Frontespizio Relazioni Commissioni Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2977-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
con il ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUPI)
con il ministro dell'interno
(ALFANO)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
con il ministro della salute
(LORENZIN)
con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(MARTINA)
e con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014
Presentato il 19 marzo 2015
(Relatore: MICHELE BORDO)

NOTA: La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in data 4 giugno 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
torna su
RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

        La I Commissione,

            esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge europea 2014 (C. 2977);

            preso atto, in particolare, del contenuto dell'articolo 7, che interviene sulla disciplina delle scadenze degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea, al fine di risolvere le procedure di infrazione n. 2012/2050 e n. 2011/4003;

            rilevato che la suddetta disposizione, superando la normativa vigente, precisa che gli affidamenti in essere alla data del 1 ottobre 2003 cessano alla loro naturale scadenza o, in mancanza di scadenza prevista dal contratto, il 31 dicembre 2020, purché la società affidataria del servizio sia una società a partecipazione pubblica già quotata in borsa alla data del 1 ottobre 2003 ovvero una società posta sotto controllo della società quotata alla medesima data, mentre gli affidamenti assentiti alla data del 1 ottobre 2003 che riguardano società poste sotto il controllo di una società quotata a partecipazione pubblica dopo la predetta data cessano improrogabilmente il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto se anteriore;

            considerato, altresì, l'articolo 8 del disegno di legge in oggetto, in materia di immigrazione e rimpatri, che consente il superamento della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia (n. 2014/2235) a causa del non corretto recepimento della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva rimpatri), in particolare per quanto concerne le modalità di esecuzione dell'espulsione forzata, che non può essere effettuata verso un Paese membro, bensì verso il Paese di origine dell'interessato, a meno che non siano intervenute intese bilaterali,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
torna su
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2977 (Legge europea 2014),

            rilevato che il provvedimento non contiene disposizioni di stretta competenza della Commissione,

        delibera il

NULLA OSTA

        all'ulteriore corso del provvedimento.

torna su
RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo),

            apprezzati i risultati conseguiti in termini di abbattimento delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, diminuite del 30 per cento;

            sottolineata, in particolare, la rilevanza dell'articolo 8 del provvedimento finalizzato ad adeguare il Testo Unico sull'immigrazione, di cui al decreto-legislativo n. 286 del 1998, alla cd. Direttiva rimpatri n. 2008/115/CE al fine di prevedere che un cittadino di un Paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro dell'UE sia irregolare e che sia in possesso di un permesso di soggiorno valido o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciato da un altro Stato membro, deve recarsi immediatamente nel territorio di quest'ultimo;

            sottolineato che con tale norma il rimpatrio forzato in un altro Stato membro è possibile soltanto nei casi in cui sia vigente un accordo bilaterale di riammissione con quello Stato membro, dovendosi diversamente eseguire il rimpatrio in direzione di un Paese terzo,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
torna su
RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014» (C. 2977 Governo);

            condiviso l'impegno volto a garantire l'adeguamento rigoroso dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea;

            rilevato che l'articolo 20, Capo IX, reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, in attuazione della Decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

            valutato positivamente che la citata Decisione, al fine di rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati membri nel settore della protezione civile, abbia aggiornato e codificato la modalità di risposta alle emergenze di protezione civile a livello di Unione, autorizzando l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati del Servizio nazionale di protezione civile,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
torna su
RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo);

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

                all'articolo 1, il mancato introito delle tariffe per il rilascio delle certificazioni di rispondenza dei ricevitori analogici dei televisori immessi sul mercato nazionale sarà pienamente compensato dai risparmi derivanti dalla cessazione delle attività finalizzate al rilascio delle medesime certificazioni;

                all'articolo 4, le modifiche apportate all'allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche riguardo alla misura del contributo annuo dovuto per la fornitura di servizi di comunicazione dovrebbero assicurare, a parità di soggetti autorizzati, maggiori entrate rispetto alla versione attuale dell'allegato 10, in quanto con tali modifiche si sanano le criticità generate dall'attuale regime contributivo agevolato introdotto dal decreto-legge n. 145 del 2013 in favore di talune imprese;

                l'articolo 8, prevedendo che l'allontanamento dello straniero munito di permesso di soggiorno rilasciato da altri Stati UE possa

essere eseguito verso questi ultimi solo in presenza di accordi o intese bilaterali, non comporta nuovi o maggiori oneri, posto che alla disciplina vigente, che non prevede tale limitazione, non sono stati ascritti effetti di contenimento della spesa;

