Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2017


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DAMIANO, FASSINA, GNECCHI, ALBANELLA, AMATO, ANTEZZA, BARUFFI, CASELLATO, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, DE MICHELI, D'INCECCO, CINZIA MARIA FONTANA, GADDA, GIACOBBE, GREGORI, GRIBAUDO, IACONO, INCERTI, MAESTRI, MARIANO, MICCOLI, PARIS, PETITTI, GIORGIO PICCOLO, SCUVERA, SIMONI
Statuto delle attività professionali. Disposizioni per la promozione delle attività professionali autonome e del lavoro autonomo femminile, la regolazione dei rapporti di lavoro autonomo, la tutela della maternità, la previdenza e gli ammortizzatori sociali nonché delega al Governo in materia di pagamento e di garanzia dei crediti in favore dei lavoratori autonomi
Presentata il 30 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge – che riproduce in parte la proposta n. 4050 della XVI legislatura – è volta a colmare un vuoto normativo, a tutela e a promozione del lavoro autonomo, che l'attuale situazione economica ha reso sempre più evidente.
      I lavoratori autonomi sono divenuti una vera e propria «galassia» difficile da schematizzare. Lo stesso Istituto nazionale di statistica (ISTAT) coglie solo parzialmente tale complessità, classificando quattro categorie di lavoratori autonomi: imprenditori e lavoratori in proprio, liberi professionisti, coadiuvanti e soci di cooperative, collaboratori e lavoratori occasionali.
      La presente proposta di legge intende tenere conto di tutte le categorie citate cercando di individuare un insieme di princìpi e di regole essenziali per non annullare le singole specificità, ma per definire, al contempo, un patrimonio comune di tutele e di incentivi rispondenti alle esigenze comuni di questi soggetti, riconoscendo e valorizzando il loro lavoro. L'elemento fondamentale alla base della presente proposta di legge è dunque la valorizzazione del fattore lavoro, rispetto al capitale, e che si esprime in forme giuridiche diverse (cooperative, imprese artigiane e commerciali, società di persone).
      Gli interventi prevalenti previsti dalla presente proposta di legge sono di tipo promozionale e le stesse tutele sono viste in funzione promozionale. Sono infatti dirette a esaltare le potenzialità economiche e sociali dei lavoratori autonomi e professionali e a sollecitare comportamenti virtuosi quali: la ricerca di una competitività basata sulla qualità e sulla stabilità del lavoro e non sulla sua intensificazione esasperata o sulla mera riduzione dei costi; maggiori investimenti in formazione continua, innovazione e sicurezza; utilizzo diffuso delle nuove tecnologie e strumentazioni (anche informatiche); diffusione di pratiche che superino tutte le discriminazioni nel lavoro (di genere, di razza ed etnia, di età) e che promuovano le pari opportunità, in particolare fra uomini e donne; fino alla regolarizzazione delle forme di lavoro irregolare. Altre norme promozionali riguardano l'accesso e la tutela del credito, l'accesso alle leggi incentivanti, entrambi ancora discriminanti verso il lavoro autonomo e le micro imprese; la possibilità di partecipare effettivamente ad appalti pubblici; la semplificazione delle procedure; la riconoscibilità pubblica delle professionalità; la certezza dei termini di pagamento; l'aiuto a sviluppare forme di previdenza e di assistenza integrative, anche in forme mutualistiche; il sostegno alla formazione permanente.
      Norme specifiche prevedono interventi attuati dallo Stato in collaborazione con le autonomie territoriali o direttamente da parte di queste per il sostegno delle attività autonome imprenditoriali. Tali norme sono in parte di efficacia diretta, in parte da definire mediante delega al Governo e prevedono:

          a) sostegni alla qualificazione e alla riqualificazione delle competenze necessarie all'attività svolta, con interventi attivabili da Stato e regioni, attingendo anche a fondi europei;

          b) sostegni, anch'essi attivabili dallo Stato e dalle regioni, all'avvio, al consolidamento e alla riconversione delle attività autonome, nonché alla loro internazionalizzazione;

          c) misure per favorire un accesso non discriminatorio dei lavoratori autonomi e delle micro imprese alle commesse e agli appalti pubblici;

          d) incentivi alla ricerca e all'innovazione d'impresa, a valere sui fondi esistenti;

          e) sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile, anche per favorire l'avvio di attività in proprio da parte di lavoratori dipendenti espulsi dal mercato del lavoro;

          f) promozione delle pari opportunità di accesso al lavoro autonomo e di crescita professionale attraverso misure specifiche di sostegno alla maternità per le lavoratrici autonome;

