Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2934 |
italiane, è possibile ottenerne il rapporto. Tale coefficiente è da applicare in proporzione inversa ai finanziamenti destinati alle scuole di ciascuna regione.
|
|
|
ITALIA |
|
|
Campania |
|
|
Sicilia |
|
|
Calabria |
|
|
Puglia |
|
|
Basilicata |
|
|
Sardegna |
|
|
Molise |
|
|
Abruzzo |
|
|
Umbria |
|
|
Marche |
|
|
Lazio |
|
|
Toscana |
|
|
Veneto |
|
|
Liguria |
|
|
Piemonte |
|
|
Friuli Venezia Giulia |
|
|
Lombardia |
|
|
Emilia-Romagna |
|
|
La presente proposta di legge è composta da otto articoli.
L'articolo 1 detta le disposizioni generali.
L'articolo 2 istituisce i nuclei NDA.
L'articolo 3 promuove i progetti di scuola aperta e diffusa.
Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano i progetti di scuola aperta e diffusa.
L'articolo 7 reca le disposizioni finali e l'articolo 8 prevede la copertura finanziaria degli oneri.
1. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche e i processi di innovazione didattica e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, a supporto delle reti di scuole nonché per favorirne l'interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una rete educativa nazionale e sono costituite, presso ogni regione, articolazioni territoriali della stessa rete, denominate nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per i NDA, con le relative infrastrutture, sono individuate d'intesa con le amministrazioni e con gli enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I NDA hanno lo scopo di esercitare autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.
2. La presente legge reca norme, altresì, in materia di ampliamento delle metodologie e delle pratiche per l'innovazione dell'offerta formativa e introduce, in quanto essenziali nell’iter scolastico formativo, i progetti di scuola aperta e di scuola diffusa per gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, a integrazione di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice con proprio decreto
una selezione ad evidenza pubblica, per titoli, da svolgere secondo i criteri e le modalità indicati al comma 4, atta a comporre la rete educativa nazionale in tutte le sue articolazioni territoriali. Ai fini dello svolgimento della procedura di selezione è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2015.a) studia, sperimenta e produce formule, metodologie e strumenti didattico-educativi volti all'applicazione dei più moderni risultati nel campo della ricerca di settore;
b) redige un rapporto biennale, da inviare al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle Commissioni parlamentari competenti e agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, contenente una pluralità di programmi di didattica innovativa e di offerte metodologiche e formative da promuovere negli spazi di autonomia; i NDA hanno il compito di supportare la redazione di progetti, compresi quelli di scuola aperta e di scuola diffusa, nonché di monitorare i processi di inserimento di tali progetti nei piani dell'offerta formativa per gli anni successivi in reti di scuole di ogni ordine e grado presenti nella regione di afferenza;
c) forma i docenti sulle principali tecniche applicate di didattica avanzata disponibili nel panorama scientifico contemporaneo mediante affiancamento all'attività didattica da svolgere negli spazi ove tali attività sono realizzate;
d) fornisce gli strumenti necessari affinché ciascun docente, terminato il percorso di formazione pratica, possa proporre attività qualitativamente valide per gli studenti, con particolare attenzione alle tematiche peculiari di ciascun territorio sede degli istituti scolastici;
e) accerta l'effettiva esecuzione delle attività di cui al presente comma e ne verifica la validità didattico-educativa in favore degli studenti attraverso appositi protocolli di valutazione.
3. I NDA sono composti, in proporzione al numero degli istituti scolastici presenti in ciascuna regione, da un minimo di dieci a un massimo di trenta componenti con mandato di durata quinquennale per un numero complessivo massimo di trecento componenti della rete educativa nazionale. Ciascun NDA elegge al proprio interno un presidente a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I componenti della rete educativa nazionale educativa nonché dei NDA sono individuati per il 50 per cento all'interno della componente docente degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, suddivisi sulla base della percentuale di personale docente per ogni ordine e grado impiegato, in ragione dei progetti scolastici e delle esperienze lavorative di didattica alternativa svolte, e per il 10 per cento tra i dirigenti scolastici, per il 20 per cento tra i docenti universitari e per il 20 per cento tra i ricercatori universitari, valutati sulla base delle pubblicazioni scientifiche prodotte su argomenti di pedagogia, psicologia, sociologia, educazione e formazione a carattere pratico-applicativo e innovazione tecnologica. Sulla base delle valutazioni di un'apposita commissione, composta da tre esperti in materia di didattica applicata, è redatta una graduatoria e sono selezionati i soggetti in numero pari ai posti da
assegnare.
5. I componenti di ciascun NDA sono esonerati dal servizio, anche parzialmente, e continuano a percepire lo stipendio relativo alla propria precedente mansione per tutta la durata dell'incarico.
6. È compito del direttore generale all'ufficio scolastico di ogni regione assegnare a ciascun NDA una sede per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo.
