Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3049 |
1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni di corruzione e di collusione ad essi correlati, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:
a) verificare, in relazione alla realizzazione di infrastrutture strategiche, l'applicazione degli istituti della concessione in costruzione e gestione e dell'affidamento unitario a contraente generale e in particolare la facoltà riconosciuta al contraente generale di eseguire l'opera con piena autonomia e di gestire i subaffidamenti, le attività collaterali e di progettazione nonché le espropriazioni;
b) verificare l'applicazione dell'istituto delle varianti in corso di esecuzione e in particolare la facoltà riconosciuta a funzionari o a responsabili dei lavori di certificare una variante non richiesta da verificabili ragioni di fatto, nonché la conseguente instaurazione di contenziosi e il sistematico utilizzo di elevate quote di riserva per varianti suppletive;
c) verificare l'applicazione del sistema della procedura ristretta per la scelta ordinaria del contraente e il crescente utilizzo di tale istituto;
d) verificare l'applicazione dell'istituto del subappalto e in particolare la facoltà rimessa all'aggiudicatario di distribuire subcontratti in maniera discrezionale e a soggetti non qualificati;
e) verificare le cause che hanno portato alla crescente frammentazione e alla suddivisione delle opere pubbliche in più lotti nel corso degli ultimi anni;
f) verificare l'applicazione dell'istituto degli appalti segretati, sottratti alla disciplina dei contratti pubblici, con particolare riguardo al regime di aggiudicazione e all'attivazione della procedura segreta con disposizioni di fonte secondaria;
g) verificare il funzionamento del vigente sistema di attestazione tecnico- organizzativa degli appaltatori, di natura privatistica, e le continue cessioni di aziende o rami di aziende operanti nel settore allo scopo di far rivivere in nuove società il diritto a utilizzare tali certificazioni;
h) verificare, in relazione alla legittimità degli atti, i casi di inaugurazione di opere pubbliche e in particolare di tratti di strada, ponti, gallerie e altre opere di pubblico utilizzo senza il necessario collaudo statico;
i) verificare le motivazioni sottostanti all'utilizzo di incentivi per l'accelerazione dei lavori in corso per le opere ritenute urgenti;
l) verificare il crescente ricorso delle pubbliche amministrazioni all'esternalizzazione di servizi e, in particolare, il diffuso ricorso al contratto di risultato, cosiddetto «Global Service», per la gestione di infrastrutture, la manutenzione, il supporto alle imprese o alle amministrazioni e la gestione di immobili e di sistemi tecnologici;
m) verificare le modalità di collusione tra privati che generano distorsioni nelle gare di appalto, con particolare riguardo alla presentazione di offerte plurime riconducibili a un unico centro di interessi, alla formazione di cartelli di imprese, di sistemi di turnazione e di coordinamento delle offerte per gli appalti di rilevante importo, alla presentazione di offerte caratterizzate da rialzi troppo elevati in modo da essere escluse a favore di un altro concorrente, alle cordate di imprese,
al coordinamento delle offerte al ribasso, al coordinamento al fine di predeterminare la partecipazione a una gara, le condizioni di partecipazione o la spartizione dei lotti disponibili, alla presenza di subaffidamenti di varia natura contrattuale concessi a imprese controllate e al ritiro delle offerte senza giustificato motivo;n) verificare i casi di predisposizione di bandi di gara contenenti requisiti soggettivi od oggettivi volti ad escludere taluni concorrenti, di violazione della segretezza delle offerte, di mancato controllo sui ribassi, sulla documentazione antimafia necessaria o sull'esecuzione dei lavori, di mancata autorizzazione di subappalti, di approvazione di varianti in corso d'opera di valore superiore a quello di aggiudicazione, di pressioni indebite sul direttore dei lavori per gli appalti di minore entità, di predisposizione di bandi o di capitolati di natura e contenuto identici ovvero di griglie di sbarramento tecnico da parte dei pubblici funzionari responsabili;
o) verificare ogni altro elemento utile a comprendere le disfunzioni e le situazioni di illegittimità nel settore degli appalti pubblici e i fenomeni di corruzione e di collusione ad essi correlati.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 5.
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria
può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati di cui all'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.