Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3012


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)
di concerto con il ministro della salute
(LORENZIN)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
e con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Presentato il 3 aprile 2015


      

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Onorevoli Deputati! Europa 2020, la nuova strategia di coordinamento delle politiche dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, definisce un insieme di obiettivi riferiti a occupazione, conoscenza, energia e clima, nonché povertà. In Italia l'obiettivo di una maggiore crescita incontra un ostacolo significativo, di natura trasversale, anche nell'insufficiente grado di concorrenza.
      Un'insufficiente concorrenza rappresenta, infatti, uno tra i principali ostacoli alla crescita e suggerisce che le sue cause vadano ricercate sia nel contesto istituzionale, sia nella regolamentazione dei mercati.
      Tale insufficiente conformazione concorrenziale di numerosi mercati di beni e servizi, in primo luogo, costituisce un costo per i consumatori e per le imprese e, in secondo luogo, determina un'insufficiente risposta del tessuto produttivo nazionale alle richieste di un mercato sempre più globalizzato e un ostacolo significativo alla crescita economica.
      Per rinnovare e rafforzare l'economia italiana si impongono quindi interventi strutturali volti a conseguire un miglioramento dell'efficienza dei mercati attraverso un'accentuata promozione delle dinamiche competitive al fine di conseguirne i benefìci. Infatti, non vi è dubbio che una regolamentazione meno restrittiva nonché la rimozione delle barriere all'entrata e dei vincoli che gravano sulle imprese possono produrre l'incremento dei tassi di investimento di lungo periodo e la crescita della produttività e, pertanto, generare maggiore reddito e maggiore occupazione.
      In tale ottica l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza rappresenta uno strumento importante per accrescere la competitività delle imprese, favorire l'ingresso di nuove imprese nei mercati e abbassare il costo di beni e servizi.
      Il presente disegno di legge è predisposto in attuazione dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 («Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»), che prevede lo strumento della legge annuale per il mercato e la concorrenza al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
      In particolare, l'articolo 47 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Governo medesimo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla predetta Autorità nonché delle indicazioni contenute nelle relazioni annuali delle altre autorità amministrative indipendenti, adotti uno specifico disegno di legge con cadenza annuale avente i seguenti contenuti:

          a) norme di immediata applicazione, una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, al fine di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;

          b) disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

      Al disegno di legge è allegata una relazione di accompagnamento che evidenzia:

          a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai princìpi dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;

          b) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con indicazione degli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

      Il presente disegno di legge contiene pertanto disposizioni che, conformemente alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, provvedono a rimuovere alcuni ostacoli regolatori – di carattere normativo o amministrativo – all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori; altre norme, pur non intervenendo su specifiche questioni prese in considerazione da segnalazioni dell'Autorità, contengono comunque misure di semplificazione e liberalizzazione dell'attività economica.
      Trattandosi della prima legge annuale per il mercato e la concorrenza, non è naturalmente in questa circostanza prevista una sezione specificamente dedicata a «norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza», come prevede

