Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2908 |
1. L'articolo 2542 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2542. – (Consiglio di amministrazione). – La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e fatto salvo quanto disposto dal sesto comma.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto e l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di due mandati consecutivi.
Nelle cooperative di cui al terzo comma, nell'elezione delle cariche di amministratore, l'atto costitutivo stabilisce l'adozione di uno dei seguenti metodi:
a) votazione mediante liste indicate dagli interessati, senza obbligo di soci presentatori, con possibilità di indicare preferenze in numero inferiore al numero degli amministratori da eleggere per candidati anche di liste diverse;
b) votazione con scheda senza liste con possibilità di indicare preferenze in numero inferiore al numero degli amministratori da eleggere.
L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione all'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto
di eleggere più di un terzo degli amministratori.