1. Allo scopo di favorire la formazione civica del cittadino, lo sviluppo di una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze,
esperienze e metodologie didattiche in continua evoluzione e conforme ai risultati delle ultime ricerche nel campo, nonché il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia, lo Stato e, per quanto di propria competenza, le regioni e gli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovono, come parte integrante dell'attività curriculare in stretta correlazione con la programmazione disciplinare e interdisciplinare:a) i progetti di scuola aperta mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche in giorni e in orari diversi da quelli della didattica convenzionale per attività educative avanzate e volte alla sperimentazione;
b) progetti di scuola diffusa finalizzati al superamento del concetto di aula e di edificio scolastico intesi come esclusivo spazio destinato all'apprendimento attraverso l'introduzione di esperienze didattiche da svolgere in altre sedi e in appositi spazi digitali.
2. Nel bilancio previsionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, a decorrere dall'anno 2015, un fondo denominato «Scuole aperte e diffuse», con una dotazione annua pari a 300 milioni di euro, destinato al finanziamento dei progetti di scuola aperta e di scuola diffusa. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le risorse di cui al presente comma sono assegnate a ciascuna regione in base al reddito pro capite regionale e all'indice della dispersione scolastica.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione annuale, sulla base dei progetti presentati, delle risorse alle istituzioni scolastiche, che nella redazione dei progetti
1. I progetti di scuola aperta si svolgono all'interno delle strutture scolastiche durante le ore pomeridiane o nei giorni festivi o di pausa dalla didattica e sono rivolte a studenti, genitori e all'intera comunità. Al fine di promuovere la massima partecipazione democratica alle iniziative didattiche integrative, i progetti possono essere proposti da reti di studenti e di genitori agli organi collegiali, ai sensi del comma 2, e possono coinvolgere le associazioni, i comitati, le aziende, gli enti locali e qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, presente sul territorio la cui opera possa contribuire al raggiungimento degli scopi generali e particolari di ciascun progetto mediante le procedure definite dai successivi commi.
2. I progetti di scuola aperta, ognuno dei quali proposto da un minimo del 20 per cento di studenti o del 20 per cento di genitori appartenenti alla scuola o alle reti di scuole, sono sottoposte a consultazione diretta e votate, a scrutinio segreto, dalle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, entro il 31 maggio di ciascun anno scolastico. L'informativa deve contenere il titolo, un breve riassunto, il piano economico delle spese, i soggetti coinvolti e il primo firmatario di ciascuna iniziativa oggetto di consultazione.
3. Le proposte di cui al comma 2 che ottengono la maggioranza relativa sono
1. La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado è espressione dell'autonomia didattica dei docenti e può esplicarsi come ricerca e realizzazione di innovazioni metodologico-didattiche, degli ordinamenti e delle strutture esistenti. I progetti di scuola diffusa sono finalizzati all'ampliamento della didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete da parte dello studente.
2. In accordo con gli enti locali per la stipulazione di apposite convenzioni di durata annuale o pluriennale, gli istituti scolastici, su deliberazione del collegio dei docenti, predispongono entro il 30 giugno di ogni anno, all'interno di ciascun piano orario, un programma che prevede, per l'anno scolastico successivo, una percentuale del monte ore curriculare complessivo, deciso dal collegio dei docenti, di didattica presso un'altra sede non convenzionale, in particolare all'aperto, al fine di trattare i temi peculiari di ciascun territorio.
3. Le sedi di cui al comma 2 sono luoghi pubblici di richiamo culturale, ambientale, paesaggistico, artistico o formativo che dispongono di spazi dedicati e attrezzati per accogliere gruppi di studenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'interno, e nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla normativa vigente, sono definite le linee guida per la realizzazione
1. Al fine di favorire la stimolazione multisensoriale e multimodale attraverso l'utilizzo di vari codici di comunicazione e l'inclusione di alunni con ogni tipo di disabilità, le scuole predispongono, nei limiti delle risorse ad esse assegnate, lo svolgimento di specifici moduli didattici in uno spazio digitale che rappresenta un luogo fisico integrato delle tecnologie multimediali attraverso il quale sviluppare l'attività didattica.
2. L'aula digitale è uno spazio dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti multimediali a supporto di metodologie e strategie didattiche alternative ed è dotata:
a) di una connessione wi-fi alla rete internet a banda larga;
b) di una lavagna interattiva digitale qualora non presente in ciascuna classe o di un computer che funge da server intra e internet con la funzione di collocare i
dispositivi di ciascuno studente all'interno di una rete dinamica e interattiva;c) di una postazione grafica con stampante 3D, anche in remoto, e con scanner;
d) di un numero adeguato di dispositivi della tipologia tablet PC posti in rete mediante i quali ciascuno studente può accedere ai contenuti proposti dal docente, scaricare il materiale didattico di volta in volta prodotto e interagire con docenti e con studenti dello stesso o di altri istituti scolastici in modo da collegare ogni componente della comunità scolastica nazionale in un network dinamico e in continua espansione.
3. Nell'ambito dei progetti di scuola diffusa, gli istituti scolastici promuovono e curano lo sviluppo di reti di docenti finalizzate alla redazione e alla produzione di testi scolastici multimediali disponibili on line gratuitamente per gli studenti e alla produzione di e-book ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare le disposizioni vigenti in materia autonomia delle istituzioni scolastiche.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 250.000 euro per l'anno 2015 per la selezione concorsuale di cui all'articolo 2, comma 1,
in 300.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, e in e 4.030.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per le supplenze necessarie per i componenti dei NDA di cui all'articolo 2, comma 4, si provvede tramite le entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».