la lettera e) del comma 3 dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009.
      Ciò premesso, con riferimento alle relazioni annuali dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e in particolare quella da ultimo contenuta nella segnalazione del 4 luglio 2014, il Ministero dello sviluppo economico, amministrazione proponente, ha ritenuto opportuno acquisire ogni informazione, valutazione e proposta utile sia da parte di tutte le altre amministrazioni interessate, sia da parte di tutti gli organismi che a vario titolo hanno competenza nelle materie oggetto di segnalazioni da parte dell'Autorità.
      A tale fine da parte delle suddette amministrazioni sono stati forniti utili contributi sui rilievi formulati dall'Autorità, per i vari settori di competenza, con indicazioni in merito all'utilizzo di misure di intervento già adottate nei settori coinvolti, nonché eventuali proposte di intervento pro-concorrenziale, per le finalità di cui al presente disegno di legge.
      Sulla base, quindi, di un complesso processo istruttorio, che sconta il primo avvio di un nuovo disegno programmatico di interventi per il mercato e la concorrenza che hanno condizionato i tempi di predisposizione del progetto normativo, è stato predisposto il relativo articolato, nel rispetto della struttura del disegno di legge prescritta dal citato articolo 47 della legge n. 99 del 2009.
      Si evidenziano nel prosieguo gli specifici elementi illustrativi dei corrispondenti articoli.
      L'articolo 1 ricollega i princìpi ispiratori del disegno di legge alla norma istitutiva della legge annuale per il mercato e la concorrenza (articolo 47 della legge n. 99 del 2009).
      L'articolo 2, con riferimento all'obbligo a contrarre [articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 (CAP)], pur senza incidere sulla sostanza dei vincoli imposti alle imprese di assicurazione, sistematizza le previsioni normative recate dal vigente comma 1, coordinandole con quanto previsto in materia di risparmi e di sconti obbligatori dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli, di seguito denominata «assicurazione RC auto».
      L'articolo 3 prevede, con l'introduzione dell'articolo 132-bis del CAP, l'utilizzo obbligatorio, anche per gli intermediari, del servizio pubblico sui preventivi dell'assicurazione RC auto fornito dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). A tutela dell'assicurato, si precisa che il contratto stipulato in assenza della dichiarazione di avvenuta ricezione delle informazioni sopra descritte è affetto da nullità rilevabile unicamente in favore dell'assicurato medesimo.
      Lo stesso articolo 3 inserisce nel CAP l'articolo 132-ter, che punta a ridurre i costi per il consumatore prevedendo che, alla sottoscrizione di una serie di clausole contrattuali, la compagnia assicuratrice debba corrispondere uno sconto significativo, da evidenziare in valore sia assoluto che percentuale rispetto al premio proposto, al fine di ampliare la libertà di scelta del consumatore, evidenziando l'entità del risparmio relativo a ciascun obbligo che assume con la sottoscrizione della polizza. Tali clausole comprendono: la preventiva ispezione del veicolo; la presenza o l'installazione delle cosiddette «scatole nere» e dei meccanismi che impediscono l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico; la rinuncia alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale; l'accettazione preventiva del risarcimento in forma specifica, acconsentendo a che il ristoro dal danno subìto consista nella riparazione presso officine e carrozzerie convenzionate con la compagnia assicuratrice (la cui presenza nel territorio di residenza dell'assicurato deve essere resa nota al momento della stipulazione), ovvero la possibilità di rivolgersi a qualsiasi autoriparatore, consentendo una verifica preliminare sulla stima degli interventi prima della riparazione del veicolo.
      L'articolo 4 modifica l'articolo 133 del CAP garantendo, nel sistema di tariffazione bonus malus, l'effettiva trasparenza sulle variazioni di premio, attraverso l'indicazione del valore assoluto e percentuale dell'incremento o del decremento, all'atto del preventivo, ovvero del rinnovo di polizza.
      L'articolo 5 modifica l'articolo 134 del CAP rafforzando il principio della parità di trattamento tra i diversi assicurati che appartengono alla stessa classe e presentano le medesime caratteristiche di rischio, specificando che la parità di trattamento deve riflettersi nell'identità dell'ammontare del premio assicurativo, rendendo quindi a tale fine irrilevanti le eventuali sottoclassi applicate dalle compagnie.
      Viene stabilito inoltre che, in ogni caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio debbano comunque essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato abbia fatto installare la scatola nera.
      L'articolo 6 prevede misure al fine di regolare già dalla denuncia di sinistro l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento del sinistro e ulteriori strumenti processuali per fare fronte alle frodi in materia di assicurazione, in caso di sinistri con soli danni a cose; si indicano infatti precisi vincoli decadenziali all'individuazione dei testimoni sul luogo del sinistro onde evitare la pratica fraudolenta dei cosiddetti testimoni di comodo. In particolare, è previsto che, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporti l'inammissibilità della prova testimoniale addotta, salvo che risulti per il giudice comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
      L'articolo 7, ai commi 1 e 3, novella gli articoli 138 e 139 del CAP muovendo dalle linee interpretative rese dalla Suprema Corte di cassazione a sezioni unite (la massima espressione della nomofilachia), che in alcune sentenze del 2008 ribadì il carattere unitario del danno non patrimoniale in caso di lesioni della salute, individuandolo nella categoria onnicomprensiva del danno biologico. Alla luce di tale ricostruzione, infatti, nel concetto di danno biologico rientrano tutte le conseguenze della menomazione subita, comprese le possibili forme di sofferenza fisica o psichica vissute dalla vittima, che possono essere valutate anche in sede di personalizzazione nel caso concreto in funzione della specifica condizione soggettiva del danneggiato.
      Tale orientamento necessita di recepimento normativo in quanto la disciplina settoriale vigente (per l'assicurazione RC auto) fu concepita prima del delinearsi di tale definitiva classificazione e per gli aspetti economici risulta pertanto deficitaria della componente di danno non patrimoniale riferita alla sofferenza soggettiva.
      In tale contesto la modifica agli articoli del CAP (articoli 138 e 139) che regolano il risarcimento del danno biologico a seguito di incidente stradale chiarisce innanzitutto, anche formalmente, che la disciplina assorbe l'intera categoria del danno non patrimoniale derivante da lesione fisica e prevede un innalzamento del valore percentuale attribuito alla discrezionalità del giudice per aumentare l'importo del danno, rispetto ai valori base della tabella unica nazionale, per tenere conto non solo delle eventuali ripercussioni soggettive specifiche subite dal danneggiato nelle attività quotidiane (personalizzazione del danno alla salute), ma anche delle eventuali sofferenze psico-fisiche che necessitano di ulteriore apprezzamento (il cosiddetto danno morale).
      A tale fine, sono stati novellati sia l'articolo 138 (attualmente rubricato «Danno biologico per lesioni di non lieve entità») che l'articolo 139 (attualmente rubricato «Danno biologico per lesioni di lieve entità») per ovvie esigenze di simmetria disciplinare.
      In particolare, nell'articolo 138 si prevede di modificare la rubrica in «Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità», per rendere manifeste l'interezza e l'esaustività del risarcimento relativo al danno non patrimoniale, di aggiungere al comma 3 la precisazione che la personalizzazione del danno concerne anche le sofferenze psico-fisiche subite dal danneggiato e di aumentare il margine di personalizzazione discrezionale dal 30 al 40 per cento. Si precisa poi, che gli importi risultanti dall'attuazione dell'articolo sono esaustivi dell'intera posta di danno non patrimoniale. Infine si introduce un richiamo all'articolo 139 per precisare che l'importo giornaliero per l'inabilità temporanea assoluta coincide con quello previsto per le lesioni di lieve entità: l'articolo 138 vigente difetta di disposizioni al riguardo e non c’è alcuna ragione per discostarsi dall'importo previsto dall'articolo 139, visto che l'inabilità di grado assoluto è un concetto unitario e non suscettibile di variazione se è collegata a lesioni di grado diverso.
      All'articolo 139, simmetricamente, vengono introdotte le modifiche relative alla rubrica, mutata in «Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità», nonché alla descrizione del danno non patrimoniale. Non si ritiene di aumentare il margine di discrezionalità per la personalizzazione del danno per comprendere la componente di sofferenza psico-fisica, in quanto il 20 per cento già consente un'ampia considerazione di tale specifica eventualità rispetto a lesioni meno gravi.
      Il comma 2 dell'articolo 7 consente comunque l'ultrattività, per i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, delle disposizioni precedentemente vigenti circa l'adozione della tabella sulle macrolesioni, al momento non ancora adottata con l'apposito decreto del Presidente della Repubblica.
      L'articolo 8, in relazione alle cosiddette «scatole nere» nonché agli ulteriori strumenti ad esse equiparabili, allo scopo di chiarirne il ruolo anche ai fini della definizione dell'eventuale contenzioso che potrebbe derivare dai sinistri stradali, ne precisa l'efficacia probatoria nei procedimenti civili in relazione ai fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il loro mancato funzionamento o la loro manomissione.
