Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2849


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DELLA VALLE, CRIPPA, DA VILLA, FANTINATI, VALLASCAS, SIBILIA, ALBERTI
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo
Presentata il 27 gennaio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! L'obsolescenza programmata è nata negli Stati Uniti d'America (USA) cento anni fa: il 23 dicembre 1924 i produttori di lampadine statunitensi crearono un cartello – denominato «cartello Phoebus» – con l'obiettivo concordato di limitare la durata delle lampadine a 1.000 ore. Un cartello che resistette anche – con forme di protezionismo – alla concorrenza di produttori stranieri che avrebbero potuto immettere nel mercato degli USA lampadine molto più longeve. Ovviamente l'accordo dei produttori di lampadine era illegittimo e fu censurato dalle autorità, ma il principio ormai era stato affermato: costruire beni destinati a rompersi in fretta rappresenta una garanzia di continuità per il mercato, con i consumatori costretti a sostituire apparecchi potenzialmente sani, ma nei quali la progettazione iniziale ha inserito un difetto pianificato. È celebre la vicenda dell’i-pad Apple, sotto accusa in Brasile per una batteria programmata per cessare di funzionare dopo appena un anno e mezzo. Ma cosa comporta questo cambiamento rivoluzionario, in cui i produttori perseguono l'innovazione effimera e abbandonano completamente quella che Serge Latouche definisce l’«etica del durevole»? Comporta indubbiamente il vantaggio economico del costruttore che, prescindendo dalle reali innovazioni qualitative o tecnologiche del bene, riesce comunque a sfruttare la parte di mercato originata – paradossalmente – proprio dal precoce invecchiamento e dalla sostanziale inaffidabilità dei prodotti. Questo vantaggio dei produttori non è accompagnato da alcun beneficio per i consumatori che, anzi, pagano un doppio prezzo.
      La presente proposta di legge è composta di otto articoli.
      L'articolo 1 definisce l'obsolescenza programmata e i beni di consumo. L'articolo 2 prevede il diritto del consumatore a conoscere la durata dei prodotti e dei servizi. L'articolo 3 inserisce tra gli obblighi generali di informazione sui prodotti e sui servizi quello relativo alla durata. L'articolo 4 prevede che i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati nel territorio nazionale, riportino, chiaramente visibili e leggibili, anche la durata del prodotto. L'articolo 5 aumenta la validità della garanzia legale (per difetti o vizi di conformità) di talune tipologie di prodotti per obbligare i produttori a realizzare beni con un'affidabilità minima e non soggetti – almeno nel breve e medio periodo – deterioramenti precoci e pianificati. L'articolo 6 prevede che il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti promuova studi, ricerche e conferenze sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata e sulle misure attuate per contrastarla che abbia il compito di vigilare e controllare in merito alle tecniche di obsolescenza programmata adottando apposite iniziative. L'articolo 7 stabilisce le sanzioni. L'articolo 8 prevede che il produttore o, in sua mancanza, l'importatore deve garantire un adeguato servizio tecnico per i beni di consumo che fabbrica o importa nonché la fornitura di pezzi di ricambio per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di cessazione della produzione del bene.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «obsolescenza programmata»: l'insieme delle tecniche di cui il produttore, come definito dall'articolo 103, comma 1, lettera d), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 attraverso la progettazione di un bene di consumo si avvale per ridurre la durata potenziale del bene stesso al fine di aumentarne il tasso di sostituzione. Tali tecniche includono:

              1) l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali per accelerare l'usura del bene o per favorire l'insorgenza di guasti, rotture o malfunzionamento del bene medesimo;

              2) l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali per rendere impossibile, difficoltosa o eccessivamente onerosa la riparazione del bene o la sostituzione dei suoi componenti;

              3) l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali per rendere necessaria la sostituzione di più componenti anche quando il guasto o la rottura richieda la sostituzione un solo componente;

              4) l'inserimento nel bene di sistemi di controllo o di conteggio per inibire l'uso del bene medesimo o per imporre la sostituzione di un suo componente dopo un determinato periodo di tempo o un determinato numero di utilizzi, anche se il bene o il componente è ancora proficuamente utilizzabile;

          b) bene di consumo qualsiasi bene mobile, come definito dall'articolo 128, lettera a), del codice del consumo, di cui

al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, durevole nel tempo e di uso domestico che per funzionare utilizzano direttamente o indirettamente ogni tipo di energia e la trasforma.
Art. 2.
(Diritti dei consumatori).

