Frontespizio Pareri Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2617-2071-2095-2791-A


DISEGNO DI LEGGE
n. 2617
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale
Presentato il 22 agosto 2014

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 31 marzo 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2617. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 2071, 2095 e 2791 si vedano i relativi stampati.
e
PROPOSTE DI LEGGE
n. 2071, d'iniziativa dei deputati
MAESTRI, ALBANELLA, BLAZINA, DE MARIA, DE MICHELI, D'INCECCO, GIACOBBE, GINATO, GULLO, IORI, LATTUCA, LENZI, LODOLINI, MALISANI, MARANTELLI, MARCHI, MOGNATO, NARDUOLO, TULLO, VENITTELLI
Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di rimborsi di spesa erogati dalle organizzazioni di volontariato ai propri membri
Presentata l'11 febbraio 2014
n. 2095, d'iniziativa dei deputati
BOBBA, BONAFÈ, BASSO, BARGERO, BINETTI, BONOMO, CAPONE, COCCIA, MARCO DI MAIO, FITZGERALD NISSOLI, GINATO, GRASSI, IORI, LODOLINI, REALACCI, RIBAUDO, RUGHETTI, SBERNA, SENALDI, ZANIN
Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e altre disposizioni concernenti la disciplina dell'impresa sociale, le agevolazioni fiscali, la redistribuzione degli utili e misure per il suo sviluppo
Presentata il 13 febbraio 2014
e
n. 2791, d'iniziativa dei deputati
CAPONE, PATRIARCA, AMATO, CARNEVALI, D'INCECCO, GRASSI, MARIANO, SBROLLINI
Legge quadro sul volontariato
Presentata il 22 dicembre 2014
(Relatore per la maggioranza: LENZI)
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2617 e rilevato che:

                esso è sottoposto al parere del Comitato in quanto reca norme di delegazione legislativa al Governo;

                il disegno di legge reca un contenuto omogeneo, trattando in un unico contesto normativo, attraverso il conferimento di deleghe al Governo, il «Terzo settore», al quale afferiscono (come si deduce dall'articolo 2 del provvedimento) gli «enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale», ossia le attività di utilità sociale rivolte, in termini generali, a finalità sociali e non di mercato, svolte da soggetti giuridici collettivi privati che operano senza scopo di lucro; la delega riferita al servizio civile universale si connota per la sua autonomia concettuale e giuridica rispetto alle altre deleghe, pur essendo comunque riconducibile alla materia;

                in alcuni casi, con riferimento alla formulazione dei principi e criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega ad esso conferita, laddove la circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede che «i principi e i criteri direttivi ... devono essere distinti dall'oggetto della delega» (punto 2, lettera d)), nel provvedimento si riscontrano:

                    a) casi in cui i principi e criteri direttivi costituiscono, in effetti, ulteriori oggetti di delega, come avviene all'articolo 2, comma 1, lettere l), m) e p), all'articolo 3, comma 1, lettere a), d), e) e f), all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) e g); all'articolo 5, comma 1, lettera e); all'articolo 6, comma 1, lettera e);

                    b) casi in cui i principi e criteri direttivi indicano gli oggetti e le finalità delle deleghe, come avviene all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d);

                inoltre, taluni principi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a eventualità o opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato; al riguardo, in un obiter dictum la Corte costituzionale ha rilevato che: «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega» (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007). Ciò si riscontra all'articolo 2, comma 1, che: alla lettera f), lascia alla facoltà del legislatore delegato l'adottare o meno «una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della

compagine e della struttura associativa» (mentre, alla lettera i), lo stesso concetto è ripreso in termini più vincolistici); alla lettera m), delega il Governo a disciplinare gli «eventuali» limiti di emolumenti, compensi e corrispettivi; alla lettera q) delega il Governo ad assicurare un'attività di coordinamento «anche mediante l'istituzione di un'apposita struttura di missione»;

                inoltre, appare necessario esplicitare meglio quale sia l'effettiva portata innovativa della delega conferita al Governo, cioè se oggetto della delega sia un riordino della normativa vigente o una sua riforma. Infatti,

                    a) mentre il titolo dell'atto parla di riforma del terzo settore e dell'impresa sociale (e, genericamente, di disciplina del servizio civile universale), l'articolo 1, comma 2, dispone che le deleghe provvedano:

                        «alla revisione e all’integrazione della disciplina» di vari enti (all'articolo 3 si parla di riordino e revisione della disciplina del volontariato e della promozione sociale);

                        «al riordino e al necessario coordinamento delle altre disposizioni vigenti», anche tributarie applicabili a detti enti (all'articolo 6 si parla di disciplina delle misure agevolative e di riordino e armonizzazione della disciplina tributaria);

                        «alla revisione della disciplina» dell'impresa sociale (all'articolo 4 si parla di «riordino e revisione»);

                        «alla revisione della disciplina del servizio civile nazionale» (all'articolo 5 si parla di «riordino e revisione»);

                    da tali ultime formulazioni testuali sembrerebbe che al Governo non venga attribuito il potere di introdurre innovazioni alle norme legislative vigenti. In merito parrebbe opportuno assicurare l'uniformità terminologica, in particolare tenendo conto che nella giurisprudenza costituzionale concernente i decreti legislativi la nozione di riordino (cui si accompagnano spesso, a ulteriore chiarimento, i concetti di armonizzazione o coordinamento e, in casi particolari, di ricognizione o riesame) è generalmente distinta da quella di innovazione o di riforma;

                    b) anche la commistione, sopra evidenziata, fra criteri direttivi ed oggetto della delega, nella misura in cui ha l'effetto di ampliare l'oggetto della delega senza esplicitare i relativi principi e criteri direttivi appare concorrere a questo dubbio interpretativo. Infatti, è proprio nel caso delle deleghe non innovative che la Corte costituzionale ha ammesso che i princìpi e criteri direttivi, in luogo di essere puntualmente esplicitati, possano essere ricavabili anche per relationem, mediante rinvio al diritto vigente (sentenze n. 52 e 53 del 2005, n. 174 del 2005 e n. 341 del 2007), in quanto «La necessità della indicazione di princìpi e di criteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell'esecutivo riguarda i casi in cui la revisione ed il riordino comportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, mentre tale specifica indicazione può anche mancare allorché le nuove disposizioni

abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti» (sentenza n. 350 del 2007, che riprende la n. 66 del 2005 e la n. 239 del 2003);

                da quanto sopra deriva che, nell'ipotesi in cui la Commissione ritenga dunque di dover conferire al Governo, in quanto legislatore delegato, un potere dispositivo avente ampia portata innovativa dell'ordinamento vigente, tale da poter integrare una vera e propria riforma, appare necessario:

                    esplicitare più puntualmente i principi e i criteri direttivi (senza che essi risultino ricavabili solo dall'ordinamento vigente, ciò che legittimerebbe una delega di tipo compilativo, come per esempio un testo unico non innovativo);

                    curare, corrispondentemente, una maggiore uniformità terminologica nel corpo del testo distinguendo i casi in cui la delega abbia portata innovativa («riforma») da quelli in cui la delega sia limitata al coordinamento o riordino dell'ordinamento vigente;

                il provvedimento delega, altresì, il Governo a intervenire con fonte primaria su una disciplina già oggetto di delegificazione, disposta – appunto – con regolamento governativo; così, l'articolo 2, comma 1, lettera e), delega il Governo a «riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica», attualmente disciplinato dal regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; sull'argomento, il Governo sarebbe dunque già abilitato in via permanente ad intervenire modificando il predetto regolamento, senza necessità di un'apposita delegazione legislativa;

                l'articolo 6, comma 1, lettera c), che delega il Governo ad una «riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille», si intreccia in parte con un'altra recente disposizione di delega, sulla quale il provvedimento finisce per incidere in modo non coordinato: si tratta della legge 11 marzo 2014, n. 23 («delega fiscale»), la quale fra l'altro delega il Governo ad introdurre «norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione», assicurando, «con gli stessi decreti legislativi, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate anche con l'attuazione del comma 1 del presente articolo e del presente comma, la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti» (articolo 4, comma 2);

                ulteriore difficoltà di coordinamento è posta dall'articolo 2, comma 1, lettera q), che prevede l'ipotesi di «un'apposita struttura di missione, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni,», laddove il comma 4 del citato articolo 7 prevede che le strutture di missione abbiano «durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite»;

                in alcuni casi il provvedimento adotta espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo: ad esempio, all'articolo 2, comma 1, alinea, andrebbe chiarito il significato dell'espressione «finalità ideale», la quale concorre a individuare gli enti che sono oggetto delle deleghe; all'articolo 2, comma 1, lettera n), ove è previsto «un registro unico del Terzo settore, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale», andrebbe valutata l'opportunità di definire la natura giuridica dell'iscrizione (se abbia cioè effetti meramente conoscitivi o anche costitutivi) e l'ambito soggettivo degli enti obbligati alla registrazione; all'articolo 3, comma 1, lettera c), che menziona le «organizzazioni di volontariato, incluse quelle che riuniscono militari», andrebbe chiarito se la disposizione in esame si riferisca alle sole organizzazioni che svolgono istituzionalmente attività di volontariato (per es. Associazione nazionale alpini), ovvero anche alle numerose associazioni fra militari in congedo che tra le varie attività svolgono anche quelle di volontariato; all'articolo 2, comma 1, l'alinea e la lettera c) fanno riferimento alla finalità di «identificazione di normative promozionali» (concetto ripreso nei medesimi termini, ma non esplicitato, nella relazione illustrativa, e che pare essere riferito alle misure agevolative e di sostegno economico previste all'articolo 6);

                all'articolo 1, il comma 1 prevede che i decreti legislativi vengano adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge; il comma 6 fissa il termine di dodici mesi per l'adozione di eventuali decreti integrativi e correttivi; il comma 5 dispone l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e prevede che il termine per l'esercizio della delega possa essere prolungato di novanta giorni qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari «scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente»; al riguardo, appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla cosiddetta «tecnica dello scorrimento»;

                il disegno di legge è corredato sia dalla relazione per l'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            la Commissione di merito valuti, per ciascuno degli oggetti di delega, l'ampiezza del potere dispositivo che il legislatore intende trasferire al Governo e, conseguentemente, abbia cura sia di impiegare una terminologia uniforme e corrispondente in tutto il corpo dell'atto in esame, sia di definire i princìpi e i criteri direttivi in modo tanto più puntuale ed esplicito, comunque distinguendoli dall'oggetto di

delega, quanto maggiore debba essere la portata innovativa – piuttosto che puramente ricognitiva – delle deleghe;

            all'articolo 1, commi 1 e 5, si individui il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di «scorrimenti»;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                per quanto detto in premessa, si specifichino i principi e criteri direttivi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), m) e q) che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                si dovrebbe valutare se sia opportuno coordinare l'articolo 2, comma 1, lettera q), che sembrerebbe prevedere l'ipotesi dell'istituzione su base permanente di una struttura di missione, con l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il quale invece prevede una durata temporanea di siffatte strutture;

                si dovrebbe valutare l'opportunità e il modo di coordinare l'articolo 6, comma 1, lettera c), che incide sul cinque per mille, già oggetto di altra delega aperta (articolo 4, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23);

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                    all'articolo 2, comma 1, andrebbe chiarito il significato dell'espressione «finalità ideale»;

                    all'articolo 2, comma 1, alinea e lettera c), si dovrebbe chiarire l'innovativo concetto di identificazione di normative promozionali;

                    all'articolo 2, comma 1, lettera n), andrebbe valutata l'opportunità di definire la natura giuridica dell'iscrizione al registro unico del Terzo settore e l'ambito soggettivo degli enti obbligati alla registrazione;

                    all'articolo 3, comma 1, lettera c), che menziona le «organizzazioni di volontariato, incluse quelle che riuniscono militari», andrebbe chiarito se la disposizione in esame si riferisca alle sole organizzazioni che svolgono istituzionalmente attività di volontariato ovvero anche alle numerose associazioni fra militari in congedo che tra le varie attività svolgono anche quelle di volontariato.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2617 Governo ed abb., recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale»;

            considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

            fatto presente che l'articolo 8 del provvedimento attiene alla materia del servizio civile, riconducibile, secondo quanto ha ritenuto la Corte costituzionale – con la sentenza n. 228 del 2004 – all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare;

            rilevato che la definizione di Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, non deve poter essere estesa fino a comprendere formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di categorie economiche;

            rilevato, altresì, che l'articolo 1, comma 3, prevede che i decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), siano adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

            osservato, al riguardo, che appare opportuno specificare le materie sulle quali si rende necessario acquisire l'intesa della Conferenza unificata, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al citato comma 2, lettere a), b) e c) del provvedimento;

            considerato che l'articolo 4, comma 1, lettera i) prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), l'istituzione di un registro unico del Terzo settore e stabilisce che l'iscrizione nel medesimo registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono di finanziamenti pubblici, di fondi privati o che esercitano attività in convenzione o in accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall'articolo 9 della presente legge;

            osservato, al riguardo, che non sono in alcun modo definiti i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro unico del terzo settore;

            sottolineato che l'articolo 5, comma 1, lettera e), prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) che i centri di servizio per il volontariato assumano personalità giuridica in una delle forme previste per gli «enti del Terzo settore di secondo livello» senza tuttavia chiarire tale nozione;

            sottolineato che il medesimo articolo 5, comma 1, lettera e), stabilisce che al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio provvedono organismi regionali e nazionali senza chiarire natura, composizione e modalità di funzionamento di tali organismi;

            osservato che i rilievi sopra esposti sono riconducibili alla medesima esigenza di chiarire il contenuto di alcune definizioni e di alcuni principi e criteri direttivi individuati nel testo del provvedimento ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi;

            evidenziato che l'articolo 6 interviene in materia di impresa sociale, prevedendo che i decreti legislativi di cui all'articolo 6 dovranno, tra l'altro, procedere ad una precisa qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità di interesse generale avente come obbiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obbiettivi sociali, e conformarsi ad una serie di princìpi e criteri direttivi;

            sottolineata al riguardo la necessità che la delega sia esercitata, secondo quanto indicato nel parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmesso al Presidente della XII Commissione, in conformità ai principi che governano il diritto antitrust, modulando e coordinando adeguatamente il regime delle agevolazioni con le disposizioni volte ad aprire l'impresa sociale al mercato dei capitali e a una maggiore remunerazione del capitale investito evitando, in tal modo, di conferire vantaggi competitivi ingiustificati in capo alle imprese sociali esponendo la disciplina a censure per violazione delle disposizioni in materia di concorrenza, nonché per violazione della normativa concernente gli aiuti di Stato;

            fatto presente, altresì, che l'articolo 8 contiene una delega finalizzata a procedere al riordino ed alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale conformemente ad alcuni princìpi e criteri direttivi relativi: all'istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, e a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale; alla previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi, tramite bando pubblico, al servizio civile universale; alla definizione di uno status giuridico degli stessi che preveda l'instaurazione, tra i giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro; alla previsione di un limite di durata del servizio, non inferiore a otto mesi

complessivi, e comunque, non superiore ad un anno, che contemperi le finalità dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante l'espletamento del servizio civile, nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 4, comma 1, lettera i), siano chiariti i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro unico del terzo settore;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che nella definizione di Terzo settore non rientrano formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di categorie economiche;

            b) all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le materie sulle quali si rende necessario acquisire l'intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al citato comma 2, lettere a), b) e c) del provvedimento;

            c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la nozione di ente del Terzo settore di secondo livello;

            d) al medesimo articolo 5, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire natura, composizione e modalità di funzionamento degli organismi regionali e nazionali che devono essere costituiti al fine di provvedere al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il provvedimento in oggetto;

            letti, in particolare, gli articoli 3, 4, 5 e 6, per le parti di competenza;

            ritenuto che l'oggetto delle deleghe previste nel provvedimento non comprenda l'elaborazione di una specifica disciplina attuativa degli articoli 39 e 49 della Costituzione, in materia di sindacati e partiti politici, essendo a tal fine eventualmente necessario un apposito ed autonomo provvedimento,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato per le parti di competenza il nuovo testo del disegno di legge n. 2617 Governo, recante Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale;

            condivisa la finalità complessiva del provvedimento, connessa all'attuazione di fondamentali valori costituzionali, nonché alla realizzazione di condizioni favorevoli alla crescita economica e civile;

            sottolineato che le norme del provvedimento in esame sono destinate al riordino di un corpus normativo, di cui è parte centrale la legge n. 125 del 2014 di riforma del settore della cooperazione allo sviluppo, con cui i decreti attuativi dovranno coordinarsi i quali, pertanto, saranno adottati anche su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

            evidenziato che le norme relative al conferimento della delega riprendono alcuni principi che avevano già orientato anche la riforma della cooperazione: l'allargamento della definizione dei soggetti del Terzo settore, analoga a quanto fatto con i soggetti della cooperazione nella legge n. 125 del 2014, nonché la semplificazione normativa e fiscale, per fare fronte a un quadro legislativo prodotto in vari momenti e per sanare o incorporare nuove fattispecie di soggetti al di fuori di un impianto organico complessivo;

            ribadito l'auspicio affinché i sopra citati decreti contribuiscano ad una sistematizzazione definitiva della materia anche per quanto concerne il quadro normativo fiscale da applicare alle organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e che di diritto sono comprese nella categoria delle Onlus;

            evidenziato l'articolo 6, che disciplina l'impresa sociale come impresa privata con finalità di interesse generale e come tipologia ampliata, in linea con quanto contenuto nella richiamata legge n. 125, ai soggetti del commercio equo e solidale e dell'erogazione del microcredito;

            ritenuto particolarmente rilevante l'articolo 8 del provvedimento, relativo alla istituzione del Servizio civile universale, finalizzato alla difesa non armata con modalità dirette a promuovere attività di solidarietà e di inclusione sociale, nonché di valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, anche allo scopo di realizzare un'effettiva cittadinanza europea e di favorire la pace tra i popoli, che tuttavia lascia irrisolta la questione del riconoscimento dell'accesso dei giovani immigrati al servizio civile,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità che tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, di cui al provvedimento in titolo, in materia di Servizio civile universale figuri il mantenimento dello spirito inclusivo rispetto alla partecipazione proprio dei bandi degli ultimi due anni.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2617 Governo, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale»;