      L'interoperabilità e la portabilità sono garantite dai provider di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS. È previsto, ancora, che i dati sull'attività del veicolo siano gestiti in sicurezza dai medesimi operatori sulla base dello standard tecnologico comune indicato dai previsti provvedimenti ministeriali e che la determinazione delle modalità per assicurare l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere sia rimessa a un successivo provvedimento dell'IVASS, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Garante per la protezione dei dati personali. Sono indicati la modalità di trattamento dei dati in confronto al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nonché il divieto di utilizzare le informazioni oltre i limiti previsti dalla legge. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato, pena la mancata riduzione del premio assicurativo per la durata residua del contratto. Sono fatte salve le eventuali sanzioni penali.
      L'articolo 9 prevede modalità di riscontro di ulteriori informazioni in relazione alla ricorrenza degli indicatori di frode rilevati in occasione del sinistro. Si estende, pertanto, per le imprese di assicurazione la possibilità di decidere di non fare offerta di risarcimento anche in presenza di altri indicatori acquisiti dall'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 («Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative») del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nel caso in cui ricorra tale ipotesi l'azione di risarcimento prevista dall'articolo 145 del CAP può essere proposta soltanto all'esito degli approfondimenti condotti dall'impresa assicuratrice, dopo la ricezione della comunicazione relativa alle determinazioni conclusive e in ogni caso allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura previsto dall'articolo 145.
      L'articolo 10, relativamente alle misure finalizzate al contrasto delle frodi (che, direttamente o indirettamente, impediscono la riduzione dei premi assicurativi), prevede che, in caso di cessione del credito, la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura, direttamente all'impresa di autoriparazione. È inoltre garantita al danneggiato diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la corrispondente clausola prevista per il risarcimento in forma specifica la facoltà di scegliere l'impresa di autoriparazione di propria fiducia, con versamento diretto dei rimborsi alla stessa, previa presentazione di fattura. Qualora, invece, il medesimo danneggiato, diverso dall'assicurato, ritenga di non voler riparare il veicolo, le somme da corrispondere a titolo di risarcimento sono versate a lui direttamente, nei limiti di quanto preventivato dall'impresa di autoriparazione in convenzione. Il danneggiato, infine, mantiene il diritto al risarcimento per equivalente in tutti i casi in cui i costi di riparazione siano superiori al valore di mercato del bene: in tali casi, la somma da corrispondere sarebbe equivalente al valore di mercato, incrementato delle eventuali spese di demolizione e di immatricolazione di un altro veicolo.
      L'articolo 11 considera l'allineamento della durata delle assicurazioni per i rischi accessori (in particolare: incendio e furto) alla polizza per l'assicurazione RC auto principale, che permette all'assicurato una maggiore libertà di scelta e, in generale, una maggiore mobilità della domanda, evitando che la previsione della durata annuale della polizza principale sia di fatto aggirata dalla legacy determinata dall'ulteriore attività delle polizze accessorie. Ovviamente non si preclude che, quando a fornire le polizze accessorie sia un soggetto diverso dalla società di assicurazione che emette la polizza per l'assicurazione RC auto, il contraente possa stipulare anche contratti di durata superiore all'anno, ad esempio mediante polizze ad hoc con le case costruttrici.
      L'articolo 12 prevede che, relativamente alle assicurazioni per la responsabilità civile professionale rivolte a tutti i professionisti, sia inserita l'offerta di copertura con garanzia priva delle clausole che limitano la medesima prestazione assicurativa soltanto ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. In particolare, analogamente a quanto previsto nello schema di decreto del Presidente della Repubblica con cui si disciplina l'accesso alla copertura assicurativa per le professioni sanitarie, nella norma proposta, anche per tutti gli altri professionisti, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, è individuata la possibilità che i contraenti possano accettare coperture che escludano la formula claims made.
      L'articolo 13 introduce una serie di interventi di coordinamento in materia assicurativa e ulteriori modifiche al CAP, resi necessari dalla modifica del quadro ordinamentale ovvero da sopraggiunte esigenze tecniche di coordinamento formale dei testi normativi. In particolare, si segnala la norma adottata in risposta all'esigenza, largamente avvertita, di fornire maggiori garanzie risarcitorie in caso di sinistri che coinvolgono mezzi di trasporto di passeggeri.
      Vengono modificati i massimali minimi di garanzia per la stipulazione dei contratti in adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Gli attuali massimali minimi di legge sono regolati dall'articolo 128 del CAP, nel rispetto delle condizioni minime di assicurazione stabilite dalla V direttiva dell'Unione europea in materia di RC auto che, dopo aver fissato i massimali minimi, lascia gli Stati membri liberi di optare per massimali di legge superiori. L'attuale valore, generalizzato per tutti i veicoli, è di 5 milioni di euro per danni a persone e di 1 milione di euro per danni a cose. Prima della liberalizzazione tariffaria del 1994, i massimali erano diversificati per categorie di veicoli, con massimali più elevati per gli autobus adibiti al trasporto di passeggeri. Ciò considerato, la modifica prevista eleva i massimali per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati, rivelatesi non sufficientemente consistenti a fronte di eventi di particolari eccezionalità e gravità.
      Il CAP è novellato, tra l'altro, nella parte riguardante la disciplina del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. La norma proposta aumenta – dal 5 al 15 per cento del premio imponibile incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento del relativo obbligo di assicurazione – il limite massimo entro cui può essere fissato il contributo che le imprese di assicurazione sono tenute a versare annualmente alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP Spa per le esigenze del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. L'attuale percentuale massima di contribuzione, fissata dall'articolo 303 del CAP, non è infatti sufficiente a coprire le esigenze finanziarie del Fondo, che si trova pertanto a operare in una situazione di squilibrio strutturale e che ha registrato, già in fase di chiusura dell'esercizio 2007, un disavanzo di 695.000 euro circa, che risulta confermato e incrementato negli esercizi successivi. La stessa Corte dei conti ha annualmente evidenziato, a partire dal 2005, in sede di relazione al Parlamento sui risultati del controllo sulla gestione finanziaria della CONSAP Spa, l'esigenza di un intervento normativo per garantire l'equilibrio strutturale del Fondo. L'aumento del contributo, che almeno per qualche anno dovrebbe essere portato fino alla misura del 15 per cento del premio imponibile, è stato già in passato valutato dal Comitato di gestione del Fondo come idoneo a riportare il Fondo stesso in situazione di equilibrio e determinerebbe comunque aumenti estremamente contenuti in valore assoluto dei premi assicurativi (che il predetto Comitato ha stimato in un aggravio di circa 1 o 2 euro l'anno per ogni cacciatore assicurato). Peraltro il semplice aumento del limite di contribuzione elimina un impedimento normativo alla principale e più logica soluzione di tale disavanzo strutturale, ma non determina automaticamente e permanentemente un aumento del contributo stesso e non esclude che possa concretamente disporsi un aumento più contenuto o che possano in seguito essere valutate anche altre soluzioni alternative tra quelle pure suggerite dal predetto Comitato (ad esempio una contribuzione straordinaria al Fondo alimentata con altre forme di imposizione a carico di altri soggetti comunque interessati all'esercizio dell'attività venatoria, quali i produttori o i commercianti di armi) o dalle associazioni di settore.
      Con l'occasione, sia per tale disposizione sia per la corrispondente disposizione relativa al Fondo di garanzia per le vittime della strada (articolo 285 del CAP), la norma è riformulata in termini corrispondenti alla corretta interpretazione del testo normativo vigente che, quando rinvia all'apposito regolamento ministeriale la determinazione della misura del contributo precisando che deve a tale fine tenersi conto del rendiconto annuale del Fondo, non può certamente essere intesa nel senso letterale come diretto rinvio della determinazione del contributo a un regolamento ministeriale (per tutti i regolamenti previsti dal codice è infatti stabilito all'articolo 355 un unico termine di adozione e non un termine annuale), ma come rinvio al regolamento per l'individuazione delle modalità puntuali di tale determinazione annuale con atto amministrativo. In tal senso, peraltro, la norma è stata già interpretata con il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98 (articoli 8 e 31), adottato previo parere favorevole del Consiglio di Stato.
      L'articolo 287 prevede che le richieste di risarcimento del danno poste a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada siano presentate sia all'impresa designata che alla CONSAP Spa. La disposizione, finalizzata sostanzialmente a garantire alla CONSAP Spa un'adeguata conoscenza delle attività in corso da parte delle imprese designate, anche ai fini delle verifiche e dei controlli, si è dimostrata nella sua attuale formulazione fonte di intralci e di sovrapposizioni operative, non rendendo chiari le rispettive responsabilità di informazione e i conseguenti termini di adempimento.
      Per superare tali limiti, salvaguardando però l'esigenza informativa della CONSAP Spa, la formulazione del citato articolo 287 viene modificata al comma 1, e per coerenza anche al comma 2, precisando che la richiesta di risarcimento va presentata all'impresa delegata, inviandone copia contestualmente alla CONSAP Spa, il che, operativamente, si realizza indirizzando per competenza la relativa lettera raccomandata a tale impresa delegata e, solo per conoscenza, alla CONSAP Spa.
