Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2938 |
Queste previsioni costituiscono un'ipotesi di competenza mista, per valore e per materia.
Il terzo comma prevede, inoltre, che il giudice di pace è «competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».
Il giudice di pace, quindi, ha una competenza esclusiva per le cause relative a tali materie.
Ricordiamo che la norma ha visto un intervento di lieve ampliamento delle competenze del giudice di pace da parte della legge n. 69 del 2009:
viene aumentato il limite della competenza per valore del giudice di pace sia per quanto riguarda le controversie cosiddette mobiliari (da 2.582,28 euro a 5.000 euro attuali) sia per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti (da 15.493,71 euro a 20.000 euro attuali);
inoltre la novazione legislativa interviene anche aggiungendo il numero 3-bis attribuendo al giudice di pace la competenza esclusiva, per materia, delle cause relative agli interessi o agli accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Per inciso, quest'ultima modifica comporta il mutamento del rito destinato a governare tali tipi di cause: dal rito del lavoro al rito ordinario.
Tale innalzamento delle soglie di valore per i procedimenti avanti il giudice di pace è stato un segnale positivo per tutta la giustizia italiana.
Il giudice di pace è, infatti, organo giudicante di primo grado in materia civile e penale e definisce oltre due milioni di procedimenti all'anno.
Ad oggi ci troviamo in una situazione nella quale avanti al giudice di pace pende oltre il 50 per cento dell'intero numero dei procedimenti contenziosi in materia civile e circa il 25 per cento del carico giudiziario nazionale in materia penale.
La durata media dei processi, nel giudizio civile, è assimilabile a un anno, cioè un terzo del tempo necessario per la definizione dei giudizi civili innanzi ai tribunali, e rispetta in pieno anche la normativa interna, cosiddetta legge Pinto n. 81 del 2001 – previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.
Si ricorda che lo Stato italiano ha speso, per indennizzare i cittadini in forza della legge Pinto, una media di circa 200 milioni di euro annui.
Il magistrato di pace è del tutto estraneo alla produzione di tale sconcertante fenomeno, in quanto un giudizio di pace si svolge e ottiene definizione nel rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
La giustizia di pace, pertanto, rispetta in pieno il principio costituzionale della
1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «cinquemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «diecimila euro»;
b) al secondo comma, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «quarantamila euro».
1. I giudizi civili pendenti dinanzi ai tribunali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali presentino un valore compreso nella competenza del giudice di pace ai sensi dell'articolo 7 del codice di procedura civile, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della medesima legge, determinato ai sensi dell'articolo 14 del citato codice di procedura civile, sono attribuiti d'ufficio, al giudice di pace territorialmente competente, ad esclusione delle cause già assunte in decisione salvo che le stesse non siano successivamente rimesse in istruttoria.