Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2974 |
1. La presente legge riconosce, come diritto fondamentale della persona, secondo l'articolo 2 della Costituzione, il diritto di costituire tra due persone dello stesso sesso un'unione affettiva stabile, duratura, esclusiva, giuridicamente riconosciuta, fonte di tassativi diritti e obblighi, diversi da quelli della famiglia.
2. La presente legge regola gli effetti, compresi quelli patrimoniali, delle unioni omoaffettive come definite dall'articolo 2.
3. Le disposizioni delle convenzioni e dei trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano ai rapporti regolati dalla presente legge.
1. L'unione omoaffettiva è l'accordo stipulato tra due persone dello stesso sesso al fine di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune, nei limiti delle disposizioni della presente legge.
2. Non possono contrarre unione omoaffettiva:
a) persone di sesso diverso;
b) persone di minore età;
c) persone legate tra loro da rapporti di parentela o affinità, l'adottante e l'adottato o i suoi discendenti;
d) persone che dai registri dello stato civile risultino coniugate o separate legalmente o vincolate da precedente unione omoaffettiva;
e) persone interdette per infermità di mente o per le quali il pubblico ministero abbia promosso istanza di interdizione;
f) persone condannate per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sull'altra parte dell'unione omoaffettiva.
3. L'unione omoaffettiva è contratta mediante dichiarazione congiunta sottoscritta da entrambi i contraenti davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei due contraenti. Nella medesima dichiarazione i contraenti attestano, sotto la propria responsabilità, ai sensi e con gli effetti, anche penali, delle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non ricorrono le cause ostative alla contrazione dell'unione omoaffettiva previste dal comma 2 del presente articolo. La falsa dichiarazione, oltre alle conseguenze penali previste dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comporta l'impossibilità di contrarre l'unione omoaffettiva e, ove sia stata contratta, la sua nullità assoluta.
L'ufficiale dello stato civile appone su due esemplari originali della dichiarazione di unione la propria firma e la data e ne consegna uno ai contraenti. Il secondo originale è conservato negli atti dello stato civile. L'unione è registrata nel registro dello stato civile.
4. L'ufficiale dello stato civile può rifiutare la ricezione della dichiarazione o l'iscrizione dell'unione omoaffettiva soltanto per le cause ostative di cui al comma 2 ovvero per altra causa prevista dalla legge. In caso di rifiuto ingiustificato, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. Contro il rifiuto di ricevere la dichiarazione dell'unione omoaffettiva è ammesso ricorso al tribunale competente per il luogo ove è stata presentata l'istanza. Il tribunale decide con decreto motivato da emettere entro trenta giorni.
1. Le persone che hanno contratto unione omoaffettiva hanno gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri.
2. Dall'unione omoaffettiva sorgono l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Il diritto all'assistenza morale e materiale è sospeso nei confronti della persona che, allontanatasi senza causa dalla comune abitazione, rifiuti di farvi ritorno.
1. Le persone unite in unione omoaffettiva possono pattuire in ogni tempo i loro rapporti patrimoniali attraverso apposite convenzioni stipulate per atto pubblico, a pena di nullità.
2. Le convenzioni patrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine della dichiarazione di unione omoaffettiva non risultano annotati la data della convenzione, il notaio rogante e le generalità dei contraenti.
3. Le convenzioni patrimoniali possono essere modificate soltanto per atto pubblico, a pena di nullità.
4. Le convenzioni patrimoniali e le loro modifiche sono annotate nel registro dello stato civile su richiesta di una delle parti dell'unione omoaffettiva. Le convenzioni e le modifiche sono opponibili ai terzi a
1. Ciascuna parte dell'unione omoaffettiva ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne di tali istituti.
2. Ciascuna parte dell'unione omoaffettiva può:
a) assumere le decisioni necessarie sulla salute dell'altra parte in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;
b) ricevere dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;
c) decidere, in caso di decesso dell'altra parte, sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in mancanza di previe disposizioni dell'interessato.
3. All'articolo 82 comma 2, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «da un familiare,» sono inserite le seguenti: «, dall'altro componente dell'unione omoaffettiva,».
4. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti «o dell'altro componente dell'unione omoaffettiva».
1. Ciascuna parte dell'unione omoaffettiva può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministrazione
di sostegno nei confronti dell'altra parte.a) all'articolo 408, primo comma, dopo le parole: «il coniuge che non sia separato legalmente,» sono inserite le seguenti: «l'altro componente dell'unione omoaffettiva,»;
b) all'articolo 410, terzo comma, dopo le parole: «dal coniuge,» sono inserite le seguenti «dall'altro componente dell'unione omoaffettiva,»;
c) all'articolo 411, terzo comma, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o parte dell'unione omoaffettiva»;
d) all'articolo 426, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte dell'unione omoaffettiva,».
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con l'altro componente dell'unione omoaffettiva costituita prima della detenzione»;
b) all'articolo 30:
1) al primo comma, dopo le parole: «di un familiare» sono inserite le seguenti: «, dell'altro componente dell'unione omoaffettiva»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «eventi familiari» sono inserite le seguenti: «o relativi all'unione omoaffettiva».
1. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di
Bolzano prevedono la valutazione dell'unione omoaffettiva ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.a) dopo le parole: «o, gradatamente,» sono inserite le seguenti: «dell'altro componente dell'unione omoaffettiva o»;
b) le parole: «purché la convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «purché l'unione omoaffettiva o la convivenza».
1. In caso di morte di una delle parti dell'unione omoaffettiva, qualora l'evento derivi da fatto illecito, l'altra parte può chiedere il risarcimento del danno subìto, da liquidare in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile.