      Viene, ancora, introdotta una serie di norme volte a rafforzare l'attività dell'IVASS in materia di lotta alle frodi, avuto riguardo agli obblighi di comunicazione in capo alle imprese, nonché per la gestione e la fruizione dei dati raccolti dall'Archivio informatico antifrode in fase di costituzione presso l'IVASS e previsto dal citato decreto-legge n. 179 del 2012. La norma introduce, poi, un vincolo di verifica periodica a carico dell'IVASS volto a rivedere il criterio di efficienza produttiva per le imprese, nell'ambito del sistema di risarcimento diretto, entro i diciotto mesi successivi all'entrata in vigore della disposizione, qualora non sia stato garantito un effettivo recupero di efficienza nella gestione dei sinistri, da parte delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.
      L'articolo 14 prevede sistemi di monitoraggio, controllo e sanzione da parte dell'IVASS, avuto riguardo al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, informativa e trasparenza previsti dagli articoli da 1 a 13 a carico delle imprese di assicurazione.
      L'articolo 15, relativo ai fondi pensione, chiarisce che la mobilità delle posizioni individuali è assicurata dalla legge e che non possono essere previsti restrizioni o condizionamenti in sede di contrattazione collettiva, con particolare riferimento alla portabilità dei contributi pensionistici anche per la quota a carico del datore di lavoro e per la possibilità dei fondi negoziali di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Ulteriori misure garantiscono la libertà di scelta del lavoratore nella gestione della propria posizione individuale, anche mediante anticipi in caso di inoccupazione per lunghi periodi.
      L'articolo 16 apporta integrazioni all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nella parte dedicata ai contratti con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica.
      In particolare, al comma 1, la lettera a) favorisce la trasparenza, al momento dell'adesione a contratti di fornitura di servizi di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, di tutte le tipologie di oneri che il cliente deve sopportare per il recesso o per il cambio di gestore. Inoltre, la medesima lettera a) prevede l'invio dei dati concernenti la composizione di ciascuna voce di costo e la rispettiva giustificazione economica, da parte degli operatori, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, così da permettere al regolatore un più efficace controllo preventivo delle spese richieste per il recesso.
      La lettera b) aggiunge al comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 7 del 2007 i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. Il comma 3-bis statuisce che le modalità di recesso dal contratto e il passaggio a un altro operatore devono essere semplici e di immediata attuazione e, soprattutto, analoghe alle forme utilizzate per l'attivazione di un contratto, così da facilitare il recesso. Il comma 3-ter prevede che la durata massima del contratto in caso di offerte promozionali non possa essere superiore a ventiquattro mesi e che in caso di risoluzione anticipata si applichino i medesimi obblighi informativi, anche nei confronti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore previsti per il recesso, nonché la proporzionalità dell'eventuale penale al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.
      Il comma 3-quater impone ai gestori dei servizi di telefonia l'obbligo di acquisire il consenso del cliente ai fini dell'addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi.
      La lettera c) demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di stabilire le modalità attuative della disposizione recata dal citato comma 3-quater.
      La lettera d) estende il potere sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche alle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.
      L'insieme delle modifiche proposte, nel facilitare la migrazione dei consumatori da un operatore all'altro, mira a creare un mercato più efficiente, flessibile e aperto promuovendo, contestualmente, la capacità concorrenziale del settore anche a beneficio del cliente finale. In particolare, una più marcata trasparenza dei costi di recesso (anche dalle promozioni) rende edotto il cliente finale dei vantaggi e dei costi complessivi derivanti dalle offerte, da un lato, e limita il potere degli operatori di vincolare i clienti, dall'altro.
      L'articolo 17 mira a semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile prevedendo la possibilità di procedere telematicamente all'identificazione indiretta del cliente e a tutte le operazioni necessarie al passaggio, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
      L'articolo 18 dispone l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, che disciplina aree di attività finora affidate in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste italiane Spa) per esigenze di ordine pubblico. Con l'abrogazione della riserva postale vengono aperti al confronto concorrenziale i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e le comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il superamento della riserva sugli atti giudiziari risponde all'esigenza di ampliare ulteriormente gli spazi di concorrenza nel mercato del recapito postale, anche alla luce delle importanti evoluzioni del settore e dei recenti interventi che hanno portato, da un lato, a recepire le indicazioni della Commissione europea in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014) e dall'altro a ridefinire le modalità di erogazione del servizio pubblico (legge di stabilità 2015). In tal modo l'Italia normalizza la propria situazione nel panorama europeo dei servizi postali: oltre al nostro Paese, una riserva di legge sul recapito degli atti giudiziari è presente infatti soltanto in Portogallo e in Ungheria, mentre 25 dei 28 Stati membri dell'Unione europea hanno provveduto a liberalizzare tale segmento in coerenza con la terza direttiva postale. L'eliminazione della residua area di riserva è inoltre funzionale al processo di privatizzazione dell'operatore del servizio universale, la società Poste italiane Spa, in quanto consente di rimuovere un elemento potenzialmente distorsivo della concorrenza, la cui permanenza male si concilia con i cambiamenti connessi all'ingresso di soci privati nel capitale della medesima società Poste italiane Spa, come del resto raccomandano le linee guida dell'OCSE sulle privatizzazioni (Privatization in the 21st Century: Summary of Recent Experiences, 2010).
      Il comma 2 dell'articolo 18 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, a norma dell'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo e sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi sopra indicati determinando altresì i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.
      L'articolo 19 abroga la disciplina transitoria di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa alla fornitura di gas per i clienti finali domestici, al fine di superare il regime di definizione amministrativa delle tariffe per la vendita finale di gas naturale (cosiddetto regime di maggior tutela). La liberalizzazione operata con la norma consente lo sviluppo di dinamiche concorrenziali idonee a generare, nel medio periodo, significative diminuzioni dei prezzi per i consumatori, nonché un'evoluzione del modello di business degli operatori nel mercato della vendita. Ciò in quanto, nel caso del mercato del gas, l'obiettivo è quello di superare l'attuale disciplina transitoria della maggior tutela, in virtù della quale i consumatori domestici di gas, qualora non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero, sono approvvigionati a condizioni stabilite trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. A quasi venti anni dall'avvio della liberalizzazione nel settore (iniziata con il cosiddetto decreto Letta del 2000 per il gas) sembra che il mercato abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità per poter distinguere il sostegno alle famiglie in condizioni disagiate, che viene confermato, tra l'altro, attraverso gli strumenti esistenti del bonus gas, da una forma generalizzata di tutela per tutti i consumatori di piccole dimensioni.
      L'articolo 20 abroga la disciplina transitoria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, relativa alla fornitura di energia elettrica, con riferimento sia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, sia ai consumatori finali civili. La liberalizzazione operata con la norma consente lo sviluppo di dinamiche concorrenziali idonee a generare, nel medio periodo, significative diminuzioni dei prezzi per i consumatori, nonché un'evoluzione del modello di business degli operatori nel mercato della vendita. Ciò in quanto, nel caso del mercato elettrico, l'obiettivo è quello di superare l'attuale disciplina transitoria della maggior tutela, in virtù della quale i piccoli consumatori industriali e domestici di energia elettrica, qualora non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero, sono approvvigionati a condizioni stabilite trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. A quasi venti anni dall'avvio della liberalizzazione nel settore (iniziata con il cosiddetto decreto Bersani del 1999 per l'energia elettrica) sembra che il mercato abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità per poter distinguere il sostegno alle famiglie in condizioni disagiate, che viene confermato, tra l'altro, attraverso gli strumenti esistenti del bonus elettrico, da una forma generalizzata di tutela per tutti i consumatori di piccole dimensioni.
