Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3017 |
1. Dopo il titolo IV del libro primo del codice di procedura civile è inserito il seguente:
Art. 111-bis. – (Azione di classe). – Il giudice può ammettere l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere in nome proprio anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti siano fatti valere in un altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta.
L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie di valore non superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In ogni caso non si applica l'articolo 82, primo comma.
L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti di chi sia litisconsorte necessario nella causa.
Ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo.
Fino alla precisazione delle conclusioni, coloro i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente titolo possono:
a) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;
b) rinunciare al loro diritto, o riservarsi di farlo valere in un separato giudizio, depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;
c) costituirsi in giudizio per far valere il loro diritto in proprio nello stesso processo.
Art. 111-ter. – (Ammissione dell'azione di classe). – Il giudice accoglie l'istanza di ammissione con ordinanza, prima di provvedere all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti di interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere e che all'istanza abbia aderito un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di essi di cui l'attore sia membro effettivo a norma di statuto. Non occorre adesione quando l'attore stesso sia un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di coloro i cui diritti richiede di far valere.
Il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti. Con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi.
L'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:
a) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;
b) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;
c) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;
d) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;
e) accerta la violazione del termine nei casi di cui all'articolo 111-novies.
In ogni caso di diniego o di revoca dell'ordinanza il giudice fissa un termine perentorio non superiore a novanta giorni per la proposizione di un'istanza di prosecuzione del processo a tutela dei diritti altrui. L'istanza può essere proposta da ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore abbia chiesto di essere ammesso a far valere, ovvero dallo stesso attore quando vi abbia aderito un diverso comitato o associazione. Se l'istanza non è proposta si applica l'articolo 306, quarto comma.
Fino alla precisazione delle conclusioni, ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere e che si sia costituito in giudizio in proprio può proporre istanza di essere ammesso a proseguire in luogo dell'attore. Il giudice accoglie l'istanza se lo ritiene più adeguato.
Nei casi di cui ai commi quarto e quinto si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'ammissione a far valere diritti altrui. L'accoglimento dell'istanza di prosecuzione produce gli stessi effetti dell'ammissione.
Art. – 111-quater. – (Istanza di ammissione). – L'istanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere:
a) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere ammessi a far valere, con le relative conclusioni;
b) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;
c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, la sede, il codice fiscale o la partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui
diritti si richiede di essere ammessi a far valere;d) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;
e) l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale dell'associazione o del comitato aderente all'istanza rappresentativo dei soggetti i cui diritti si chiede di essere ammessi a far valere.
Art. 111-quinquies. – (Integrazione delle difese del convenuto). – L'ordinanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui.
Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato ammesso a far valere.
Art. 111-sexies. – (Informazioni e avvisi). – I soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente titolo, se personalmente identificati, sono informati dell'ordinanza di ammissione, della sua revoca, della sentenza e degli altri eventi indicati nell'articolo 11-octies e nell'articolo 111-duodecies, tramite notificazione personale ai sensi degli articoli 137 e seguenti.
I soggetti non personalmente identificati sono informati degli eventi di cui al primo comma tramite avviso. L'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, nelle bacheche o presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive o i siti internet a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati dell'azione, dell'omissione o della condotta abituale del convenuto. Le modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento. Nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione
Art. 111-septies. – (Effetti della domanda). – Quando è concessa l'ordinanza di ammissione, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente ai diritti fatti valere ai sensi del presente titolo, purché essi non siano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore.
Gli effetti di cui al primo comma, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti sono informati della revoca del provvedimento ovvero della sentenza che definisce il giudizio.
In ogni caso, nei confronti dei soggetti i cui diritti sono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile.
L'informazione relativa alla revoca dell'ordinanza di ammissione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo e l'avvertimento che gli effetti dell'ammissione sono cessati. L'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti.
Art. 111-octies. – (Informazioni a cura dell'attore). – L'attore deve provvedere, a cura e a spese proprie o dell'associazione o comitato aderente, a informare i soggetti i cui diritti è stato ammesso a far valere:
a) dell'ordinanza di ammissione, entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;
b) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui all'articolo 111-quinquies;
c) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza, entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé.
Le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera
a) che possono compiere gli atti indicati nel quinto comma dell'articolo 111-bis;
b) che se essi non compiono gli atti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma dell'articolo 111-bis la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non comporta per loro alcuna spesa, ma impedisce loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguirne la revocazione;
c) che la sentenza di condanna passata in giudicato può consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di denaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità.
Le informazioni ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, l'avvertimento che la sentenza di condanna può costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto.
Su istanza di parte il giudice, se ritiene, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, che la domanda proposta dall'attore non sia manifestamente infondata, può ordinare che le spese per le informazioni cui questi ha l'onere di provvedere siano anticipate dal convenuto.
Art. 111-novies. – (Accoglimento della domanda). – Se l'ordinanza di ammissione non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati.
Nella sentenza di cui al primo comma il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano
Art. 111-undecies. – (Avvocato dell'attore). – L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisca, nello stesso o in un altro giudizio, contro lo stesso convenuto.
Non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che abbia con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5).
L'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti altrui che il suo cliente è stato ammesso a far valere.
La violazione di ciascuno dei divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale.
L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo può rendersi cessionario dei relativi crediti litigiosi. Tale condotta non può essere oggetto di sanzioni disciplinari.
Art. 111-duodecies. – (Esecuzione in favore dei soggetti non identificati). – Se l'ordinanza di ammissione non è revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere. Tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente articolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nel presente articolo.
Quando la sentenza di cui al primo comma è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché
a) del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita, del codice fiscale e della residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, della denominazione o della ditta, della sede, del codice fiscale o della partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;
b) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;
c) dei documenti giustificativi allegati alla domanda.
Sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogare nel seguente ordine:
a) per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il
compenso del curatore speciale e del suo eventuale ausiliare;b) per il pagamento delle somme corredate dei documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte;
c) per l'erario dello Stato.
Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state considerate. Tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio. Il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche.
Al piano di attribuzione è data esecuzione quando non può più essere modificato».
1. Ai fini dell'imposta sul reddito il contribuente può optare, in alternativa facoltativa al regime ordinario, per un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e delle relative addizionali, nella forma della cedolare secca in ragione di un'aliquota del 20 per cento, con riferimento alle somme di cui ai commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 111-novies del codice di procedura civile. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Le somme di cui al comma 1 non concorrono a determinare la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 143 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
b-bis) le somme corrisposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 111-novies del codice di procedura civile;
b) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 149 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le somme corrisposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 111-novies del codice di procedura civile».
4. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-quater. Nei processi di cui al titolo IV-bis del libro primo del codice di procedura civile il valore della lite è determinato in base al valore della domanda dell'attore a tutela del proprio diritto»;
b) all'articolo 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Nei processi di cui al titolo IV-bis del libro primo del codice di procedura civile i provvedimenti sono esenti dall'obbligo di registrazione».
5. L'autenticazione della sottoscrizione della procura conferita all'avvocato del soggetto che intende promuovere l'istanza di cui all'articolo 111-quater del codice di procedura civile può essere effettuata dal notaio, dal sindaco o da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal funzionario di cancelleria, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato, in esenzione dall'imposta di bollo.
1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è abrogato.