Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3017


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GITTI, VERINI, ERMINI
Introduzione del titolo IV-bis del libro primo del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di azione di classe
Presentata l'8 aprile 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La proposta di legge che si presenta vuole assicurare efficienza all'amministrazione della giustizia migliorando la disciplina dell'azione di classe. Si riconosce, infatti, che l'azione di classe costituisce uno strumento di attuazione in via collettiva dei diritti idoneo ad assicurare efficienza, così come un trasporto in autobus in una metropoli in cui esistano soltanto taxi: il servizio di autobus migliora la circolazione anche se il mezzo è relativamente più lento, ingombrante e pericoloso, sia perché meno persone hanno bisogno di usare il taxi, sia perché possono muoversi anche quelle per le quali il taxi costa troppo.
      Anzitutto, se ne prevede l'applicazione in via generale, attraverso la modifica delle disposizioni generali del codice di procedura civile: si rende accessibile lo strumento per tutte le ipotesi di contenzioso ripetitivo in cui l'aggregazione possa assicurare risparmi di costi, a beneficio sia di tutte parti interessate, sia dei contribuenti sui quali grava il costo della giustizia civile come servizio pubblico. Diversamente dall'attuale disciplina, preposta esclusivamente alla tutela dei consumatori, la nuova normativa permette, quindi, risparmi anche a investitori, professionisti, imprenditori e in generale a qualunque gruppo vittima di illeciti seriali, assicurando un vantaggio competitivo alla giurisdizione italiana e al sistema economico nazionale.
      Inoltre si introduce il sistema dell'onere di recesso (cosiddetto opt-out) in luogo dell'attuale onere di adesione (cosiddetto opt-in): le esperienze applicative straniere, non più solo negli Stati Uniti d'America (USA), ma anche in diversi Stati europei (come l'Olanda, la Danimarca, la Norvegia, la Spagna e il Portogallo) hanno infatti dimostrato che la prima tecnica assicura risparmi di gran lunga maggiori; d'altronde è facile capire che è meglio che un autobus si fermi a fare salire chi è alla fermata anche se non alza la mano per richiederlo esplicitamente. La normativa che si propone assicura il rispetto delle garanzie processuali individuali di rilevanza costituzionale prevedendo tempestive informazioni agli interessati, rispetto alle quali il silenzio qualificato può assumere valore di consenso tacito.
      La disciplina di tali informazioni è ispirata al cosiddetto principio di proporzionalità: l'informazione individualizzata è richiesta per i titolari di diritti di valore superiore al limite della competenza del giudice di pace; per i crediti di valore inferiore, in quanto tali comunque destinati a essere protetti tramite regole processuali relativamente meno formalizzate, si prevedono informazioni non individualizzate. In ogni caso si prevede espressamente, sulla base delle esperienze straniere in materia, che tali informazioni risultino comprensibili senza bisogno di consultare un legale. Superando i dubbi posti dalla normativa vigente, la proposta di legge chiarisce poi esplicitamente che il diritto di ciascuno dei membri della classe di intervenire in proprio nel giudizio non è conculcato: nessuno è obbligato né a salire sull'autobus, né a restarvi se non ne è contento.
      Sempre in base al principio di proporzionalità si stabilisce altresì che l'individuazione personale dei soggetti tutelati sia richiesta solo per i crediti di ammontare superiore al limite della competenza per valore del giudice di pace: per le somme minori è sufficiente la determinazione dei criteri per individuare successivamente i titolari dei diritti. Per tali somme si permette la liquidazione globale della somma dovuta, assicurando considerevoli risparmi di tempi e di costi senza pregiudicare le garanzie processuali individuali.
      Il rischio di abusi da parte del gestore dell'azione di classe è prevenuto richiedendo, oltre all'assenza di conflitti di interesse e all'adesione di una formazione sociale adeguatamente rappresentativa del gruppo interessato, un penetrante controllo da parte del giudice, attraverso ampi poteri istruttori officiosi, sia per ammettere l'azione di classe, sia per, eventualmente, revocarne l'ammissione. Tale controllo può essere, altresì, sollecitato da qualunque membro del gruppo interessato, a cui si consente di chiedere, nel corso del procedimento, di essere ammesso a proseguire il giudizio in luogo dell'attore originario, dimostrando di essere maggiormente adeguato. Si esclude, in ogni caso, che i diritti dei membri della classe possano essere pregiudicati da conciliazioni da essi non specificamente approvate.