            rilevato che il provvedimento dispone una delega al Governo affinché adotti decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore, allo scopo di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, nonché di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, e 118, quarto comma, della Costituzione;

            considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del testo esaminato i decreti legislativi con cui si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale sono adottati su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, e che tra questi è compreso anche il Ministro della difesa;

            segnalato che l'articolo 5 del nuovo testo – diversamente da quanto previsto nell'originario articolo 3 del disegno di legge del Governo – nell'esplicitare i principi e criteri direttivi cui i decreti attuativi della delega per il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso e valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato dovranno attenersi, non prevede più il coinvolgimento diretto, nelle attività promozionali, delle organizzazioni di volontariato che riuniscono militari;

            considerato che non è chiaro se la modifica apportata al testo è finalizzata ad escludere le associazioni che riuniscono militari oppure è dovuta al fatto che queste sono già comprese nella categoria generale di «organizzazioni di volontariato»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 5, comma 1, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di reincludere espressamente tra le organizzazioni di volontariato coinvolte nella valorizzazione delle diverse esperienze, anche quelle che riuniscono militari.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge n. 2617, adottato come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale», e abbinate proposte di legge;

            rilevato come il provvedimento persegua le finalità, pienamente condivisibili, di sostenere le forme di associazionismo volte alla realizzazione del bene comune, della cittadinanza attiva e della coesione, nonché della protezione e partecipazione sociale delle persone;

            evidenziato come uno dei primi fattori fondamentali per sostenere effettivamente il mondo del Terzo settore e dell'impresa sociale sia costituito dal miglioramento della trasparenza di tali enti, nonché dal rafforzamento dell'efficacia dei relativi assetti di governance e dei meccanismi di controllo;

            sottolineato come il provvedimento debba costituire il mezzo e l'occasione per contrastare ogni uso improprio o distorto degli strumenti e delle idealità dell'associazionismo sociale, valorizzando le migliaia di soggetti che in tutto il territorio del Paese incarnano autenticamente tale spirito, e per impedire invece il ripetersi dei preoccupanti fenomeni venuti alla luce in alcune recenti vicende;

            rilevata la necessità di procedere a una razionalizzazione dei regimi tributari agevolativi già applicabili agli enti del Terzo settore, dell'impresa sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

            sottolineata inoltre l'esigenza di coordinare le disposizioni di carattere tributario recate in particolare dall'articolo 9 del provvedimento con le norme in materia di delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera b), la quale prevede l'individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa, provveda la Commissione di merito a integrare la disposizione nel senso di prevedere l'introduzione di adeguate forme di verifica circa il concreto perseguimento di tali finalità;

            2) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), la quale prevede di definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti del Terzo settore, provveda la Commissione di merito a integrare la disposizione nel senso di definire anche modalità di controllo di tali enti;

            3) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera d), la quale prevede il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente appartenente al Terzo settore, provveda la Commissione di merito a sostituire la dizione: «utili» con la seguente: «avanzi di gestione», in quanto essa risulta più adeguata alla realtà degli enti del Terzo settore;

            4) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera c), la quale stabilisce, per le imprese sociali, la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, provveda la Commissione di merito a sostituire la dizione: «capitale sociale» con quella: «capitale», in quanto essa appare più adeguata alla realtà

degli enti del Terzo settore, nonché di sostituire la dizione: «utili» con la seguente: «avanzi di gestione», anch'essa più adeguata alla realtà degli enti del Terzo settore;

            5) con riferimento all'articolo 7, il quale attribuisce le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, nonché sulle relative attività, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con gli altri ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, provveda la Commissione di merito a specificare, al comma 1, che tali funzioni riguardano il controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, fermi restando i meccanismi di controllo interni agli enti;

            6) con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera c), la quale prevede, nell'ambito delle definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, che il rapporto di servizio civile non sia assimilabile al rapporto di lavoro e che la prestazione fornita in tale ambito non possa essere «assoggettata ad alcuna disposizione fiscale o tributaria», provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione della disposizione, facendo più propriamente riferimento all'esclusione da ogni imposizione tributaria di tale prestazione;

            7) con riferimento all'articolo 9, il quale prevede la disciplina di misure agevolative di carattere economico e tributario in favore degli enti del Terzo settore, provveda la Commissione di merito a subordinare la fruizione dei predetti benefici all'introduzione, negli assetti di governance degli enti del Terzo settore che intendono avvalersene, di meccanismi rafforzati di controllo interno, da definire in sede di esercizio della delega, basati sui principi di terzietà e di trasparenza;

            8) con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera a), la quale contempla l'introduzione di un regime di tassazione agevolativo, nonché il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente appartenente al Terzo settore, provveda la Commissione di merito a sostituire la dizione: «regime di tassazione agevolativo» con la seguente: «regime tributario di vantaggio», e a sostituire la dizione: «utili» con la seguente: «avanzi di gestione»;

            9) con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera b), la quale prevede la razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito o dall'imposta delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti del Terzo settore, provveda la Commissione di merito a rivedere tecnicamente la formulazione della norma, nel senso di prevedere la razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle predette erogazioni liberali;

            10) con riferimento al comma 2 dell'articolo 10, il quale individua la copertura finanziaria degli oneri determinati da alcune norme del provvedimento, provveda la Commissione di merito ad

aggiornare i riferimenti temporali, ivi contenuti, all'annualità 2015, all'anno 2014 e al triennio 2014-2016;

