Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3048 |
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Non è punibile chiunque coltiva, per uso personale, fino a 4 piante femmine di cannabis indica, nel luogo ove ha domicilio o residenza, ovvero cede a terzi a titolo gratuito fino a 5 grammi lordi di cannabis indica o di suoi derivati, destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia persona minorenne.
3-ter. Non è altresì punibile chiunque per uso personale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o, comunque, detiene fuori dal luogo di coltivazione domestica per uso personale previsto dal comma 3-bis, cannabis indica o suoi derivati in misura non superiore a 5 grammi lordi, aumentati a 15 grammi lordi per la detenzione in privato domicilio diverso dal luogo di coltivazione. Fuori dal luogo di coltivazione non è punibile colui che detiene quantità maggiori di quelle previste dal presente comma, purché il quantitativo sia giustificato da motivi terapeutici comprovabili con prescrizione medica e nella misura indicata dalla prescrizione stessa, che il detentore deve sempre portare con sé in originale, insieme a un documento d'identità valido».
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «acquista,» è inserita la seguente: «coltiva,»;
b) dopo le parole: «detiene sostanze stupefacenti o psicotrope» sono inserite le seguenti: «diverse dalla cannabis indica e dai suoi derivati».
1. Dopo l'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – (Associazioni per la coltivazione di cannabis indica). – 1. È consentita la costituzione, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, di associazioni riconosciute, senza scopo di lucro, aventi come scopo la coltivazione di cannabis indica e la detenzione dei prodotti da essa ottenuti per il consumo personale degli associati.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere costituite da un minimo di 3 persone fisiche, possono avere fino a un massimo di 250 associati e possono coltivare, indipendentemente dal numero degli associati, fino a 99 piante femmine di cannabis indica, fermo restando, comunque, il numero massimo di 4 piante femmine coltivate per ciascun associato iscritto alla data dell'eventuale verifica.
3. La coltivazione delle piante di cui al comma 2 e la detenzione del prodotto da
1. La cannabis indica e i suoi derivati prodotti delle associazioni costituite ai sensi dell'articolo 17-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla presente legge, sono gravati da un'imposta specifica per unità di peso di prodotto, da un'imposta ad valorem sulla base del prezzo di vendita al minuto e da un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto proporzionale al prezzo di vendita al minuto.
2. L'imposta massima globale sulla cannabis indica e sui suoi derivati comprensiva dell'imposta specifica e ad valorem, esclusa l'IVA, di cui al comma 1, non può superare il 30 per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto della cannabis indica e dei suoi derivati immessi al consumo. Tale imposta non può essere inferiore a 2.000 euro per kilogrammo di cannabis indica e suoi derivati, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.
3. L'aliquota dell'IVA applicabile alla cannabis indica e ai suoi derivati è del 10 per cento sul prezzo di vendita al minuto e, in caso di aumento della stessa, l'imposta globale è ridotta fino ad un livello, espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, equivalente