la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica.
      In particolare si ricordano il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1987, e il decreto legislativo n. 81 del 2009, in particolare il titolo IX, capo III, recante «Protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto. L'articolo 244 del citato capo stabilisce il campo di applicazione indicando le attività lavorative che possono comportare rischio di esposizione all'amianto: manutenzione e rimozione di manufatti con amianto, smaltimento e trattamento di rifiuti e bonifica. Lo stesso capo prevede inoltre l'obbligo per il datore di lavoro di accertare preventivamente la presenza di materiali di amianto negli edifici, impianti o strutture oggetto di attività lavorativa.
      Ai datori di lavoro è chiesta una specifica indagine preventiva sulla presenza di amianto nei luoghi di lavoro, una specifica valutazione dei rischi connessi a tale presenza e l'adozione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre la fonte di pericolo.
      I lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto sono trattati dall'articolo 256: tali interventi possono essere effettuati solo da soggetti iscritti all'albo nazionale gestori ambientali.
      Il datore di lavoro deve predisporre preventivamente un piano di lavoro che deve essere inviato all'organo di vigilanza trenta giorni prima dell'inizio di lavori.
I benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto hanno la loro fonte normativa originaria nella citata legge n. 257 del 1992. La normativa, nata per dettare disposizioni per la cessazione dell'impiego dell'amianto, sul lavoro prevede misure diversificate di sostegno per i lavoratori del settore: per i lavoratori con periodi di esposizione ultradecennale all'amianto soggetti all'assicurazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro (INAIL) il beneficio consiste nell'applicazione del coefficiente dell'1,5 per i periodi lavorativi di esposizione; per i lavoratori affetti da malattia professionale causata dalla esposizione all'amianto il beneficio è quello dell'applicazione del coefficiente dell'1,5 al numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per i quali sia provata l'esposizione a tale sostanza. In entrambi i casi la maggiorazione contributiva è utile sia ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
      L'articolo 47, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha esteso ai lavoratori con periodi di esposizione ultradecennale all'amianto non soggetti all'assicurazione dell'INAIL il beneficio dell'applicazione del coefficiente dell'1,25 per il periodo di esposizione solo per la determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non anche per la maturazione del diritto di accesso alle medesime. Tali disposizioni hanno trovato attuazione nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.
      La legge n. 247 del 2007, entrata in vigore il 1 gennaio 2008, all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, reca ulteriori disposizioni in materia di benefìci pensionistici in favore di lavoratori che hanno svolto attivi con esposizione all'amianto nelle aziende interessate da atti di indirizzo già emanati in materia dall'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il beneficio previsto è l'applicazione di un coefficiente pari all’ 1,25, utile solo per la determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non anche per la maturazione del diritto di accesso alle medesime.
      Lo stesso articolo 1, comma 22, richiama le disposizioni vigenti e demanda a un successivo decreto (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008), le modalità di attuazione dei commi 20 e 21. Tale decreto precisa che possono avvalersi della certificazione dell'INAIL i lavoratori che:

          1) sono in possesso di certificato di esposizione ultradecennale all'amianto;

          2) hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;

          3) non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2007;

          4) hanno prestato la propria attività lavorativa nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992, fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.

      Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL presenta domanda di pensione alle strutture dell'INPS territorialmente competenti per il riconoscimento del beneficio pensionistico in presenza delle condizioni di legge.
      La certificazione è emessa dalla sede dell'INAIL nel cui territorio è situato lo stabilimento ove il lavoratore ha prestato l'attività per cui la richiedeva.
      La sede dell'Inail, previa domanda corredata dal curriculum lavorativo rilasciato al lavoratore dal datore di lavoro per accertare le mansioni effettivamente svolte e dopo idonea istruttoria tecnica, accerta e certifica ai singoli lavoratori il periodo di esposizione all'amianto.
      I lavoratori con periodi soggetti o non soggetti all'assicurazione dell'INAIL possono presentare domanda entro il 15 giugno 2005 e la certificazione può essere rilasciata per periodi lavorativi fino al 2 ottobre 2003.
      Lo stesso decreto prevede la possibilità di riesame delle domande per coloro che:

          1) hanno presentato entro il 15 giugno 2005 all'INAIL la domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini dei benefici pensionistici previsti;

          2) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992, fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti o alle aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;

          3) non sono titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2008. Eventuali istanze di riesame all'INAIL possono essere proposte entro l'11 maggio 2009 (365 giorno dalla data di entrata in vigore del decreto).