1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali riconosciuti per il coniuge si applicano anche alle parti delle unioni omoaffettive.
2. Le agevolazioni tributarie e gli emolumenti previsti in relazione a carichi di famiglia si applicano, alle medesime condizioni previste per il coniuge, anche con riferimento alla parte dell'unione omoaffettiva.
3. Ai fini del regime fiscale e delle disposizioni tributarie, comprese quelle applicabili alle successioni, alle donazioni e agli atti tra vivi, nonché delle disposizioni in materia previdenziale, alle persone unite in unione omoaffettiva si applica
1. In caso di morte della parte dell'unione omoaffettiva che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione, l'altra parte ha diritto di succedere nel medesimo contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data del decesso.
1. Nelle successioni legittime, alla persona unita in unione omoaffettiva con il defunto sono riconosciuti i diritti spettanti al coniuge del defunto.
2. Dopo la morte di una delle persone unite in unione omoaffettiva, alla persona superstite sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza della coppia e di uso sui beni mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
1. Gli effetti dell'unione omoaffettiva cessano:
a) per morte di uno dei due contraenti;
b) per matrimonio di uno dei due contraenti;
c) per scioglimento volontario per mutuo consenso o per volontà di una parte.
2. Lo scioglimento per mutuo consenso avviene per atto pubblico sottoscritto da entrambi i contraenti e depositato presso l'ufficiale dello stato civile del luogo ove è stata registrata l'unione omoaffettiva. L'ufficiale dello stato civile provvede entro quindici giorni alla registrazione e alla contestuale annotazione dello scioglimento a margine della dichiarazione di unione omoaffettiva. L'unione è sciolta dalla data della registrazione.
3. Lo scioglimento per volontà di una delle parti avviene mediante dichiarazione di una delle parti, redatta per atto pubblico, in cui è espressa la volontà di produrre lo scioglimento dell'unione e la cessazione dei suoi effetti La dichiarazione è notificata all'altro contraente e depositata presso l'ufficiale dello stato civile del comune ove è stata registrata l'unione omoaffettiva con la prova dell'avvenuta notifica. Decorsi tre mesi dal deposito della dichiarazione, l'ufficiale dello stato civile provvede alla registrazione e alla contestuale annotazione dello scioglimento a margine della dichiarazione di unione omoaffettiva. Dalla data dell'annotazione, l'unione omoaffettiva è sciolta.
1. Nei casi di scioglimento dell'unione omoaffettiva, la parte che ha prestato il
proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, a un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, a un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della situazione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito e della durata dell'unione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti. Si applicano gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.1. Qualora una delle parti dell'unione omoaffettiva versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli
alimenti, nella misura determinata in base ai criteri di cui all'articolo 438, secondo comma, del codice civile, fino alla data in cui cessino dette condizioni.1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione omoaffettiva da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore»;
b) all'articolo 570:
1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche qualora i fatti siano commessi da una delle parti di un'unione omoaffettiva nei confronti dell'altra»;
2) al terzo comma, le parole: «del precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo comma»;
c) all'articolo 577, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta o contro l'altra parte dell'unione omoaffettiva»;
d) all'articolo 612-bis:
1) al primo comma, dopo le parole: «di un prossimo congiunto» sono inserite
le seguenti: «o dell'altro componente di un'unione omoaffettiva»;2) al secondo comma, dopo le parole: «o divorziato,» sono inserite le seguenti: «dall'altro componente di un'unione omoaffettiva»;
e) all'articolo 649, primo comma, dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:
3-bis) della persona a esso legata da unione omoaffettiva».
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) al comma 1, dopo le parole: «parenti o affini fino al secondo grado» sono aggiunte le seguenti: «o parti di un'unione omoaffettiva»;
2) alla rubrica, le parole: «o coniugio» sono sostituite dalle seguenti: «, coniugio o unione omoaffettiva»;
b) all'articolo 36:
1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dell'altro componente dell'unione omoaffettiva»;
2) al comma 1, lettera b), le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge o dell'altro componente dell'unione omoaffettiva»;
3) al comma 1, lettera f), le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge o dell'altro componente dell'unione omoaffettiva»;
4) al comma 2, dopo le parole: «di coniugio» sono inserite le seguenti: «, unione omoaffettiva» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o la cessazione degli effetti dell'unione omoaffettiva»;
c) all'articolo 199:
1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «i prossimi congiunti dell'imputato» sono inserite le seguenti: «o la persona a esso legata da unione omoaffettiva»;
2) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure sia o sia stato legato a esso da unione omoaffettiva»;
3) alla rubrica, dopo le parole: «dei prossimi congiunti» sono aggiunte le seguenti: «e delle parti dell'unione omoaffettiva»;
d) all'articolo 681, comma 1, dopo le parole: «o da un suo prossimo congiunto» sono inserite le seguenti: «o dalla persona legata a esso da unione omoaffettiva».
1. All'articolo 19, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «dell'altro componente dell'unione omoaffettiva,».
2. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole: «che risultino» sono aggiunte le seguenti: «legati da unione omoaffettiva o».
3. All'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, alle parole: «convivente more uxorio» sono premesse le seguenti: «parte di un'unione omoaffettiva,».
1. La disciplina delle unioni omoaffettive regolata dalla presente legge si applica
anche alle coppie, costituite da persone dello stesso sesso, che abbiano contratto all'estero un'unione, ivi qualificata come matrimonio o unione civile o con altra analoga denominazione, e che ne domandino la trascrizione in Italia.