      1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, è sostituita dalla seguente:

          «b) alla sicurezza, alla composizione, alla qualità e alla durata dei prodotti e dei servizi;».

Art. 3.
(Obblighi generali di informazione).

      1. Il comma 2 dell'articolo 5 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, è sostituito dal seguente:
      «2. Sicurezza, composizione, qualità e durata dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi».

Art. 4.
(Contenuto minimo di informazioni).

      1. Al comma 1 dell'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
      «f-bis) alla durata garantita e alla durata presumibile del prodotto».

Art. 5.
(Durata della garanzia legale di conformità per i beni di consumo).

      1. All'articolo 132 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «due anni dalla consegna del bene» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni ed entro il termine di dieci anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni»;

          b) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

          c) al comma 4, le parole: «nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di cinque anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni e nel termine di dieci anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni».

      2. Le disposizioni dell'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle vendite dei beni di consumo e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore è avvenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).

      1. All'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

          «c-bis) promuovere studi, ricerche e conferenze sulle conseguenze derivanti

dalla pratica dell'obsolescenza programmata e sulle misure attuate per contrastarla;».

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «4-bis. Il Consiglio ha altresì il compito di vigilare e controllare in merito alle tecniche di obsolescenza programmata adottando le seguenti iniziative:

          a) promuovere misure, anche dopo l'immissione di un bene nel mercato, per verificare il rispetto delle disposizioni del presente codice procedendo a ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

          b) prevedere la sottoposizione dei beni, scelti con il metodo del campionamento casuale, a prove e ad analisi volte ad accertare la loro conformità alle disposizioni del presente codice nonché la redazione del relativo verbale;

          c) disporre, tramite le autorità competenti, il ritiro effettivo e immediato del bene già immesso nel mercato e l'informazione dei consumatori sulla non conformità del bene alle disposizioni del presente codice. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

          d) ordinare o coordinare o, se ritenuto opportuno, organizzare con i produttori e con i distributori il ritiro del bene anche presso i compratori o i detentori e la sua distruzione con tecniche adeguate. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore».

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore è punito con la reclusione fino a due anni e con una multa di 300.000 euro se ha

ingannato o tentato di ingannare il consumatore di un bene di consumo, con qualsiasi mezzo o procedimento, anche attraverso terzi:

          a) sulla natura, sulla specie, sulla provenienza, sulle qualità essenziali o sulla composizione dei beni di consumo;

          b) sulla quantità di beni di consumo consegnata o sulla loro identità;

          c) sull'idoneità all'uso, sui rischi inerenti l'utilizzo del bene di consumo, sui controlli effettuati, sui manuali relativi all'uso o sulle precauzioni all'uso da adottare;

          d) sulla durata del bene di consumo.

      2. L'importo della multa di cui al comma 1 può essere aumentato fino a una quota pari al 10 per cento del fatturato medio annuo relativo al bene di consumo.

Art. 8.
(Parti di ricambio).

      1. Il produttore o, in sua mancanza, l'importatore di un bene di consumo è tenuto a garantire in favore dei compratori un adeguato servizio tecnico per i beni di consumo che fabbrica o importa, nonché la fornitura di pezzi di ricambio per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di cessazione della produzione del bene.
      2. Per i beni di consumo la fornitura delle parti di ricambio deve essere garantita per i seguenti periodi di tempo, decorrenti dalla data di cessazione della produzione del bene:

          a) per le parti funzionali di prezzo superiore a 60,10 euro: sette anni;

          b) per le parti funzionali di prezzo inferiore a 60,10 euro: cinque anni;

          c) per le parti estetiche: due anni.

      2. Le parti di ricambio e i componenti esauribili dei beni di consumo devono avere un costo adeguato e proporzionato al valore dei beni stessi.

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