      L'articolo 21 rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per l'adozione di tutte le disposizioni necessarie a garantire che il graduale superamento del regime di maggior tutela avvenga a condizioni favorevoli per i consumatori. Anche alla luce delle recenti risultanze ottenute dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nell'ambito del suo monitoraggio sull'andamento dei prezzi, si ritiene infatti di dover garantire la massima gradualità nella riduzione del perimetro della tutela, sia individuando una decorrenza differita nel tempo (1 gennaio 2018), sia prevedendo la rapida adozione di misure attuative finalizzate a superare le residue criticità legate, per esempio, alla posizione dominante di taluni operatori verticalmente integrati, alla necessità di garantire il completo funzionamento del Sistema informativo integrato, alla necessità di assicurare che tutti i consumatori siano pienamente informati, all'adeguamento delle procedure di switching, fatturazione e comunicazione dei dati tra operatori e clienti e tra operatori della distribuzione e operatori della vendita eccetera. In particolare, l'articolo si riferisce al monitoraggio transitorio dei prezzi retail nelle fasi precedenti e immediatamente successive all'abolizione dei prezzi di riferimento, nonché all'introduzione di obblighi informativi in favore dei piccoli consumatori interessati dal provvedimento. Inoltre, consente l'adozione di misure volte a eliminare i fattori potenzialmente distorsivi della concorrenza quali, per esempio, la separazione delle politiche di comunicazione e del marchio per le imprese verticalmente integrate (brand unbundling), la piena operatività del Sistema informativo integrato, come già detto, e l'adozione delle conseguenti misure anti-morosità per evitare fenomeni di «selezione avversa», nonché la garanzia dell'efficacia, efficienza, trasparenza e puntualità delle operazioni di switching e di fatturazione. Obiettivo dell'articolo è garantire che il perseguimento delle finalità citate, la cui attuazione spetta all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sia coordinato con la data del 1 gennaio 2018, quando gli attuali meccanismi di tutela saranno pienamente superati, peraltro in linea con le indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea [COM(2015) 80 del 25 febbraio 2015] in materia di Unione dell'energia.
      L'articolo 22 modifica il comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati a tutta una serie di vincoli tra cui quelli che prevedono obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto o l'idrogeno, eliminando l'inciso «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo». Da tale soppressione consegue che i vincoli non possono essere previsti a prescindere dal fatto che l'obbligo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti comporti ostacoli od oneri eccessivi alle finalità dell'obbligo. Inoltre eventuali obblighi non possono essere previsti in maniera discriminatoria a carico dei soli nuovi entranti, senza essere contestualmente imposti anche ai soggetti già presenti sul mercato. La valutazione di proporzionalità dell'obbligo non era sufficiente a rimuovere l'asimmetria tra oneri (e la conseguente barriera all'entrata) a carico dei soggetti che volessero fare il proprio ingresso nel settore.
      L'articolo 23 intende eliminare gli eccessivi costi relativi ai servizi di assistenza telefonica per i clienti, imposti dagli istituti bancari e dalle società di carte di credito attraverso i cosiddetti numeri verdi, con l'obiettivo di allineare tali costi a quelli della tariffazione ordinaria urbana.
      L'articolo 24, in linea con le indicazioni fornite dalla direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, nonché in analogia con i sistemi di comparazione già presenti nel mondo assicurativo, prevede la realizzazione di un sito internet gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, volto a favorire la creazione di un sistema informativo che consenta al consumatore di comparare i prezzi offerti dai diversi prestatori di servizi di pagamento. Tale sistema informativo costituirebbe un mezzo efficace per consentire ai consumatori di valutare in un'unica prospettazione le diverse offerte di conto di pagamento, offrendo informazioni chiare e concise e allo stesso tempo complete ed esaurienti. Esso mira a includere la più vasta gamma possibile di offerte in modo da fornire una panoramica rappresentativa che copra una parte significativa del mercato.
      L'articolo 25 reca integrazioni all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, estendendo la normativa (in precedenza limitata alle polizze sulla vita e che comunque prevede che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, qualora condizionino l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, siano tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi) a tutte le polizze assicurative connesse e contestuali all'erogazione di mutui ovvero di credito al consumo.
      Lo stesso articolo introduce nel citato articolo 28 un apposito comma (comma 1-bis) che prevede l'irrogazione da parte dell'IVASS di una sanzione, a carico delle banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del CAP (con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000) e un ulteriore comma (comma 3-bis) che dispone che, in ogni caso, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della possibilità prevista dal medesimo comma 1 di reperire sul mercato la polizza richiesta.
      L'articolo 26 incide sulla professione forense, rivedendo in alcuni punti la recente legge di settore (legge 31 dicembre 2012, n. 247), al fine di assicurare una maggiore concorrenza all'interno del comparto.
      In tal senso, in merito alla costituzione di associazioni tra gli avvocati, le lettere a), b) e c) del comma 1 eliminano le limitazioni territoriali legate al domicilio del professionista abrogando la disposizione che impone agli avvocati associati di avere il domicilio professionale presso la sede dell'associazione tra professionisti e il divieto per l'avvocato di aderire a più di un'associazione; di conseguenza viene eliminata anche la fattispecie dell'illecito disciplinare collegata a tale obbligo di domiciliazione. Con la lettera d) (che introduce nella legge n. 247 del 2012 un apposito articolo dedicato all'esercizio in forma societaria), inoltre, si interviene, in linea con la disciplina generale in materia di società tra professionisti, prevedendo la possibilità dell'ingresso di soci di capitale. Restano fermi, tuttavia, l'obbligo del rispetto del codice deontologico forense nonché la competenza in materia disciplinare dell'ordine di appartenenza. Conseguentemente, la lettera e) abroga l'articolo 5 della legge n. 247 del 2012 che prevedeva una delega in materia, mai esercitata. La lettera f), infine, chiarisce che l'obbligo di fornire il preventivo della parcella per la prestazione professionale vige in ogni caso e non è subordinato a un'esplicita richiesta in tale senso da parte dell'assistito.
      Con l'articolo 27, al fine di garantire che la distribuzione delle sedi dei notai sia orientata al corretto soddisfacimento della domanda, è modificato l'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sopprimendo il riferimento, ai fini della definizione del numero e della residenza dei notai per ciascun distretto, alla quantità degli affari e alla garanzia di «un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali».
      Ulteriori misure per l'aumento della concorrenza nel notariato sono previste dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 27 in esame, entrambe finalizzate ad ampliare il bacino di riferimento (a livello regionale) per la stipulazione degli atti da parte del singolo notaio. In tal modo si favorisce la mobilità della domanda di servizi notarili; la finalità di favorire l'offerta di servizi notarili è perseguita dalle disposizioni di cui alla lettera d), che allineano le norme sulla pubblicità dei compensi notarili a quanto previsto per le altre professioni.
      Con l'articolo 28 si prevede una disciplina speciale per le compravendite immobiliari relative a beni immobili destinati ad uso non abitativo di valore catastale inferiore a 100.000 euro (nonché per la donazione, la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni), per i quali l'atto scritto può vedere autenticate le relative sottoscrizioni anche da parte di avvocati abilitati al patrocinio purché muniti di copertura assicurativa almeno pari al valore del bene oggetto del contratto.
      La soglia posta a 100.000 euro fa riferimento a una parte consistente del mercato immobiliare, senza tuttavia riferirsi alla sua globalità, anche per non aggravare l'onere assicurativo comunque ricadente sui professionisti che possono intervenire in alternativa al notaio.
      Il risultato è quindi di grande beneficio per il consumatore, in termini sia di riduzione dei costi, sia di libertà di scelta del professionista.
      Con l'articolo 29, in continuità con le innovazioni normative che hanno introdotto e poi modificato le modalità di costituzione della società a responsabilità limitata (SRL) semplificata, si prosegue nella strada della semplificazione, permettendo – a scelta dei soggetti che procedono alla costituzione – di utilizzare la scrittura privata, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese.
      L'articolo 30 prevede per una serie aggiuntiva di atti la possibilità, ulteriore rispetto all'atto pubblico e alla scrittura privata, di redazione dell'atto firmato con modalità digitali, conformemente a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, utilizzando modelli standard predisposti dal Ministro dello sviluppo economico. L'assistenza alla stipulazione dell'atto può essere fornita da un'ampia platea di soggetti, tra i quali figurano professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie comunque denominate, purché risultino a tal fine accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Vengono quindi dettati i requisiti per i soggetti interessati all'accreditamento di cui al comma 4. La medesima semplificazione è estesa ai contratti stipulati dalle parti senza l'assistenza di un intermediario e agli atti di costituzione di diritti parziali sulle quote sociali di società a responsabilità limitata di cui allo stesso articolo.
      L'articolo 31 chiarisce la validità, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nei rapporti interprivati, dei rapporti giuridici relativi a commesse ricevute da società di ingegneria aventi le forme della società di capitali.
      Lo stesso articolo abroga il comma 2 del citato articolo 24 che, prevedendo un apposito regolamento (mai emanato), aveva fatto dubitare degli effetti dell'abrogazione espressa del divieto di svolgere attività professionali in forma associata contenuto nell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
      L'articolo 32 rimuove il limite delle quattro licenze in capo a un identico soggetto, attualmente previsto nel settore delle farmacie, in modo da consentire economie di scala tali da condurre all'abbassamento dei costi per il consumatore, e consente l'ingresso di soci di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia detenuta da un privato.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).
Capo I
FINALITÀ

