Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3099 |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico, previa attività di ricognizione delle norme vigenti in materia, verificando il rispetto dei trattati internazionali, dei princìpi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia spettanti alle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dal vigente assetto costituzionale, per il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa stessa, al fine di provvedere al riordino e all'integrazione delle disposizioni normative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile, anche adottando misure di semplificazione volte alla riduzione degli adempimenti amministrativi, nel rispetto delle norme costituzionali e in base al principio di leale collaborazione, necessario a garantire l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni fra i diversi livelli di governo, nonché al principio di sussidiarietà nell'ambito dell'unitarietà dell'ordinamento, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso conferenze di cittadini attivi appositamente istituite a livello regionale, di città metropolitana, di area vasta e comunale, individuando idonee misure volte alla promozione e al sostegno della formazione e al periodico aggiornamento delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore in concorso con gli organismi ordinariamente preposti alla sicurezza delle
persone e dei beni; è comunque escluso il ricorso a forme di volontariato in sostituzione di tali organismi o in deroga alle norme ordinarie di avviamento e di tutela del lavoro;b) diffusione della cultura della prevenzione del rischio per la popolazione predisponendo adeguate campagne di comunicazione istituzionale mediante la diffusione di annunci televisivi e radiofonici e di schede informative;
c) promozione e partecipazione attiva alla diffusione di un'adeguata cultura della prevenzione del rischio in tutte le fasce della popolazione, con il coinvolgimento delle strutture operative della protezione civile, degli ordini professionali, dei centri di competenza, delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni e delle conferenze di cittadini attivi, anche attraverso esercitazioni e specifici programmi per l'apprendimento dei comportamenti da tenere in caso di allerta;
d) omologazione e uniformazione, su base nazionale, dei criteri, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati dai diversi soggetti del Servizio nazionale della protezione civile per classificare e per gestire le situazioni di criticità, anche con l'utilizzo di un linguaggio di immediata intelligibilità, al fine di garantire un quadro obiettivo, chiaro, coerente e univoco in tutto il territorio nazionale, assicurando una migliore integrazione tra i sistemi di protezione civile delle diverse regioni;
e) regolamentazione delle fonti e dei mezzi ufficiali di informazione garantendo la tempestiva pubblicità dei dati e promuovendo processi educativi finalizzati a permettere la corretta lettura e interpretazione da parte del pubblico;
f) definizione delle attività di protezione civile come insieme delle attività realizzate per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità, compresi:
1) le attività di previsione, prevenzione, contrasto e mitigazione dei rischi naturali;
2) il soccorso delle popolazioni colpite da eventi calamitosi di origine naturale o umana, la gestione delle criticità nonché ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento delle stesse nonché alla mitigazione del rischio;
3) le attività inerenti all'attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite;
g) costituzione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Tale sistema complesso svolge le funzioni ad esso assegnate dall'ordinamento mediante le proprie componenti, costituite dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane e dai comuni. È garantita la possibilità di definire livelli di coordinamento intercomunali intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale operanti a scala di area vasta, di comunità montane o di unioni di comuni. Allo svolgimento delle funzioni possono concorrere gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione, anche privata. Le strutture operative essenziali del Servizio nazionale della protezione civile sono costituite dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in quanto componente fondamentale, dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia, dalla Croce rossa italiana, dalle agenzie di protezione civile, dalla comunità scientifica e universitaria, dalle organizzazioni di volontariato e dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, nonché da ulteriori nuove strutture operative individuate dal testo unico di cui all'alinea;
h) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, per garantire
la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, ribadendo la distinzione fra ruolo politico e gestione amministrativa e differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri autoritativi, in modo univoco con particolare riferimento:1) ai diritti, ai doveri, ai ruoli e alle responsabilità del cittadino nelle fasi di preallarme, di allarme e nelle esercitazioni;
2) alle funzioni di connessione e di orientamento affidate al Dipartimento della protezione civile – Presidenza del Consiglio dei ministri;
3) alle funzioni di regolazione, orientamento e direzione dei soccorsi affidate ai presidenti delle regioni e delle province autonome e ai sindaci, in qualità di autorità locali preposte all'amministrazione del servizio pubblico di protezione civile;
4) alla regolamentazione dei rapporti tra le diverse componenti del Servizio nazionale della protezione civile;
