Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2998


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO, ROSTELLATO, SEGONI
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competenza penale del giudice di pace
Presentata il 30 marzo 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge interviene in materia di competenza nel giudizio penale modificando l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e incrementando le fattispecie penali per le quali è competente il giudice di pace.
      La magistratura di pace è espressamente prevista dalla Carta costituzionale all'articolo 106. Inoltre, l'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, individua, come magistrati onorari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte d'appello per i minorenni e i giudici popolari della corte di assise e della corte di assise di appello.
      La previsione della figura e dell'ufficio del giudice di pace, pertanto, oltre a trovare la sua rilevanza costituzionale è anche espressa nella normativa relativa all'ordinamento giudiziario italiano in un periodo storico precedente alla promulgazione della Costituzione.
      I giudici di pace contribuiscono a garantire l'effettività della giustizia sul territorio, fruendo anch'essi delle prerogative costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura e assicurando quotidianamente una preziosa continuità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
      L'innalzamento delle soglie di valore nel processo civile a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 per i procedimenti davanti al giudice di pace è stato un segnale positivo per tutta la giustizia italiana.
      Il giudice di pace è, infatti, organo giudicante di primo grado in materia civile e penale e definisce oltre 2 milioni di procedimenti all'anno.
      Ad oggi ci troviamo in una situazione nella quale davanti al giudice di pace pendono oltre il 50 per cento dell'intero numero dei procedimenti contenziosi in materia civile e circa il 25 per cento del carico giudiziario nazionale in materia penale.
      Si ricorda che lo Stato ha speso, per indennizzare i cittadini in forza della legge n. 81 del 2001, cosiddetta legge Pinto, una media di circa 200 milioni di euro annui.
      Il magistrato di pace è del tutto estraneo alla produzione di tale sconcertante fenomeno, in quanto un giudizio di pace si svolge e ottiene definizione nel rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
      Per altro verso, il rinnovo dei mandati del giudice di pace non avviene automaticamente, ma la conferma degli incarichi quadriennali è subordinata alla duplice valutazione positiva di professionalità sia del consiglio giudiziario sia del Consiglio superiore della magistratura.
      La conferma dell'incarico avviene, quindi, su base prettamente meritocratica, dopo aver vagliato la produttività del singolo giudice e la percentuale d'appello delle sentenze emesse dallo stesso e aver pienamente valutato l'opportunità tecnica di alcune decisioni dal punto di vista dell'attinenza alle norme procedurali in caso di sospetto errore nel giudizio espresso.
      L'idea sottesa agli interventi normativi che si sono avvicendati negli ultimi anni manifesta una propensione del legislatore di far sempre più ricorso ai giudici di pace, anche al fine di evitare il tracollo della giustizia nel nostro Paese, aumentando negli anni le competenze civili e attribuendo nuove considerevoli competenze penali e in materia di immigrazione.
      Alcuni dati statistici segnalano che dall'anno 1995 all'anno 2011 i giudici di pace hanno definito 23 milioni e 500.000 procedimenti tra civili e penali.
      Ulteriori punti di forza della magistratura di pace, pertanto, si possono individuare nella durata media dei processi, di circa un anno, che, se raffrontata ai cinque anni di durata media dei processi in tribunale, appare realmente molto più celere.
      Per quanto attiene ai costi per il mantenimento di tale magistratura onoraria, lo Stato impegna una somma di oltre dieci volte inferiore alla magistratura togata: i giudici di pace incidono, infatti, sul bilancio dello Stato per circa 80 milioni di euro l'anno, contro 1 miliardo di euro e oltre destinato, invece, alle spese per la magistratura togata.
      La proposta di legge in esame intende, perciò, ampliare ulteriormente la competenza in materia penale del giudice di pace (e quindi di passaggio a un rito più rapido, pur nel rispetto delle garanzie costituzionali).
      Una riforma in tal senso risolverebbe una serie di problemi relativi alla carcerazione preventiva, ai tempi dei processi e alla prescrizione dei reati.
      In tale ambito potrebbe essere attribuita la competenza esclusiva sulle contravvenzioni (reati minori) di cui al libro terzo del codice penale e su altre materie di cui già oggi in gran parte i giudici di pace si occupano con alcune limitazioni.
      È possibile quindi modificare il decreto legislativo n. 274 del 2000 ampliando la competenza dei giudici di pace per i reati di: percosse, lesioni personali, anche colpose, ingiuria, diffamazione, anche a mezzo stampa, violenza privata, minaccia, violazione di domicilio, interferenza illecita nella vita privata, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, reati relativi alla captazione di conversazioni telefoniche o comunicazioni altrui, intercettazione illecita e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, rivelazione del contenuto della corrispondenza, soppressione di corrispondenza, rivelazione del contenuto di documenti segreti, rivelazione di segreto professionale, segreti scientifici o industriali, furto, sottrazione di cose comuni, rapina propria ed impropria non aggravata, usurpazione, deviazione di acque, invasione di terreni o edifici, turbativa violenta del possesso di cose immobili, danneggiamento, anche di sistemi telematici o informatici, anche dello Stato o di enti pubblici, introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo, ingresso abusivo nel fondo altrui, uccisione o danneggiamento di animali altrui, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, truffa, appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.
      Inoltre si potrebbero assegnare alla cognizione del giudice di pace penale la materia relativa agli stupefacenti nelle sue forme non aggravate prevista dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e le fattispecie di reato contenute negli articoli 186, 187 e 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
      Con le modifiche proposte il carico di lavoro del processo penale ordinario potrà senz'altro essere snellito e notevolmente sgravato, provocando così un'accelerazione consistente nei tempi medi di definizione dei procedimenti penali davanti al tribunale, che ha ormai raggiunto tempi inaccettabili.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:

          1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, 590, 594, 595, 596-bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, commi primo e secondo, 626, 627, 628, commi primo e secondo, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 636, 637, 638, 639, 640, primo comma, e 647 del codice penale.»;

          2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) per le contravvenzioni previste dal libro terzo del codice penale»;

            b) al comma 2:

          1) la lettera q) è sostituita dalla seguente:

          «q) articoli 186, 187 e 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;»;

          2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «s-quater) articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Il comma 2-ter dell'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

Art. 3.
(Disposizione finale).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

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