                l'articolo 10, che prevede l'applicazione transitoria dei criteri dettati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000 in ordine alla determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, non appare suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica connessi a eventuali procedure di infrazione, anche in considerazione dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, in data 10 aprile 2015, giacché tale provvedimento, recependo la direttiva n. 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), eliminerà, nel prossimo futuro, l'applicazione transitoria dei criteri dettati dal citato decreto ministeriale;

                gli oneri annui indicati dalla relazione tecnica con riferimento all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 12, pari a euro 600 mila nel 2015, euro 950 mila nel 2016 ed euro 450 mila nel 2017, sono da intendersi come limiti massimi di spesa e ad essi si provvede nell'ambito di risorse già disponibili a legislazione vigente;

                le amministrazioni interessate svolgeranno senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le attività di monitoraggio ed informazione alla Commissione europea in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), di cui all'articolo 13, compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico;

                la disposizione introdotta dall'articolo 14, in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla luce della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto «testo unico in materia di sicurezza sul lavoro»), in cui la citata disposizione si inserisce;

                l'articolo 15, in materia di lavoro marittimo, non comporterà nuovi o maggiori oneri, atteso che il personale ispettivo del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera già effettua la verifica, prevista dal medesimo articolo, delle condizioni di vita e lavoro dei marittimi a bordo delle navi che fanno scalo nei porti italiani;

                le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di sistema di identificazione degli animali di specie bovina, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che le amministrazioni interessate provvederanno all'inserimento di nuovi dati all'interno di banche dati e formulari già esistenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

                l'onere di 200 mila euro annui – cui fa riferimento la relazione tecnica –, relativo alle attività connesse alla Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), di cui ai commi 1 e 2

dell'articolo 20, costituisce la risultante della stima media, per anno, di circa tre missioni all'estero;

                lo stanziamento effettivamente disponibile nel bilancio della presidenza del Consiglio dei Ministri a legislazione vigente per le citate attività rappresenta il limite di spesa massimo a carico del predetto bilancio, fermo restando che, qualora tali risorse non fossero sufficienti a far fronte al citato onere di 200 mila euro annui, si ricorrerebbe all'integrazione delle somme rivenienti dal rimborso che la Commissione europea corrisponde per i costi sostenuti per missioni, sulla base della decisione n. 1313/2013/UE;

                le convenzioni e gli accordi, di cui al comma 3 dell'articolo 20, finalizzati ad attivare le misure rientranti nell'ambito della Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), avranno carattere oneroso solamente in caso di effettivo invio all'estero dei materiali, mezzi e personale per l'intervento di assistenza e a tali oneri si provvederà nell'ambito del suddetto limite massimo di spesa;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
torna su
RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 2977, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014;

            segnalata la rilevanza del provvedimento, il quale rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare il corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, in quanto esso apporta all'ordinamento giuridico italiano le integrazioni e modifiche necessarie a consentire la chiusura di procedure di pre-infrazione e di infrazione avviate dagli organismi dell'Unione europea nei confronti dell'Italia;

            evidenziato come l'unico aspetto del disegno di legge rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze sia costituito dall'articolo 11, il quale modifica il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di «valore trascurabile» di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, estendendo la franchigia IVA all'importazione, attualmente applicabile alle suddette spedizioni, anche alle relative spese accessorie, a prescindere dal loro ammontare;

            rilevato come le modifiche recate dal predetto articolo 11 all'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano finalizzate a ottenere l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2012/2088, avviata in relazione alla disciplina IVA italiana dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto, che la Commissione europea ritiene incompatibile con gli articoli 143 e 144 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
torna su
RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente condizione:

            che il testo dell'articolo 5 sia così riformulato:

        «1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole: «favore, nonché» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria».

torna su
RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 2977 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2014»;


    valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 19 volte a superare la procedura di infrazione n. 2014/2006 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VIII COMMISSIONE
ART. 19

        Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis premettere le seguenti parole: In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo.

ART. 20

        Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dandone opportuna comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

torna su
RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo),

        premesso che:

            l'articolo 1, in conseguenza del passaggio delle trasmissioni televisive in Italia alla tecnica del digitale terrestre, abroga una serie di decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi televisivi in tecnica analogica;

            l'articolo 2, modifica l'articolo 183 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 259 del 2003 per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura di servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi;

            l'articolo 3, disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie (AM), introducendo a tal fine un nuovo articolo 24-bis al Testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici;

            l'articolo 4, finalizzato alla chiusura della procedura di infrazione n. 2013/4020 in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, introduce modifiche all'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche; in particolare, in primo luogo viene introdotto l'obbligo per le autorità nazionali di regolamentazione di presentare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti e dei diritti amministrativi riscossi; in secondo luogo si chiariscono le modalità di applicazione dei diritti amministrativi posti a carico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione o alle quali sono concessi diritti d'uso; in ultimo si modifica il criterio per l'imposizione dei diritti amministrativi e si ridefinisce l'ammontare dei contributi;