5) alle responsabilità, ai compiti e ai ruoli attribuiti alle diverse strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nonché alla regolamentazione dei rapporti tra di esse e tra esse e le diverse componenti, definendo anche le procedure finanziarie e contabili e le fonti di finanziamento per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, componente fondamentale del sistema di protezione civile;
6) all'individuazione e disciplina dei bacini ottimali di programmazione di protezione civile;
7) alla disciplina del volontariato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle relazioni tra il Corpo e il volontariato di protezione civile per assicurare la collaborazione e la cooperazione nella protezione civile;
8) alla definizione univoca dei ruoli, dei rapporti e delle responsabilità
intercorrenti tra gli operatori del Servizio nazionale della protezione civile;9) all'individuazione e alla rimozione di eventuali lacune normative e alla previsione di procedure per la risoluzione degli eventuali conflitti di competenza o di attribuzione tra le componenti del Servizio nazionale della protezione civile individuando opportuni meccanismi atti a prevenire casi di inefficienza, inefficacia o intempestività nell'intervento, nonché situazioni di stallo nella filiera di coordinamento che prende le decisioni e le conseguenti azioni necessarie da intraprendere nei casi indicati alla lettera a);
i) svolgimento di attività concernenti l'allerta, la programmazione dell'assistenza alla popolazione, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica con particolare cura alla responsabilizzazione e incentivazione della redazione dei programmi di assistenza alla popolazione favorendo ovunque possibile la collaborazione, in via prioritaria, fra comuni limitrofi a tale fine consorziati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero ricorrendo anche a convenzioni con gli ordini professionali o a programmi di collaborazione che prevedano il coinvolgimento a titolo gratuito di personale specializzato di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, o appartenente alle strutture operative della protezione civile e ad altre amministrazioni pubbliche, prevedendo, in caso di inadempienza, per le regioni, le città metropolitane, i comuni o qualsiasi altro organismo interessato, misure sanzionatorie di carattere amministrativo e penale fino alla sospensione dell'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Definizione dei contenuti essenziali dei programmi di assistenza alla popolazione, quali:
1) individuazione e segnalazione dei punti sicuri di raccolta;
2) individuazione e segnalazione delle aree di accoglienza e di assistenza temporanea;
3) individuazione e segnalazione delle aree di raccolta dei soccorritori;
4) individuazione e segnalazione dei luoghi del coordinamento e organizzazione funzionale e procedurale dei medesimi;
5) individuazione e segnalazione dei punti di entrata e delle vie di entrata dei soccorsi;
6) individuazione e segnalazione delle vie di esodo;
7) individuazione delle modalità di comunicazione istituzionale in emergenza e dell'informazione alla popolazione in fase preventiva e in emergenza;
8) elaborazione di programmazione minimale di continuità operativa ed economica locale;
l) disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza nonché al regime derogatorio alla normativa vigente per assicurare l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso, prevedendo adeguate misure di controllo successivo e garantendo la massima trasparenza, fermo restando il rispetto delle norme penali, delle norme dell'Unione europea e dei princìpi del diritto amministrativo. I reati commessi in occasione e in relazione a calamità sono imprescrittibili e i relativi procedimenti penali non sono soggetti a prescrizione. Lo stato di emergenza è decretato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio stesso. In casi di estrema urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio può dichiarare lo stato di emergenza anche in assenza di parere, salvo ratifica da conseguire nell'immediato. Il Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile ovvero di uno o più presidenti di
regione, può emanare ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1995, n. 225, e successive modificazioni, secondo le modalità e nei limiti individuati dal testo unico di cui all'alinea del presente comma;m) disciplina delle procedure finanziarie e contabili a cui sono sottoposti i commissari delegati della protezione civile titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni che regolino il subentro degli organi di gestione ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti nella gestione commissariale, negli eventuali giudizi pendenti e nella funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato di emergenza, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata nella quale confluiscano crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti. Sono altresì definite le modalità con le quali, al verificarsi di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza, i finanziamenti disposti e le disponibilità finanziarie derivanti da pubbliche sottoscrizioni o da contributi internazionali devono confluire in un'unica contabilità gestita dal commissario delegato che assume la qualità di funzionario delegato. Il funzionario delegato rende i conti a consuntivo annuale per capitoli di spesa distinti in oneri di gestione della struttura commissariale, in interventi urgenti di soccorso alla popolazione, in oneri per il ricovero della popolazione, in interventi infrastrutturali urgenti, in contributi assistenziali ed in altri capitoli secondo le modalità individuate nel testo unico di cui all'alinea; a decorrere dal secondo esercizio, il funzionario delegato rende i conti anche a preventivo per l'anno finanziario in corso. Alle gestioni contabili sono date le massime diffusione e trasparenza con relazione semestrale trasmessa alle Camere e pubblicata su quotidiani a diffusione nazionale. I fondi derivanti da donazioni private e da raccolta pubblica di denaro sono esenti da qualunque forma di prelievo fiscale e possono essere impiegati