      Nessuna scadenza per la presentazione della domanda è prevista per i lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto, né tali domande sono soggette al termine del 2 ottobre 2003.
      Nel caso in cui dalla domanda e dal curriculum lavorativo risultino periodi in parte soggetti e in parte non soggetti all'assicurazione obbligatoria, l'INAIL emette altrettante certificazioni distinte con indicazioni sulla copertura o non copertura dell'assicurazione obbligatoria. Il competente ente previdenziale decide, in relazione a quanto certificato dall'INAIL, il tipo di benefici previdenziali da applicare.
      Per la liquidazione delle pensioni con il riconoscimento del beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1999, i lavoratori individuati dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007 devono presentare alle competenti sedi dell'INAIL – a corredo della domanda di pensione – le certificazioni di esposizione all'amianto rilasciate dall'INAIL stesso.
      Ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del beneficio, le sedi dell'INAIL verificano preliminarmente che i lavoratori interessati non risultino titolari di pensione liquidata o da liquidare con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2008.
      L'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefìci derivanti da esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni.
      Nel caso di un assicurato che abbia versato contributi italiani (comprensivi di periodi di maggiorazione per esposizione all'amianto) e contributi esteri la cui somma superi i quaranta anni di anzianità contributiva ai fini della misura della pensione, la contribuzione obbligatoria italiana prevale rispetto a quella estera, per cui si deve procedere a ridurre le settimane di contribuzione estera.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per soggetti esposti all'amianto:

          a) i lavoratori addetti a operazioni di manipolazione dell'amianto, a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che siano a contatto con esso in modo diretto o indiretto, nonché lavoratori e i cittadini che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o che siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

          b) i cittadini che si trovino in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui è provata l'esposizione a fibre di amianto.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto).

      1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento e ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori

a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che abbiano prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità:

          a) fino a 5 di esposizione, applicazione di una maggiorazione pari a 2 mesi per ogni anno di esposizione;

          b) da 5 anni e un giorno a 9 anni e 29 giorni di esposizione, applicazione di una maggiorazione pari a tre mesi per ogni anno di esposizione»;

          c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5»;

          d) il comma 3 è abrogato;

          e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall'INAIL ovvero dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati della letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi, nonché degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell'esposizione»;

          f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. I lavoratori esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei

benefìci di cui al comma 1, devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti. Al fine di ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 non è fissato alcun termine»;

          g) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «6-sexies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate.
      6-septies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto è stato svolto per conto di terzi.
      6-octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
      6-novies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, è corrisposta una somma una tantum a titolo di indennizzo, pari a 700 euro per ogni anno di esposizione.
      6-decies. I lavoratori ex esposti all'amianto che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 e la cui richiesta è stata respinta possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.
      6-undecies. I termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefìci previdenziali scadono un anno dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».
      3. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per i periodi di contribuzione figurativa e riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto».
      4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
Art. 3.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto).

      1. I lavoratori esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
      2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e sono affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.
      3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e di certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 2 dalla presente legge, nonché nell'attività di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo confluiscono nel registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e nel registro nazionale dei casi di mesotelioma asbestocorrelati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché nei centri di raccolta dati regionali ove esistenti.
      4. I dati raccolti in attuazione del comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario personale di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978,

n. 833, e successive modificazioni, e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato.
      5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.
      6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
      7. Il lavoratore può agire in giudizio per l'accertamento dei benefìci relativi all'esposizione all'amianto anche in costanza di rapporto di lavoro.
      8. Ai lavoratori collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si sono ammalati di una patologia correlata all'esposizione all'amianto successivamente al pensionamento è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 13, comma 7, della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.
      9. In caso di decesso del lavoratore esposto all'amianto dovuto a malattia professionale, il diritto alla rendita del superstite decorre, ai fini della prescrizione, da quando il titolare del diritto ne ha avuto conoscenza.
      10. In caso di domanda scaduta o di azioni giudiziarie respinte aventi ad oggetto il riconoscimento dei benefici relativi all'esposizione all'amianto, le domande e le azioni possono essere ripresentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      11. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, all'individuazione delle aziende non interessate dagli atti di indirizzo previsti dall'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2009, n. 247, ai fini del loro inserimento tra le aziende con attività, che hanno comportato esposizione all'amianto.
Art. 4.
(Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257).