          g) promozione delle opportunità di impiego e della mobilità dei lavoratori autonomi, attraverso l'istituzione di servizi dedicati, osservatori e sportelli unici;

          h) sostegno alle attività formative riguardanti la sicurezza del lavoro autonomo e la prevenzione degli infortuni;

          i) tutela del reddito in caso di inattività temporanea o di cessazione di attività per crisi di mercato;

          l) promozione della costituzione, da parte delle varie categorie di lavoro autonomo, di fondi mutualistici in ambiti definiti, competenti ad erogare agli aderenti aiuti monetari e di servizio in caso di crisi e di inattività;

          m) riduzione dell'imposizione gravante sulle attività di lavoro autonomo, attraverso l'incremento delle deduzioni dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

          n) sostegno alla predisposizione di schemi contrattuali con la clientela, che prevedano clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato;

          o) istituzione, d'intesa con le regioni, di marchi di qualità per i lavori autonomi, in conformità e a specificazione delle norme previste per la tutela del made in Italy;

          p) semplificazioni degli adempimenti amministrativi;

          q) riordino della disciplina dei pagamenti dei crediti dei lavoratori autonomi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle imprese committenti;

          r) riordino della disciplina in materia di erogazione e di garanzia del credito ai lavoratori autonomi, allo scopo di sostenere i processi di qualificazione e di aggregazione dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi).

      A fronte di un primo corpo di norme orientato a incentivare e a promuovere il lavoro autonomo e l'autoimprenditorialità, un secondo insieme di disposizioni è dedicato in senso stretto alla disciplina dei rapporti di lavoro autonomo.
      In via generale si confermano il riconoscimento, anche per i titolari di attività imprenditoriali e autonome, dei diritti fondamentali già risultanti dalle normative generali e la valenza interprivata di tali diritti (quindi in particolare nei confronti dei committenti): diritti alla dignità e alla libera manifestazione del pensiero, all'intangibilità della sfera personale e sessuale, alle tutele contro i comportamenti persecutori, alla non discriminazione e alle pari opportunità, alla salute e alla sicurezza del lavoro, all'associazionismo professionale e a un equo compenso. Quanto al regime di imposizione fiscale sul lavoro autonomo, che pure costituisce una componente essenziale dell'intervento complessivo di riforma, esso non è compreso nel presente provvedimento.
      Ma vi è anche un altro aspetto che con la presente proposta di legge si è voluto sottolineare. In Italia il lavoro indipendente, escluso il lavoro parasubordinato, è oltre il 30 per cento del totale degli occupati. Seppur con un leggero calo negli ultimi anni, le prestazioni d'opera di carattere individuale che presentano caratteri di abuso hanno raggiunto livelli preoccupanti e a tale situazione va aggiunto il fenomeno dei lavoratori parasubordinati (collaborazioni coordinate e continuative o a progetto), fenomeno quest'ultimo tipicamente italiano.
      Nei Paesi dell'Unione europea negli ultimi anni si è manifestata una forte crescita di forme di lavoro autonomo con tratti più o meno palesi di dipendenza economica. Per indicare tale fenomeno sono state utilizzate diverse definizioni tra le quali «lavoro parasubordinato» in Italia e «persona simile al lavoratore subordinato» in Germania (arbeitnemeränliche). La concezione prevalente nei Paesi europei è quella dei lavoratori semi-indipendenti o quella di «lavoratori dipendenti assimilabili a lavoratori subordinati» che, sostanzialmente, lavorano da soli, nel quadro di un contratto di servizio o d'impresa per un committente principale da cui dipendono economicamente e il cui bisogno di protezione sociale o la mancanza di autonoma organizzazione li distingue dagli altri lavoratori autonomi e, solo per alcuni aspetti di protezione sociale e lavorativa, li avvicina ai lavoratori dipendenti. In Francia, di fronte allo stesso fenomeno, hanno dichiarato lavoratore subordinato chiunque non avesse un certo numero di committenti.
      Anche la Spagna è intervenuta seguendo la stessa linea di condotta tedesca, introducendo un limite del fatturato con lo stesso committente, per definire la dipendenza economica del lavoratore autonomo e per individuare le caratteristiche distintive del prestatore d'opera individuale rispetto agli altri lavoratori autonomi.
      È evidente la necessità di procedere, anche in Italia, ad armonizzare gli interventi in questo campo e di prevedere una disciplina che limiti gli abusi nell'uso distorto delle prestazioni d'opera ma che soprattutto tuteli effettivamente il lavoro autonomo.
      In particolare la condizione di dipendenza economica è presupposta per le prestazioni d'opera svolte a favore di un solo committente dal quale il prestatore

