Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2938


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO, ROSTELLATO, SEGONI
Modifiche all'articolo 7 del codice di procedura civile, in materia di elevazione del limite di valore delle cause civili attribuite alla competenza del giudice di pace
Presentata il 6 marzo 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende proporre una modifica nel sistema delle competenze per valore nel giudizio civile modificando il codice di procedura civile e incrementando i limiti di valore al di sotto dei quali la causa civile è assegnata al giudice di pace.
      La magistratura di pace è espressamente prevista dalla Carta costituzionale all'articolo 116. Inoltre, l'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, individua, come magistrati onorari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte d'appello per i minorenni e i giudici popolari della corte d'assise e della corte d'assise di appello.
      La previsione della figura e dell'ufficio del giudice di pace, pertanto, oltre a trovare la sua rilevanza costituzionale è anche espressa nella normativa relativa all'ordinamento giudiziario italiano in un periodo storico precedente alla promulgazione della Costituzione.
      I giudici di pace contribuiscono a garantire l'effettività della giustizia nel territorio, fruendo anch'essi delle prerogative costituzionali di autonomia e di indipendenza della magistratura e assicurando quotidianamente una preziosa continuità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
      Ad oggi la competenza del giudice di pace è determinata dall'articolo 7 del codice di procedura civile:
      «Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
      Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro».

      Queste previsioni costituiscono un'ipotesi di competenza mista, per valore e per materia.
      Il terzo comma prevede, inoltre, che il giudice di pace è «competente qualunque ne sia il valore:

          1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

          2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

          3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

          3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».

      Il giudice di pace, quindi, ha una competenza esclusiva per le cause relative a tali materie.
      Ricordiamo che la norma ha visto un intervento di lieve ampliamento delle competenze del giudice di pace da parte della legge n. 69 del 2009:

          viene aumentato il limite della competenza per valore del giudice di pace sia per quanto riguarda le controversie cosiddette mobiliari (da 2.582,28 euro a 5.000 euro attuali) sia per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti (da 15.493,71 euro a 20.000 euro attuali);

          inoltre la novazione legislativa interviene anche aggiungendo il numero 3-bis attribuendo al giudice di pace la competenza esclusiva, per materia, delle cause relative agli interessi o agli accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

      Per inciso, quest'ultima modifica comporta il mutamento del rito destinato a governare tali tipi di cause: dal rito del lavoro al rito ordinario.
      Tale innalzamento delle soglie di valore per i procedimenti avanti il giudice di pace è stato un segnale positivo per tutta la giustizia italiana.
      Il giudice di pace è, infatti, organo giudicante di primo grado in materia civile e penale e definisce oltre due milioni di procedimenti all'anno.
      Ad oggi ci troviamo in una situazione nella quale avanti al giudice di pace pende oltre il 50 per cento dell'intero numero dei procedimenti contenziosi in materia civile e circa il 25 per cento del carico giudiziario nazionale in materia penale.
      La durata media dei processi, nel giudizio civile, è assimilabile a un anno, cioè un terzo del tempo necessario per la definizione dei giudizi civili innanzi ai tribunali, e rispetta in pieno anche la normativa interna, cosiddetta legge Pinto n. 81 del 2001 – previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.
      Si ricorda che lo Stato italiano ha speso, per indennizzare i cittadini in forza della legge Pinto, una media di circa 200 milioni di euro annui.
      Il magistrato di pace è del tutto estraneo alla produzione di tale sconcertante fenomeno, in quanto un giudizio di pace si svolge e ottiene definizione nel rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
      La giustizia di pace, pertanto, rispetta in pieno il principio costituzionale della