esclusivamente per l'attuazione di interventi urgenti di soccorso alle popolazioni. Le somme non utilizzate a tale fine al termine del primo esercizio finanziario e comunque non oltre il sesto mese a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza non possono essere computate come residuo e sono versate all'erario. Di tali fondi è reso, secondo modalità individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico rendiconto trimestrale da trasmettere alle Camere e da pubblicare su quotidiani a diffusione nazionale. Il testo unico di cui all'alinea individua le modalità per la determinazione e per l'impiego da parte dei funzionari delegati di eventuali ulteriori risorse, ovvero per l'utilizzo di eventuali residui o economie di appalto, che in nessun caso possono essere disposti se non a mezzo di apposita legge;n) disciplina delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui alla lettera a), consistenti negli interventi, strutturali e no, di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, di mitigazione del rischio che ha determinato lo stato di emergenza e delle misure per favorire il superamento dello stesso nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi ottenuti a seguito della stipulazione di contratti di assicurazione su base volontaria. Regolamentazione del ciclo dei rifiuti, delle macerie, delle rocce e terre da scavo prodotte durante le calamità;
o) ruolo e responsabilità degli operatori di protezione civile, individuando anche le modalità e gli strumenti per l'eliminazione progressiva, e comunque, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui all'alinea, di ogni forma di rapporto precario di lavoro del personale operante presso gli organi centrali e regionali della protezione civile instaurato entro la medesima data. Al termine di tale fase transitoria è consentito esclusivamente
l'impiego di personale di ruolo o comandato da altre pubbliche amministrazioni, con la sola eccezione del personale avente qualifica di dirigente generale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, sono definite metodologie, regole e metodologie tecnico-economiche in materia di protezione civile. In tale ambito sono anche individuati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, nonché modalità, risorse e tempi per l'adozione di tali standard presso tutte le componenti del Servizio nazionale della protezione civile da attuare attraverso conferenze delle regioni, delle città metropolitane, di area vasta e a livello comunale disciplinate con il medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta altresì gli atti necessari alla promozione, presso gli organismi nazionali ed internazionali di unificazione, di una specifica normazione tecnica di protezione civile.
3. Il testo unico di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e delle norme dell'Unione europea nonché delle competenze delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché del principio di sussidiarietà, è adottato nel rispetto dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) chiara delimitazione delle tipologie di evento e dei rischi la cui competenza è attribuita al Servizio nazionale della protezione civile, includendo i soli eventi, naturali o connessi con le attività dell'uomo, i cui impatti nella società non siano programmabili. L'intervento del Servizio nazionale della protezione civile è limitato alla sola fase di assistenza alla
popolazione ove necessaria qualora l'evento sia stato programmato o sia programmabile in tempo utile come nel caso di attività istituzionali, incontri, manifestazioni religiose o sportive, esposizioni ed eventi analoghi;b) individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina previsti dal comma 1, al fine di dare al testo unico di cui al medesimo comma la veste formale e sostanziale di un codice di settore, assicurando il coordinamento normativo e la coerenza terminologica tra le disposizioni adottate e l'ordinamento vigente;
c) ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie già comprese nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre che negli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, recanti disposizioni che producono effetti a regime nell'ambito della materia oggetto della presente legge, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;
d) introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase emergenziale e per la durata dello stato di emergenza, garantendo le piene trasparenza e tracciabilità dei processi decisionali e dei flussi di denaro;
e) individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi potenziali e da quelli verificatisi nel recente passato, commisurati alle loro intensità ed estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali parametrare le diverse misure e forme di agevolazioni e di ristoro per i soggetti interessati;
f) predisposizione di adeguate coperture finanziarie, anche nel caso di eventuale superamento dei limiti del patto di stabilità interno da parte degli enti territoriali che necessitano di investimenti per adeguarsi al riassetto normativo del sistema di protezione civile previsto dal comma 1;
g) assicurare la rappresentatività del Servizio nazionale della protezione civile presso l'Unione europea nonché la trasparenza e l'informazione sui progetti europei e la partecipazione ad essi da parte di tutti gli attori del Servizio nazionale della protezione civile;
h) individuazione del programma di protezione civile quale strumento sovraordinato di pianificazione, necessario per l'adozione di qualunque altro strumento urbanistico locale;