      1. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 1:

              1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

          «e-bis) tre esperti designati dalle regioni»;

              2) dopo la lettera m) è inserita la seguente:

          «m-bis) un rappresentante delle associazioni degli ex esposti all'amianto e un rappresentante delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          b) all'articolo 5, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:

              1) il divieto di impiego di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non sia già stata dimostrata;

              2) il completamento delle bonifiche dei siti a maggiore rischio e maggiormente inquinati, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

              3) le modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

              4) le possibilità di smaltimento alternativo;

              5) le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti;

              6) il modello di registro degli esposti;

              7) la ricerca biomedica per valutare le condizioni necessarie per effettuare la diagnosi precoce per tumori da amianto per gli ex esposti;

              8) la ricerca biomedica per terapie efficaci a favore dei soggetti affetti da malattie asbesto correlate».

      2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Art. 5.
(Assistenza legale gratuita).

      1. I lavoratori e i cittadini esposti all'amianto che sono affetti da malattie causate dall'esposizione diretta o indiretta all'amianto, o le rispettive famiglie in caso di loro decesso, hanno diritto all'assistenza legale gratuita.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, anche mediante convenzioni con i patronati sindacali e con le associazioni dei cittadini e dei lavoratori esposti all'amianto.
      3. La competenza in materia di azioni di qualsiasi tipo relativa all'esposizione all'amianto è attribuita al giudice del lavoro.
      4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Art. 6.
(Campagna di informazione).

      1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di informazione sulle patologie asbesto correlate e sui diritti previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.
      2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

Art. 7.
(Testo unico).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo compilativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti relative all'esposizione all'amianto, riunendo e coordinando, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla legge 27 marzo 1992, n. 257, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114, e alla presente legge.
      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.

Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto).

      1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 249, i commi 2 e 4 sono abrogati;

          b) l'articolo 250 è sostituito dal seguente:
      «Art. 250. (Notifica dei lavori di demolizione o rimozione dell'amianto). 1. Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, dalle strutture, dagli apparecchi

e dagli impianti, nonché dai mezzi di trasporto.
      2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.
      3. Il piano, in particolare, prevede:

          a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno;

          b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione;

          c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

          d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

          e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di protezione di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico.

      4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, unitamente a informazioni circa:

          a) natura dei lavori e loro durata presumibile;

          b) luogo ove i lavori verranno effettuati;

          c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto dal comma 3, lettera c);

          d) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni;

          e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera c) del comma 3;

          f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.

      5. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio

della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
      6. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al presente articolo.
      7. Il datore di lavoro, qualora una modifica delle condizioni di lavoro comporti un aumento significativo dell'esposizione ad amianto o a materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica all'organo di vigilanza»;

          c) all'articolo 254:

              1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il non superamento del valore limite non esenta il datore di lavoro dall'eliminare in modo totale l'amianto negli ambienti di lavoro, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili»;

              2) al comma 2, le parole: «Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato» sono sostituite dalle seguenti: «Quando viene riscontrata una qualsiasi a presenza di amianto»;

          d) all'articolo 255, comma 1, alinea, la parola: «limitare» è sostituita dalla seguente: «eliminare»; all'articolo 256, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che riguardano i datori di lavoro».

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati, quanto all'articolo 2, in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, quanto all'articolo 3, in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, quanto all'articolo 5, in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e, quanto all'articolo 6, in 2 milioni di euro per

l'anno 2014, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire a un'ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL), le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 80 milioni di euro per l'anno 2014 e a 277 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
      4. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 4, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse del fondo previsto dall'articolo 615 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale derivanti anche da accordi internazionali.
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