            11) con riferimento al comma 3 dell'articolo 10, il quale stabilisce che con la legge di stabilità 2015 potranno essere individuate risorse finanziarie ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente, al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste dall'articolo 9, comma 1, lettere c) e g), e dall'articolo 8, provveda la Commissione di merito ad aggiornare il riferimento alla legge di stabilità 2016;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare un meccanismo di copertura per gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei criteri di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da a) a f), in materia di revisione del regime fiscale e di agevolazione degli investimenti di capitale, nonché dall'applicazione dei criteri di delega di cui alle lettere i) e l), in materia di assegnazione agevolata di immobili pubblici e di misure per favorire i trasferimenti di beni patrimoniali agli enti del Terzo settore;

            b) con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità che il regime di tassazione agevolativo a vantaggio degli enti non commerciali sia riconosciuto a condizione che i soggetti beneficiari effettuino tutte le transazioni finanziarie di ammontare superiore a 516 euro tramite sistemi di pagamento tracciabili;

            c) con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera b), si valuti l'opportunità che il beneficio della deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore sia riconosciuto a condizione che le suddette liberalità siano effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili;

            d) con riferimento alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9, la quale prevede l'istituzione di un fondo rotativo destinato a erogare finanziamenti agevolati per gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il principio direttivo prevedendo di disciplinare anche le modalità di ripartizione delle risorse del fondo e le relative modalità di funzionamento;

            e) con riferimento alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 9, la quale prevede la promozione dell'assegnazione, in favore degli enti del Terzo settore, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la normativa delegata da emanare ai sensi di tale criterio direttivo possa prevedere assegnazioni gratuite di tali beni, ovvero solo agevolazioni per gli enti del terzo settore;

            f) con riferimento alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 9, la quale contempla la revisione della disciplina delle ONLUS, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali

e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e organizzazioni non governative, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se, in tale ambito, si intenda intervenire anche sulla disciplina tributaria delle ONLUS.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

            esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2671 Governo e delle abbinate proposte di legge, risultante dall'esame in sede referente e recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale e delle abbinate proposte di legge;

            considerato, a livello generale, che il Terzo settore riveste un'elevata rilevanza sul piano ordinamentale e politico, poiché la sua attività, in definitiva, si traduce nell'apporto dei cittadini allo sviluppo sociale in chiave distinta sia dall'esercizio delle funzioni statuali sia dalle dinamiche di mercato, nel solco degli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione, laddove si fa riferimento alle formazioni sociali e al contributo che ciascun cittadino può dare, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, al progresso materiale e spirituale della società;

            rilevato che l'impegno nei diversi campi del Terzo settore favorisce l'accrescimento della cultura civica individuale, nell'ambito della più generale dimensione della cittadinanza attiva;

            evidenziato, più in particolare, che il Governo, in sede di esercizio della delega conferitagli, potrà stabilire modi e termini per valorizzare i periodi maturati in questo ambito anche ai fini della formazione del curricolo delle competenze e delle esperienze;

            ritenuto, altresì, che nel contesto del Terzo settore viene inserito l'ambito del servizio civile nazionale, il quale offre esiti misurabili sia nel concreto impiego nelle attività di tutela, valorizzazione, custodia e conservazione dei beni culturali, sia nell'accumulo di esperienza ai predetti fini di formazione del curricolo;

            espresso l'auspicio che nel perimetro del Terzo settore sia considerata anche l'attività sportiva dilettantistica,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti raccomandazioni:

            provveda il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi, a:

                1) prevedere la possibilità di inserire le associazioni sportive dilettantistiche nell'albo delle organizzazioni di volontariato;

                2) verificare la possibilità di riconoscere le competenze acquisite nel volontariato e nel servizio civile ai fini del curriculum scolastico e universitario;

                3) di verificare, anche alla luce dei futuri orientamenti della Corte Costituzionale, la possibilità di estendere l'accesso al servizio civile anche da parte di soggetti con cittadinanza non italiana e residenti in Italia.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale» (n. 2617 Governo e abbinate), come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione;

            sottolineando, in particolare, la criticità dell'estensiva ricomprensione, nell'ambito del Terzo settore del complesso degli enti privati costituiti con «finalità civiche» oltre che «solidaristiche», come recita il comma 1 dell'articolo 1;

            sottolineando altresì le modifiche apportate all'articolo 2 e in particolare quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 in ordine alla ricomprensione, nell'ambito del Terzo settore, degli enti il cui obiettivo sia quello di realizzare «prioritariamente» la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale;

            ritenuto quindi che, complessivamente, le menzionate modifiche apportate agli articoli 1 e 2 possano comportare rischi di eccessiva indeterminatezza della qualificazione giuridica del Terzo settore e che tale indeterminatezza tanto più rilevi nell'ambito della transizione normativa da un regime fondato su requisiti oggettivi ad un regime fondato sull'apprezzamento dell'attività concretamente svolta dagli enti;

            segnalando inoltre la criticità delle modifiche apportate all'articolo 6 (già articolo 4), comma 1, lettera a), con la soppressione del requisito della misurabilità degli impatti sociali positivi costituenti obiettivo primario dell'azione dell'impresa sociale;

            ritenuto che, complessivamente, le modifiche apportate all'articolo 6 (già articolo 4) possano comportare l’ indebolimento della tenuta del criterio di delega di cui all'originario articolo 4, comma 1, lettera c) (ora articolo 6, comma 1, lettera b) concernente l'individuazione di «limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale» e prospettino, conseguentemente, rischi di impropria estensione delle misure fiscali e di sostegno;

            richiamando il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha testualmente annotato «affinché il ridisegno della disciplina dell'impresa sociale possa realizzarsi in conformità ai principi che governano il diritto antitrust, occorre che il regime delle agevolazioni previste venga adeguatamente modulato e coordinato con le disposizioni volte ad aprire l'impresa sociale al mercato dei capitali e ad una maggiore remunerazione del capitale investito» e ciò allo scopo di «evitare di conferire vantaggi competitivi ingiustificati in capo a tali categorie di imprese»;

            segnalando, in relazione alla modifica introdotta all'articolo 6, comma 1, lettera b), che presso la X Commissione è in fase avanzata l'esame dei progetti di legge concernenti la disciplina e la promozione del commercio equo e solidale volti a rispondere a un'esigenza di chiarezza e di inquadramento giuridico nei confronti di un fenomeno in progressiva crescita, non solo in termini economici;

            sottolineando che l'articolo 7, «Vigilanza, monitoraggio e controllo» comma 1, assegna le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione per quanto di competenza con i Ministeri interessati, al fine di garantire una corretta e uniforme osservanza della disciplina legislativa;

            richiamato infine quanto previsto dall'articolo 9 «Misure fiscali e di sostegno economico», ed in particolare dal comma 1), lettera e),

inerente alla razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo Settore,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) provveda la Commissione di merito a meglio definire il concetto di «finalità civiche» introdotto all'articolo 1, comma 1, nonché del dettato della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 , allo scopo di assicurare una più puntuale qualificazione giuridica del sistema degli enti da ricomprendere nella perimetrazione del Terzo settore;