            al riguardo è opportuno riformulare la disposizione relativa alla determinazione della misura dei diritti amministrativi spettanti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 2-bis dell'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003), in modo da renderla pienamente corrispondente alla normativa dell'Unione europea (articolo 12 della direttiva 2002/20/CE) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 18 luglio 2013 relativa alle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C254/12 a C258/12), in base alle quali occorre garantire la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti dall'Autorità per l'esercizio delle sue funzioni nelle materie disciplinate dalla direttiva stessa e si deve far riferimento ai ricavi relativi, oltre che alle attività oggetto dell'autorizzazione generale, anche a quelle oggetto della concessione dei diritti d'uso;

            si evidenzia altresì l'opportunità di assumere iniziative utili ad assicurare che siano sottoposti alle autorizzazioni previste per legge tutti gli operatori che forniscono servizi voce e dati al pubblico, compresi quelli che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione e attualmente non sono iscritti in registri previsti per legge;

            l'articolo 9, al fine di superare i rilievi mossi alla legislazione italiana dalla procedura di infrazione n. 2014/2116, interviene in materia di requisiti visivi per il rilascio delle patenti di guida, di requisiti richiesti agli esaminatori riguardo al titolo di guida da possedere, di dimensione dei rimorchi trainabili da soggetti in possesso di patente speciale e di limitazioni alla guida dei minorenni, abrogando il divieto di conduzione di un passeggero su un veicolo a due ruote da parte di un conducente di età superiore a 16 anni;

            l'articolo 10, al fine di porre rimedio alla procedura di infrazione avviata dall'UE per il mancato rispetto della sentenza della Corte di giustizia UE del 3 ottobre 2014, attribuisce la determinazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria al gestore dell'infrastruttura

ferroviaria (RFI Spa) sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti;

            trasmette in allegato gli emendamenti approvati e

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti osservazioni:

            a) il Governo assuma le iniziative necessarie per pervenire alla definitiva chiusura della procedura di infrazione n. 2005/5086, concernente alcune disposizioni di legge in materia radiotelevisiva introdotte dalla legge n. 66 del 2001, dalla legge n. 112 del 2004 e dal decreto legislativo n. 177 del 2005 (testo unico della radiotelevisione), in relazione alla quale la Commissione europea ha trasmesso all'Italia un parere motivato in data 18 luglio 2007; le disposizioni in questione sono state tra l'altro oggetto di pronuncia, in via pregiudiziale, della Corte di giustizia europea con la sentenza del 31 gennaio 2008 (C-380/05);

            b) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, il Governo assuma tutte le opportune iniziative per assicurare che i corsi di formazione e le prove previsti dal punto 3 dell'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2011, in attuazione della direttiva 2006/126/CE, siano operativi nel più breve tempo possibile.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA IX COMMISSIONE
ART. 4

        Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

        «2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie, nonché di ogni altra funzione attribuita dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione al totale dei ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale ovvero della concessione di diritti d'uso».

        Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

            «5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente ad utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille

utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale»;

            b) alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

            «5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale»;

            c) sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:

                1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;

                2) 75.500 per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000.».

        Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

            c) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Diritti amministrativi).

        1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è il seguente:

            a) nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:

                1) sull'intero territorio nazionale, 111.000 euro;

                2) su un territorio avente fino a 50 milioni di abitanti, 25.000 euro;

                3) su un territorio avente fino a 30 milioni di abitanti, 18.000 euro;

                4) su un territorio avente fino a 15 milioni di abitanti, 9.000 euro;

                5) su un territorio avente fino a 5 milioni di abitanti, 3.000 euro;

                6) su un territorio avente fino a 1 milione di abitanti, 600 euro;

                7) su un territorio avente fino a 500.000 mila abitanti, 300 euro».

            d) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

        1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenuti al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:

            a) euro 2 per ogni Mhz nella gamma di frequenza superiore a 14 Ghz;

            b) euro 4 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 Ghz e un valore pari o superiore a 10 Ghz;

            c) euro 8 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 Ghz e un valore pari o superiore a 6 Ghz;

            d) euro 16 per ogni Mhz nella gamma di frequenza inferiore a 6 Ghz».

