Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2913


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TURCO, ROSTELLATO, RIZZETTO, PRODANI, BECHIS, BALDASSARRE, BARBANTI
Modifiche all'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di confisca del veicolo in caso di guida sotto l'influsso di bevande alcoliche
Presentata il 25 febbraio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende proporre una modifica nel sistema sanzionatorio del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, di seguito «CdS».
      La doverosa previsione normativa volta alla repressione dei fenomeni di guida in stato di ebbrezza, commessi soprattutto da giovani, a seguito delle numerose morti occorse in seguito a incidenti stradali è stata inasprita, da qualche anno, successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, del comma 45 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e, infine, del numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, entrata in vigore il 30 luglio 2010.
      In particolare, ci si sofferma sulla norma di cui all'articolo 186, comma 2, lettera c), del CdS (in caso rilevazione di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), che, nel corso degli anni, ha visto la modifica in peius del suo carico sanzionatorio.
      Ciò che preme qui considerare è la seguente previsione in essa contenuta: «(...) Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato (...)».
      Al di là dell'opportunità dell'ulteriore inasprimento repressivo si ritiene che la norma citata possa portare a distorsioni tali da provocare non pochi disagi ai cittadini in considerazione degli effetti differenziati che si possono riscontrare in sede applicativa.
      La ratio legis dell'accentuazione della soluzione punitiva, stabilita per l'infrazione richiamata, per mezzo della previsione della sanzione amministrativa della confisca del mezzo con il quale è stato posto in essere il reato viene identificata con la necessità di prevenire il rischio individuale e sociale di reiterazione del reato, così da giustificare un più severo trattamento sanzionatorio.
      La confisca di cui si tratta è da intendere comunque come sanzione amministrativa accessoria automatica e non come confisca di cui all'articolo 240 del codice penale poiché questa opera solo facoltativamente e quale misura di sicurezza reale.
      Avendo, tuttavia, riguardo agli effetti che si possono riscontrare nella sua concreta applicazione, risulta istintivo sollevare qualche ragionevole dubbio sulla legittimità della stessa, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata.
      La previsione normativa rischia di assumere connotati che si pongono in contrasto con i princìpi costituzionali di uguaglianza (articolo 3) e di personalità della responsabilità penale (articolo 27) allorché alcuni aspetti pratico-applicativi della sanzione stessa risultano notevolmente discriminanti per vari ordini di motivi:

          1) in primis, la confisca del veicolo che si sta conducendo in stato di ebbrezza cagiona conseguenze, in termini economici, palesemente difformi tra soggetti ugualmente responsabili di fatti illeciti di pari gravità; ad esempio, si pensi alla differenza del valore di mercato del veicolo, a seconda che lo stesso sia o no di particolare pregio ovvero di recente produzione;

          2) in secondo luogo, ulteriori profili di disparità di trattamento si rilevano ad esempio nel caso di un bevitore abituale che conduce un veicolo di scarso valore economico e che è punito con la sanzione della confisca, questi avrà una percezione della sanzione commisurata allo scarso valore patrimoniale del veicolo mentre, al contrario, il trasgressore occasionale (persona di qualsiasi età, incensurata, da sempre rispettosa del Cds, non alcolista, fermata nel week end per un normale controllo senza che vi fossero state infrazioni) che conduce un veicolo nuovo di particolare valore patrimoniale sarà sanzionato, dal punto di vista economico, in una misura di gran lunga più afflittiva di quella prevista per conducente ebbro che conduce un veicolo di scarso valore economico.

