Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3073 |
Nel tradurre in proposta di legge le interessanti proposte ideate dai bambini, ho elaborato il testo qui presentato, che all'articolo 1 prevede una modifica al codice penale nel senso di eliminare la prescrizione per i più gravi reati ambientali. Ovviamente la norma, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione, trattandosi di materia penale, non è suscettibile di applicazione retroattiva.
1. All'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La prescrizione non estingue il reato quando da alcuno dei fatti previsti come reati dal capo II del titolo VI del libro secondo del presente codice ovvero dal titolo VI della parte quarta o dagli articoli 137 e 279 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 1992, n. 257, deriva, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione grave o gravissima di una o più persone».
1. Ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, deve concorrere ad assicurare l'approvvigionamento energetico nazionale mediante la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili pari alle seguenti quote percentuali minime, riferite alla quantità di energia elettrica consumata nel medesimo ambito territoriale:
a) almeno il 35 per cento entro il 31 dicembre 2020;
b) almeno il 45 per cento entro il 31 dicembre 2025;
c) almeno il 65 per cento entro il 31 dicembre 2030.
2. Nel caso in cui, per motivate ragioni tecniche, ambientali o economiche, non sia possibile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la regione nella quale è compreso l'ambito territoriale ottimale, su richiesta degli enti locali interessati, può chiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza delle ragioni indicate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può concedere la deroga richiesta, previa stipulazione di un accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione e gli enti locali interessati, che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisca:
a) le modalità e i termini nei quali la regione richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, anche mediante compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri ambiti territoriali ottimali;
b) la quota percentuale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che l'ambito territoriale ottimale interessato si obbliga a conseguire nei termini stabiliti dall'accordo di programma.
1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera h) del comma 1 è abrogata;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
c) le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
1. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per l'erogazione di contributi per l'installazione di sistemi di controllo a distanza per la prevenzione e la repressione dell'abbandono illecito di rifiuti.
2. I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'interno ai comuni il cui territorio sia interessato da gravi fenomeni di danno o di degrado ambientale conseguente all'abbandono illecito di rifiuti tossici, accertati dal prefetto competente per territorio, previa presentazione di un piano predisposto dal comune per l'installazione di telecamere o di altri sistemi di controllo a distanza delle aree nelle quali avviene l'abbandono illecito dei rifiuti.
3. I sistemi di controllo devono rispondere ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
a) garantire il funzionamento ininterrotto dei sistemi di controllo, l'adeguata qualità delle immagini prodotte e la loro registrazione e conservazione per l'identificazione dei responsabili;
b) assicurare il collegamento dei sistemi di controllo con l'autorità di pubblica sicurezza e con la Polizia locale per l'intervento tempestivo;
c) prevedere misure adeguate per impedire il danneggiamento e la manomissione delle apparecchiature.
4. I proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate ai responsabili individuati mediante i sistemi di controllo sono destinati al comune competente per il funzionamento e la manutenzione dei sistemi medesimi e per la copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio comunale.
1. Al termine del programma straordinario di censimento e bonifica di siti inquinati della regione Campania, di cui agli articoli 1 e 2, comma 4, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e successive modificazioni, le aree bonificate di proprietà dello Stato sono destinate alla realizzazione di strutture sportive pubbliche destinate all'uso libero e gratuito della popolazione.
2. Per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. I criteri per la sua ripartizione e utilizzazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. Al comma 1 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) almeno il 70 per cento entro il 31 dicembre 2015»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) almeno l'80 per cento entro il 31 dicembre 2017»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) almeno il 90 per cento entro il 31 dicembre 2019».
1. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, per l'erogazione di contributi destinati alla realizzazione di progetti proposti dai dirigenti scolastici delle scuole primarie per la riqualificazione degli edifici scolastici e delle loro attrezzature allo scopo di adeguarle alle esigenze pedagogiche degli allievi.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i requisiti dei progetti, le forme e i termini per la loro presentazione e i controlli sulla loro esecuzione.
1. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, per l'erogazione di contributi destinati alla realizzazione di progetti proposti dai comuni per la realizzazione di percorsi urbani ecosostenibili con spazi adeguati al gioco e allo svolgimento di attività sportive per i bambini di età compresa tra cinque e dieci anni.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i requisiti dei progetti, le forme e i termini per la loro presentazione e i controlli sulla loro esecuzione.
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni in materia di giochi pubblici allo scopo di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. A questo fine essa è altresì autorizzata a variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco destinata a monte premi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quelle dei punti di vendita dei giochi, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'ambito delle misure di cui al presente comma può essere disposto l'incremento, entro il limite dello 0,5 per cento, del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.