      Particolare attenzione viene dedicata, sotto questo profilo, alla figura del difensore tecnico della classe. Anzitutto la proposta di legge vieta esplicitamente condotte rivelatesi nell'esperienza statunitense sintomatiche di conflitti di interesse, come ad esempio il contemporaneo patrocinio di altre controparti dello stesso convenuto, rendendole rilevanti anche penalmente. Tuttavia si deroga al divieto di rendersi cessionari del credito litigioso per favorire la spontanea definizione conciliativa, in tutto o in parte, della lite in un contesto di piena cointeressenza dell'avvocato e ancora senza costi a carico delle parti e dello Stato.
      Si stabilisce, poi, che la sentenza di accoglimento contenga sempre anche la liquidazione del dovuto, senza chiedere agli interessati ulteriori iniziative a tale scopo, se non quella di procedere all'eventuale riscossione coattiva della somma così determinata. Laddove si tratti di somme inferiori al limite della competenza per valore del giudice di pace si consente, inoltre, che anche l'esecuzione coattiva sia collettiva: come avviene negli USA, la somma globalmente liquidata può essere riscossa in un'unica soluzione e distribuita agli interessati tramite un procedimento semplificato nella misura compatibile con le garanzie processuali individuali.
      Come accade negli USA, si prevede, altresì, che l'autore dell'illecito non possa comunque profittare dell'inerzia degli interessati nel chiedere il pagamento di somme di modico valore: le somme non reclamate dagli interessati sono infatti attribuite all'erario dello Stato, come avviene per l'eredità priva di successori ai sensi del vigente articolo 586 del codice civile. In questa maniera, oltre ad assicurare che il funzionamento del mercato non sia distorto dalla profittabilità degli illeciti di massa, si contribuisce al risanamento delle finanze pubbliche: la proposta di legge, dunque, lungi dal contemplare impegni di spesa, contribuisce positivamente al conseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio.
      Diversamente dalla normativa vigente, inoltre, la proposta di legge prevede specifici incentivi a esercitare l'azione di classe solo in quanto le pretese di gruppo siano fondate, ricollegando tali incentivi esclusivamente all'accoglimento della domanda. Gli incentivi sono rivolti sia al difensore tecnico della classe, sia all'attore, sia all'associazione aderente che si è assunta a titolo gratuito la responsabilità per l'eventuale soccombenza della classe: in questa maniera si distribuisce il rischio dell'errore nella valutazione della fondatezza della domanda fra i soggetti posti nella migliore posizione per prendere decisioni informate, coerentemente alle indicazioni provenienti dagli studi di analisi economica del diritto orientati all'abbattimento dei costi di transazione.
      Per quel che riguarda il difensore tecnico si prevede quanto segue: in caso di soccombenza della classe valgono le regole ordinarie della responsabilità da soccombenza e il convenuto vittorioso ha diritto alla rifusione delle spese difensive; se però è la classe a vincere, gli onorari di difesa posti a carico del convenuto soccombente sono incrementati in ragione della numerosità del gruppo tutelato; si applicano, infine, le regole ordinarie rispetto a tutte le pretese definite in via conciliativa. Tali incentivi sono poi ulteriormente incrementati quando l'azione di classe appaia sin dall'inizio fondata e tuttavia il convenuto prosegua la condotta illecita. Per quel che riguarda l'attore di classe si permette che l'anticipazione delle spese nel corso del giudizio sia posta a carico del convenuto nei casi di non manifesta infondatezza della domanda e si prevede la liquidazione equitativa di una somma in suo favore nella sentenza di accoglimento. Si prevede, altresì, che tale somma sia destinata alla formazione sociale aderente quando questa si sia assunta a titolo gratuito la responsabilità per l'eventuale soccombenza della classe e in tal caso si prevede anche che le spetti la metà dell'incremento degli onorari di difesa.
      Questo sistema nel suo complesso è mirato a penalizzare chi propone azioni di classe infondate, a punire chi resiste ad azioni di classe fondate, tanto più quanto più sia ampia la platea delle vittime dell'illecito, a premiare nella stessa maniera chi le promuove tenendo conto del rischio assunto, nonché a incentivare la conciliazione, senza tuttavia imporre agli interessati il costo di retribuire terzi facilitatori e senza porre alcun costo a carico dello Stato. Riprendendo la metafora, il biglietto dell'autobus viene, quindi, pagato solo a destinazione, in modo da incentivare l'interesse di chi lo guida ad arrivarci, senza proporre corse a vuoto, ponendolo, per lo stesso motivo, a carico di chi ha reso necessario il viaggio.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione del titolo IV-bis del libro primo del codice di procedura civile).

