Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2934


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LUIGI GALLO, MARZANA, VACCA, BRESCIA, SIMONE VALENTE, D'UVA, DI BENEDETTO, CHIMIENTI
Istituzione dei nuclei per la didattica avanzata e introduzione di progetti di scuola aperta e di scuola diffusa negli istituti scolastici di ogni ordine e grado
Presentata il 5 marzo 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La scuola è una grandissima risorsa sociale per il nostro Paese. La sua diffusione capillare sull'intero territorio nazionale riflette il ruolo cruciale che ricopre, da un lato, a livello culturale e, dall'altro, nel tramandare e consentire l'evoluzione delle tradizioni e dei valori di una comunità. Alla scuola sono deputati la diffusione del sapere, l'educazione dei giovani, l'incontro tra le generazioni, il confronto fra le culture, l'interscambio di linguaggi di comunicazione, la formazione civica del cittadino e la sua capacità di interagire e di cambiare la società a cui appartiene.
      La scuola statale, con le circa 44.700 (comprese le scuole pubbliche non statali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige; fonte banca dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anno 2011) strutture presenti sull'intero territorio, è anche il più grande patrimonio infrastrutturale di cui il nostro Paese è dotato.
      Un patrimonio unico di valore inestimabile, la cui vocazione dovrebbe essere quella di costituire una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, esperienze e metodologie, tuttora scarsamente valorizzato.
      Di questo lungo e necessario processo culturale è stato compiuto solo un primo passo, grazie al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 781 del 27 settembre 2013, e, come si vedrà in seguito, alla nascita di progetti finalizzati all'autoproduzione, da parte di gruppi di docenti, di testi scolastici che divengono così patrimonio disponibile e gratuito per l'intera comunità scolastica nazionale.
      Ciò che in questa sede si intende avanzare è, in sintesi, la proposta di strutturare una serie di interventi (che in prima analisi potrebbero apparire antitetici) volti, da un lato, all'utilizzazione delle strutture scolastiche affinché si aprano anche ad attività diverse dalla didattica convenzionale e, dall'altro, al superamento del concetto stesso di aula e di scuola intesa come unico spazio destinato all'apprendimento.
      Proprio allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche e i processi di innovazione didattica e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, a supporto delle reti di scuole nonché per favorirne l'interazione con il territorio, l'articolo 2 della presente proposta di legge istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una rete educativa nazionale, costituendo, presso ogni regione, articolazioni territoriali, denominate nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per gli NDA, con le relative infrastrutture, sono individuate d'intesa con le amministrazioni e gli enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I nuclei hanno lo scopo di esercitare autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.
      Ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del conseguente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 «Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regione e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione. [...] L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento» (articolo 1 del citato regolamento).
      All'interno di questa cornice normativa imperniata sull'autonomia si inseriscono, altresì i progetti di scuola aperta e di scuola diffusa, previsti dalla presente proposta di legge.