            2) provveda la Commissione di merito a reintrodurre, all'articolo 6, comma 1, lettera a), il concetto di «misurabilità» degli impatti sociali positivi – anche in raccordo con le previsioni di cui all'articolo 7 – poiché tale «misurabilità» risulta strutturalmente connessa alla definizione dei «limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

            3) provveda la Commissione di merito a coordinare quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), con le disposizioni relative al riordino del settore del commercio equo e solidale in corso di esame presso la X Commissione;

            4) preveda la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 7, comma 1, una più puntuale definizione del rapporto di collaborazione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i Ministeri di settore per competenza interessati al fine di meglio corrispondere alla finalità di promozione del Terzo settore, ed in particolare con il Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene il Registro delle imprese;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 9, comma 1), lettera e), l'opportunità che la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati avvenga anche tenendo conto delle differenti attività civiche e solidaristiche ricomprese nel Terzo Settore;

            b) anche alla luce del parere reso dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di articolazione, anche su base dimensionale, del regime di agevolazioni previste;

            c) anche alla luce dell'audizione della Corte dei conti, valuti la Commissione di merito ogni utile approfondimento del sistema di controlli, con particolare riguardo alle regole in materia di appalti e di rapporti di lavoro; di tali controlli deve essere dato conto nella relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 11.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2617 e delle proposte di legge ad esso abbinate, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale;

            valutato favorevolmente l'obiettivo del provvedimento di favorire la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, valorizzando il potenziale in termini di sviluppo e di occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività di carattere civico e solidaristico, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione della disciplina in materia;

            rilevato, con riferimento ai profili più direttamente riconducibili alle materie di propria competenza, che l'articolo 5 delega l'Esecutivo a procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di attività di volontariato e di promozione sociale, sulla base di principi e criteri direttivi relativi alla armonizzazione e al coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia, valorizzando, in particolare, il principio di gratuità;

            ritenuto che, nel rispetto di tale fondamentale principio, sia opportuno valutare la possibilità di semplificare i rapporti di rendicontazione esistenti tra volontari e organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, consentendo a tali organizzazioni di rimborsare in modo forfetario ai volontari le spese sostenute per l'esercizio dell'attività prestata entro un limite di importo contenuto, prevedendo altresì l'esclusione dei rimborsi erogati dal reddito imponibile;

            osservato, poi, che l'articolo 6 delega il Governo all'adozione di decreti legislativi di riordino della disciplina dell'impresa sociale, prevedendo al comma 1, lettera e), la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

            osservato, in proposito, che, nell'ambito della disciplina europea sugli aiuti di Stato, il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 reca specifiche definizioni di lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati;

            considerato che tali definizioni assumono rilevanza ai fini della disciplina dell'impresa sociale in considerazione della circostanza che, sulla base della legislazione vigente, alle imprese sociali si richiede l'assunzione di lavoratori svantaggiati in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa;

            rilevata l'opportunità che l'articolo 6, comma 2, il quale prevede che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscano di diritto la

qualifica di impresa sociale, sia configurato in termini di criterio direttivo della delega in materia di riordino e revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 6, comma 1, al fine di inquadrare tale previsione nella complessiva riforma prefigurata dal provvedimento;

            considerato che l'articolo 7 del nuovo testo reca disposizioni in materia di vigilanza, monitoraggio e controllo, attribuendone lo svolgimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministri interessati e con l'Agenzia delle entrate;

            rilevato che, per quanto di interesse della Commissione, l'articolo 7 non incide sulle competenze previste dalla legislazione vigente in materia di attività ispettiva sul lavoro e di controllo nel campo della tutela e della sicurezza del lavoro;

            osservato che misure volte alla razionalizzazione e alla semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro potranno essere adottate in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 5 in materia di revisione della disciplina vigente in materia di volontariato e di promozione sociale al fine di consentire alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto del principio di gratuità delle prestazioni dei volontari, di rimborsare loro in modo forfetario le spese sostenute per l'esercizio dell'attività prestata entro un limite massimo annuale, di valore contenuto, escludendo tale rimborso dal reddito imponibile;

            all'articolo 6, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, dopo la lettera b), la seguente: «b-bis) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi» e, conseguentemente, sopprimere il comma 2 del medesimo articolo.».


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

            esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile Universale (n. 2617);

            preso atto che il provvedimento è finalizzato ad operare una riforma complessiva degli enti privati del Terzo settore e delle attività dirette a finalità solidaristiche e di interesse generale, con l'obiettivo, tra gli altri, di valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale;

            ritenuto come tale obiettivo appaia coerente con gli indirizzi espressi a livello europeo in materia di economia sociale e di innovazione sociale;

            richiamata al riguardo la Comunicazione della Commissione europea «Social Business Initiative» (COM (2011)682), in cui si riconosce che le imprese sociali sono funzionali agli obiettivi della Strategia Europa 2020, in quanto partecipano a una crescita intelligente e sostenibile che privilegia l'aspetto umano e la coesione sociale, ponendo al centro una crescita inclusiva;

            ricordato altresì che sul tema è intervenuto il Parlamento europeo con la risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale, in cui si esortano l'Unione europea e gli Stati membri a provvedere al riconoscimento dell'economia sociale, e dei soggetti che ne fanno parte, nell'ambito della loro legislazione e delle loro politiche;

            considerato che il tema del Terzo settore appare strettamente connesso anche alla disciplina sugli appalti pubblici di derivazione europea;

            richiamate sul punto le direttive 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali – attualmente all'esame del Senato – che, con riguardo agli affidamenti, prevedono misure specifiche per le imprese sociali, nonché disposizioni sugli appalti riservati e sulle clausole sociali, per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, operando – quanto agli affidamenti di servizi sociali – in un'ottica di qualità dei servizi stessi con un'attenzione particolare al contesto sociale di riferimento;