      Inoltre, la norma esclude la confisca qualora il «veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato» con la conseguenza che non subisce lo stesso trattamento l'autore della medesima condotta criminosa.
      Se è vero che la responsabilità penale è personale, la norma incriminata rischia di essere in contrasto anche con l'articolo 27 della Carta costituzionale.
      La legge n. 689 del 1981 sulla depenalizzazione, all'articolo 3 rubricato «Elemento soggettivo», stabilisce che «Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa colposa o dolosa», ragion per cui la sanzione della confisca deve colpire esclusivamente il proprietario del veicolo.
      Sebbene, ideologicamente, questa norma colga nel segno, non va trascurato come le ripercussioni, nella maggior parte dei casi, si estendano indiscriminatamente e illegittimamente ai familiari del trasgressore, causando vere e proprie piccole tragedie domestiche, specie nei nuclei familiari che dispongono di un solo veicolo, provocando anche isolamento nelle realtà territoriali più piccole e impossibilità di

gestire molti aspetti della vita quotidiana nelle famiglie numerose.
      Infine, preme evidenziare come il precetto affettivo della norma dell'articolo 186 del CdS sopporti il notevole rischio di risiedere più nella sanzione amministrativa accessoria della confisca, di applicazione automatica, che nella sanzione principale. Risulterebbe, quindi, violato l'articolo 3 della Costituzione anche sotto altri profili: quello relativo all'incongruità tra la sanzione pecuniaria principale (da 1.500 a 6.000 euro) e la sanzione amministrativa accessoria, notevolmente penalizzante e, come abbiamo visto, assolutamente variabile; il profilo economico (nei casi in cui il veicolo abbia un valore superiore alla sanzione pecuniaria), e, inoltre e principalmente, il profilo della libertà del cittadino, in particolare se si usa il veicolo per inderogabili motivi di lavoro.
      Si ritiene pertanto che le sanzioni previste, quali l'ammenda, l'arresto, la sospensione o la revoca della patente e il sequestro del veicolo con addebito delle spese di custodia al trasgressore risultino essere sufficientemente deterrenti, anche senza la previsione della confisca, che, stante il suo automatismo, viene a produrre effetti sproporzionati, discriminatori e ingiustamente differenziati, ovvero parzialmente lesivi dei diritti di terzi.
      La modifica proposta mira quindi a impedire la lesione del diritto di proprietà, tutelato dalla Costituzione. Nel caso specifico la confisca dell'autovettura di proprietà del conducente in stato di ebbrezza determina la lesione del diritto di proprietà e si traduce in definitiva in una misura inutilmente vessatoria soprattutto nelle ipotesi in cui il mezzo di locomozione è utilizzato per esigenze lavorative o costituisce l'unico mezzo di locomozione di un nucleo familiare.
      Il soggetto agente, sebbene penalmente responsabile, sarebbe così costretto e indotto ad acquistare un altro mezzo di locomozione non sussistendo alcun impedimento in tal senso. In questo modo l'efficacia deterrente, che dovrebbe scaturire dalla confisca, finirebbe per essere diversa in ragione della capacità economica del soggetto sottoposto.
      Inoltre la modifica mira a evitare un aggravio economico ulteriore che deriva dall'applicazione della norma. Infatti in concreto si verifica che le spese di sequestro del bene sussistono fino all'esito del procedimento penale e pertanto sono anticipate dallo Stato che paga nel breve termine il soggetto convenzionato che custodisce il bene, ma in definitiva finiscono con il gravare sul cittadino proprietario poiché alla fine del processo lo Stato recupera tali somme iscrivendole a ruolo tra le spese di giustizia del procedimento.
      Sul punto anche la Corte costituzionale, in alcune sue pronunce (sentenze n. 345 del 2007, e n. 435 e n. 349 del 1997), ha stabilito un principio secondo il quale auspicava un intervento legislativo volto a «rimodellare il sistema della confisca stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria produca disparità di trattamento».
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c) del comma 2, i periodi terzo, quinto e sesto sono soppressi;

          b) al comma 7, secondo periodo, le parole: «e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione» sono soppresse;

          c) al comma 9-bis:

              1) al quarto periodo, le parole: «e revoca la confisca del veicolo sequestrato» sono soppresse;

              2) al settimo periodo, le parole: «e della confisca» sono soppresse;

              3) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte, salvo che in caso di recidiva il conducente abbia cagionato un incidente stradale con lesioni».

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