derivi due terzi del suo reddito di lavoro complessivo, inclusi coloro che, pur iscritti a un albo professionale incompatibile con la posizione di lavoro dipendente, svolgono attività regolata dagli accordi di cui agli articoli 20 e 21 della presente proposta di legge.
      Queste disposizioni si applicano, anche in assenza di dipendenza economica, ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie purché rientranti nei limiti previsti per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi 96, 97, 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      Nell'ultima parte della proposta di legge sono previste ulteriori e specifiche tutele per i lavoratori economicamente dipendenti. Tale denominazione, più precisa di quella di lavoro parasubordinato, richiama una ratio di interventi parzialmente diversa da quella tipica del lavoro subordinato, in quanto riconosce diretta rilevanza al dato della debolezza economica del lavoratore a prescindere dall'assoggettamento personale caratteristico del lavoro subordinato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
FINALITÀ
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, anche in coerenza con le disposizioni della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e degli strumenti a tutela dell'utenza in essa indicati, prevede misure dirette alla promozione delle attività professionali nelle loro diverse configurazioni, per garantire la piena occupazione, al miglioramento della qualità e delle competenze dei lavoratori autonomi, nonché al riconoscimento delle tutele e delle opportunità che rendono effettiva la partecipazione allo sviluppo economico e sociale del Paese.
      2. Le regioni e gli enti locali contribuiscono con lo Stato al raggiungimento delle finalità della presente legge nell'ambito delle rispettive competenze, secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione interistituzionale, attraverso l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi orientati a integrare e a migliorare i livelli essenziali delle prestazioni previsti dall'ordinamento statale e dalla presente legge.
      3. Alle finalità della presente legge concorrono, altresì, le iniziative individuali e delle formazioni sociali che integrano le misure pubbliche secondo il principio di sussidiarietà.
      4. Ai fini dell'individuazione degli interventi attuativi della presente legge, è promossa la concertazione sociale fra le istituzioni pubbliche competenti a ciascun livello territoriale e le associazioni rappresentative dei lavoratori autonomi.
      5. Il riconoscimento, la promozione e la tutela dei lavoratori autonomi sono perseguiti

in rapporto alle caratteristiche dei singoli rapporti di lavoro e dei bisogni specifici dei lavoratori secondo il principio di proporzionalità, in attuazione dell'articolo 35 della Costituzione.
Art. 2.
(Aree di intervento e linee guida).

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, lo Stato, le regioni e gli enti locali adottano le misure di rispettiva competenza, secondo le seguenti direttrici e aree di intervento:

          a) riconoscimento e semplificazione degli adempimenti; sostegno all'avvio di attività autonome;

          b) informazioni e servizi sulle opportunità di mercato; accesso a commesse e ad appalti pubblici;

          c) promozione del lavoro autonomo femminile;

          d) percorsi formativi e formazione permanente;

          e) promozione di buone pratiche in materia di sicurezza del lavoro;

          f) sostegno alle riorganizzazioni produttive, alle aggregazioni e alla successione delle attività, alla ricerca e all'innovazione;

          g) tutela e sostegno nelle situazioni di crisi economiche e di mercato;

          h) promozione di forme mutualistiche fra lavoratori autonomi;

          i) regole e condizioni del rapporto di lavoro autonomo;

          l) tutela delle innovazioni dei lavoratori;

          m) sostegno alla risoluzione alternativa delle controversie;

          n) tempi di pagamento; erogazioni e garanzie del credito;

          o) modalità di accesso al Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo di cui all'articolo 30.

Art. 3.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle persone che svolgono in forma abituale e a titolo oneroso prestazioni di opera o di servizi, anche intellettuali, con apporto prevalentemente personale, al di fuori di vincoli di subordinazione e di organizzazione altrui, di seguito denominate lavoratori autonomi.
      2. La disciplina di cui alla presente legge si applica alle professioni regolamentate solo in quanto compatibile con le disposizioni vigenti, e a quelle non organizzate in ordini e collegi.

Capo II
PROMOZIONE DEL LAVORO AUTONOMO E DELL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Art. 4.
(Associazioni rappresentative dei lavoratori autonomi e professionisti).