ragionevole durata del processo e può vantare una percentuale di sentenze appellate che si attesta intorno al 5 per cento, costituendo perciò un dato sostanzialmente residuale.
      Per un altro verso il rinnovo dei mandati dei giudice di pace non avviene automaticamente, ma la conferma degli incarichi quadriennali è subordinata alla duplice valutazione positiva di professionalità sia consiglio giudiziario sia del Consiglio superiore della magistratura.
      La conferma dell'incarico avviene, quindi, su base prettamente meritocratica, dopo aver vagliato la produttività del singolo giudice e la percentuale d'appello delle sentenze emesse dallo stesso e aver pienamente valutato l'opportunità tecnica di alcune decisioni dal punto di vista dell'attinenza alle norme procedurali in caso di sospetto errore nel giudizio espresso.
      L'idea che sottende agli interventi normativi che si sono avvicendati negli ultimi anni manifesta una propensione del legislatore di far sempre più ricorso ai giudici di pace, anche al fine di evitare il tracollo della giustizia del nostro Paese, aumentando negli anni le competenze civili e attribuendo nuove considerevoli competenze penali e in materia d'immigrazione.
      Alcuni dati statistici segnalano che dal 1995 al 2011 i giudici di pace hanno definito 23.500.000 procedimenti tra civili e penali.
      E solo nel settore civile (cause di cognizione, decreti ingiuntivi ed opposizioni alle sanzioni amministrative) nel 2011 sono stati radicati dinanzi al giudice di pace oltre 1.500.000 nuovi procedimenti.
      Anche relativamente al numero dei processi di cognizione iscritti a ruolo nel 2011, gli uffici dei giudici di pace, contano cifre molto superiori, cioè 556.017, a quelli iscritti nei tribunali che annoverano, invece, 389.390 procedimenti.
      Oltretutto, dal 1994 ad oggi, con l'aumento delle competenze dei giudici di pace, i processi di cognizione trattati dai tribunali sono diminuiti del 45 per cento (da 707.143 a 389.390).
      È da notare, inoltre, il notevolissimo ruolo occupato dalla giustizia di pace relativamente al procedimento per ingiunzione che annovera circa 500.000 decreti ingiuntivi emessi ogni anno, i quali costituiscono senza dubbio una celere ed efficace risposta di giustizia, essenziale per la sopravvivenza delle piccole e medie imprese, che sono così in grado di ottenere in tempi brevi il recupero forzoso dei propri crediti commerciali.
      Ulteriori punti di forza della magistratura di pace, pertanto, si possono individuare nella durata media dei processi, di circa un anno, che, se raffrontata ai cinque anni di durata media dei processi in tribunale, appare realmente molto più celere.
      Per quanto attiene ai costi per il mantenimento di tale magistratura onoraria, lo Stato impegna una somma di oltre dieci volte inferiore alla magistratura togata: i giudici di pace incidono, infatti, sul bilancio dello Stato per circa 80 milioni di euro l'anno, contro 1 miliardo di euro e oltre destinato, invece, alle spese per la magistratura togata.
      La proposta di legge intende, perciò, incrementare ulteriormente la competenza per valore del giudice di pace, in sede civile, per quanto riguarda le controversie cosiddette mobiliari dagli attuali 5.000 euro a 10.000 euro, e per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, dagli attuali 20.000 euro a 40.000 euro.
      Con tali modifiche si ritiene che sarà ridotto il numero dei procedimenti civili contenziosi di competenza del tribunale e pertanto il carico di lavoro del processo civile ordinario potrà senz'altro essere snellito, provocando così un'accelerazione consistente nei tempi medi di definizione nel contenzioso civile ordinario avanti al tribunale, che ha ormai raggiunto tempi inaccettabili.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «cinquemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «diecimila euro»;

          b) al secondo comma, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «quarantamila euro».

Art. 2.
(Disposizione transitoria in materia di contenzioso pendente).

      1. I giudizi civili pendenti dinanzi ai tribunali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali presentino un valore compreso nella competenza del giudice di pace ai sensi dell'articolo 7 del codice di procedura civile, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della medesima legge, determinato ai sensi dell'articolo 14 del citato codice di procedura civile, sono attribuiti d'ufficio, al giudice di pace territorialmente competente, ad esclusione delle cause già assunte in decisione salvo che le stesse non siano successivamente rimesse in istruttoria.

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