Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2917


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DURANTI, COSTANTINO, MELILLA, NICCHI, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, RICCIATTI
Modifiche agli articoli 85 e 132 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti la rendita erogata ai superstiti in caso di morte dell'assicurato
Presentata il 26 febbraio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, la cui istituzione risale al 1889, è una forma di assicurazione obbligatoria in favore dei lavoratori espressamente prevista dalla Costituzione (articolo 38, secondo comma) e disciplinata dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, di seguito «testo unico», che, oltre ad avere la funzione di garantire una protezione sanitaria ed economica ai lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali, svolge anche la funzione di fornire assistenza economica ai superstiti del lavoratore eventualmente deceduto.
      Gli eventi tutelati sono l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale, quando da essi deriva un'inabilità, temporanea o permanente, o la morte.
      Il testo unico ha sancito il riconoscimento dell'obbligo assicurativo delle malattie professionali, introducendo un sistema misto di tutela che contempla due diverse tipologie: le malattie tabellate, per le quali vige il principio della presunzione legale di origine e il cui elenco è tassativo ed esclude qualsiasi interpretazione analogica, e le malattie non tabellate, per le quali spetta al lavoratore l'onere di provarne l'origine professionale.
      Qualora dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi la morte dell'assicurato secondo il nesso di causalità, ai superstiti del lavoratore spetta una prestazione economica consistente in una rendita, di cui all'articolo 85 del testo unico, rapportata alla retribuzione annua del lavoratore deceduto.
      Il richiamato articolo 85 disciplina i presupposti affinché i congiunti più prossimi (vedova, ascendenti, discendenti con esclusione dei collaterali) del lavoratore assicurato deceduto a causa dell'infortunio o della malattia professionale, possano percepire la rendita ragguagliata al 100 per cento della retribuzione, disponendo che tale importo spetti al coniuge (indipendentemente dai propri redditi) nella misura del 50 per cento fino alla morte o a nuovo matrimonio e del 20 per cento a ciascun figlio a carico del lavoratore deceduto legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile e adottivo, fino al compimento di un'età anagrafica, quale la maggiore età o il compimento del ventunesimo anno di età, se studenti e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.
      Lo stesso articolo fa una distinzione nell'ambito dei soggetti beneficiari della rendita: mentre infatti coniuge, figli fino al compimento del diciottesimo anno di età e figli inabili di qualsiasi età hanno diritto alla rendita in ogni caso, gli ascendenti, gli adottanti, i fratelli e le sorelle sono tenuti a dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito della cosiddetta vivenza a carico. Quest'ultima ricorre (articolo 106 del testo unico) quando al mantenimento degli stessi soggetti, perché privi di mezzi di sussistenza autonomi sufficienti, abbia concorso in modo continuo l'assicurato. Per provare ciò è sufficiente che il lavoratore abbia contribuito con regolare continuità, anche se in concorso con altri soggetti, ad assicurare all'ascendente i mezzi di sussistenza anche oltre lo stretto necessario. Sempre in mancanza di coniuge e di figli, possono concorrere anche ciascuno dei fratelli o delle sorelle, nella misura del 20 per cento, se conviventi con il lavoratore deceduto e a suo carico, nei limiti e alle condizioni stabiliti per i figli. Per i collaterali, perciò, fermi restando i limiti di età previsti per i figli, è necessaria oltre alla vivenza a carico anche la convivenza.
      Nella disciplina attuale la suddetta rendita, a cui si aggiunge la corresponsione una tantum di un assegno funerario, svolge la funzione di un sostegno economico e sociale al reddito che la comunità riconosce ai familiari più prossimi del lavoratore defunto, per i quali è venuta meno, oltre che l'affetto del proprio caro, anche una fonte di sostentamento.
      Tale rendita svolge anche una funzione giuridica prettamente indennitaria, essendo assunta dalla legislazione previdenziale quale strumento pratico per l'attuazione di quella funzione sociale, garantita e sancita dall'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, che riconosce al lavoratore o, in caso di decesso, ai suoi superstiti, i mezzi di sostentamento, in sostituzione o a integrazione di quelli venutigli a mancare, in tutto o in parte, a causa della perdita o della riduzione della sua capacita lavorativa o della sua morte.
