Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2873 |
1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominato «Fondo».
2. Per il suo funzionamento, il Fondo usufruisce delle strutture tecniche del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto stabilito da un apposito regolamento, adottato, con proprio decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Fondo è alimentato annualmente in sede di legge di stabilità nella ragione di 1 euro per ogni voto regolarmente espresso nel corso delle ultime elezioni politiche.
4. Le risorse del Fondo sono destinate ai partiti e ai movimenti politici che abbiano eletto almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o europeo o in almeno tre consigli regionali e che abbiano partecipato alle ultime elezioni politiche, nella misura massima annuale di 1 euro per ogni voto conseguito nella medesima circostanza.
5. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo i partiti e i movimenti politici presentano una richiesta trimestrale corredata delle fatture o dei contratti relativi ad avvenuti pagamenti tracciabili relativi alle spese di cui al comma 7, che l'amministrazione liquida, previa verifica della congruità e della rispondenza ai requisiti formali richiesti, su conto corrente depositato dal partito o dal movimento politico.
6. I partiti e i movimenti politici che beneficiano delle risorse del Fondo sono tenuti, ove possibile, ai fini delle spese di cui al comma 7, ad avvalersi del paniere merceologico di beni e servizi della società CONSIP Spa, alle condizioni previste per
1. La gestione delle risorse del Fondo è posta sotto la vigilanza del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e del Presidente della Corte dei conti.
1. È vietato il finanziamento diretto o indiretto da parte di persone fisiche o giuridiche che abbiano in essere concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta a:
a) partiti e movimenti politici;
b) chi ricopra, o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti, cariche elettive o di
nomina politica in comuni, province o regioni, o chi sia membro del Governo, o lo sia stato nei precedenti dieci anni;c) fondazioni o altri enti collegati ai soggetti di cui alle lettere a) e b).
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche o giuridiche che abbiano rapporti di appaltatori o di subappaltatori con soggetti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), o che dai medesimi ricevano incarichi di consulenza o di prestazione professionale.
3. Il divieto di cui al comma 1 si applica, altresì, alle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta, e alle persone fisiche che ricoprano cariche amministrative nelle società o negli enti di cui ai commi 1 e 2.
4. In caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195.
1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione secondo le modalità stabilite dagli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;
b) il settimo periodo è soppresso.