Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2998 |
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, 590, 594, 595, 596-bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, commi primo e secondo, 626, 627, 628, commi primo e secondo, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 636, 637, 638, 639, 640, primo comma, e 647 del codice penale.»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per le contravvenzioni previste dal libro terzo del codice penale»;
b) al comma 2:
1) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
«q) articoli 186, 187 e 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;»;
2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«s-quater) articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».1. Il comma 2-ter dell'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.