Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2921


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
COLLETTI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, NESCI
Modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l'accelerazione del processo civile
Presentata il 2 marzo 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge ridisegna il quadro normativo concernente il processo civile, predisponendo a tal fine una disciplina idonea a contemperare armoniosamente l'istanza di una giustizia amministrata senza ritardo e, al contempo, l'istanza di una giustizia non frettolosa né sommaria.
      La presente proposta di legge si pone, infatti, l'obiettivo di trovare il punto di equilibrio fra la celebrazione di un processo celere e spedito e la resa di un giudizio conforme a giustizia, in omaggio alle pronunce della Corte costituzionale che, oltre a riconoscere un «interesse generale ad una sollecita definizione delle controversie» (Corte costituzionale 18 luglio 1986, n. 196), ha ripetutamente affermato che «l'interesse a che i processi siano portati a compimento entro congrui termini va annoverato tra i valori costituzionali da coordinare con il diritto di difesa» dal momento che la tutela giurisdizionale garantita a tutti dall'articolo 24, primo comma, della Costituzione può qualificarsi effettiva solo se tempestiva e, quindi, solo se la «distensione diacronica» del procedimento giurisdizionale viene contenuta nei limiti strettamente necessari ad assicurare una decisione conforme a giustizia (Corte costituzionale 16 marzo 1976, n. 48, in Foro italiano, 1976, I, 899; 29 ottobre 1987, n. 345, ivi, 1988, I, 3220).
      Se è innegabile che il processo (da cui la sua stessa etimologia: procedere), in quanto entità essenzialmente dinamica perché non esaurisce il suo ciclo vitale in un solo istante essendo destinato a svolgersi nel tempo, abbia una sua insopprimibile e fisiologica durata, è altrettanto innegabile che proprio il fattore tempo ne costituisca il principale motivo di crisi, atteso che una sua eccessiva dilatazione temporale determina una serie di gravissimi inconvenienti, individuali e collettivi. Una giustizia realizzata a rilento provoca, infatti, danni economici (immobilizzando beni e capitali); favorisce la speculazione e l'insolvenza; accentua la discriminazione tra chi ha la possibilità di attendere e chi nell'attesa ha tutto da perdere; diventa, in alcuni casi, un pericoloso strumento di minaccia e di pressione nelle mani della parte più forte per dettare all'avversario le condizioni di resa. Provoca, inoltre, ingenti danni economici e d'immagine al nostro Paese che quotidianamente subisce condanne da parte della Corte di Strasburgo per violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU), resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955.
      È per queste ragioni che l'accelerazione del processo e una politica di investimenti nelle risorse umane si rivelano, oggi più che mai, un imperativo categorico, una vitale necessità, ancora più se si pensa che la lentezza della giustizia, e in particolar modo di quella civile, comporta notevoli e pesanti ricadute, oltre che sul cittadino, anche sull'economia del nostro Paese che vede quasi azzerato il volume degli investimenti esteri proprio a causa della farraginosità della macchina giudiziaria che alimenta la prevenzione verso il nostro sistema giudiziario.
      Nonostante i numerosi e anche recenti interventi normativi, a tutt'oggi il nostro ordinamento appare del tutto incapace di fronteggiare la richiesta di giustizia.
      Risulta evidente come la stratificazione normativa fin qui intervenuta si sia rivelata insufficiente o, in alcuni casi, del tutto inadeguata a strutturare il processo civile coerentemente con il principio della «ragionevole durata» imposto sia a livello sovranazionale dall'articolo 6 della CEDU che a livello interno dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione; due diverse fonti che ne esaltano, rispettivamente, la dimensione «soggettiva» – intesa quale diritto del singolo a una rapida definizione della controversia in sede giudiziaria – che «oggettiva» – intesa quale canone di buona amministrazione della giustizia e, in quanto tale, destinata a incidere sull'organizzazione tecnica del processo e sul funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Con stretto riferimento a quest'ultimo aspetto, è indubbio che il richiamato articolo 111, facendo del legislatore ordinario il destinatario diretto del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo («La legge ne assicura la ragionevole durata»), lo abbia onerato del compito di concepire un assetto strutturale idoneo ad assicurargli – nel rispetto degli altri valori costituzionali inerenti alla giurisdizione e al suo esercizio – la maggiore rapidità di movimento possibile, nonché di fornire alla giustizia le risorse e i mezzi appropriati per garantire una ragionevole intensità di lavoro di tutti gli addetti del settore.
      Alla luce di queste argomentazioni, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di riorganizzare la struttura del giudizio civile, snellendo le procedure e i singoli adempimenti in un'ottica di celerità e di concentrazione delle attività processuali, al fine di scongiurare la frequente e ingiustificata dilatazione temporale che oggi impera nelle aule dei tribunali, nonché di garantire che la decisione, resa nel minor tempo possibile, sia il prodotto fedele delle risultanze del processo.
      Questa la ratio che ne ha ispirato il contenuto – in parte mutuato dal testo di riforma proposto dalla commissione ministeriale costituita con decreto del Ministro della giustizia 28 giugno-4 luglio 2013 (anche nota come commissione Vaccarella, dal nome dell'avvocato professore Romano Vaccarella che ne ha assunto la presidenza) – che si sostanzia in diversa modifiche alle disposizioni del codice di rito, offrendo soluzioni a dei problemi che, ancorché minuti, creano rilevanti disfunzioni nella quotidiana attività degli operatori.
      Le soluzioni prospettate consistono, in particolare, nella previsione di una sanatoria in caso di difetto di procura, nell'introduzione della presunzione di estensione ai successivi gradi della procura al difensore e nell'attribuzione al difensore del potere di certificazione e di autenticazione degli atti. Tra le previsioni più significative, si ricordano la prescrizione dell'obbligo del giudice di porre a fondamento delle decisioni i fatti non specificamente contestati dalle parti, indipendentemente dal fatto se costituite, che introduce il principio per cui la contumacia volontaria, pur restando una legittima scelta difensiva, comporta – nei giudizi aventi ad oggetto diritti disponibili – l'ammissione della verità delle allegazioni avversarie, rese pertanto non bisognose di prova.
      Sempre nell'ottica della concentrazione e dell'economia dell'attività processuale si è ritenuto necessario introdurre previsioni concernenti l'attività e i compiti del giudice il cui ruolo è determinante nella scansione del processo. Fra queste, l'introduzione dell'obbligo di motivare sempre il rinvio della causa e di contenerlo entro un termine perentorio fissato dalla legge al fine di scongiurare il pericolo di lunghi e immotivati periodi di stagnazione giudiziale; la previsione di un termine entro il quale depositare la sentenza in cancelleria; o, ancora, la previsione di un dovere – non di una mera esortazione – di calendarizzare fin dalla prima udienza l'intero procedimento, prevedendo lo svolgimento consecutivo e quanto più possibile ravvicinato delle udienze e attività; una previsione, questa, che consente di fissare in via anticipata la durata del processo, di prefigurare alle parti il percorso procedimentale cui saranno sottoposte e, soprattutto, di assicurare una gestione ordinata, celere e concentrata del processo in modo da evitare che eventi patologici, ancorché fisiologici, ne alterino in modo ingovernabile la durata, pregiudicandone l'esito.
      Coerente con la ragionevolezza dei tempi processuali e, in particolare, con la necessità che il delicato, e in molti casi essenziale, compito del perito non sia motivo di ingiustificate lungaggini sine die, la presente proposta di legge prescrive regole più severe che consentono un più rigoroso controllo dei tempi prescritti dalla legge per il deposito della relazione peritale, una loro proroga solo in casi di eccezionale e comprovata difficoltà nell'esecuzione delle operazioni e, ove occorra, la revoca del consulente tecnico d'ufficio (con restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di anticipo del compenso) e la contestuale trasmissione degli atti al presidente del tribunale per l'accertamento di un'eventuale illecito disciplinare.
      La proposta di legge, inoltre ripristina l'integrale tutela giudiziale, degradando a mera facoltà delle parti – e non a una condizione di procedibilità della domanda giudiziale – il ricorso agli strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie, nella radicata e ferma convinzione che non si debba alleggerire il carico di lavoro dei giudici e fare fronte all'enorme arretrato dei tribunali comprimendo i diritti dei cittadini.

Articolo 1.
      L'articolo prevede alcune significative modifiche alle disposizioni generali del codice di procedura civile.
      In particolare: si prescrive che la procura speciale conferita al difensore si presume valida, salva diversa volontà espressa nell'atto, per tutti i gradi e le fasi del processo; si prescrive che il difetto di procura alle liti sia sempre sanabile con efficacia retroattiva; si abilita il difensore a esercitare il potere di autenticazione su tutti gli atti del processo; si impone al giudice di pronunciare, oltre che su tutta la domanda, anche su tutte le eccezioni e, in entrambi i casi, non oltre i limiti di queste nonché a porre a fondamento delle decisioni i fatti non specificamente contestati dalle parti, indipendentemente dal fatto se costituite; si prescrive in capo alle parti l'onere di contestare le allegazioni avversarie nella prima difesa utile, pena la decadenza dal diritto di poterlo fare in un successivo momento; si introduce la possibilità che il verbale sia costituito da un documento informatico; si introduce la regola secondo cui il giudice che decide di rinviare la causa deve addurre l'opportuna

motivazione e fissare il giorno della successiva udienza in una data perentoriamente compresa nell'arco di tempo non superiore a sei mesi dall'udienza in cui dispone il rinvio; si prescrive che il verbale dell'udienza debba contenere tutte le istanze e le eccezioni delle parti e dei loro difensori e che di esso il giudice debba darne lettura; si modifica la disciplina concernente la notificazione di atti alle persone giuridiche, introducendo regole volte ad assicurarne il perfezionamento anche nel caso in cui non sia possibile consegnare copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di riceverla; si prescrive, infine, che la violazione dei termini perentori imposti al giudice rilevi unicamente ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari e non anche della validità degli atti compiuti fuori termine.

Articolo 2.
      L'articolo introduce alcune significative modifiche alle disposizioni relative al processo di cognizione.
      In particolare: si stabilisce che il decreto adottato dal presidente del tribunale all'inizio di ogni anno giudiziario contenga anche prescrizioni sulle modalità di gestione delle udienze e di organizzazione dell'ufficio giudiziario; si prescrive che nel caso in cui il convenuto voglia anticipare la data di udienza di prima comparizione il presidente del tribunale accordi la richiesta a condizione che sia osservato il termine dilatorio di un mese; si fissa in venti giorni il termine perentorio da assegnare al convenuto per integrare la nullità derivante dall'omissione o dall'assoluta incertezza dell'oggetto o del titolo della domanda riconvenzionale eventualmente proposta; si stabilisce che ove la prima comparizione delle parti sia fissata in una data in cui il giudice istruttore designato non tiene udienza, la stessa sia d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva purché essa sia destinata esclusivamente alla prima costituzione delle parti; si riduce a venti giorni il termine massimo entro cui il giudice istruttore può differire la data della prima udienza; si dilata il tempo per trattenere il fascicolo di parte eventualmente ritirato al momento della rimessione della causa al collegio, fissando nel momento del deposito delle memorie di replica il termine ultimo per la sua restituzione; si prescrive in capo al giudice il dovere di calendarizzare fin dalla prima udienza l'intero procedimento in modo da consentire lo svolgimento consecutivo e quanto più possibile ravvicinato delle udienze e delle attività processuali; si prescrive che il giudice disponga la cancellazione della causa dal ruolo in caso di mancata comparizione alla prima udienza e a quella successiva da lui fissata delle parti ovvero dell'attore costituito quando la parte convenuta non abbia chiesto che si proceda anche in assenza di questi. Si fissa, in caso di vizi derivanti dal difetto di rappresentanza o di autorizzazione, in un massimo di trenta giorni il termine perentorio per sanare il vizio attraverso la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza e si dispone che la mancata osservanza del termine comporti la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, ovvero la nullità della sola costituzione delle parti diverse dall'attore a seconda che l'irregolarità concerna rispettivamente la costituzione dell'attore o di parti diverse da questi. Sempre nell'ottica della concentrazione e della celerità del processo, si introduce l'obbligo in capo al giudice di provvedere in udienza sulle richieste istruttorie e di esaurire l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti nell'udienza appositamente a ciò dedicata potendo, solo in caso di necessità, esaurire tali mezzi di prova in udienze da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi, fermo restando il potere in capo al giudice di disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio. Si fissa in un arco temporale non superiore a trenta giorni il termine concesso al giudice per pronunciarsi fuori udienza sulle domande e sulle eccezioni delle parti;

si prescrive in capo al giudice l'obbligo di disporre il pagamento delle somme non contestate e si ammette per la parte la possibilità di avanzare per la prima volta la relativa istanza anche nel corso dell'udienza di prima comparizione durante la quale si consente anche di formulare per la prima volta un'istanza di ingiunzione di pagamento o di consegna; si prescrive che il giudice istruttore al momento della rimessione delle parti al collegio debba dare allo stesso disposizioni circa le modalità di trattazione della fase decisionale; si prevedono una riduzione e un aumento dei termini di deposito, rispettivamente, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica; si prescrive che la prova testimoniale sia assunta preferibilmente in una sola udienza e si introduce in capo al giudice il potere di ordinare anche d'ufficio, alla parte o al terzo, l'esibizione di un documento, anche nelle ipotesi in cui ne sia stata già prodotta in giudizio una copia della quale, però, ne si contesti la conformità all'originale, prevedendo, altresì, che nel caso in cui l'esibizione comporti una spesa questa sia posta provvisoriamente a carico di tutte le parti, salvo il riparto finale delle spese di lite. Si qualifica perentorio il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza in cancelleria e si prescrive che la sua inosservanza possa costituire violazione disciplinare ed essere considerata ai fini della valutazione di professionalità nonché della nomina o della conferma agli uffici direttivi o semidirettivi; si sopprime, in caso in cui sia proposto appello avverso una sentenza parziale che abbia deciso alcune singole questioni, la necessità che sussista un'istanza concorde delle parti circa la sospensione dell'esecuzione o della prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sulle altre questioni non toccate dalla pronuncia fino alla definizione del giudizio d'appello, rimettendo la decisione a una scelta esclusiva e discrezionale del giudice istruttore. Infine, si abilita il giudice a disporre la rinnovazione della citazione del convenuto anche nelle ipotesi in cui vi sia il dubbio che questi non sia comparso per cause indipendenti dalla sua volontà.

Articolo 3.
      L'articolo contiene modifiche relative alla materia delle impugnazioni.
      In particolare, si elimina la possibilità di condannare al pagamento di una pena pecuniaria la parte che ha proposto in sede d'appello istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di una sentenza nell'ipotesi in cui l'istanza sia considerata inammissibile o manifestamente infondata; si modifica l'articolo 328 del codice di procedure civile, sostituendo la rubrica con la seguente «Decorrenza dei termini per la parte colpita dall'evento» in relazione all'interruzione dei termini per appellare una sentenza in caso di morte o di perdita di capacità del soggetto abilitato all'impugnazione medesima e si riduce a tre mesi il termine di proroga della decadenza dell'impugnazione nell'ipotesi in cui l'evento della morte o della perdita della capacità del soggetto si verifichi dopo tre mesi dalla pubblicazione della sentenza; si introduce la disposizione relativa ai termini e alle modalità per procedere alla notificazione dell'impugnazione alla parte colpita da un evento interruttivo; si prevede la piena efficacia dell'impugnazione incidentale nel caso in cui quella principale sia dichiarata improcedibile o sia rinunciata e si introduce la possibilità in capo al giudice di condannare alle spese la parte che abbia erroneamente proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme di quella principale e ciò indipendentemente dalla sua soccombenza nel giudizio; si prescrive che l'effetto espansivo interno ed esterno della sentenza riformata o cassata sia subordinato al suo passaggio in giudicato; si modifica la disciplina in ordine alla forma e al contenuto dell'atto di appello richiedendo, in particolare, che la parte indichi specificamente e a pena di inammissibilità le censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata; si abilita il giudice a invitare la parte a depositare in giudizio la copia della sentenza appellata contenente l'apposizione della dichiarazione di conformità all'originale nelle ipotesi in cui la semplice copia inserita nel fascicolo sia contestata o quando comunque

il giudice ne ravvisi l'opportunità; si elimina la possibilità in capo al giudice di dichiarare l'appello inammissibile nel caso in cui valuti che l'impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta; infine, si prescrive che la possibilità in capo al presidente di delegare l'assunzione dei mezzi di prova a uno dei componenti del collegio sia subordinata a una sua valutazione circa la loro non necessaria assunzione collegiale.

Articolo 4.
      Si aggiunge un ulteriore criterio di individuazione del foro competente per i procedimenti di esecuzione forzata di crediti nelle ipotesi in cui il terzo debitore sia un istituto bancario o un intermediario mobiliare e finanziario o un'altra società avente le medesime finalità, riconoscendo detta competenza in capo al giudice del luogo dove risiede il creditore pignorante, con la sola eccezione in cui si proceda per crediti riguardanti rapporti da lavoro dipendente.

Articolo 5.
      L'articolo introduce alcune modifiche alla disciplina relativa al consulente tecnico.
      In particolare, si prevede che il giudice inserisca nell'ordinanza di nomina del consulente l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l'avere negli ultimi cinque anni intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili; si prescrive il divieto per il consulente nominato di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento; si prescrive il tempo prima del quale non possono ed entro il quale devono essere iniziate le operazioni peritali; si fissa in novanta giorni, salvo casi di eccezionale complessità nell'esecuzione delle operazioni, il termine massimo per depositare la relazione peritale; si prevede che il termine concesso al consulente possa essere prorogato su istanza di questi solamente in casi di comprovate e gravi esigenze e per un tempo non superiore alla metà di quello originariamente concesso; si prescrive l'obbligo di ridurre in caso di proroga il compenso del consulente in misura diversa a seconda che si tratti di prima o di seconda proroga; si prescrive che il giudice possa discrezionalmente scegliere di revocare l'incarico quando il consulente ometta il deposito della relazione entro il nuovo termine prorogato e che, in tali casi, questi debba restituire le somme anticipate dalle parti a titolo di compenso; infine si fissa nel compenso medio spettante all'avvocato per la fase istruttoria di quel processo la misura massima del compenso da corrispondere al consulente.

Articolo 6.
      Si prevede che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni sia sospeso di diritto anche nell'arco temporale compreso fra il 24 dicembre e il 6 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 7.
      L'articolo introduce delle modifiche in materia di controversie individuali di lavoro.
      In particolare, si prescrive che il decreto di fissazione dell'udienza di discussione contenga l'invito al convenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, pena le decadenze prescritte dalla legge, con l'avvertimento che in caso di mancata costituzione il giudice potrà ritenere veri i fatti affermati dall'attore e, sulla base di questi, decidere la causa nella stessa udienza; si attribuisce la facoltà all'attore di allegare al verbale della prima udienza una nota scritta; si abilita il giudice a risolvere in via pregiudiziale con sentenza anche una questione di diritto di particolare importanza e la cui risoluzione appaia necessaria per la definizione della controversia; infine, si elimina la possibilità di condannare al pagamento di una pena pecuniaria la parte che ha proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di una sentenza nell'ipotesi in cui l'istanza sia considerata dal giudice inammissibile o manifestamente infondata.

Articolo 8.
      L'articolo introduce modifiche concernenti il titolo esecutivo e il pignoramento.
      In particolare, si individua nelle transazioni sottoscritte dalle parti con l'assistenza degli avvocati un'ulteriore tipologia di titolo esecutivo idoneo a dare luogo a esecuzione forzata, a condizione che risulti espressamente e inequivocabilmente dal contratto la volontà di conferirgli tale efficacia; si elimina l'obbligo del pagamento del contributo unificato per la procedura volta alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare; si abrogano, altresì, le disposizioni relative all'ulteriore compenso percepito dall'ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui proceda alle operazioni di pignoramento presso terzi o mobiliare.

Articolo 9.
      L'articolo modifica in parte la disciplina del procedimento di ingiunzione.
      In particolare, si prescrive che la conformità all'originale degli estratti delle scritture contabili, idonea a qualificarli prova scritta ai fini del procedimento ingiuntivo, possa risultare anche da una dichiarazione di autenticità rilasciata dal dottore commercialista; si riduce il termine concesso all'ingiunto per pagare le somme o per consegnare le cose richieste e per fare opposizione e si aumenta quello per la notificazione del decreto; si prevede che l'opponente possa omettere nell'atto di citazione l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti alla base dell'opposizione, fermo restando l'obbligo di indicarli in un atto che dovrà depositare, a pena di nullità, nei venti giorni successivi alla notificazione dell'opposizione in cancelleria e che la stessa provvederà a trasmettere per mezzo di posta elettronica certificata al procuratore dell'opposto.

Articolo 10.
      L'articolo, coerentemente con i contenuti e con le ragioni ispiratrici degli articoli precedenti, prescrive in taluni casi la modifica e in altri l'abrogazione di alcune disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941.

Articoli 11 e 12.
      Gli articoli modificano la disciplina concernente le procedure di composizione stragiudiziaria delle liti stabilendo, in particolare, che per tutte le tipologie di controversie il loro esperimento sia una mera facoltà e non una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In particolare, si prescrive l'alternatività fra il procedimento di mediazione civile e quello di negoziazione assistita e si impone all'avvocato di informare di questa possibile alternativa, chiaramente e per iscritto, il proprio assistito al momento del conferimento dell'incarico, pena l'annullabilità del contratto di mandato.

Articolo 13.
      L'articolo riduce da centoventi a sessanta giorni il termine concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro e prima del quale il creditore non può procedere a esecuzione forzata né alla notifica di un atto di precetto.

Articolo 14.
      L'articolo modifica alcune disposizioni concernenti il contributo unificato.
      In particolare, si elimina la sanzione del suo pagamento in misura pari a un aumento della metà comminata nelle ipotesi in cui, nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il difensore o la parte omettano, rispettivamente, di indicare il proprio numero di fax o il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il codice fiscale; si dispone che la parte che per prima si costituisca in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che nei processi esecutivi di espropriazione forzata

faccia istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, sia tenuta al pagamento della metà del contributo unificato e si prescrive che il pagamento della restante metà sia posta a carico della parte soccombente.

Articolo 15.
      L'articolo prescrive l'esonero da ogni spesa o tassa per il recupero dei crediti, fino a un importo massimo di 5.000 euro, maturati dai liberi di professionisti nell'esercizio della professione.

Articolo 16.
      Si abrogano i commi da 47 a 68 dell'articolo 1 della legge n. 192 del 2012, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», che hanno aggravato le modalità di ricorso all'autorità giudiziaria.

Articolo 17.
      Si stabilisce che il saggio degli interessi legali, calcolato dal momento della proposizione della domanda giudiziale, della domanda arbitrale e dell'istanza di mediazione, sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in tal modo modificando parzialmente la novella all'articolo 1284 del codice civile entrata in vigore nel 2014.

Articolo 18.
      Si delinea l'ambito di applicazione di alcuni articoli della legge e si individua nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la sua data di entrata in vigore.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alle disposizioni generali del codice di procedura civile).

      1. Il quarto comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
      «La procura speciale si presume conferita anche per i successivi gradi o per le successive fasi del processo, comprese quelle di attuazione e di esecuzione forzata, quando nell'atto non è espressa una volontà diversa. Il difetto di procura alle liti è sempre sanabile, con effetto retroattivo, ai sensi dell'articolo 182».

      2. All'articolo 84 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Il difensore può autenticare le copie di tutti gli atti del processo».

      3. L'articolo 112 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 112. – (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato). – Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni; in entrambi i casi non può farlo oltre i limiti delle stesse. Non può pronunciare d'ufficio sulle eccezioni quando la legge prevede espressamente che esse possano essere proposte soltanto dalle parti».

      4. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «dalla parte costituita» sono sostituite dalle seguenti: «dalle parti»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le parti devono, a pena di decadenza, contestare le allegazioni avversarie

nella prima difesa successiva all'avvenuta allegazione».

      5. Al primo comma dell'articolo 126 del codice di procedura civile, dopo le parole: «Il processo verbale» sono inserite le seguenti: «, che può essere costituito da un documento informatico,».
      6. Dopo l'articolo 127 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
      «Art. 127-bis. – (Rinvio della causa). – Il giudice, quando per qualsiasi motivo e con opportuna motivazione, rinvia la causa a un'udienza successiva, non può perentoriamente far decorrere più di sei mesi dall'ultima udienza».

      7. Il secondo comma dell'articolo 130 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:
      «Il processo verbale deve contenere tutte le istanze e le eccezioni delle parti e dei loro difensori.
      Il giudice dà lettura del processo verbale dell'udienza».

      8. L'articolo 145 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 145. – (Notificazione degli atti alle persone giuridiche). – La notificazione degli atti alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, a un'altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.
      La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si esegue a norma del primo comma nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, del presente codice, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
      Se la notificazione non può essere eseguita ai sensi del primo e del secondo

comma per irreperibilità ovvero per trasferimento delle persone giuridiche ovvero delle società non aventi personalità giuridica, delle associazioni non riconosciute e dei comitati non risultante dai pubblici registri, l'ufficiale giudiziario deposita, per le persone giuridiche, la copia presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove la società risulta iscritta o, se cancellata, presso la sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente secondo l'ultima sede legale riconosciuta. L'ufficiale giudiziario notificante ha l'obbligo di comunicare alla persona giuridica mediante posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'avvenuto deposito. La notifica si presume validamente eseguita trascorsi dieci giorni dal deposito dell'atto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o il comune.
      In tutti gli altri casi, l'ufficiale giudiziario deposita la copia presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente rispetto alla sede indicata nell'articolo 19, secondo comma. Affligge altresì avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'ufficio o della sede e dà notizia alla stessa prefettura – ufficio territoriale del Governo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
      La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
      Se la notificazione non può essere eseguita a norma del presente articolo, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143».
Art. 2.
(Processo di cognizione).

      1. Al secondo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile è aggiunto,

in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, il presidente del tribunale stabilisce le modalità di gestione del calendario dei procedimenti di cui all'articolo 175, secondo comma, e di organizzazione dell'ufficio».
      2. Al terzo comma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile, le parole: «sempre osservata la misura di quest'ultimo termine» sono sostituite dalle seguenti: «sempre osservato il termine dilatorio di un mese».
      3. Al secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, le parole: «rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla» sono sostituite dalle seguenti: «rilevata la nullità alla prima udienza, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla non superiore a venti giorni».
      4. All'articolo 168-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dedicata esclusivamente alla prima comparizione delle parti»;

          b) al quinto comma, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti».

      5. Al secondo comma dell'articolo 169 del codice di procedura civile, le parole: «della comparsa conclusionale» sono sostituite dalle seguenti: «delle memorie di replica».
      6. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
      «Ai fini di cui al primo comma, all'udienza di prima comparizione il giudice stabilisce un calendario dell'intero procedimento, stabilendo le date delle udienze successive e i termini per le altre attività. Il calendario, fatte salve esigenze eccezionali del procedimento, deve prevedere losvolgimento

consecutivo e quanto più possibile ravvicinato delle diverse udienze e attività, in modo da assicurare una gestione celere e concentrata dell'intero procedimento. Il giudice, nel fissare il calendario di ciascun procedimento, tiene conto degli altri procedimenti pendenti davanti a lui, adottando un principio di gestione consecutiva dei procedimenti stessi sulla base di un criterio di priorità temporale, riservando comunque ai procedimenti nuovi una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del tempo di udienza disponibile in ciascun anno»;

          b) al terzo comma, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».

      7. Al secondo periodo del primo comma e al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, le parole: «ordina che la causa sia cancellata dal ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con ordinanza dispone la cancellazione della causa dal ruolo».
      8. All'articolo 182 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo le parole: «termine perentorio» sono inserite le seguenti: «non superiore a trenta giorni»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «In caso di mancata osservanza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, se l'irregolarità riguarda la costituzione dell'attore, il giudice dichiara, ai sensi dell'articolo 164, secondo comma, la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, terzo comma. Se invece l'irregolarità riguarda la costituzione di parti diverse dall'attore, dichiara la nullità della costituzione».

      9. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il settimo comma è sostituito dal seguente:
      «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede in udienza sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza, ovvero, in caso di necessità, in udienze da tenere nei giorni feriali immediatamente successivi»;

          b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
      «Il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma».

      10. All'articolo 184 del codice di procedura civile, la parola: «dei» è sostituita dalle seguenti: «di tutti i».
      11. All'articolo 186 del codice di procedura civile, le parole: «i cinque» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre i trenta».
      12. Il primo comma dell'articolo 186-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
      «Su istanza di parte, che può essere avanzata per la prima volta anche nel corso dell'udienza di prima comparizione, il giudice istruttore dispone, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti e assegna il termine per la notificazione».

      13. Al primo comma dell'articolo 186-ter del codice di procedura civile, dopo le parole: «in ogni stato del processo» sono inserite le seguenti: «e per la prima volta anche nel corso dell'udienza di prima comparizione».
      14. All'articolo 188 del codice di procedura civile, le parole: «a norma dell'articolo seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dando disposizioni circa le modalità di trattazione della fase decisionale».
      15. Al primo comma dell'articolo 190 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta»;

          b) la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

      16. Dopo il primo comma dell'articolo 202 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
      «La prova testimoniale deve essere assunta preferibilmente in una sola udienza».

      17. All'articolo 210 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:
      «Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, anche d'ufficio, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o un'altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo o quando, essendone stata prodotta una copia, ne sia stata contestata la conformità all'originale»;

          b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Nell'ordinare l'esibizione, il giudice adotta i provvedimenti opportuni circa

l'applicazione dell'articolo 183 nonché il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione»;

          c) al terzo comma è aggiunto il seguente periodo: «Se è disposta d'ufficio, la spesa è posta provvisoriamente a carico di tutte le parti, fatto salvo il riparto finale delle spese di lite».

      18. Al primo comma dell'articolo 275 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «la sentenza è depositata in cancelleria entro» sono inserite le seguenti: «il termine perentorio di»;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rispetto del termine perentorio da parte del giudice può costituire violazione disciplinare e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. Nei casi di cui all'articolo 187, commi secondo e terzo, il collegio pronunzia i provvedimenti di cui all'articolo 279 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nell'udienza. In caso di particolare complessità della controversia, il collegio fissa nel dispositivo un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della sentenza».

      19. Al quarto comma dell'articolo 279 del codice di procedura civile, le parole: «su istanza concorde delle parti» sono soppresse.
      20. All'articolo 281-quinquies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
      «Quando deve provvedere affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare o questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui

decisione può definire il giudizio, il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, rinvia la causa per la decisione disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro dieci giorni prima dell'udienza fissata, nella quale provvede a norma dell'articolo 275, secondo comma»;

          b) al secondo comma, le parole: «i trenta» sono sostituite dalle seguenti: «il termine perentorio di quarantacinque».

      21. Al primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile, dopo le parole: «nella notificazione della citazione» sono inserite le seguenti: «ovvero ha comunque ragione di dubitare che il convenuto non sia comparso per cause indipendenti dalla sua volontà».
      22. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
      «Art. 291-bis. – (Decisione in contumacia). – Quando il convenuto è dichiarato contumace e si tratta di una controversia relativa a diritti disponibili, l'attore può chiedere che il giudice pronunci sulla domanda valutandone i fatti costitutivi ai sensi dell'articolo 115, primo comma. Il giudice, se i fatti posti a fondamento della domanda sono concludenti, l'accoglie con sentenza, provvedendo anche sulle spese; altrimenti, dichiara inammissibile l'istanza ovvero rigetta la domanda con sentenza».
      23. Al primo comma dell'articolo 292 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì notificato il provvedimento con il quale il giudice provvede a norma dell'articolo 101, secondo comma».

Art. 3.
(Impugnazioni).

      1. Il secondo comma dell'articolo 283 del codice di procedura civile è abrogato.


      2. All'articolo 328 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «il termine stesso» sono inserite le seguenti: «, per la parte colpita dall'evento,»;

          b) al terzo comma, le parole: «sei mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

          c) alla rubrica, le parole: «contro gli eredi della parte defunta» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte colpita dall'evento».

      3. Dopo l'articolo 328 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
      «Art. 328-bis. – (Notificazione dell'impugnazione alla parte colpita da evento interruttivo). – Il termine per proporre l'impugnazione nei confronti della parte colpita dagli eventi di cui agli articoli 299 e 301 si intende osservato se, non essendo stato dichiarato l'evento interruttivo né risultando esso a seguito della notifica della sentenza, la notifica dell'impugnazione è effettuata presso il difensore costituito nel precedente grado ovvero, se non vi è stata costituzione in giudizio, presso l'ultimo domicilio della parte.
      Se l'evento interruttivo è stato dichiarato, ovvero risulta a seguito della notifica di cui all'articolo 286, l'impugnazione è notificata presso il difensore costituito nel precedente grado collettivamente e impersonalmente agli eredi se l'evento riguarda la parte e alla parte personalmente se esso riguarda il difensore.
      Il giudice dell'impugnazione adotta i provvedimenti più opportuni in relazione al caso di specie affinché sia garantito il diritto di difesa, eventualmente concedendo un termine alla parte colpita dall'evento per la proposizione di impugnazione incidentale».

      4. Al terzo comma dell'articolo 330 del codice di procedura civile, le parole: «un anno dalla pubblicazione» sono sostituite

dalle seguenti: «sei mesi dalla pubblicazione».
      5. Al secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
      «La disposizione del presente comma non si applica quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile o è rinunciata».

      6. All'articolo 335 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Il giudice dell'impugnazione può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare alle spese la parte che, in violazione dell'articolo 333, abbia proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme dell'impugnazione principale».

      7. Al secondo comma dell'articolo 336 del codice di procedura civile, dopo le parole: «La riforma o la cassazione» sono inserite le seguenti: «con sentenza passata in giudicato».
      8. L'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 342. – (Forma dell'appello). – L'appello si propone con citazione contenente, oltre alle indicazioni prescritte dai numeri 1) e 2) dell'articolo 163, l'indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata.
      L'atto deve altresì contenere l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, l'invito al convenuto a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 347 venti giorni prima dell'udienza indicata e l'avvertimento che non costituendosi entro tale termine decadrà dal potere di proporre l'appello incidentale di cui all'articolo 343 e di riproporre le domande e le eccezioni di cui all'articolo 346.
      L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei mezzi di prova, dei quali l'appellante lamenta la non ammissione nel precedente grado, nonché di quelli ammissibili a norma dell'articolo 345, terzo comma».

      9. Al secondo comma dell'articolo 347 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la copia depositata è contestata, o quando lo ritenga comunque opportuno, il giudice d'appello invita la parte a provvedere al deposito di copia dichiarata dal pubblico ufficiale conforme all'originale».
      10. Gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile sono abrogati.
      11. All'articolo 350 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti;» sono soppresse;

          b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
      «Nella stessa udienza il giudice provvede con ordinanza, a norma dell'articolo 356, sulle istanze istruttorie; il presidente, se ritiene non necessaria l'assunzione collegiale dei mezzi istruttori, può delegarla a uno dei componenti del collegio».

Art. 4.
(Processo di esecuzione).

      1. Al secondo comma dell'articolo 26 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il terzo debitore è un istituto bancario o un intermediario mobiliare o finanziario ovvero un'altra società avente le medesime finalità è competente il giudice del luogo dove risiede il creditore pignorante, salvo che si proceda per crediti riguardanti rapporti da lavoro dipendente».

Art. 5.
(Consulente tecnico).

      1. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione

o di ricusazione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il cancelliere deve darne conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione».
      2. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto in fine, il seguente periodo: «L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento».
      3. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza in cui ha prestato il giuramento».
      4. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, salvo casi di speciali difficoltà nell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni»;

          b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:
      «Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita un supplemento di relazione in risposta alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati l'avvenuto deposito il giorno stesso in cui viene effettuato.
      Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede

con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell'importo pattuito a titolo di compenso del consulente che, comunque, nel suo originario ammontare, non può essere superiore al compenso medio spettante all'avvocato per la fase istruttoria di quel processo. In caso di mancato deposito della consulenza entro il termine prorogato, il giudice può revocare l'incarico ordinandogli di restituire alle parti l'eventuale somma anticipata a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca, il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.
      Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un'ulteriore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo rideterminato ai sensi del quarto comma».
Art. 6.
(Termini feriali).

      1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, le parole: «dal 1 al 31 agosto di ciascun anno,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1 al 6 gennaio, dal 1 al 31 agosto e dal 24 al 31 dicembre di ciascun anno,».

Art. 7.
(Controversie individuali di lavoro).

      1. Al primo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 416, con l'avvertimento che non costituendosi potranno essere ritenuti veri i fatti

affermati dall'attore e che sulla base di questi la causa potrà essere decisa nella stessa udienza, e con l'ulteriore avvertimento che la costituzione oltre i citati termini implica le decadenze di cui all'articolo 416».
      2. Al primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attore ha la facoltà di allegare una nota scritta al processo verbale della prima udienza».
      3. Al primo comma dell'articolo 420-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice può provvedere analogamente se per la decisione della causa è necessario risolvere una questione di diritto di particolare importanza».
      4. Il settimo comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile è abrogato.
Art. 8.
(Titolo esecutivo e pignoramento).

      1. All'articolo 474 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:
      «3-bis) le transazioni sottoscritte dalle parti con l'assistenza degli avvocati se dal contratto risulta in modo espresso e non equivoco la loro volontà di conferirgli tale efficacia»;

          b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
      «Le transazioni di cui al numero 3-bis) del secondo comma costituiscono titolo esecutivo anche per l'iscrizione di ipoteca giudiziale relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Ove si tratti di atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, esse costituiscono titolo esecutivo solo ai sensi del numero 3) del secondo comma;

          c) al terzo comma, dopo le parole: «di cui al numero 2)» sono inserite le

seguenti: «e delle transazioni di cui al numero 3-bis)».

      2. Il comma 1-quinquies dell'articolo 13 e il comma 1-bis dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono abrogati.
      3. I commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono abrogati.

Art. 9.
(Procedimento di ingiunzione).

      1. Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conformità degli estratti delle scritture contabili rispetto all'originale può risultare anche da una dichiarazione di autenticità rilasciata dal dottore commercialista».
      2. Al primo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «venti».
      3. L'articolo 644 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 644. – (Mancata notificazione del decreto). – Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di centoventi giorni dalla pronuncia se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di centottanta giorni negli altri casi; la domanda può comunque essere riproposta, fatta salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 153, secondo comma».

      4. Dopo il primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
      «Nella citazione l'opponente può omettere l'indicazione di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4); in tale caso, entro i venti giorni successivi alla notificazione

della citazione, a pena di nullità, deve depositare nel fascicolo d'ufficio un atto contenente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui l'opposizione si fonda. Lo stesso giorno il cancelliere trasmette a mezzo di posta elettronica certificata copia dell'atto al procuratore dell'opposto».

      5. Al primo comma dell'articolo 647 del codice di procedura civile, le parole: «nel termine stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «nei modi e nei termini stabiliti».

Art. 10.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

      1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 70-ter è abrogato;

          b) al primo comma dell'articolo 81 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con indicazione del giorno e dell'ora in modo da evitare sovrapposizioni tra diverse cause»;

          c) il terzo comma dell'articolo 84 è abrogato;

          d) al primo comma dell'articolo 103, la parola: «almeno» è sostituita dalle seguenti: «nel termine perentorio non inferiore a»;

          e) all'articolo 119 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «L'attestazione di cui all'articolo 281-sexies del codice vale quale comunicazione della pubblicazione della sentenza».

Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

      1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. L'accesso alla procedura di mediazione di cui al comma 1 del presente articolo è alternativo rispetto alla procedura della negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».

      2. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi alternativamente del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, ovvero della possibilità di accedere alla procedura di negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto di mandato concluso tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione ovvero di accedere alla procedura di negoziazione assistita».

      3. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
      «1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari o finanziari può, assistito dall'avvocato, preliminarmente esperire alternativamente:

              a) il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;

              b) il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

              c) il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate;

              d) il procedimento di negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162»;

          b) i commi 2, 2-bis e 4 sono abrogati;

          c) al comma 5, le parole: «dai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».

      4. I commi 4, lettera d), e 5-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 12.
(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).

      1. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla

legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 7 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in alternativa, alle altre forme di composizione stragiudiziale delle liti previste dalla legge»;

          b) l'articolo 3 è abrogato.

Art. 13.
(Esecuzione forzata nei confronti di amministrazioni).

      1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

Art. 14.
(Sanzioni a carico delle parti e pagamento del contributo unificato).

      1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3-bis dell'articolo 13 è abrogato;

          b) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
      «1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o per la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale della metà del contributo unificato. La restante parte è posta a carico del soccombente con la sentenza che definisce il giudizio».

Art. 15.
(Esonero da spese e tasse per il recupero di crediti per i liberi professionisti).

      1. Al primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, dopo le parole: «rapporti di pubblico impiego,» sono inserite le seguenti: «gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi a oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione».
      2. Al comma 1-bis dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «assistenza obbligatorie, nonché» sono inserite le seguenti: «per controversie aventi a oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione, e».

Art. 16.
(Rito del lavoro).

      1. I commi da 47 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.

Art. 17.
(Saggio degli interessi).

      1. All'articolo 1284 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
      «Dal momento della proposizione della domanda giudiziale, della domanda arbitrale e dell'istanza di mediazione, il saggio degli interessi legali è quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»;

          b) il quinto comma è abrogato.

Art. 18.
(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 13 si applicano a tutti i giudizi instaurati dal giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

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