            richiamate altresì le conclusioni della Conferenza di Roma del 17 e 18 novembre 2014 sull'economia sociale, organizzata nell'ambito del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, che individuano tra le priorità dell'azione istituzionale, da un lato, la verifica dell'uso dei fondi strutturali per la promozione e il supporto dell'economia sociale e, dall'altro, l'inclusione nel Piano di investimenti per l'Europa (Piano Juncker) di investimenti di natura sociale, con il coinvolgimento degli attori dell'economia sociale;

            osservato che tra i principi e criteri direttivi in materia di impresa sociale, l'articolo 6, comma 1, lettera e) prevede la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati, con riferimento ai

principi di pari opportunità e non discriminazione previsti anche nell'ordinamento europeo;

            richiamata, in proposito, la recente disciplina europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) che nella definizione di lavoratore svantaggiato (articolo 2) include un'ampia platea di soggetti;

            ritenuto che l'estensione di un'analoga definizione alla disciplina nazionale dell'impresa sociale potrebbe comportare il rischio di un eccessivo ampliamento della categoria dei lavoratori svantaggiati, con conseguente attenuazione della specificità dell'impresa sociale e della relativa disciplina;

            richiamato inoltre, tra i principi e criteri direttivi in materia di impresa sociale, l'articolo 6, comma 1, lettera g) che prevede il coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e sottolineata al riguardo l'esigenza di contemperare l'estensione dei benefici fiscali riconosciuti delle ONLUS alle imprese sociali con l'osservanza dei principi europei di libera concorrenza e della disciplina in materia di aiuti di Stato;

            considerato che l'articolo 8 contiene una delega per il riordino e la revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile universale;

            evidenziato che sono pendenti presso la Commissione europea due casi EU Pilot (1178/10/JLSE e 5832/13/HOME), in materia di servizio civile universale, nei quali si contesta allo Stato italiano la conformità della normativa nazionale con il diritto dell'UE; in particolare, il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso al servizio civile configurerebbe una discriminazione su base nazionale nei confronti di cittadini di altri Stati membri dell'UE e dei cittadini di paesi terzi, che siano soggiornanti di lungo periodo e/o beneficiari di protezione internazionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2617 Governo, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale», come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente;

            rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento, recanti delega al Governo a riformare la disciplina della costituzione, dell'organizzazione delle forme di governo e del ruolo degli enti diretti a promuovere e realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale, pur essendo prevalentemente riconducibili alla materia dell’«ordinamento civile», la cui disciplina è demandata, dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, incidono anche sulla disciplina della promozione e dello sviluppo dei servizi per la persona, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni;

            osservato invece, per quanto attiene alla materia del servizio civile, di cui all'articolo 8 del provvedimento, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2004, ha ritenuto che la base della stessa sia da ricondurre all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, e che lo stesso legislatore, a seguito della sospensione – disposta dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 – della obbligatorietà del servizio militare, ha configurato il servizio civile come l'oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà, nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (ai sensi degli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione);

            rilevato che, nel delineare la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui all'oggetto, l'articolo 1, comma 3, si limita a prevedere «ove necessario, in relazione alle singole materie» oggetto della legge, che essa avvenga previa intesa con la Conferenza unificata «ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», mentre, con riferimento ai decreti legislativi relativi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, il comma 4 prevede che essi siano adottati «sentita» la Conferenza unificata;

            osservato, a tale ultimo proposito, che, ancorché la delega assegni agli enti territoriali – in relazione alla disciplina del servizio civile nazionale – competenze di tipo organizzativo e programmatorio, per il relativo esercizio trova applicazione la generale attribuzione delle funzioni amministrative agli enti locali a norma dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            verifichi la Commissione l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'articolo 1 prevedendo che i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) – che intervengono su ambiti materiali riconducibili anche a competenze legislative residuali delle regioni – siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, precisando

altresì che i decreti legislativi di cui al comma 2, lettera a) e c) debbano invece essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

        e con la seguente osservazione:

            valuti altresì la Commissione l'opportunità di precisare, all'articolo 4, comma 1, lettera l), che la valorizzazione del ruolo degli enti nella fase della programmazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi per la persona e per la tutela del patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale, debba avvenire nel rispetto delle attribuzioni degli enti territoriali.



TESTO
del disegno di legge n. 2617
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Finalità e oggetto).
Art. 1
(Finalità e oggetto).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della disciplina degli enti privati del Terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e d'interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita e occupazione del settore.

(Vedi anche articolo 2, comma 1, alinea)

      1. Al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

      2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:       2. Identico:
          a) alla revisione e all'integrazione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, di cui al comma 1, contenuta nel libro primo, titolo II, del codice civile;           a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
          b) al riordino e al necessario coordinamento delle altre disposizioni vigenti, compresa la disciplina tributaria applicabile agli enti di cui al comma 1, anche mediante la redazione di un apposito testo unico recante la disciplina degli enti e delle attività del Terzo settore;           b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
          c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;           c) identica;
          d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.           d) identica;

      3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

        4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera b), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
      4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.       5. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
      5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri       6. Identico.
delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.  
      6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.       7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale, anche al fine di identificare una normativa promozionale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

          a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;           a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
          b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità           b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità
lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; lucrative, diretta a realizzare prioritariamente la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
          c) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, ai fini dell'identificazione di normative promozionali;

      [Vedi articolo 4, comma 1, lettera b)].

          d) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia autonomia statutaria, al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti;           c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l’autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;
            d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.
 
Art. 3.
(Revisione del titolo II del libro primo del codice civile).
 

      1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          e) riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e disciplinare il relativo regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, anche attraverso il rispetto di un adeguato rapporto tra i mezzi propri della persona giuridica e il suo indebitamento complessivo, mediante adeguate forme di pubblicità;           a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;

          b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;

            c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

          d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili.

 
Art. 4.
(Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore).
 