      1. Ai fini della presente legge, le associazioni professionali di natura privatistica rappresentative dei professionisti esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, di seguito denominate «associazioni rappresentative», iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, come modificata dal presente articolo, e che hanno promosso o aderito a comitati di indirizzo e sorveglianza ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono iscritte in un distinto registro tenuto dal Ministero dello sviluppo economico nell'area delle professioni non organizzate.
      2. I comitati di indirizzo e sorveglianza devono prevedere nei loro regolamenti le modalità di istituzione e di gestione degli elenchi pubblici delle associazioni rappresentative

di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione, nonché i criteri di valutazione della rappresentatività nazionale delle associazioni stesse. Al Ministero delle sviluppo economico è attribuita la funzione di vigilanza sui comitati di indirizzo e sorveglianza.
      3. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 dell'articolo 1 è abrogato;

          b) al comma 7 dell'articolo 2, le parole: «le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «le prescrizioni di cui agli articoli 5 e 7»;

          c) al comma 3 dell'articolo 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Su codici etici, formazione, certificazione e tutela dei consumatori le singole associazioni, o le loro forme aggregative, promuovono la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza».

Art. 5.
(Sostegno all'avvio di attività di lavoro autonomo).

      1. L'avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici di cui all'articolo 6, e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti con intesa fra Stato, regioni e associazioni rappresentative delle categorie interessate. Le modalità attuative sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza unificata e le associazioni rappresentative, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto.
      2. A valere sul Fondo di cui all'articolo 30, possono essere erogati prestiti a tasso agevolato a sostegno di nuove attività di lavoro autonomo, sulla base di piani di

attività valutati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 2 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008.
Art. 6.
(Servizi e informazioni sulle opportunità di mercato).

      1. Le autonomie locali e funzionali istituiscono servizi dedicati alla facilitazione dell'accesso dei lavoratori autonomi e delle micro imprese alle opportunità di mercato.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti osservatori e sportelli unici presso i quali gli interessati possono ottenere le informazioni pertinenti la loro attività, le procedure per il loro avvio e per le eventuali trasformazioni, per l'accesso a commesse e appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali riguardanti attività e buone pratiche amministrative e commerciali.
      3. Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali promuovono i bilanci di competenze e la certificazione delle competenze acquisite, in ambito lavorativo per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, in forma integrata con le attività o con i programmi specifici già previsti dalle disposizioni vigenti, nonché il valore dell'attestazione di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Art. 7.
(Informazioni relative all'accesso agli appalti pubblici).

      1. Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali promuovono, in qualità di

stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi e delle micro imprese agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 6 della presente legge, e adattando, ove possibile, i requisiti previsti dai bandi e dalle procedure di aggiudicazione alle caratteristiche di tali lavoratori, con particolare riguardo al valore dell'attestazione di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Art. 8.
(Promozione del lavoro autonomo femminile).

      1. Al fine di incrementare e di promuovere azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna nell'accesso alle attività d'impresa e alle attività di lavoro autonomo:

          a) l'articolo 45 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

              «Art. 45. – (Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale). – 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, del presente codice autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

              2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, è accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego.

              3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati:

          a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;

          b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente»;

          b) l'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

              «Art. 54. – (Fondo nazionale per lo sviluppo delle attività di lavoro autonomo e dell'imprenditoria femminile). – 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, con apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), del presente codice, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

          a) per l'acquisto di impianti e di attrezzature destinati all'avvio del lavoro ovvero per l'acquisto di attività commerciali, turistiche, nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per progetti aziendali finalizzati all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

          b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione,

nonché allo sviluppo di sistemi di qualità;

          c) per la costituzione di piccole e micro imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e a cofinanziamenti dell'Unione europea o regionali.

      2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.
      3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste».

      2. A decorrere dall'anno 2015, il Fondo nazionale per lo sviluppo delle attività di lavoro autonomo e dell'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro all'anno.
      3. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti riconosciuti ai sensi del capo I del titolo II del libro III del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono riassegnate al Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.
      4. A decorrere dall'anno 2015, una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è destinata al sostegno e alla costituzione di attività di lavoro autonomo e di nuove imprese femminili, nonché al consolidamento delle attività di piccola e di micro impresa avviate da donne.
      5. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo

comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con il codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in accordo con le associazioni rappresentative, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e di progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.
Art. 9.
(Deducibilità delle spese di formazione e di accesso alla formazione permanente).

      1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «le spese di partecipazione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno, sono totalmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro».
      2. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.
      3. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi voucher formativi a favore dei lavoratori autonomi che partecipano ad attività formative ritenute di particolare rilevanza per lo sviluppo del territorio, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tal caso, i voucher formativi sono integrabili con un contributo statale a valere sul Fondo di cui

all'articolo 30, in misura e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata.
      4. Le regioni dispongono misure per garantire ai lavoratori autonomi l'accesso alla formazione permanente nel corso della vita lavorativa, stabilendo altresì obblighi di aggiornamento periodico delle competenze, nella misura richiesta, dalle diverse professionalità e dai vari settori di attività.
Art. 10.
(Sicurezza del lavoro e assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali).