Articolo 1.

        La disposizione ricollega i princìpi ispiratori del disegno di legge alla norma istitutiva della legge annuale sulla concorrenza (articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99). Trattasi di norma di carattere puramente ordinamentale che, di conseguenza, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Capo II
ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE

        Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono di carattere puramente ordinamentale e, di conseguenza, non comportano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13.

        I commi da 1 a 4 recano disposizioni di tipo ordinamentale e, di conseguenza, non comportano oneri per la finanza pubblica.

        Il comma 2, lettera f), modifica l'articolo 316 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 (CAP), incrementando l'importo delle sanzioni originariamente previste dalla norma. Considerato che tali importi, ai sensi dell'articolo 328 del medesimo CAP, sono destinati a incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

        Il comma 5, lettera a), è volto a rafforzare la gestione e la fruizione dei dati raccolti dall'Archivio informatico antifrode in fase di costituzione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), mettendo in correlazione il suddetto Archivio, in aggiunta alle altre banche dati già previste dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia. Le banche di dati da correlare restano in proprietà e in gestione dei soggetti pubblici distinti. La disposizione non comporta pertanto aggravi per la finanza pubblica in quanto agli adempimenti connessi provvedono le amministrazioni interessate con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14.

        La disposizione prevede sistemi di monitoraggio, controllo e sanzione da parte dell'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della

concorrenza e del mercato, avuto riguardo al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, informativa e trasparenza previsti dagli articoli da 1 a 13 a carico delle imprese di assicurazione.

        L'attività in oggetto corrisponde a quanto sostanzialmente già esercitato dalle amministrazioni pubbliche interessate a legislazione vigente: dalla disposizione non derivano, pertanto, oneri per la finanza pubblica e in tal senso al comma 3 è prevista apposita clausola di invarianza finanziaria.

        Il comma 2, inoltre, modifica il comma 4 dell'articolo 328 del CAP, prevedendo che le entrate delle sanzioni previste dal nuovo articolo 145-bis dello stesso codice, introdotto dall'articolo 8 del disegno di legge, siano versate alla CONSAP Spa – Gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Trattandosi di nuove sanzioni la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 15.

        La disposizione in relazione ai fondi pensione chiarisce che la mobilità delle posizioni individuali è assicurata dalla legge e che non possono essere previsti restrizioni o condizionamenti in sede di contrattazione collettiva, con particolare riferimento alla portabilità dei contributi pensionistici anche per la quota a carico del datore di lavoro e per la possibilità dei fondi negoziali di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento.

        Dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Una maggiore dinamica concorrenziale nella previdenza complementare potrebbe, anzi, contribuire alla sostenibilità di lungo termine del settore della previdenza complementare. In merito alla possibilità di anticipare la liquidazione dell'accantonamento previdenziale per i lavoratori inoccupati, le modalità e il trattamento tributario vengono allineati a quanto previsto per l'anticipo del trattamento di fine rapporto.

Capo III
COMUNICAZIONI

Articolo 16.

        La disposizione è di carattere puramente ordinamentale e, di conseguenza, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 17.

        La disposizione mira a semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile attraverso la previsione di misure predisposte con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'attività in oggetto ha formalmente

carattere ordinamentale, trattandosi dell'emanazione di norme di regolamentazione da parte dei Ministri interessati. Ad ogni modo, con apposita clausola di invarianza finanziaria, viene espressamente previsto che dalle disposizioni dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo IV
SERVIZI POSTALI

Articolo 18.

        Dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività previste corrispondono sostanzialmente a quelle già esercitate dalle amministrazioni pubbliche a legislazione vigente. L'abolizione dell'esclusività del servizio affidato alla società Poste italiane Spa è compensata con l'incremento dell'offerta di servizio conseguente alla liberalizzazione.

Capo V
ENERGIA

Articolo 19.

        L'articolo riguarda le modalità di approvvigionamento del gas naturale per i consumatori domestici, i quali dovranno sottoscrivere contratti sul libero mercato.

Articolo 20.

        L'articolo riguarda le modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica per i piccoli consumatori industriali e per i consumatori domestici, i quali dovranno sottoscrivere contratti sul libero mercato.

Articolo 21.

        La norma incide unicamente su modalità organizzative del settore elettrico e del gas naturale e non ha effetto diretto sui prezzi o sulle scelte di consumo.

Articolo 22.

        La norma incide unicamente sulle condizioni per l'ingresso sul mercato di nuovi entranti.

        Dall'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale.

Capo VI
SERVIZI BANCARI

        Dall'attuazione degli articoli 23 e 25 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale.

Articolo 24.

        In linea con le indicazioni fornite dalla direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, la disposizione prevede la realizzazione di un sito internet gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, volto a favorire la creazione di un sistema informativo che consenta al consumatore di comparare i prezzi offerti dai diversi prestatori di servizi di pagamento.

        All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Capo VII
SERVIZI PROFESSIONALI

        Dall'attuazione degli articoli 26, 27, 29 e 31 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale.

Articolo 28.

        Viene prevista una disciplina speciale per le compravendite immobiliari relative a beni immobili destinati ad uso non abitativo di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, inferiore a 100.000 euro (nonché per la donazione, la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni), per i quali l'atto scritto può vedere autenticate le relative sottoscrizioni anche da parte di avvocati abilitati al patrocinio, purché muniti di copertura assicurativa almeno pari al valore del bene oggetto del contratto.

        La soglia di 100.000 euro fa riferimento a una quota del mercato immobiliare, che può essere stimata, prudenzialmente, in misura complessiva non superiore a un numero di 110.000 transazioni annue per trasferimenti di beni immobili ad uso non abitativo, ivi compresi gli atti aventi ad oggetto modificazioni dei diritti sui medesimi beni, nonché le donazioni e l'accensione di mutui ipotecari.

        Dal punto di vista finanziario è presumibile ipotizzare una perdita di gettito per le casse degli archivi notarili, in ragione del venire meno dei contributi che i notai versano mensilmente attraverso l'applicazione di specifiche aliquote contributive calcolate sull'ammontare degli onorari repertoriali e determinate con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato. In mancanza di

dati analitici specifici, è possibile effettuare una stima dei citati effetti finanziari attraverso l'analisi dei bilanci degli archivi notarili, allegati allo stato di previsione del Ministero della giustizia, che evidenziano una previsione di entrata pari a 275 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e a 315 milioni di euro per l'anno 2015 (capitolo 133 «Riscossione di onorari e contributi per conto della Cassa nazionale del notariato», cui corrisponde la voce di spesa del capitolo 162 «Versamento di quote di onorari e di contributi alla Cassa nazionale del notariato»), con una media annua del triennio 2013-2015 di 288 milioni di euro.

        Ciò posto, si rappresenta che le minori entrate che potrebbero registrarsi a fronte del venire meno delle 110.000 transazioni, stimate nella misura dell'8 per cento, ammonterebbero a circa 23 milioni di euro all'anno e sarebbero in ogni caso compensate dal corrispondente minor versamento alla Cassa nazionale del notariato, senza incidere sul sostanziale equilibrio del bilancio degli archivi notarili, tenuto anche conto che per l'esercizio finanziario 2013 (dati ufficiali di consuntivo) vi è un avanzo di gestione determinato in 25.239.531,74 euro.

        Il comma 2, inoltre, specifica che le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria, pertanto con effetti di sostanziale neutralità finanziaria.

        Infine il comma 3, a tutela degli interessi dell'erario – similmente a quanto avviene in caso di atti redatti da notai o da altri pubblici ufficiali –, dispone la responsabilità solidale degli avvocati in relazione alla liquidazione e al pagamento delle imposte inerenti agli atti da essi redatti.

        Per tutto quanto esposto l'articolo 28 non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 30.

        Comma 1. Si prevede che gli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata e la costituzione di diritti parziali sulle stesse possano essere redatti anche in formato elettronico e sottoscritti con firma elettronica qualificata; la trasmissione dei citati atti ai competenti uffici del registro delle imprese avviene attraverso un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto la predisposizione dei suddetti modelli standard costituisce attività istituzionale delle amministrazioni interessate e in tal senso il comma 8 reca l'apposita clausola di invarianza finanziaria.

        Commi 2 e 3. Si dispone che gli atti e le denunzie per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possano essere firmati digitalmente e trasmessi in via telematica agli uffici del registro delle imprese, anche per mezzo di un intermediario cui conferire potere di rappresentanza all'adempimento attraverso un modello standard tipizzato

con decreto del Ministro dello sviluppo economico. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto la predisposizione del suddetto modello standard costituisce attività istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e in tal senso il comma 8 reca l'apposita clausola di invarianza finanziaria.

        Commi da 4 a 6. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, riguardanti la procedura di accreditamento del potere di rappresentanza di cui ai commi da 1 a 3, che non comportano effetti per la finanza pubblica.

        Comma 7. Per i contratti di cui al comma 1 viene generalizzata la procedura semplificata di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per l'autoliquidazione dell'imposta di registro e per la forfettizzazione dell'imposta di bollo. Inoltre, a tutela dell'interesse dell'erario, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. La norma, di conseguenza, non comporta effetti per la finanza pubblica.

Capo VIII
SERVIZI SANITARI

Articolo 32.

        La disposizione è di carattere puramente ordinamentale e, di conseguenza, non comporta oneri per la finanza pubblica.


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ANALISI TECNICO-NORMATIVA


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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


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DISEGNO DI LEGGE
Capo I
FINALITÀ
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Capo II
ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE
Art. 2.
(Obbligo a contrarre).

      1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
      «1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
      1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.


      1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate».

      2. Ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Art. 3.
(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore).

      1. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
      «Art. 132-bis. – (Obblighi informativi degli intermediari). – 1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.
      2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet

dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.
      3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli.
      4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo in favore dell'assicurato.

      Art. 132-ter. – (Sconti obbligatori). – 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:

          a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;

          b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

          c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato

nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;

          d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione rinunciano, in deroga alle disposizioni del libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento;

          e) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione;

          f) qualora non si applichi quanto previsto dalla lettera e), nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione si impegnano ad accettare un risarcimento per equivalente pari a quanto previsto nella comunicazione di cui al comma 4, fornendo, in caso di sinistro, informazioni relativamente al soggetto che procederà alla riparazione e stabilendo un termine massimo per consentire all'impresa di assicurazione di verificare la stima dell'ammontare del danno prima che le riparazioni siano effettuate.