      In particolare, la scuola aperta, di cui all'articolo 4 della proposta di legge, ha il fine di aprire l'enorme mole di spazi scolastici agli studenti e alle loro famiglie così da consentire loro di frequentarli oltre i tempi canonici della didattica: il pomeriggio, il sabato, nei tempi di vacanza, in luglio e in settembre; apre al tessuto cittadino, accogliendo la popolazione e diventando uno snodo cruciale di aggregazione sociale; si offre alla funzione di realizzazione di percorsi di integrazione per le comunità straniere e per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali e di contrasto alla dispersione scolastica; ridona centralità alla figura dei genitori, che possono unirsi e confrontarsi in network aperti, e delle associazioni presenti sul territorio che, come comunità, sperimentano nuove forme di relazione improntate alla responsabilizzazione, alla fiducia reciproca e allo sviluppo di nuovi strumenti educativi, di nuove tecnologie e di una didattica innovativa.
      La scuola aperta è, dunque, un'esperienza di cittadinanza attiva attraverso cui i giovani sono educati all'attenzione per i beni comuni cosicché, una volta usciti dalla scuola, possano prendersi cura dell'intera collettività spinti da vero interesse nel miglioramento delle condizioni della propria comunità, locale e nazionale. La dispersione scolastica è diventata una vera emergenza nazionale e, inoltre, l'Italia risulta il Paese con il tasso NEET (Not in Education, Employment or Training) più elevato tra tutti i Paesi industrializzati, dopo la Spagna.
      Al fine di intervenire in maniera strutturale sul problema della dispersione scolastica, affrontato con una certa superficialità nell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la scuola aperta è, inoltre, una misura atta a prevenire, con progetti allo scopo destinati aderenti alla singolarità di ciascuna realtà locale, l'abbandono scolastico. Essa infatti incoraggia, nella progettazione degli interventi stessi, la partecipazione di reti di studenti e famiglie.
      Allo stato attuale, come previsto dall'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, le iniziative complementari dell’iter formativo sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
      Tali iniziative, poiché da ritenere misure in risposta a concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, sintesi delle necessità territoriali, devono essere proposte agli organi collegiali proprio da tali soggetti.
      Al fine di favorire la massima partecipazione democratica ai progetti e alle iniziative complementari (di cui la scuola aperta è una delle principali manifestazioni) si prevede l'istituzione di un apposito fondo.
      Le attività integrative extrascolastiche, proposte da un minimo del 20 per cento di studenti o del 20 per cento di genitori appartenenti alla scuola o alle reti di scuole, sono sottoposte a consultazione diretta e votate, a scrutinio segreto, dalle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico. La scheda elettorale dovrà contenere il titolo, un breve riassunto, il piano economico delle spese e il primo firmatario di ciascuna iniziativa. Le proposte che avranno ottenuto la maggioranza relativa (fino ad esaurimento del fondo messo a bando) sono inserite nel piano dell'offerta formativa dell'anno scolastico successivo in attuazione dell'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 («Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto»).
      I progetti di scuola aperta devono contenere, tra gli altri, almeno una iniziativa volta all'insegnamento e alla riscoperta della manualità, del fai da te, del corretto utilizzo di utensili domestici.
      Oltre che genitori e studenti, le iniziative di scuola aperta possono coinvolgere le associazioni, i comitati, le aziende, gli enti locali e qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, la cui opera possa partecipare al raggiungimento degli scopi generali e particolari di ciascun progetto.
      Avendo come fine ultimo favorire la partecipazione, non coatta, sarà possibile, da parte degli allievi, assentarsi dalle attività quando non ritengono la conduzione o il tema di essa più interessante per loro, potendo decidere di passare in spazi dedicati oppure ad altre attività.
      Il concetto stesso di scuola, fin dalle sue origini, non prevedeva un unico edificio: la schola medievale era quella dei palazzi, dei monasteri, delle biblioteche, dei viaggi, delle esplorazioni. Gli allievi si muovevano da un luogo all'altro in base alle contingenti esigenze di apprendimento. Il cristallizzarsi della didattica entro i confini delle mura degli edifici scolastici è, dunque, un concetto piuttosto recente che, oggi, si accorda sempre meno con un mondo dinamico, globalizzato e in veloce evoluzione. La scuola è chiamata, con urgenza, a iniziare un percorso riformativo con l'obiettivo di superare le rigide barriere fisiche e intellettuali che circondano le aule in cui gli studenti sono quotidianamente costretti.