      1. Lo Stato, d'intesa con le regioni, predispone programmi per la sicurezza dei lavoratori autonomi in conformità con la disciplina prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. A tale fine sono previsti percorsi formativi specifici nell'ambito dei programmi regionali di cui all'articolo 10, comma 2.
      2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a sostenere gli investimenti in sicurezza effettuati dai lavoratori autonomi tramite la riduzione dei contributi assicurativi in conformità con piani specifici e secondo criteri definiti dall'Istituto entro un limite prefissato di spesa.
      3. L'INAIL, congiuntamente con i servizi territoriali competenti, promuove l'informazione sulle opportunità formative disponibili per i lavoratori autonomi e cura la diffusione delle buone pratiche esistenti.
      4. I lavoratori autonomi impiegati in attività che li espongono a rischi di infortunio o di malattia professionale e ai quali non si applicano specifiche normative di settore devono essere assicurati a carico dei committenti contro tali rischi presso l'INAIL.

Art. 11.
(Sostegno alle riconversioni, alle riorganizzazioni, alla mobilità, alle aggregazioni e alla successione nelle attività di lavoro autonomo).

      1. Gli osservatori di cui all'articolo 7, comma 2, sono competenti a monitorare l'andamento della domanda di prestazioni di lavoro autonomo, al fine di predisporre interventi a sostegno di processi di riorganizzazione o di mobilità necessari a sostenere la competitività e ad agevolare le trasformazioni economiche e produttive, nonché a prevenire le situazioni di crisi.
      2. Sulla base delle indicazioni degli osservatori, le amministrazioni nazionali e locali competenti per lo sviluppo economico definiscono programmi di assistenza organizzativa, finanziaria e di mercato a favore dei lavoratori autonomi coinvolti in processi di riconversione e di riorganizzazione.
      3. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 30 possono essere erogati prestiti agevolati a sostegno dei processi di riconversione e di riorganizzazione, sulla base di piani predisposti dai lavoratori autonomi, dalle micro imprese e dalle loro associazioni, valutati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata.
      4. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 3 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008.
      5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute prioritariamente alle attività produttive e professionali riguardanti nuovi settori di mercato anche internazionali, servizi di prossimità e di cura dell'ambiente, nonché settori ad alto contenuto tecnologico e di ricerca.


      6. I sostegni e le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concessi anche per agevolare la successione nelle attività di lavoro autonomo, in particolare nell'ambito della famiglia, e per promuovere le aggregazioni fra lavoratori autonomi, nonché la loro partecipazione a contratti di rete.
Art. 12.
(Sostegno alla ricerca e all'innovazione).

      1. Una quota non inferiore al 20 per cento del Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo è annualmente destinata al finanziamento di programmi di sviluppo e di innovazione promossi dai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge.
      2. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 30 possono essere finanziate, a favore dei soggetti di cui all'articolo 3, le seguenti attività:

          a) operazioni di acquisto di macchine, di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329;

          b) prestazioni di garanzie per l'accesso al credito ovvero operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in correlazione alla presentazione di programmi di sviluppo e di innovazione;

          c) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

      3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza unificata e le associazioni rappresentative, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al comma 2, riconoscendo priorità ai progetti di ricerca e di innovazione presentati secondo forme associative concordate fra lavoratori autonomi. A tal fine gli enti di

ricerca pubblici e le strutture pubbliche centrali e locali competenti predispongono servizi di informazione diretti a favorire l'incontro fra domanda e offerta di innovazione e promuovono la diffusione di intese fra lavoratori autonomi e imprese.
Art. 13.
(Sostegni e tutele nelle situazioni di crisi).

      1. Nei casi di cessazione di attività per crisi di mercato, accertate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, le amministrazioni nazionali e locali competenti per lo sviluppo economico predispongono, a favore di lavoratori autonomi, professionisti e micro imprese, interventi di assistenza rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel mercato.
      2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, i lavoratori autonomi, i professionisti e le micro imprese interessati dalla crisi di mercato possono essere ammessi ai prestiti agevolati di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, con le modalità ivi previste.
      3. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 30, possono essere altresì erogati, in caso di crisi di mercato accertate secondo le modalità di cui al comma 1, sostegni economici in forma di somme forfettarie una tantum a fondo perduto, secondo importi e condizioni stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e sentite le associazioni interessate.
      4. Anche ai fini dell'accesso ai sostegni economici di cui al comma 3, i lavoratori autonomi che hanno cessato l'attività possono, su loro richiesta, essere iscritti alle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.


      5. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite forme di specifico sostegno al reinserimento sul mercato in forma autonoma, individuale o associata, di lavoratori subordinati espulsi dal lavoro e di disoccupati di lunga durata.
Art. 14.
(Promozione di forme mutualistiche integrative per il lavoro autonomo).

