Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3029 |
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
«4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di cui al comma 4».