Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2917 |
1. Al primo comma dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per i figli superstiti, conviventi o no, che al momento dell'infortunio che ha come conseguenza la morte del lavoratore hanno già superato i limiti anagrafici di cui al presente numero è comunque corrisposta, a titolo di risarcimento, una somma pari a tre annualità di rendita»;
b) al numero 3), le parole: «il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;» sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento, fino alla loro morte, a ciascuno degli ascendenti o dei genitori adottanti del defunto»;
c) al numero 4), le parole: «se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli» sono soppresse.
1. All'articolo 132 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli articoli 80 e seguenti si applicano, altresì, anche nei casi in cui la morte sia derivata da malattia professionale».
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.