      1. Dopo il titolo IV del libro primo del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«TITOLO IV-bis
DELL'AZIONE DI CLASSE

      Art. 111-bis. – (Azione di classe). – Il giudice può ammettere l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere in nome proprio anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti siano fatti valere in un altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta.
      L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie di valore non superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In ogni caso non si applica l'articolo 82, primo comma.
      L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti di chi sia litisconsorte necessario nella causa.
      Ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo.
      Fino alla precisazione delle conclusioni, coloro i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente titolo possono:

          a) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;

          b) rinunciare al loro diritto, o riservarsi di farlo valere in un separato giudizio, depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;

          c) costituirsi in giudizio per far valere il loro diritto in proprio nello stesso processo.

      Art. 111-ter. – (Ammissione dell'azione di classe). – Il giudice accoglie l'istanza di ammissione con ordinanza, prima di provvedere all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti di interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere e che all'istanza abbia aderito un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di essi di cui l'attore sia membro effettivo a norma di statuto. Non occorre adesione quando l'attore stesso sia un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di coloro i cui diritti richiede di far valere.
      Il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti. Con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi.
      L'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:

          a) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;

          b) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;

          c) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;

          d) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;

          e) accerta la violazione del termine nei casi di cui all'articolo 111-novies.
      In ogni caso di diniego o di revoca dell'ordinanza il giudice fissa un termine perentorio non superiore a novanta giorni per la proposizione di un'istanza di prosecuzione del processo a tutela dei diritti altrui. L'istanza può essere proposta da ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore abbia chiesto di essere ammesso a far valere, ovvero dallo stesso attore quando vi abbia aderito un diverso comitato o associazione. Se l'istanza non è proposta si applica l'articolo 306, quarto comma.
      Fino alla precisazione delle conclusioni, ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere e che si sia costituito in giudizio in proprio può proporre istanza di essere ammesso a proseguire in luogo dell'attore. Il giudice accoglie l'istanza se lo ritiene più adeguato.
      Nei casi di cui ai commi quarto e quinto si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'ammissione a far valere diritti altrui. L'accoglimento dell'istanza di prosecuzione produce gli stessi effetti dell'ammissione.

      Art. – 111-quater. – (Istanza di ammissione). – L'istanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere:

          a) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere ammessi a far valere, con le relative conclusioni;

          b) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;

          c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, la sede, il codice fiscale o la partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui

diritti si richiede di essere ammessi a far valere;

          d) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;

          e) l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale dell'associazione o del comitato aderente all'istanza rappresentativo dei soggetti i cui diritti si chiede di essere ammessi a far valere.

      Art. 111-quinquies. – (Integrazione delle difese del convenuto). – L'ordinanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui.
      Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato ammesso a far valere.

      Art. 111-sexies.(Informazioni e avvisi). – I soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente titolo, se personalmente identificati, sono informati dell'ordinanza di ammissione, della sua revoca, della sentenza e degli altri eventi indicati nell'articolo 11-octies e nell'articolo 111-duodecies, tramite notificazione personale ai sensi degli articoli 137 e seguenti.
      I soggetti non personalmente identificati sono informati degli eventi di cui al primo comma tramite avviso. L'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, nelle bacheche o presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive o i siti internet a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati dell'azione, dell'omissione o della condotta abituale del convenuto. Le modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento. Nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione

deve essere compiuta. L'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dall'atto della pubblicazione.

      Art. 111-septies. – (Effetti della domanda). – Quando è concessa l'ordinanza di ammissione, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente ai diritti fatti valere ai sensi del presente titolo, purché essi non siano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore.
      Gli effetti di cui al primo comma, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti sono informati della revoca del provvedimento ovvero della sentenza che definisce il giudizio.
      In ogni caso, nei confronti dei soggetti i cui diritti sono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile.
      L'informazione relativa alla revoca dell'ordinanza di ammissione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo e l'avvertimento che gli effetti dell'ammissione sono cessati. L'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti.

      Art. 111-octies. – (Informazioni a cura dell'attore). – L'attore deve provvedere, a cura e a spese proprie o dell'associazione o comitato aderente, a informare i soggetti i cui diritti è stato ammesso a far valere:

          a) dell'ordinanza di ammissione, entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;

          b) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui all'articolo 111-quinquies;

          c) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza, entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé.
      Le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera

a) del primo comma, devono altresì avvertire coloro i cui diritti sono fatti valere:

          a) che possono compiere gli atti indicati nel quinto comma dell'articolo 111-bis;

          b) che se essi non compiono gli atti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma dell'articolo 111-bis la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non comporta per loro alcuna spesa, ma impedisce loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguirne la revocazione;

          c) che la sentenza di condanna passata in giudicato può consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di denaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità.
      Le informazioni ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, l'avvertimento che la sentenza di condanna può costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto.
      Su istanza di parte il giudice, se ritiene, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, che la domanda proposta dall'attore non sia manifestamente infondata, può ordinare che le spese per le informazioni cui questi ha l'onere di provvedere siano anticipate dal convenuto.