i) individuazione di idonee forme di incentivazione per assicurare la conformità dei programmi di assistenza alla popolazione a specifiche norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
4. Per integrare la disciplina del finanziamento degli interventi da attuare in caso di calamità, il Governo provvede a negoziare nell'ambito dell'Unione europea le misure necessarie per adeguare la qualificazione giuridica e contabile delle spese destinate al soccorso delle popolazioni e al ripristino delle normali condizioni di vita nei territori colpiti, nonché le modifiche da apportare alle regole di impiego del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
5. Relativamente allo stato di emergenza e di calamità, nonché alla disciplina delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, il testo unico di cui al comma 1 definisce in particolare:
a) le prestazioni che il Servizio nazionale della protezione civile, a tutti i suoi livelli e con tutte le sue componenti, deve garantire alla cittadinanza in caso di emergenza in ambito comunale, regionale o nazionale;
b) criteri basati su elementi oggettivi, preferibilmente quantitativi, al fine di stabilire in modo efficiente ed efficace i casi in cui si debba riconoscere lo stato di emergenza nazionale;
c) al fine di agevolare il ritorno alle condizioni di vita precedenti l'emergenza e di minimizzare gli effetti negativi sul tessuto produttivo e commerciale, una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici da destinare ad attività produttive e a cittadini colpiti direttamente da eventi calamitosi, da erogare automaticamente nei casi in cui è dichiarato lo stato di emergenza, comprendente:
1) la sospensione, per un periodo adeguato, del pagamento di tasse, tributi, mutui e finanziamenti;
2) successivamente al periodo di sospensione, un piano di rateizzazione senza calcolo di interessi, per il rientro dalla posizione debitoria;
3) un fondo di compensazione, finanziato e garantito dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, per coprire i mancati introiti dell'amministrazione pubblica o di soggetti privati, dovuti alle misure di cui ai numeri 1) e 2);
d) le norme che disciplinano, entro diciotto mesi dalla data di dichiarazione di stato di emergenza, il recupero, la rimozione e lo smaltimento di materiali di origine naturale danneggiati o trasferiti durante gli eventi calamitosi, con particolare riferimento ai sedimenti fluviali, ai corpi di frana e agli alberi abbattuti o resi pericolanti a causa di eventi atmosferici eccezionali, al fine di consentire il ritorno alla normalità in tempi brevi nonché i criteri per attuare forme di compensazione economica in sede di recupero e smaltimento di tali materiali. Il testo unico di cui al comma 1 individua inoltre i casi in cui sia possibile derogare alle norme sul trattamento e sullo smaltimento dei rifiuti speciali relativamente alle macerie di edifici e di infrastrutture distrutti e non più recuperabili;
e) il regime derogatorio alla normativa vigente in materia di forniture di materiali e di servizi, in modo che, garantendo la massima trasparenza e ricorrendo anche ad appositi albi di fornitori
provvisti di tariffari, e iscritti alle liste bianche presso le prefetture – Uffici territoriali del Governo, in caso di dichiarazione dello stato di calamità o di catastrofe in seguito a eventi calamitosi, sia possibile ricorrere in tempi rapidi a una filiera dei soccorsi e dell'emergenza a chilometro zero in cui i generi di prima necessità, i servizi e i materiali acquistati e i soggetti che li forniscono provengano prioritariamente dalle stesse aree colpite dalla calamità.6. Il testo unico di cui al comma 1 provvede altresì alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della vigente disposizione, della fonte normativa originaria oggetto di riassetto, della disposizione dell'Unione europea o della giurisprudenza dell'Unione europea o costituzionale attuata, in modo che sia agevolmente ricostruibile il riferimento alla normativa previgente o, in alternativa o in aggiunta, redazione di una tabella di raffronto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale in concomitanza con la pubblicazione del testo unico;
b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) verifica del rispetto dei princìpi contenuti nei trattati internazionali e nelle normative dell'Unione europea in materia;
d) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale delle giurisdizioni superiori e della Corte di giustizia dell'Unione europea;
e) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
7. Il testo unico di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie ivi indicati, definisce altresì i criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo testo unico, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, individuando altresì gli ambiti nei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa e regolamentare.
8. Il testo unico di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale, a tale fine, anche del supporto tecnico del Dipartimento della protezione civile – Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con i Ministri interessati nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dei pareri vincolanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
9. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del testo unico di cui al comma 1 gli interventi per la ricostruzione definitiva nelle aree colpite da calamità e le situazioni connesse all'evoluzione di crisi internazionali e ai flussi migratori di popolazioni, al diffondersi di fenomeni epidemiologici o pandemici, agli atti di terrorismo anche internazionale ad eccezione del soccorso alle popolazioni, all'igiene e alla salubrità dei luoghi, alla organizzazione di eventi comunque connessi con manifestazioni nazionali od internazionali di carattere politico, religioso, artistico, sociale o sportivo, all'ordine pubblico.