      1. Lo Stato, d'intesa con le regioni, favorisce la costituzione di forme mutualistiche integrative fra lavoratori autonomi anche con la partecipazione delle imprese committenti e con l'adesione a fondi o a casse già esistenti. A tal fine, i contributi apportati dai partecipanti a tali istituti mutualistici sono detraibili ai fini dell'IRPEF entro il limite di 2.000 euro annui.
      2. L'adesione alle casse e ai fondi di cui al comma 1 può essere individuale ovvero decisa in forma collettiva. Le casse e i fondi possono attuare interventi integrativi a favore dei lavoratori aderenti nei seguenti ambiti:

          a) attività formative presso organismi accreditati dalle regioni;

          b) tutela del reddito nei casi di riconversione, riorganizzazione, sospensione e cessazione di attività;

          c) sostegni al reddito nelle ipotesi di sospensione del lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e maternità;

          d) forme di assistenza integrative, contrattualmente definite fra gli interessati, tra cui previdenza complementare, sanità e assistenza sociale integrativa.

      3. I fondi e le casse mutualistici costituiti ai sensi del presente articolo sono sottoposti alle stesse condizioni fiscali e normative dei fondi integrativi sanitari istituiti per i lavoratori subordinati.

Art. 15.
(Delega al Governo in materia di pagamento dei crediti dei lavoratori autonomi in favore dei medesimi).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e le associazioni rappresentative uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare la disciplina dei pagamenti dei crediti dei lavoratori autonomi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di agevolare l'accesso dei medesimi lavoratori all'erogazione del credito. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riconoscimento di misure specifiche di incentivo all'estensione dell'attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati «confidi», ai vari tipi di lavoro autonomo professionale;

          b) sostegno ai processi di qualificazione e aggregazione dei confidi;

          c) riconoscimento della possibilità per i confidi di erogare direttamente garanzie e finanziamenti ai lavoratori autonomi e ai professionisti, a condizioni ed entro limiti individuati con apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

          d) destinazione di una quota pari al 20 per cento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla prestazione di garanzie in favore delle operazioni di consolidamento del debito effettuate da lavoratori autonomi e microimprese;

          e) previsione della possibilità di applicare da parte dei soggetti di cui all'articolo

3 una penale aggiuntiva agli interessi legali pari allo 0,5 per cento per ogni mese successivo a quello di pagamento eccedente i sessanta giorni.
Art. 16.
(Disciplina fiscale).

      1. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

          «d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 4.000, di euro 2.500, di euro 1.500 e di euro 1.000;».

      2. L'assoggettamento all'IRAP è escluso per i professionisti e per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 3 della presente legge, che per lo svolgimento della loro attività si servono di beni strumentali di ammontare complessivo non superiore a 15.000 euro, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, e che non si avvalgono del lavoro di terzi.
      3. All'articolo 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          «1-bis. Per i contribuenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, dopo il quinto anno di attività, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è fissata al 15 per cento».

Capo III
DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO E REGIME PREVIDENZIALE
Art. 17.
(Diritti e parità di trattamento).

      1. La regolazione contrattuale dei rapporti di lavoro autonomo, da stipulare

esclusivamente in forma scritta, è tenuta al rispetto dei diritti previsti dall'ordinamento a tutela della dignità della persona, della parità di trattamento e del divieto di discriminazione diretta e indiretta. Essa si ispira ai princìpi della responsabilità sociale e della sussidiarietà.
      2. Gli osservatori di cui all'articolo 7, comma 2, hanno il compito di monitorare il mercato del lavoro autonomo anche al fine di accertare la corretta applicazione dei princìpi di parità, proponendo eventuali provvedimenti correttivi.
      3. Gli osservatori svolgono altresì attività di monitoraggio e di proposta sulla situazione dei lavoratori immigrati che svolgono lavoro autonomo al fine di promuoverne l'integrazione a condizioni di parità nel mercato del lavoro.
Art. 18.
(Accordi collettivi professionali).

      1. Le amministrazioni statali e regionali competenti promuovono, anche tramite attività mediatorie e di concertazione, accordi collettivi nazionali e territoriali fra le associazioni sul piano nazionale rappresentative dei lavoratori autonomi e dei professionisti, esclusi quelli costituiti in impresa e le associazioni delle imprese committenti. Gli accordi stipulati al di fuori dell'ambito di applicazione del capo IV sono diretti a definire l'equa regolazione dei rapporti di lavoro, con riferimento in particolare a compensi, condizioni di lavoro, condizioni di accesso, costituzione e regolazione di fondi mutualistici, regolazione delle modalità di godimento dei diritti sindacali e associativi.