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2. Il Ministero dello sviluppo economico individua e iscrive in apposito registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel registro di cui al primo periodo sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.».

torna su
RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge recante: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo),

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti osservazioni:

            a) pur esprimendo apprezzamento in relazione all'articolo 6, che reca disposizioni di semplificazione delle procedure connesse alle domande di brevetto o di marchio certamente utili, valuti la Commissione di merito l'opportunità di porre più complessivamente la questione del brevetto unitario europeo, la cui introduzione consentirebbe una ragguardevole riduzione dei costi sostenuti dalle imprese, soprattutto quelle innovative, rispetto al brevetto nazionale;

            b) con riferimento all'articolo 12, che prevede la realizzazione del Registro nazionale degli aiuti concessi alle imprese, nell'ottica di rafforzare la logica di trasparenza che sottende la disposizione valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre i tempi indicati, al comma 6, per l'adozione del regolamento di attuazione.

torna su
RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977);

            rilevato, in particolare, che l'articolo 14, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili di durata inferiore ai dieci giorni, fatta eccezione per talune fattispecie di lavoro individuate dall'allegato X del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008;

            osservato che l'articolo 15 è volto a dare attuazione alle disposizioni dalla direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, riprendendo sostanzialmente il contenuto di un precedente schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 104), adottato a seguito di una delega attribuita al Governo dalla legge comunitaria 2009, sul quale

la Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni nella seduta del 6 ottobre 2014;

            considerato che l’iter di adozione di detto schema di decreto legislativo non si è completato, non essendo intervenuta la sua approvazione finale prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, e si rende pertanto urgente, anche in considerazione dell'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, attuare celermente le disposizioni della richiamata direttiva 2009/13/CE;

            preso atto con favore che il comma 2, lettera b), del richiamato articolo 15, in conformità ad una osservazione formulata nel parere reso dalla XI Commissione sul predetto atto n. 104, introduce nel decreto legislativo n. 271 del 1999 l'articolo 38-bis, che reca una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582 per chiunque adibisca minori ai lavori vietati dal richiamato decreto interministeriale;

            ricordato che, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/13/CE, nello stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della medesima direttiva, gli Stati membri devono garantire che esse siano «effettive, proporzionate e dissuasive»;

            considerato che, a tal fine, occorre fare riferimento principalmente alle disposizioni di carattere sanzionatorio previste per analoghe fattispecie nell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;

            osservato che la relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia come sia stato assunto quale parametro di riferimento la sanzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n. 977 del 1967;

            ribadita, su un piano più generale, l'esigenza, già segnalata in occasione dell'esame dell'atto n. 104, di completare celermente l'adozione delle disposizioni tese ad adeguare le norme di carattere generale contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, alle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative di determinate categorie di lavoratori, dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008;

            richiamata, in questo contesto, l'esigenza di procedere celermente all'adozione della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, nonché delle disposizioni volte ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione, anche attraverso il conferimento di una specifica

delega legislativa al Governo, al fine di operare un migliore coordinamento tra la disciplina vigente e le nuove disposizioni da introdurre;

            ritenuto, in ogni caso, che ai lavoratori marittimi debba essere assicurato un livello di tutela pari a quello riconosciuto agli altri lavoratori,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 15, comma 2, lettera b), capoverso Art. 38-bis, si valuti la misura della sanzione prevista per la violazione dei divieti di adibizione di minorenni a lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza, verificandone l'adeguatezza e la dissuasività tenendo conto della graduazione delle sanzioni prevista per analoghe fattispecie dall'articolo 26 della legge n. 977 del 1967;

            b) su un piano più generale, si raccomanda al Governo di provvedere alla tempestiva adozione delle disposizioni necessarie a coordinare la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la normativa settoriale riferita alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, nonché ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni tecniche previste dal medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione, verificando, in particolare, l'opportunità di procedere al riguardo attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE
ART. 15.

        Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso Art. 5-bis con il seguente: «Art. 5-bis.(Lavori vietati ai minori)1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.

        2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.

        3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2.».

torna su
RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge europea 2014 (C. 2977 Governo),

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
torna su
RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 2977 Governo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»;

        premesso che:

            la legge n. 234 del 2012 prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea;

            l'articolo 29 della medesima legge n. 234 prevede inoltre espressamente la possibilità per il Governo, nel caso in cui rilevi ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di presentare nel secondo semestre dell'anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea;

            nel disegno di legge europea, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea;

            per quanto riguarda le materie di competenza della XIII Commissione (Agricoltura), il disegno di legge dispone in tal senso in materia di identificazione di specie bovina, cattura di richiami vivi e commercio di specie di uccelli viventi, di cui agli articoli 16, 17 e 18;

            l'articolo 16 (Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri) traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE (di modifica della direttiva 64/432/CEE) relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, recepita, in forma aggiornata, con decreto legislativo n. 196 del 1999;

            l'articolo 17 (Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006) interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, da ultimo modificata dal decreto-legge n. 91 del 2014 (commi 1, 1-bis e 1-ter dell'articolo 16);