      La scuola diffusa, di cui agli articoli 6 e 7 della proposta di legge, risponde all'esigenza per cui il luogo dell'apprendere non è il circoscritto edificio scolastico, bensì la città tutta, il territorio, l'universo virtuale.
      In accordo con gli enti locali e territoriali, gli istituti scolastici, su deliberazione del collegio dei docenti, predispongono entro il 30 giugno, all'interno di ciascun piano orario, un programma che prevede, per l'anno scolastico successivo, almeno una giornata a settimana di didattica presso altra sede non convenzionale, in particolare all'aperto, al fine di trattare i temi peculiari di ciascun territorio.
      Ogni luogo pubblico di richiamo culturale (quali ad esempio musei, osservatori, giardini, luoghi del patrimonio artistico e paesaggistico/naturale) o formativo (come ad esempio aziende, industrie, centri di ricerca, istituzioni sanitarie, uffici pubblici) e in grado di ospitare gruppi di studenti con spazi dedicati e attrezzati, è candidato a rientrare nel progetto scuola diffusa in seguito a stipula di apposite convenzioni annuali nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.
      Le lezioni didattiche all'aperto nei parchi naturali costituirebbero l'ideale cornice di applicazione del progetto, avvicinando i giovani alle cogenti e sempre più lontane tematiche ambientali, ma anche ad una didattica esperienziale per qualsiasi disciplina.
      Obiettivo fondamentale è ampliare la didattica all'aperto ed esperienziale, ma anche promuovere abilità concrete che si sposano con la necessità di perfetta autonomia di cittadino responsabile ed autosufficiente, come cura dell'ambiente esterno, giardinaggio, orticoltura, autoproduzioni, capacità di intervenire per piccole riparazioni domestiche.
      Studi promossi dall'università di Bologna (giugno 2014) hanno permesso di approfondire le tematiche didattico-educative su allievi delle scuole di ogni ordine e grado che possono svilupparsi dall'eventuale incremento delle iniziative cosiddette di outdoor education. Tali attività permettono all'allievo di «fare esperienza» diretta di quanto appreso, in quanto si ritiene più semplice rielaborare e ricordare quanto sperimentato col proprio corpo e con i propri sensi piuttosto che quanto visto su un libro o una lavagna, favorendo un'appropriazione del sapere più profonda e duratura, specie nel bambino.
      L'avvento e la diffusione della rete internet e dei suoi servizi, inoltre, forniscono alle scuole la possibilità di attingere, utilizzare e manipolare risorse potenzialmente infinite. Ne è un esempio il progetto «Book in progress», cui capofila è l'istituto tecnico industriale «Ettore Majorana» di Brindisi, grazie al quale è nata una rete nazionale di docenti finalizzata alla redazione e alla stampa di testi scolastici disponibili online gratuitamente per gli studenti e alla produzione di e-book. Inoltre, con l'intento di perseguire la mission illustrata nel piano dell'offerta formativa presentato dall'istituto, sono state adottate tecnologie innovative per l'allestimento dell'aula del futuro e della net in progress.
      Come disciplinato dall'articolo 6 della proposta di legge, quindi, fermo restando l'obbligo di svolgere almeno una volta alla settimana una giornata di didattica presso un'altra sede non convenzionale, va annoverata tra le esperienze di scuola diffusa anche l'attività didattica in aule digitali che presentano un luogo fisico integrato delle tecnologie multimediali attraverso il quale l'attività didattica è svolta suddividendo la classe in gruppi con l'ausilio del docente che motiva e orienta nello svolgimento e nello sviluppo dei moduli didattici nell'ambito dei progetti del piano nazionale scuola digitale. L'ausilio delle tecnologie multimediali incrementa la velocità di apprendimento e la produzione dei risultati elaborati dagli stessi studenti.