Art. 19.
(Tutela della maternità, della malattia e revisione della contribuzione).

      1. Le lavoratrici autonome iscritte in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno la facoltà di

astensione totale o parziale dal lavoro, con l'indennità e secondo le condizioni e le modalità previste per le libere professioniste dagli articoli da 70 a 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.
      2. Alle lavoratrici autonome di cui al comma 1 del presente articolo è estesa, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese e alle professioniste con e senza ordine professionale, la possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
      3. Al comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei redditi derivanti da borse di studio che prevedano versamenti in altre casse previdenziali obbligatorie»;

          b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i lavoratori autonomi iscritti alla citata Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, l'aliquota contributiva è ridotta progressivamente in misura pari allo 0,5 per cento all'anno fino alla sua equiparazione al valore dell'aliquota prevista per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti presso l'INPS».

      4. Dopo il comma 788 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
      «788-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2015, ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a otto giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e per l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, quattordicesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1 gennaio 2015. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

      5. A partire dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge l'INPS è tenuto all'istituzione di un'evidenza contabile all'interno della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di seguito denominata «contabilità lavoro autonomo» dei versamenti e delle prestazioni effettuati da e per i lavoratori autonomi.

Art. 20.
(Automaticità delle prestazioni e minimali contributivi).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 2116 del codice civile e dell'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      2. L'automaticità delle prestazioni di cui al comma 1 si applica anche alle richieste di maternità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. A partire dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, agli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano i minimali contributivi previsti per gli iscritti alla gestione lavoratori subordinati dell'INPS.
      4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, ai soli fini dell'anzianità contributiva, a decorrere dal 1996.

Art. 21.
(Clausole di conciliazione e di arbitrato).

      1. Le amministrazioni statali e regionali competenti promuovono, con la partecipazione

delle associazioni rappresentative dei lavoratori autonomi e delle imprese, la definizione di schemi contrattuali fra le parti che prevedono clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato, con le modalità stabilite dalle stesse associazioni.
Art. 22.
(Riservatezza ed esclusività).

      1. Salvo diverso accordo fra le parti, i lavoratori autonomi possono svolgere attività a favore di più committenti, senza pregiudizio dell'attività dei committenti medesimi. Nel caso in cui le parti stabiliscano una clausola di esclusiva o di vincolo della prestazione, questa deve essere equamente retribuita.

Art. 23.
(Apporti originali e invenzioni del lavoratore. Proprietà intellettuale).

      1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo retribuita, i diritti di utilizzo economico relativo ad apporti originali e a invenzioni fatti nell'esecuzione o nell'adempimento del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Capo IV
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI ESERCENTI ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Art. 24.
(Collaborazioni coordinate e continuative).

      1. All'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le

parole: «Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «Sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 69 del presente capo».
      2. Le forme di divieto e sanzionatorie per i contratti di collaborazione a progetto, rientranti nell'esclusione di cui all'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003. n. 276, come riformulato dal comma 1 del presente articolo, saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25.
(Prestazioni di lavoro autonomo e professionale).

      1. L'articolo 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

          «Art. 69-bis. – (Altre prestazioni lavorative di lavoro autonomo e professionale). 1. Il presente articolo si applica ai lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché a tutti i lavoratori autonomi e ai professionisti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 96, 97, 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad eccezione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui all'articolo 61 del presente decreto.

          2. Le attività di lavoro autonomo o professionale di cui al comma 1, svolte con lavoro prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ovvero di cui agli articoli 2222 e 2229 e seguenti del codice civile devono essere funzionalmente collegate a un determinato

risultato finale avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. L'attività non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

          3. I contratti relativi alle attività di lavoro autonomo o professionale di cui al comma 1 sono stipulati in forma scritta e contengono i seguenti elementi:

              a) l'indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione lavorativa;

              b) l'individuazione del risultato finale che si intende conseguire;

              c) il corrispettivo e i criteri per la determinazione della prestazione lavorativa, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi delle spese;

              d) le forme di coordinamento al committente nell'esecuzione della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa.

          4. Ai lavoratori che prestano le attività di lavoro autonomo o professionale di cui al comma 1, spetta un compenso proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro eseguito, secondo quanto previsto dagli accordi collettivi per tali fattispecie lavorative stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

          5. In assenza di contrattazione collettiva specifica, di cui al comma 4, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni complessive previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il

cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del prestatore dell'attività di lavoro autonomo o professionale di cui al comma 1.
      6. Alle attività di lavoro autonomo o professionale di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le misure per la tutela della salute e della sicurezza del prestatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
      7. I rapporti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione dell'attività ovvero del conseguimento del risultato finale. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine ai sensi degli articoli 2226 e seguenti del codice civile. Il prestatore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto collettivo ovvero in quello individuale di lavoro.