            l'articolo 18 (Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI) interviene nuovamente sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che tale divieto riguardi gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/CE, e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
torna su
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge del Governo C. 2977, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014», in corso di discussione presso la XIV Commissione permanente della Camera;

            tenuto conto che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole con due condizioni, delle quali la prima è stata recepita nel testo del provvedimento presentato alle Camere, mentre la seconda non è stata recepita in quanto la modifica all'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 che con essa viene richiesta non sembrerebbe necessaria alla luce di un'interpretazione sistematica delle singole disposizioni contenute nell'articolo 48 in questione;

            rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione l'opportunità di inserire nell'articolato un articolo aggiuntivo volto ad esplicitare, all'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 ed in conformità con quanto richiesto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che anche gli atti emanati da enti diversi dallo Stato e finalizzati a recuperare gli aiuti di Stato illegittimamente concessi abbiano natura di titolo esecutivo.


TESTO
del disegno di legge
torna su
TESTO
della Commissione
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Art. 1.
(Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR).
Art. 1.
(Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR).

      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive:

      Identico.

          a) il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 6 febbraio 1978, recante «Norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1978;  
          b) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 marzo 1992, recante «Revisione del decreto ministeriale 6 febbraio 1978, concernente le norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992;  
          c) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per il servizio sperimentale di televideo, obbligo della presa di peritelevisione e modalità per l'immissione in commercio dei televisori per televideo», pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;
          d) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per la trasmissione con suono stereofonico in televisione e disposizioni per l'immissione in commercio di televisori stereofonici», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;  
          e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 29 marzo 1985, recante «Autorizzazione alla immissione sul mercato nazionale di ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle trasmissioni televisive stereofoniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 1985.  
 
Art. 2.
(Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE).
 

      1. L'articolo 36, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è abrogato.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
Art. 2.
(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi. Caso EU Pilot 5301/13/CNCT).
Art. 3.
(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi. Caso EU Pilot 5301/13/CNCT).

      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 183 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono sostituiti dai seguenti:

      Identico.

      «1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni di natura obbligatoria e facoltativa, strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160. Soltanto gli apparati facoltativi legati ai servizi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica non devono essere elencati nella licenza. L'offerta di un servizio di comunicazione elettronica al pubblico per mezzo di apparati facoltativi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica è soggetta al conseguimento di un'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica.
      2. Per determinate classi di navi, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, dei soli apparati di radiocomunicazione obbligatori e facoltativi per la salvaguardia della vita umana in mare, previsti dalla normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza e navigazione, è affidato a imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento di tale servizio».
Art. 3.
(Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO).
Art. 4.
(Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO).

      1. Dopo l'articolo 24 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

      Identico.

      «Art. 24-bis. – (Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora). – 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione - Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente decreto e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto dei princìpi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica».
Art. 4.
(Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/4020).
Art. 5.
(Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/4020).

      1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 34:           a) identico:
              1) il comma 2 è sostituito dal seguente:               1) identico;
      «2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato n. 10»;  
              2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:               2) identico:
      «2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza dell'Autorità, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base dei ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale.       «2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie, nonché di ogni altra funzione attribuita dalla legge all’Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione al totale dei ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale ovvero della concessione di diritti d'uso.
      2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;       2-ter. Identico.
          b) all'allegato n. 10, il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:           b) identico:
      «1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi:       «1. Identico:
              a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:               a) identico:
                  1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;                   1) identico;
                  2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;                   2) identico;
                  3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;                   3) identico;
                  4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;                   4) identico;
                  5) per le imprese che operano con proprie infrastrutture di terminazione ed erogano il servizio a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale;                   5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale;
              b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:               b) identico:
                  1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;                   1) identico;
                  2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;                   2) identico;
                  3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;                   3) identico;
                  4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;                   4) identico;
                  5) per le imprese che operano con proprie infrastrutture di terminazione ed erogano il servizio a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;                   5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;
              c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, il contributo è pari a 75.500 euro, fatto salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa;               c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:
                    1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;
                    2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;
          d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite:           d) identica»;
              1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;  
              2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;  
              3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro».  
            c) all'allegato n. 10:
                1) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
        «Art. 1-bis. – (Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre). – 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi:
            a) nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:
                1) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro;
                2) su un territorio avente fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro;
                3) su un territorio avente fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro;
                4) su un territorio avente fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro;
                5) su un territorio avente fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro;
                6) su un territorio avente fino a 1 milione di abitanti: 600 euro;
                7) su un territorio avente fino a 500.000 mila abitanti: 300 euro»;
            2) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
        «Art. 2-bis. – (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio). – 1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:
            a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;
            b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
            c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
            d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz».
Art. 5.
(Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/INSO).
Art. 6.
(Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/INSO).

      1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria».