      2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.
      3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione,

sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
      4. L'impresa di assicurazione che offre al contraente la facoltà di cui al comma 1, lettera e), comunica all'IVASS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di una nuova tariffa, l'entità della riduzione del premio prevista. Nella medesima comunicazione, l'impresa di assicurazione identifica la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offre tale facoltà a tutti i contraenti e dimostra l'adeguatezza della propria rete di riparatori convenzionati, in termini sia di copertura territoriale sia di congruità operativa e assistenziale».
Art. 4.
(Trasparenza delle variazioni del premio).

      1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».

Art. 5.
(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito).

      1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4-bis, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una

classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto»;

          b) al comma 4-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»;

          c) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
      «4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

Art. 6.
(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).

      1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143 e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità

di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
      3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
      3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».
Art. 7.
(Risarcimento del danno non patrimoniale).

      1. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

      «Art. 138. – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella

unica per tutto il territorio della Repubblica:

          a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

          b) del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

      2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti princìpi e criteri:

          a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

          b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

          c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

          d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

          e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 139.

      3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
      4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».

      2. Fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal presente articolo, è adottato secondo la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.
      3. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 139. – (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità) – 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

          a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale

in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;

          b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

      2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
      3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
      4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
      5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
      6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».
Art. 8.
(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici).

      1. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
      «Art. 145-bis. – (Valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici). – 1. Quando uno dei

veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
      2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati “provider di telematica assicurativa”, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
      3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.
      4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
      5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
      6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».
Art. 9.
(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative).

      1. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Resta salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o di denuncia.».
Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento).

      1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
      «Art. 149-bis. – (Trasparenza delle procedure di risarcimento). – 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni.
      2. Nei casi in cui l'assicurato ha accettato di esercitare la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera e), il danneggiato diverso dall'assicurato può comunque

rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa di autoriparazione convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. In assenza di riparazione, le somme dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente al danneggiato diverso dall'assicurato, nei limiti dei costi di riparazione preventivati dalle imprese in convenzione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene; in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e di immatricolazione di un altro veicolo».
Art. 11.
(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale).

      1. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell'assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

Art. 12.
(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale).

      1. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura».
Art. 13.
(Interventi di coordinamento in materia assicurativa).

      1. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.
      2. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 10.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;

          b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i

sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;

          c) all'articolo 285, comma 4, le parole: «la misura del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo»;

          d) all'articolo 287, commi 1 e 2, le parole: «all'impresa designata ed alla CONSAP» sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa designata, inviandone contestualmente copia alla CONSAP»;

          e) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;

          f) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:
      «Art. 316. – (Obblighi di comunicazione). – 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila».

      3. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016 e sono raddoppiati a decorrere dal 1 gennaio 2017.
      4. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 29, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
      «1-bis. L'IVASS definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»;

          b) all'articolo 32, il comma 3-quater è abrogato;

          c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.

      5. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 , n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,»;

          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente».

Art. 14.
(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).

      1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta in relazione alle disposizioni di cui al periodo precedente.
      2. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
      «4. Le sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono versate alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».

      3. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.
(Portabilità dei fondi pensione).

      1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3-bis. Le fonti istitutive delle forme

pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1»;

          b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza»;

          c) all'articolo 14:

              1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6»;

              2) al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.».

Capo III
COMUNICAZIONI
Art. 16.
(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche).

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.»;
      b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
      «3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto.
      3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque l'eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.
      3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo»;

      c) al comma 4:

          1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del comma 3-quater»;

          2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater».

Art. 17.
(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità).

      1. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV
SERVIZI POSTALI
Art. 18.
(Apertura al mercato della comunicazione a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi

affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2016;

          b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2016;

          c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;

          d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2016;

          e) l'articolo 21, comma 3, è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2016.

      2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, comma 2, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui al medesimo articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

Capo V
ENERGIA
Art. 19.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).

      1. A decorrere dal 1 gennaio 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 20.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

      1. A decorrere dal 1 gennaio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, è abrogato.

Art. 21.
(Attuazione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono adottate le disposizioni per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 19 e 20, con particolare riferimento al monitoraggio dei prezzi nella fase precedente e successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, alla garanzia di piena informazione del consumatore in merito alla piena apertura del mercato, alle misure di contrasto della morosità, alla separazione delle politiche di comunicazione del marchio tra imprese verticalmente integrate, nonché alle ulteriori misure volte a facilitare la mobilità dei clienti e a garantire l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la puntualità delle operazioni di switching e di fatturazione.

Art. 22.
(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).

      1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono soppresse.

Capo VI
SERVIZI BANCARI
Art. 23.
(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti).

      1. Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.

Art. 24.
(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari).

      1. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti

bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.
      2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici.
      3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 25.
(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui).

      1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) al primo periodo, le parole: «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia contestuale all'erogazione del mutuo o del credito»;

              2) al secondo periodo, le parole: «sulla vita» sono soppresse;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta l'irrogazione da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), a carico delle medesime banche e dei medesimi istituti di credito e intermediari finanziari, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

          c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. In ogni caso, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della possibilità prevista dal medesimo comma 1 di reperire sul mercato la polizza richiesta. In caso di offerta di polizza assicurativa emessa da società appartenente al medesimo gruppo, fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo, in caso di polizza non abbinata a un prodotto finanziario».

Capo VII
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 26.
(Misure per la concorrenza nella professione forense).

      1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4:

              1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

              2) il comma 4 è abrogato;

              3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

          b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. – (Esercizio della professione forense in forma societaria). – 1. L'esercizio della professione forense in

forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.
      2. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
      3. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
      4. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;

          c) l'articolo 5 è abrogato;

          d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

Art. 27.
(Misure per la concorrenza nel notariato).

      1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 1:

              1) la parola: «corrispondano» è sostituita dalla seguente: «corrisponda»;

              2) le parole: «ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali» sono soppresse;

          b) all'articolo 26, secondo comma, le parole: «in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile» sono sostituite dalle seguenti: «in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni»;

          c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Egli non può esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dell'articolo 26»;

          d) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
      «c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai princìpi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».

Art. 28.
(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili adibiti ad uso non abitativo).

      1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.
      2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.
      3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi

atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.
      4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.
Art. 29.
(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata).

      1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «deve essere redatto per atto pubblico» sono inserite le seguenti: «o per scrittura privata»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3)».

Art. 30.
(Sottoscrizione digitale di taluni atti).

      1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui

all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
      2. In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.
      3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.
      4. L'atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      5. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.
      6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.
      7. Per i contratti di cui al comma 1 del presente articolo redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.
      8. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 31.
(Svolgimento di attività professionali in forma associata).

      1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 266 del 1997 tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile.
      2. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.

Capo VIII
SERVIZI SANITARI
Art. 32.
(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica).

      1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;

          b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

          c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;

          d) il comma 4-bis è abrogato.

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