Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2944 |
Dopo l'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. – (Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale che provochi disturbi del comportamento alimentare). – 1. Limitatamente ai casi di disturbi del comportamento alimentare, il ricovero conseguente a trattamento sanitario obbligatorio di cui all'articolo 34 può essere attuato per fare fronte a necessità urgenti di trattamenti salvavita che il paziente, a causa della patologia psichica, rifiuta. Il trattamento sanitario obbligatorio, anche finalizzato al trattamento delle complicanze organiche o del rifiuto a nutrirsi, avviene presso i servizi psichiatrici di diagnosi e cura o presso specifiche strutture ospedaliere deputate al trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) in fase di acuzie. Per una migliore presa in carico del paziente i servizi ospedalieri e i reparti nei quali possono essere effettuati i trattamenti sanitari obbligatori sono
individuati dalle singole regioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione secondo aree di attività di livello regionale.
2. Ogni regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua nella dotazione di posti letto ospedalieri esistenti i posti letto dedicati al trattamento sanitario obbligatorio dei DCA avendo cura che siano dotati delle opportune misure di sicurezza per l'incolumità fisica degli utenti. I posti letto individuati devono essere gestiti da una équipe multiprofessionale costituita, almeno, da medici psichiatri, medici esperti in nutrizione clinica e pediatri.