      1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole: «favore, nonché» sono inserite le seguenti: «, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria».

Art. 6.
(Disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi degli agenti di brevetto. Procedura di infrazione n. 2014/4139).
Art. 7.
(Disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi degli agenti di brevetto. Procedura di infrazione n. 2014/4139).

      1. All'articolo 147 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:  
      «3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201»;  
          b) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:  
      «3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a norma del presente codice sono a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analoga modalità di comunicazione.
      3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi».  

      2. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, al comma 2, lettera e-bis), e al comma 4, le parole: «in Italia» sono soppresse.

Art. 7.
(Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003).
Art. 8.
(Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003).

      1. Il comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «22. Gli affidamenti diretti, assentiti alla data del 1 ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in un mercato regolamentato a tale data e a società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 1 ottobre 2003, sotto il controllo di società quotate cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriore».       «22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai princìpi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori ».
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA
Art. 8.
(Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. Procedura di infrazione n. 2014/2235).
Art. 9.
(Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. Procedura di infrazione n. 2014/2235).

      1. All'articolo 5, comma 7-ter, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «L'allontanamento è eseguito» sono sostituite dalle seguenti: «In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento è eseguito».

      Identico.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 9.
(Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE).
Art. 10.
(Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE).

      1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le parole: «di 25 gradi verso l'alto» sono sostituite dalle seguenti: «di 30 gradi verso l'alto»;           a) identica;
          b) all'allegato IV, paragrafo 2, punto 2.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:           b) all'allegato IV, paragrafo 2:
              «a) deve essere titolare di una patente di guida corrispondente da almeno tre anni».               1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»;
                2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:
        «2-bis. Equivalenze
                2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
                2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
                2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività».

      2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico.

          a) all'articolo 115:  
              1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  
                  «b) anni sedici per guidare:  
          1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;  
          2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;  
          3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;  
              2) alla lettera c) del comma 1, il numero 1) è abrogato;  
              3) il comma 4 è abrogato;  
          b) all'articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole: «la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse;  
          c) all'articolo 118-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo»;  
          d) all'articolo 170:  
              1) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
      «2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni»;  
              2) al comma 7, le parole: «da conducente minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni».
Art. 10.
(Disposizioni concernenti l'accesso all'infrastruttura ferroviaria. Procedura di infrazione n. 2008/2097).
Art. 10.
(Disposizioni concernenti l'accesso all'infrastruttura ferroviaria. Procedura di infrazione n. 2008/2097).

      1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Soppresso.

          a) all'articolo 11, comma 4, le parole: «al calcolo» sono sostituite dalle seguenti: «alla determinazione»;  
          b) all'articolo 17:  
              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
      «1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, definisce i criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte del gestore della rete e dei corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20»;  
              2) al comma 2, la parola: «calcola» è sostituita dalla seguente: «determina»;  
              3) al comma 9, le parole: «In sede di applicazione del decreto di cui al comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può, sulla base dei princìpi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono sostituite dalle seguenti: «In sede di applicazione di quanto disposto al comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti,»;  
              4) il comma 10 è sostituito dal seguente:
      «10. Nelle more della definizione dei criteri di cui al comma 1 e della conseguente determinazione dei canoni da parte del gestore dell'infrastruttura, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere determinati sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni»;  
              5) il comma 11 è abrogato;  
          c) all'articolo 18, comma 1, le parole: «con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO
Art. 11.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci di valore modesto. Procedura di infrazione n. 2012/2088).
Art. 11.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci di valore modesto. Procedura di infrazione n. 2012/2088).

      1. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

      Identico.

      «4-bis) i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta».  

      2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche al regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali, di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489, con le quali si stabilisce che, nel caso di applicazione della franchigia alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori indipendentemente dal loro ammontare.

 
Art. 12.
(Modifiche alla disciplina IVA di talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/ 14/TAXU).
 

      1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), le parole: « o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità » sono soppresse;
            b) all'articolo 41, comma 3, le parole: «o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: « se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni».
Art. 12.
(Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese).
Art. 13.
(Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese).

      1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:  
              1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1 gennaio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.»;  
              2) il comma 4 è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2017;  
          b) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:  
      «Art. 52. – (Registro nazionale degli aiuti di Stato). – 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”.  

      2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

 
          a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
          b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;  
          c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;  
          d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.  

      3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

 
      4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.
      5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.  
      6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
      7. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno».  

      2. Le informazioni contenute nel Registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che, a decorrere dall'anno 2015, è predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di illustrare le caratteristiche e l'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, per una valutazione dei provvedimenti in questione e per fornire, in forma articolata, elementi di monitoraggio. Il Ministero dello sviluppo economico individua con proprio provvedimento le ulteriori informazioni utili alla predisposizione della relazione di cui al presente comma, che devono essere inserite nel Registro dai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese.