          8. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di lavoro autonomo o professionale di cui al comma 1 sono considerati rapporti di lavoro subordinato dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità qualora siano individuate e regolate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Art. 26.
(Disposizioni in materia di applicazione graduale).

      1. Al fine di consentire un'applicazione progressiva delle disposizioni degli articoli 61 e 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dalla presente legge, in funzione delle condizioni economiche e professionali di

ogni settore e per corrispondere ai tempi di rinnovo dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le medesime disposizioni dei medesimi articoli possono essere applicate gradualmente sulla base di appositi protocolli contrattuali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 27.
(Servizi dedicati per l'accesso ai mercati).

      1. Nell'ambito dei sistemi regionali e locali per l'impiego sono previsti servizi e strumenti specifici e, in particolare, osservatori per l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incrocio fra domanda e offerta, diretti ai lavoratori autonomi, con particolare riguardo ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti e intesi a favorire l'accesso al mercato, il reimpiego e la mobilità sul territorio.
      2. L'istituzione e le modalità attuative dei servizi e degli osservatori di cui al comma 1, nonché il loro collegamento con i sistemi informativi regionali e nazionali sono stabiliti d'intesa fra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.

Art. 28.
(Contrattazione collettiva).

      1. L'attuazione di quanto disposto al presente capo e, in generale, l'armonizzazione delle attività di lavoro autonomo individuale con la situazione economica e sociale presente in ogni settore economico, la definizione dei diritti e dei doveri nei rapporti di lavoro, sono attribuite alla contrattazione collettiva tra le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro sono inseriti capitoli specifici, dedicati ai lavoratori autonomi e ai professionisti di cui all'articolo 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come sostituito dalla presente

legge, di definizione e di attuazione di quanto previsto dal presente comma.
      2. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 operanti nel settore, nel territorio o nell'ambito lavorativo, anche in associazione o in affiliazione con le forme associative di cui all'articolo 4 devono sottoporre le richieste e le ipotesi di accordo a specifico referendum fra i lavoratori interessati.
Art. 29.
(Istituzione di un'indennità di sostegno al reddito per i lavoratori con contratti di lavoro atipici).

      1. Dopo il comma 22 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

          «22-bis. A decorrere dall'anno 2015, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, altresì, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione alla predetta gestione separata, negli ultimi dodici mesi.

          22-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2014, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 22-bis del presente articolo».

          22-quater. L'indennità di cui al comma 22-bis è riconosciuta a valere sulle somme di cui al comma 22-ter. Nell'ambito

del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono preordinate le somme di cui ai contributi definiti al comma 22-ter nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso all'indennità di cui al comma 22-bis.

          22-quinquies. Per l'anno 2014 l'indennità di cui al comma 22-bis è erogata a partire dal 1 gennaio 2016».

      2. I commi 51, 52 e 53, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono sostituiti dai seguenti:

          «51. A decorrere dall'anno 2014, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è riconosciuta un'indennità come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 50 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, in favore dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

          52. L'accesso all'indennità di cui al comma 51 è riconosciuto ai soggetti che soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

              a) abbiano versato nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

              b) siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui alla lettera a) da almeno due anni.

          53. La richiesta dell'indennità di cui al comma 51 deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I soggetti interessati devono presentare la richiesta successivamente alla dichiarazione

IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda”.
Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 30.
(Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo).

      1. Ai fini del finanziamento degli incentivi statali di cui alla presente legge e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziate nell'ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, è istituito il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
      2. Il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Conferenza unificata. Una quota pari al 25 per cento del Fondo è riservata a interventi di sostegno dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti.

Art. 31.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, entro il limite di 1,5 miliardi di euro in ragione d'anno, mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.
      2. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la

quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15 è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15 e fino al rapporto 25 è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 25 è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
      3. A concorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 51, 52 e 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come sostituiti dalla presente legge si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4 del presente articolo.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le pensioni di vecchiaia, di anzianità e anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, liquidate nell'assicurazione obbligatoria, nelle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché nelle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato nella misura del 30 per cento della quota eccedente quattro volte il trattamento minimo dell'INPS vigente nell'anno di percezione. Tale quota di incumulabilità non può eccedere il 30 per cento del reddito da lavoro. L'incumulabilità è applicata sull'importo complessivo delle pensioni e dei trattamenti percepiti. La quota di incumulabilità è calcolata su un imponibile già decurtato da eventuali contributi di solidarietà.
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