      Si ritiene inoltre necessario fornire una definizione sufficientemente univoca di aula digitale: essa è uno spazio dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti multimediali a supporto di metodologie e di strategie didattiche alternative che favoriscano la stimolazione multisensoriale e multimodale (attraverso l'utilizzo di vari codici di comunicazione quali suoni, immagini, filmati) degli studenti e l'inclusione (attraverso software dedicati) di alunni con ogni tipo di disabilità (inclusi i disturbi specifici dell'apprendimento) ed è dotata di una serie di strumenti specificamente elencati dall'articolo 6.
      I progetti di scuola diffusa, il cui scopo, come visto, è quello di rendere consueto il superamento percettivo delle mura scolastiche, infine, rispondono all'esigenza, da parte della moderna istituzione scolastica, di intrecciare le proprie maglie con il territorio e con i suoi spazi, con la comunità locale, virtuale e nazionale, con le realtà dell'universo imprenditoriale, ma anche con le piccole botteghe artigianali presenti nel territorio: attraverso la stipula di apposite convenzioni annuali, le aziende potrebbero accogliere gli studenti offrendo loro l'occasione di acquisire, dall'interno e attraverso confronti di gruppo, conoscenze basilari peculiari del mondo del lavoro, in coordinamento, in completamento e in sostituzione delle possibilità previste dalla normativa vigente (decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 77, e 14 gennaio 2008, n. 21) circa l'alternanza scuola-lavoro e i programmi di formazione e di inserimento (apprendistato-stage).
      Come esiste una qualche relazione fra la disuguaglianza nella distribuzione del reddito e il livello di effettivo benessere rilevabili in ciascuna delle regioni italiane, anche in considerazione del fatto che la grave crisi economico-finanziaria in corso sembra comportare proprio una preoccupante accentuazione delle disparità socio-economiche, allo stesso modo vi è una relazione tra benessere economico e partecipazione/adesione alle attività socio-culturali promosse in ciascun territorio. Il divario tra nord e sud, oltre che a livello di reddito medio delle famiglie, implica una serie di effetti socio-educativi, specie nel Mezzogiorno, quali: livelli inferiori di scolarità e rendimento, maggior tasso di abbandono scolastico, minor numero di diplomati, più alta percentuale di criminalità, tossicodipendenze e obesità tra i giovani (elaborazione su dati dell'ISTAT 2010 – da uno studio più ampio del Dipartimento di economia, istituzioni e territorio dell'università di Ferrara, 2012).
      Per favorire una partecipazione capillare ai progetti scolastici, sia curricolari che extra-curricolari, nelle aree geografiche dove il tasso di disagio sociale è più alto, è necessario un adeguamento del quadro normativo attuale che riporti progettualità e programmazione destinate ai giovani nelle mani delle famiglie e della varietà dei soggetti presenti in ciascun territorio.
      Distribuendo le risorse in maniera più equa e solidale, le popolazioni dei vari territori riuscirebbero ad avere gli strumenti necessari affinché la scuola diventi, non solo a livello simbolico, quel luogo di aggregazione sociale, unione, crescita individuale e collettiva per l'intera comunità, locale e nazionale.
      Lo Stato e, per quanto di propria competenza, le regioni e gli enti locali, in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, devono tenere conto delle esigenze specifiche di ciascun territorio procedendo a un riassetto della distribuzione delle risorse finanziarie destinate all'iniziativa autonoma degli istituti scolastici in modo da non dipendere esclusivamente dall'eterogeneità delle liberalità delle famiglie dei propri allievi. I fondi di finanziamento strutturali e finalizzati alla realizzazione di progetti sono dunque da distribuire in base al rapporto reddito medio nazionale/reddito medio regionale delle famiglie. Tale metodologia potrebbe incentivare lo sviluppo di progetti anche in aree ritenute meno ricettive. Avvalendosi dei dati di uno degli ultimi resoconti dell'ISTAT (3 febbraio 2014) sul reddito disponibile delle famiglie nelle regioni

italiane, è possibile ottenerne il rapporto. Tale coefficiente è da applicare in proporzione inversa ai finanziamenti destinati alle scuole di ciascuna regione.

 
Reddito per abitante
Rapporto
ITALIA
17.563
 
     
Campania
12.265
0,698
Sicilia
12.722
0,724
Calabria
12.943
0,737
Puglia
13.603
0,744
Basilicata
13.906
0,792
Sardegna
14.676
0,836
Molise
15.135
0,862
Abruzzo
15,325
0,873
Umbria
17.870
1,017
Marche
18.514
1,054
Lazio
18.780
1,069
Toscana
18.900
1,076
Veneto
19.566
1,114
Liguria
19.633
1,118
Piemonte
19.861
1,131
Friuli Venezia Giulia
20.734
1,160
Lombardia
20.666
1,177
Emilia-Romagna
21.039
1,198

      La presente proposta di legge è composta da otto articoli.
      L'articolo 1 detta le disposizioni generali.
      L'articolo 2 istituisce i nuclei NDA.
      L'articolo 3 promuove i progetti di scuola aperta e diffusa.
      Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano i progetti di scuola aperta e diffusa.
      L'articolo 7 reca le disposizioni finali e l'articolo 8 prevede la copertura finanziaria degli oneri.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche e i processi di innovazione didattica e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, a supporto delle reti di scuole nonché per favorirne l'interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una rete educativa nazionale e sono costituite, presso ogni regione, articolazioni territoriali della stessa rete, denominate nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per i NDA, con le relative infrastrutture, sono individuate d'intesa con le amministrazioni e con gli enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I NDA hanno lo scopo di esercitare autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.
      2. La presente legge reca norme, altresì, in materia di ampliamento delle metodologie e delle pratiche per l'innovazione dell'offerta formativa e introduce, in quanto essenziali nell’iter scolastico formativo, i progetti di scuola aperta e di scuola diffusa per gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, a integrazione di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

Art. 2.
(Istituzione dei NDA).

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice con proprio decreto

una selezione ad evidenza pubblica, per titoli, da svolgere secondo i criteri e le modalità indicati al comma 4, atta a comporre la rete educativa nazionale in tutte le sue articolazioni territoriali. Ai fini dello svolgimento della procedura di selezione è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2015.
      2. La rete educativa nazionale, mediante gli NDA, svolge le seguenti attività:

          a) studia, sperimenta e produce formule, metodologie e strumenti didattico-educativi volti all'applicazione dei più moderni risultati nel campo della ricerca di settore;

          b) redige un rapporto biennale, da inviare al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle Commissioni parlamentari competenti e agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, contenente una pluralità di programmi di didattica innovativa e di offerte metodologiche e formative da promuovere negli spazi di autonomia; i NDA hanno il compito di supportare la redazione di progetti, compresi quelli di scuola aperta e di scuola diffusa, nonché di monitorare i processi di inserimento di tali progetti nei piani dell'offerta formativa per gli anni successivi in reti di scuole di ogni ordine e grado presenti nella regione di afferenza;

          c) forma i docenti sulle principali tecniche applicate di didattica avanzata disponibili nel panorama scientifico contemporaneo mediante affiancamento all'attività didattica da svolgere negli spazi ove tali attività sono realizzate;

          d) fornisce gli strumenti necessari affinché ciascun docente, terminato il percorso di formazione pratica, possa proporre attività qualitativamente valide per gli studenti, con particolare attenzione alle tematiche peculiari di ciascun territorio sede degli istituti scolastici;

          e) accerta l'effettiva esecuzione delle attività di cui al presente comma e ne verifica la validità didattico-educativa in favore degli studenti attraverso appositi protocolli di valutazione.

      3. I NDA sono composti, in proporzione al numero degli istituti scolastici presenti in ciascuna regione, da un minimo di dieci a un massimo di trenta componenti con mandato di durata quinquennale per un numero complessivo massimo di trecento componenti della rete educativa nazionale. Ciascun NDA elegge al proprio interno un presidente a maggioranza assoluta dei componenti.
      4. I componenti della rete educativa nazionale educativa nonché dei NDA sono individuati per il 50 per cento all'interno della componente docente degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, suddivisi sulla base della percentuale di personale docente per ogni ordine e grado impiegato, in ragione dei progetti scolastici e delle esperienze lavorative di didattica alternativa svolte, e per il 10 per cento tra i dirigenti scolastici, per il 20 per cento tra i docenti universitari e per il 20 per cento tra i ricercatori universitari, valutati sulla base delle pubblicazioni scientifiche prodotte su argomenti di pedagogia, psicologia, sociologia, educazione e formazione a carattere pratico-applicativo e innovazione tecnologica. Sulla base delle valutazioni di un'apposita commissione, composta da tre esperti in materia di didattica applicata, è redatta una graduatoria e sono selezionati i soggetti in numero pari ai posti da assegnare.
      5. I componenti di ciascun NDA sono esonerati dal servizio, anche parzialmente, e continuano a percepire lo stipendio relativo alla propria precedente mansione per tutta la durata dell'incarico.
      6. È compito del direttore generale all'ufficio scolastico di ogni regione assegnare a ciascun NDA una sede per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo.

Art. 3.
(Progetti di scuola aperta e diffusa).

      1. Allo scopo di favorire la formazione civica del cittadino, lo sviluppo di una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze,

esperienze e metodologie didattiche in continua evoluzione e conforme ai risultati delle ultime ricerche nel campo, nonché il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia, lo Stato e, per quanto di propria competenza, le regioni e gli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovono, come parte integrante dell'attività curriculare in stretta correlazione con la programmazione disciplinare e interdisciplinare:

          a) i progetti di scuola aperta mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche in giorni e in orari diversi da quelli della didattica convenzionale per attività educative avanzate e volte alla sperimentazione;

          b) progetti di scuola diffusa finalizzati al superamento del concetto di aula e di edificio scolastico intesi come esclusivo spazio destinato all'apprendimento attraverso l'introduzione di esperienze didattiche da svolgere in altre sedi e in appositi spazi digitali.

      2. Nel bilancio previsionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, a decorrere dall'anno 2015, un fondo denominato «Scuole aperte e diffuse», con una dotazione annua pari a 300 milioni di euro, destinato al finanziamento dei progetti di scuola aperta e di scuola diffusa. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le risorse di cui al presente comma sono assegnate a ciascuna regione in base al reddito pro capite regionale e all'indice della dispersione scolastica.
      3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione annuale, sulla base dei progetti presentati, delle risorse alle istituzioni scolastiche, che nella redazione dei progetti

possono avvalersi della collaborazione dei NDA.
      4. Alle attività rientranti nei progetti di scuola aperta e di scuola diffusa, di cui agli articoli 4, 5 e 6, si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del presente articolo e delle risorse derivanti dal concorso dei soggetti pubblici e privati partecipanti.
Art. 4.
(Progetti di scuola aperta).

      1. I progetti di scuola aperta si svolgono all'interno delle strutture scolastiche durante le ore pomeridiane o nei giorni festivi o di pausa dalla didattica e sono rivolte a studenti, genitori e all'intera comunità. Al fine di promuovere la massima partecipazione democratica alle iniziative didattiche integrative, i progetti possono essere proposti da reti di studenti e di genitori agli organi collegiali, ai sensi del comma 2, e possono coinvolgere le associazioni, i comitati, le aziende, gli enti locali e qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, presente sul territorio la cui opera possa contribuire al raggiungimento degli scopi generali e particolari di ciascun progetto mediante le procedure definite dai successivi commi.
      2. I progetti di scuola aperta, ognuno dei quali proposto da un minimo del 20 per cento di studenti o del 20 per cento di genitori appartenenti alla scuola o alle reti di scuole, sono sottoposte a consultazione diretta e votate, a scrutinio segreto, dalle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, entro il 31 maggio di ciascun anno scolastico. L'informativa deve contenere il titolo, un breve riassunto, il piano economico delle spese, i soggetti coinvolti e il primo firmatario di ciascuna iniziativa oggetto di consultazione.
      3. Le proposte di cui al comma 2 che ottengono la maggioranza relativa sono

sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa dell'anno scolastico successivo entro il 30 giugno di ogni anno in attuazione dell'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 5.
(Progetti di scuola diffusa).

      1. La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado è espressione dell'autonomia didattica dei docenti e può esplicarsi come ricerca e realizzazione di innovazioni metodologico-didattiche, degli ordinamenti e delle strutture esistenti. I progetti di scuola diffusa sono finalizzati all'ampliamento della didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete da parte dello studente.
      2. In accordo con gli enti locali per la stipulazione di apposite convenzioni di durata annuale o pluriennale, gli istituti scolastici, su deliberazione del collegio dei docenti, predispongono entro il 30 giugno di ogni anno, all'interno di ciascun piano orario, un programma che prevede, per l'anno scolastico successivo, una percentuale del monte ore curriculare complessivo, deciso dal collegio dei docenti, di didattica presso un'altra sede non convenzionale, in particolare all'aperto, al fine di trattare i temi peculiari di ciascun territorio.
      3. Le sedi di cui al comma 2 sono luoghi pubblici di richiamo culturale, ambientale, paesaggistico, artistico o formativo che dispongono di spazi dedicati e attrezzati per accogliere gruppi di studenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'interno, e nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla normativa vigente, sono definite le linee guida per la realizzazione

dei programmi di cui al citato comma 2. In queste esperienze i docenti possono essere affiancati dai genitori che si rendono disponibili ad accompagnare le classi di studenti, in particolare nella scuola dell'infanzia, in quella primaria e in quella secondaria di primo grado.
      4. Al fine di favorire l'acquisizione, da parte degli studenti, di esperienze del mondo del lavoro, le aziende, le ditte o le cooperative presenti sul territorio possono aderire ai progetti di scuola diffusa in seguito alla stipulazione di apposite convenzioni di durata annuale con le singole istituzioni scolastiche, in coordinamento, completamento e sostituzione delle possibilità previste dalla normativa vigente in materia di alternanza scuola-lavoro di cui ai decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 77, e 14 gennaio 2008, n. 21, e di programmi di formazione e di inserimento.
Art. 6.
(Altri progetti di scuola diffusa).

      1. Al fine di favorire la stimolazione multisensoriale e multimodale attraverso l'utilizzo di vari codici di comunicazione e l'inclusione di alunni con ogni tipo di disabilità, le scuole predispongono, nei limiti delle risorse ad esse assegnate, lo svolgimento di specifici moduli didattici in uno spazio digitale che rappresenta un luogo fisico integrato delle tecnologie multimediali attraverso il quale sviluppare l'attività didattica.
      2. L'aula digitale è uno spazio dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti multimediali a supporto di metodologie e strategie didattiche alternative ed è dotata:

          a) di una connessione wi-fi alla rete internet a banda larga;

          b) di una lavagna interattiva digitale qualora non presente in ciascuna classe o di un computer che funge da server intra e internet con la funzione di collocare i

dispositivi di ciascuno studente all'interno di una rete dinamica e interattiva;

          c) di una postazione grafica con stampante 3D, anche in remoto, e con scanner;

          d) di un numero adeguato di dispositivi della tipologia tablet PC posti in rete mediante i quali ciascuno studente può accedere ai contenuti proposti dal docente, scaricare il materiale didattico di volta in volta prodotto e interagire con docenti e con studenti dello stesso o di altri istituti scolastici in modo da collegare ogni componente della comunità scolastica nazionale in un network dinamico e in continua espansione.

      3. Nell'ambito dei progetti di scuola diffusa, gli istituti scolastici promuovono e curano lo sviluppo di reti di docenti finalizzate alla redazione e alla produzione di testi scolastici multimediali disponibili on line gratuitamente per gli studenti e alla produzione di e-book ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Disposizioni finali).

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare le disposizioni vigenti in materia autonomia delle istituzioni scolastiche.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 250.000 euro per l'anno 2015 per la selezione concorsuale di cui all'articolo 2, comma 1,

in 300.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, e in e 4.030.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per le supplenze necessarie per i componenti dei NDA di cui all'articolo 2, comma 4, si provvede tramite le entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
      2. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituire dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
      3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6:

              1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

              2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

          b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

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