Art. 13.
(Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i Servizi di interesse economico generale).
Art. 14.
(Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i Servizi di interesse economico generale).

      1. Dopo l'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è inserito il seguente:

      Identico.

      «Art. 45-bis. – (Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i servizi di interesse economico generale). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.  
      2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le relazioni di rispettiva competenza sulla base dei predetti dati. Le relazioni sono trasmesse al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1 da presentare alla Commissione europea.  
      3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2».  

      2. L'articolo 47 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è abrogato.

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE
Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE
Art. 14.
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL).
Art. 15.
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL).

      1. La lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

      Identico.

          «g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».
Art. 15.
(Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515).
Art. 16.
(Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515).

      1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, è sostituita dalla seguente:

      1. Identico.

          «e) “armatore”: il proprietario dell'unità o della nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi dell'armatore».  

      2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico:

          a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:           a) identico:
      «Art. 5-bis. – (Lavori vietati ai minori). – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto in considerazione della pericolosità per la salute e la sicurezza degli stessi»;       «Art. 5-bis. – (Lavori vietati ai minori). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.
        2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.
      3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2»;
          b) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:           b) identica.
      «Art. 38-bis. – (Sanzioni per l'adibizione dei minori ai lavori vietati). – 1. Chiunque adibisce i minori ai lavori vietati, individuati con il decreto previsto dall'articolo 5-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582».
 
Art. 17.
(Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso organizzazioni internazionali – Procedura di infrazione n. 2014/4168).
 

      1. A decorrere dal 1 gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione elvetica alle dipendenze di organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali della medesima assicurazione per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali.

        2. Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.
        3. Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell'interessato da presentare all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.
        4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall'applicazione della legislazione italiana.
        5. I periodi di lavoro presso un'organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero. Il diritto al riscatto è esercitato, anche dai superstiti del dipendente dell'organizzazione internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento
dell'istituzione previdenziale italiana alla quale è chiesto il riscatto.
        6. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
        7. Lo scambio di informazioni e di notizie con le organizzazioni internazionali, finalizzato all'espletamento delle procedure previste dal presente articolo, può avvenire anche attraverso modalità informatiche.
        8. I dati personali trasmessi sono tenuti riservati e possono essere utilizzati esclusivamente al fine di applicare il presente articolo, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati.
        9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 340.000 per l'anno 2016, euro 456.000 per l'anno 2017, euro 590.000 per l'anno 2018, euro 695.000 per l'anno 2019, euro 895.000 per l'anno 2020, euro 1.260.000 per l'anno 2021, euro 1.655.000 per l'anno 2022, euro 2.085.000 per l'anno 2023, euro 2.610.000 per l'anno 2024, euro 3.260.000 per l'anno 2025, ed euro 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per un ammontare pari a 340.000 euro per l'anno 2016 e a 4.070.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
  Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente.
        10. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 9 del presente articolo, pari a 3.614.000 euro per l'anno 2017, a 3.480.000 euro per l'anno 2018, a 3.375.000 euro per l'anno 2019, a 3.175.000 euro per l'anno 2020, a 2.810.000 euro per l'anno 2021, a 2.415.000 euro per l'anno 2022, a 1.985.000 euro per l'anno 2023, a 1.460.000 euro per l'anno 2024 e a 810.000 euro per l'anno 2025, sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
        11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE
Art. 16.
(Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri).
Art. 18.
(Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri).

      1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «2. Per ciascun animale appartenente alla specie bovina sono indicati:  
          a) il codice o i codici di identificazione unici per i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1, e all'articolo 4-quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e successive modificazioni;  
          b) la data di nascita;  
          c) il sesso;  
          d) la razza o il mantello;  
          e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di un animale importato da un Paese terzo, il codice unico di identificazione del mezzo di identificazione individuale assegnato all'animale dallo Stato membro di destinazione a norma del citato regolamento (CE) n. 1760/2000;  
          f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita;  
          g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale è stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda;
          h) la data del decesso o della macellazione;  
          i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato all'animale».
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 17.
(Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006).
Art. 19.
(Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006).

      1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività».  

      2. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati.

Art. 18.
(Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI).
Art. 20.
(Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI).

      1. La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

      Identico.

          «cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero».
Art. 19.
(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n. 2014/2123).
Art. 21.
(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n. 2014/2123).

