Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2902 |
1. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri realizza una banca dati pubblica, in formato elettronico, nella quale siano consultabili, nel testo storico e nel testo vigente, i testi delle ordinanze recanti disposizioni di protezione civile.
2. L'accesso pubblico alla banca dati di cui al comma 1 è consentito in forma gratuita attraverso il portale Normattiva.
1. Al comma 4-quinquies dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione il Governo fornisce, altresì, in merito agli stati di emergenza e delle gestioni commissariali, i dati aggregati relativi ai responsabili, al personale, agli apparati, alle procedure di gara e ai relativi oneri».
1. Al fine di rendere trasparenti le gestioni commissariali attivate a seguito degli stati di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
come da ultimo modificato dalla presente legge, entro due mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i commissari delegati pubblicano, tramite l'attivazione di un apposito sito internet, i dati relativi alle informazioni gestionali, finanziare e organizzative utili per valutare l'efficacia e lo stato di avanzamento degli interventi. Nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è riservato uno spazio alla pubblicazione degli indirizzi internet dei siti attivati ai sensi del periodo precedente. 1. Gli atti e i provvedimenti emanati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, i documenti in possesso del medesimo Dipartimento, gli atti e i provvedimenti delle gestioni commissariali di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come da ultimo modificato dalla presente legge, nonché i documenti in loro possesso sono accessibili a chiunque ne faccia richiesta, in deroga al principio dell'interesse diretto, concreto e attuale da parte del richiedente, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Per l'accesso agli atti di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni dei commi 1, lettere b), c) e d), e 6, lettera e), dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.