      Art. 111-novies. – (Accoglimento della domanda). – Se l'ordinanza di ammissione non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati.
      Nella sentenza di cui al primo comma il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano

informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi dell'articolo 111-sexies e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione. La somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale.
      Durante l'istruzione, su istanza dell'attore ammesso a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e di rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito.
      In ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidare a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo. Se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa.
      La percentuale di cui al quarto comma è, altresì, aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e di rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata.
      Nella sentenza di cui al primo comma il giudice condanna anche d'ufficio il convenuto a pagare un'ulteriore somma equitativamente determinata in favore dell'attore, ovvero dell'associazione o comitato aderente che lo abbia manlevato da tutte le spese del giudizio a titolo gratuito. A tale associazione o comitato è destinata una percentuale non inferiore al 50 per cento della maggiorazione degli onorari di difesa liquidata ai sensi dei commi quarto e quinto. L'associazione o comitato può chiederne la distrazione in suo favore con istanza ai sensi dell'articolo 93.
      Art. 111-decies. – (Effetti della sentenza). – Se l'ordinanza di ammissione non è revocata, la sentenza passata in giudicato tra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente titolo. Questi possono, comunque, impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge.

      Art. 111-undecies. – (Avvocato dell'attore). – L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisca, nello stesso o in un altro giudizio, contro lo stesso convenuto.
      Non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che abbia con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5).
      L'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti altrui che il suo cliente è stato ammesso a far valere.
      La violazione di ciascuno dei divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale.
      L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo può rendersi cessionario dei relativi crediti litigiosi. Tale condotta non può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

      Art. 111-duodecies. – (Esecuzione in favore dei soggetti non identificati). – Se l'ordinanza di ammissione non è revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere. Tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente articolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nel presente articolo.
      Quando la sentenza di cui al primo comma è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché

di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore. L'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza è nominato curatore speciale quando ne faccia tempestiva richiesta. In mancanza è nominato curatore speciale, o altrimenti suo ausiliare, il rappresentante legale dell'associazione o del comitato aderente quando ne faccia tempestiva richiesta.
      Quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme ovvero, in caso di incapienza del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso, dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione.
      Quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso.
      Le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:

          a) del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita, del codice fiscale e della residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, della denominazione o della ditta, della sede, del codice fiscale o della partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;

          b) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;

          c) dei documenti giustificativi allegati alla domanda.
      Sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogare nel seguente ordine:

          a) per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il

compenso del curatore speciale e del suo eventuale ausiliare;

          b) per il pagamento delle somme corredate dei documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte;

          c) per l'erario dello Stato.
      Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state considerate. Tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio. Il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche.
      Al piano di attribuzione è data esecuzione quando non può più essere modificato».

Art. 2.
(Disposizioni tributarie).

      1. Ai fini dell'imposta sul reddito il contribuente può optare, in alternativa facoltativa al regime ordinario, per un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e delle relative addizionali, nella forma della cedolare secca in ragione di un'aliquota del 20 per cento, con riferimento alle somme di cui ai commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 111-novies del codice di procedura civile. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
      2. Le somme di cui al comma 1 non concorrono a determinare la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
      3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 dell'articolo 143 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              b-bis) le somme corrisposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 111-novies del codice di procedura civile;

          b) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 149 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le somme corrisposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 111-novies del codice di procedura civile».

      4. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3-quater. Nei processi di cui al titolo IV-bis del libro primo del codice di procedura civile il valore della lite è determinato in base al valore della domanda dell'attore a tutela del proprio diritto»;

          b) all'articolo 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-ter. Nei processi di cui al titolo IV-bis del libro primo del codice di procedura civile i provvedimenti sono esenti dall'obbligo di registrazione».
      5. L'autenticazione della sottoscrizione della procura conferita all'avvocato del soggetto che intende promuovere l'istanza di cui all'articolo 111-quater del codice di procedura civile può essere effettuata dal notaio, dal sindaco o da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal funzionario di cancelleria, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato, in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 3.
(Abrogazioni).

      1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è abrogato.


      2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, rimangono applicabili ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
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