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 217, comma 2, le parole: «a qualsiasi titolo» sono sostituite dalle seguenti: «o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio»;           a) identica;
          b) all'articolo 217, dopo il comma 2 è inserito il seguente:           b) identica;
      «2-bis. Le disposizioni del presente titolo relative alle modalità di progettazione e di produzione degli imballaggi si applicano a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea»;  
          c) all'articolo 217, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:           c) identico:
      «3-bis. È garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE»;       «3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo, è garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE»;
          d) all'articolo 218, comma 1, lettera o), le parole: «biogas con recupero energetico» sono sostituite dalla seguente: «metano»;           d) identica;
          e) all'articolo 218, comma 1, lettera z), le parole: «soggetti interessati» sono sostituite dalla seguente: «soggetti»;           e) identica;
          f) all'articolo 226, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CE nonché quelli di cui all'allegato F alla parte IV si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme armonizzate, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e, in mancanza di queste, agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione.»;           f) all'articolo 226, comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell’allegato F alla parte IV del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e, in mancanza di queste, agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione.».
          g) all'articolo 226, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In mancanza delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 94/62/CE nonché quelli di cui all'allegato F alla parte IV si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE.»;           g) identica;
          h) all'allegato E alla parte IV, al numero 1), dopo le parole: «e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio» sono inserite le seguenti: «; entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i».           h) identica.
 
Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
 
Art. 22.
(Modifiche agli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284).
 

      1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono inserite le seguenti:

        «c-bis) aggregatore: un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;
        c-ter) diagnosi energetica: una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o di un impianto industriale o commerciale ovvero di servizi pubblici o privati, a individuare e a quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi e dei benefìci e a riferire in merito ai risultati;».
 

      2. Dopo la lettera c) del comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è inserita la seguente:

        «c-bis) quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali, i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, sui profili comparativi dei loro consumi di energia nonché sulle specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».
 
Art. 23.
(Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014).
 

      1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'alinea del comma 5 dell'articolo 5, dopo la parola: «nazionale» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8»;
            b) al comma 7 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8».
 
Art. 24.
(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione n. 2014/2286).
 

      1. Al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 16:
                1) il comma 1 è abrogato;
                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. Il Gestore trasmette annualmente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione»;
                3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
        «6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8,»;
                4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
        «6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo non vincolante della rete a livello europeo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi sulla coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo, l'Autorità consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete»;
                5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
        «7. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete»;
                6) il comma 8 è sostituito dal seguente:
        «8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a esso imputabili, non realizzi un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare l'investimento medesimo entro un termine definito, purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete»;
                7) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
        «9-bis. Le modalità di valutazione dei piani decennali di sviluppo della rete, di cui al presente articolo, si applicano anche ai piani in corso di valutazione»;
            b) all'articolo 15, il secondo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure di cui all'articolo 16.»;
            c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «, sulla base degli indirizzi del Ministero dello sviluppo economico,» sono soppresse;
            d) all'articolo 37, il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto delle disposizioni adottate dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati»;
            e) all'articolo 43, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore»;
            f) all'articolo 45:
        1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        «4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio»;
        2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        «7-bis. In caso di violazione persistente da parte del Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della direttiva 2009/73/CE, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del Gestore».
Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 20.
(Capacità europea di risposta emergenziale).
Art. 25.
(Capacità europea di risposta emergenziale).

      1. In attuazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, al fine di concorrere al funzionamento del meccanismo medesimo, denominato Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), istituito ai sensi dell'articolo 11 della citata decisione n. 1313/2013/UE, è autorizzato l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati, all'uopo specificamente formati.

      1. Identico.

      2. A seguito di richiesta di assistenza inoltrata tramite il Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC), il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, valutata l'assenza di elementi ostativi di cui al paragrafo 7 dell'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE e ferma restando la possibilità di ritirare tali mezzi nel caso in cui ricorrano i gravi motivi di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo, è autorizzato ad attivare e coordinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri.       2. A seguito di richiesta di assistenza inoltrata tramite il Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC), il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, valutata l'assenza di elementi ostativi di cui al paragrafo 7 dell'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE e ferma restando la possibilità di ritirare tali mezzi nel caso in cui ricorrano i gravi motivi di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo, è autorizzato ad attivare e coordinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.
      3. Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.       3. Identico.
 
Capo XI
ALTRE DISPOSIZIONI
 
Art. 26.
(Introduzione dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234).
 

      1. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

        «Art. 41-bis. – (Fondo per il recepimento della normativa europea). – 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
        2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
 
Art. 27.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234).
 

      1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        «9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, tra persone di elevata professionalità e di comprovata esperienza»;
            b) all'articolo 31, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;
            c) all'articolo 36:
                1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e»;
                2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        «1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute»;
                3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea».

      2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo X
DISPOSIZIONI FINALI
Capo XII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21.
(Clausola di invarianza finanziaria).
Art. 28.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 17 e 26, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser