Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2913 |
1) in primis, la confisca del veicolo che si sta conducendo in stato di ebbrezza cagiona conseguenze, in termini economici, palesemente difformi tra soggetti ugualmente responsabili di fatti illeciti di pari gravità; ad esempio, si pensi alla differenza del valore di mercato del veicolo, a seconda che lo stesso sia o no di particolare pregio ovvero di recente produzione;
2) in secondo luogo, ulteriori profili di disparità di trattamento si rilevano ad esempio nel caso di un bevitore abituale che conduce un veicolo di scarso valore economico e che è punito con la sanzione della confisca, questi avrà una percezione della sanzione commisurata allo scarso valore patrimoniale del veicolo mentre, al contrario, il trasgressore occasionale (persona di qualsiasi età, incensurata, da sempre rispettosa del Cds, non alcolista, fermata nel week end per un normale controllo senza che vi fossero state infrazioni) che conduce un veicolo nuovo di particolare valore patrimoniale sarà sanzionato, dal punto di vista economico, in una misura di gran lunga più afflittiva di quella prevista per conducente ebbro che conduce un veicolo di scarso valore economico.
Inoltre, la norma esclude la confisca qualora il «veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato» con la conseguenza che non subisce lo stesso trattamento l'autore della medesima condotta criminosa.
Se è vero che la responsabilità penale è personale, la norma incriminata rischia di essere in contrasto anche con l'articolo 27 della Carta costituzionale.
La legge n. 689 del 1981 sulla depenalizzazione, all'articolo 3 rubricato «Elemento soggettivo», stabilisce che «Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa colposa o dolosa», ragion per cui la sanzione della confisca deve colpire esclusivamente il proprietario del veicolo.
Sebbene, ideologicamente, questa norma colga nel segno, non va trascurato come le ripercussioni, nella maggior parte dei casi, si estendano indiscriminatamente e illegittimamente ai familiari del trasgressore, causando vere e proprie piccole tragedie domestiche, specie nei nuclei familiari che dispongono di un solo veicolo, provocando anche isolamento nelle realtà territoriali più piccole e impossibilità di
1. All'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) del comma 2, i periodi terzo, quinto e sesto sono soppressi;
b) al comma 7, secondo periodo, le parole: «e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione» sono soppresse;
c) al comma 9-bis:
1) al quarto periodo, le parole: «e revoca la confisca del veicolo sequestrato» sono soppresse;
2) al settimo periodo, le parole: «e della confisca» sono soppresse;
3) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte, salvo che in caso di recidiva il conducente abbia cagionato un incidente stradale con lesioni».