      Fin dal 1997 la Corte costituzionale con alcune sentenze ha più volte rimarcato la distanza esistente tra le prestazioni fornite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), come ad esempio la rendita, e il risarcimento inteso secondo le regole della responsabilità civile, e rammentando la genesi della tutela antinfortunistica, sorta non con intenti propriamente risarcitori, ma piuttosto al fine di liberare rapidamente il lavoratore dallo stato di bisogno conseguente all'infortunio o alla malattia, o, in caso di decesso dello stesso i suoi superstiti, sulla base di una pura logica transattiva.
      E invero, la recente decisione della Corte di cassazione, che ha assolto nel processo Eternit il magnate svizzero titolare Stephan Schmidheiny dall'accusa di disastro ambientale e di omicidio plurimo, annullando, tra l'altro i risarcimenti ai familiari dei circa duemila morti collegati a patologie provocate dall'esposizione all'amianto nelle zone in cui operava la Eternit, processo in cui lo stesso, INAIL si era costituito parte civile, ha portato alla ribalta tutta la debolezza del sistema assicurativo italiano ancora incapace di assolvere a una completa funzione risarcitoria.
      Nonostante con la riforma del 2000 (decreto legislativo n. 38 del 2000) il legislatore abbia dato avvio, in via sperimentale, a una nuova concezione del danno risarcibile da parte dell'INAIL, prevedendo oltre al risarcimento del danno patrimoniale derivato dalla diminuzione della capacità di lavoro, anche una nuova causale di risarcimento incentrata sul danno biologico, lo stesso legislatore non ha previsto, in caso di decesso del lavoratore, il risarcimento del danno biologico, né con riferimento al danno subìto dai superstiti (moglie, figli, ascendenti e collaterali) che sono considerati dalla nuova normativa solo nella prospettiva dell'articolo 36 della Costituzione (laddove è stabilito il principio del diritto a un reddito sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia), e non anche e soprattutto del risarcimento del danno sofferto in concreto.
      Su tale punto ferve un ricco dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza che concordano sul fatto che la risarcibilità del danno morale cosiddetto esistenziale-biologico derivante dall'evento morte nasce in capo al lavoratore morente e viene, dunque, trasmessa jure hereditatis ai superstiti.
      Con la presente proposta di legge, oltre a voler estendere il diritto alla rendita limitatamente a un importo pari a tre annualità, anche superando i termini anagrafici già previsti dalla normativa vigente, si vuole superare anche l'ingiustizia legata alla rendita attualmente riconosciuta ai superstiti di lavoratori deceduti giovani e con contratto precario. Tutti ricorderanno, infatti, il caso della madre di quell'operaio deceduto durante il montaggio del palco su cui avrebbe dovuto esibirsi una nota cantante italiana, che si è vista recapitare dall'INAIL, a solo titolo di anticipazione dell'assegno funerario, e non di risarcimento, un assegno pari a di 1.936,80 euro, vedendosi valutare in poco meno di 2.000 euro la vita del proprio figlio, solo perché all'atto della morte era un single che non lasciava alcun parente convivente.
      Più precisamente, con l'articolo 1 si allarga la platea dei superstiti beneficiari della rendita comprendendo in essa anche: 1) i figli superstiti che, avendo superato i limiti anagrafici attualmente previsti, si vedrebbero negata, in caso di morte per infortunio o malattia professionale del proprio genitore, qualsiasi forma di risarcimento, eccezion fatta per l'assegno funerario; 2) gli ascendenti non conviventi con il lavoratore defunto; 3) i fratelli e le sorelle non conviventi con il lavoratore.
      Tutti i citati superstiti, che concorrono ovviamente solo in caso di mancanza di coniuge o figli minori, hanno diritto a una rendita, corrisposta una tantum, d'importo pari a tre annualità.
      Con l'articolo 2 si estende l'istituto della rendita, già previsto per infortunio sul lavoro, anche ai casi di decesso per malattia professionale tabellata (come ad esempio mesotelioma per esposizione da amianto eccetera).
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per i figli superstiti, conviventi o no, che al momento dell'infortunio che ha come conseguenza la morte del lavoratore hanno già superato i limiti anagrafici di cui al presente numero è comunque corrisposta, a titolo di risarcimento, una somma pari a tre annualità di rendita»;

          b) al numero 3), le parole: «il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;» sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento, fino alla loro morte, a ciascuno degli ascendenti o dei genitori adottanti del defunto»;

          c) al numero 4), le parole: «se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli» sono soppresse.

Art. 2.

      1. All'articolo 132 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Gli articoli 80 e seguenti si applicano, altresì, anche nei casi in cui la morte sia derivata da malattia professionale».

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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