      1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;
      [Vedi articolo 2, comma 1, lettera c)].           b) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera g);
          f) definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza, nonché ai princìpi di efficienza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo appositi strumenti           c) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai princìpi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, pre
per garantire il rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle vedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di adottare una disciplina differenziata
peculiarità della compagine e della struttura associativa; che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;
          g) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d);           d) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c);
          h) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;           e) identica;
          i) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche;           f) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;
          l) individuare specifiche modalità di verifica dell'attività svolta e delle finalità perseguite;           g) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite;
          m) disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;           h) disciplinare i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
          n) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale;           i) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c) e d), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi
  privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9;
          o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione;           l) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione, nonché criteri e modalità per la valutazione dei risultati ottenuti;
          p) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti;           m) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi di enti con finalità statutarie affini, anche allo scopo di definire la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
          q) prevedere che il coordinamento delle azioni di promozione e di vigilanza delle attività degli enti di cui al comma 1, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante l'istituzione di un'apposita struttura di missione, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, al cui funzionamento si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.           n) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 3.
(Attività di volontariato e di promozione sociale).
Art. 5.
(Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 procedono al riordino e alla revisione della disciplina vigente in materia di attività

      1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede altresì al riordino e alla revisione organica

di volontariato e di promozione sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
          a) armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale;           a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo la specificità e le tutele dello status di volontario all'interno degli enti del Terzo settore;
          b) promozione della cultura del volontariato tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;           b) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;
          c) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento diretto, nelle attività promozionali, delle organizzazioni di volontariato, incluse quelle che riuniscono militari;           c) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;
          d) riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello;           d) riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello, intese quali associazioni composte da enti del Terzo settore, e previsione di forme di controllo delle medesime;
          e) revisione e promozione del sistema dei centri di servizio per il volontariato e riordino delle modalità di riconoscimento e di controllo degli stessi;           e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo che gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali. I centri di servizio per il volontariato devono costituirsi in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore e devono acquisire personalità giuridica e al loro finanziamento si provvede stabilmente con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Qualora ricorrano all'utilizzo di risorse diverse da quelle di cui al periodo precedente, le stesse sono ricomprese in una
  contabilità separata. Al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio provvedono organismi regionali e nazionali la cui costituzione è ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento. Tali costi non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
          f) revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale.           f) identica;
            g) previsione di requisiti uniformi per i registri e per gli Osservatori nazionali e regionali;
            h) previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.
Art. 4.
(Impresa sociale).
Art. 6.
(Impresa sociale).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 procedono al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse generale avente come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, utilizzando prioritariamente i propri utili per il conseguimento di obiettivi sociali, anche           a) qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e che adotta modelli di
attraverso l'adozione di modelli di gestione responsabili, trasparenti e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività; gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;
          b) revisione dell'attuale disciplina dell'attribuzione facoltativa della qualifica di impresa sociale e sua attribuzione di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi;           soppressa
          c) ampliamento dei settori di attività di utilità sociale e individuazione dei limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale;           b) ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, aggiungendo ai settori previsti dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, anche quelli del commercio equo e solidale, dei servizi per il lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente, e individuazione dei limiti per lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale;
          d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati;           c) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, da assoggettare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall'impresa, in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente, che assicurino in ogni caso la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali;
            d) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
          e) razionalizzazione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai princìpi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;           e) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai princìpi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
          f) possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione e il controllo;           f) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;
          g) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.           g) identica;
            h) previsione della nomina, in base a principi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
 

      2. Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale.

 
Art. 7.
(Vigilanza, monitoraggio e controllo).
 

      1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ed essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n). Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), e informa delle attività svolte i soggetti di volta in volta interessati.

        2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi o con le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).
        3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione di impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera l). Per valutazione di impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.
Art. 5.
(Servizio civile universale).
Art. 8.
(Servizio civile universale).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 procedono al riordino e alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, attraverso modalità rivolte a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione e sviluppo della cultura dell'innovazione e della legalità nonché a realizzare un'effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli;           a) istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, e a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione e sviluppo della cultura dell'innovazione e della legalità nonché a realizzare un'effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli;
          b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi al servizio civile universale e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;           b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;
          c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione della non assoggettabilità della prestazione ad alcuna disposizione fiscale o tributaria;           c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria;
          d) coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro nella programmazione e nell'organizzazione del servizio civile universale;           d) identica;
          e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale;           e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;
            f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta;
          f) previsione di un limite di durata del servizio civile universale che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea, nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;           g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;
          g) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.           h) identica.
Art. 6.
(Misure fiscali e di sostegno economico).
Art. 9.
(Misure fiscali e di sostegno economico).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime di tassazione agevolativo che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione degli utili e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;           a) definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione anche in forma indiretta degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;
          b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito o dall'imposta delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere i comportamenti donativi delle persone e degli enti;           b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;
          c) riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili, razionalizzazione dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;           c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;
          d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla trasparenza totale, con la previsione delle conseguenze per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i);           d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f);
          e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti di cui all'articolo 1;           e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1;
          f) previsione, per le imprese sociali:           f) identica:
              1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;               1) identico;
              2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;               2) identico;
              3) dell’istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali;           g) istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di ripartizione delle risorse;
          g) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;           h) identica;
          h) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1 degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;           i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
            l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;
          i) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse.           m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie e finali).
Art. 10.
(Disposizioni finanziarie e finali).

      1. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

      1. Identico.

      2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f), numero 3), è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro. Al relativo onere, per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a ulteriori 20 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno       2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro. Al relativo onere, per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a ulteriori 20 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
      3. Al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste all'articolo 6, comma 1, lettere c) e f), numero 3), e all'articolo 5, nell'ambito della legge di stabilità 2015 potranno essere individuate risorse finanziarie ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente, da destinare all'attuazione delle citate norme.       3. Al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste all'articolo 9, comma 1, lettere c) e g), e all'articolo 8, nell'ambito della legge di stabilità 2015 potranno essere individuate risorse finanziarie ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente, da destinare all'attuazione delle citate norme.
      4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.       4. Identico.
 
Art. 11.
(Relazione alle Camere).
 

      1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i).

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