Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2892 |
1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si presume, altresì, che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite, in un'abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».