Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3038


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ALBANELLA, AMATO, AMODDIO, ARLOTTI, ROMANINI, PAOLO ROSSI, GIOVANNA SANNA, ZAPPULLA
Modifica all'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di abolizione integrale del limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
Presentata il 14 aprile 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge nasce dalla necessità molto avvertita di apportare le necessarie modifiche all'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».
      L'articolo 3, al comma 6, dispone, testualmente, che: «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione». È del tutto evidente che nel corso degli anni è mutato il concetto di limite anagrafico. La crisi ha determinato un mutamento profondo del mondo del lavoro. Sono stati mutati i criteri per l'accesso ai benefìci previdenziali spostando il traguardo del pensionamento ben oltre il limite dei 67 anni di età.
      Sono state già cambiate molte norme anche per la partecipazione ai concorsi indetti per quanto concerne la pubblica amministrazione.
      Tuttavia, c’è un settore, quello delle Forze armate e del comparto sicurezza, che ancora è vincolato a una serie di limiti anagrafici per l'accesso ai concorsi. Questo si palesa come un vero e proprio discrimine, anche di natura costituzionale, che impedisce l'accesso a carriere militari o nelle Forze dell'ordine per la presenza di deroghe dettate dalle amministrazioni competenti oltre che per la natura del servizio.
      Il nostro Paese ha posto dei limiti di età oggettivamente bassi per l'accesso volontariato nell'Esercito, così come non riconosce in pieno il requisito dell'ex militare di leva, volontario in ferma biennale o annuale e ausiliari, per l'accesso nelle Forze di polizia. Altri Paesi al contrario, adottano un limite di età più alto nell'Esercito. Ad esempio, nella Legione straniera francese il limite è di 40 anni di età, negli Stati Uniti d'America (USA) è di 35 anni di età, ulteriormente aumentati di sei anni se si è in possesso dei requisiti riconosciuti dallo Stato maggiore.
      In molti altri Stati, per le Forze di polizia, i limiti di età sono i seguenti:

          Inghilterra, Scotland Yard limite di 57 anni;

          Svezia, Polisen non c’è limite;

          Canada, Gendarmerie du Canada, non c’è limite, raramente è posto quello di 65 anni;

          Francia, Police National, limite di 35 anni, aumentabili a 45 anni con requisiti speciali (ad esempio figli a carico, ex militare);

          USA, LAPD basta avere 21 anni.

      Inoltre, non in molti Stati c’è il vincolo del servizio militare: sono infatti riconosciuti tutti i tipi di servizio militare svolti in precedenza, ma essi non sono requisiti obbligatori per l'accesso alla selezione.
      La legislazione europea ha rafforzato in maniera significativa il contrasto a forme di discriminazione, compresa quella anagrafica, con la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e in particolare con la recente sentenza del 13 novembre 2014 della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-416/13, che riconosce la discriminazione nelle Forze dell'ordine in Spagna stravolgendo le norme dei bandi di concorso per le Forze di polizia.
      La presente proposta di legge intende andare incontro all'evoluzione culturale nonché della struttura sociale e anagrafica della comunità e conseguentemente modificare il quadro normativo che regolamenta l'accesso per limiti anagrafici ai concorsi nella pubblica amministrazione, soprattutto per quanto concerne le Forze di polizia e armate.
      Ci auguriamo che il Parlamento, in tempi rapidi, possa esaminare la proposta di legge e consentire anche nel nostro Paese il superamento di un limite che assume, nel 2015, un carattere profondamente discriminatorio.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole da: «, salvo deroghe» fino alla fine del comma, sono soppresse.

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