Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3084


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
di concerto con il ministro dell'interno
(ALFANO)
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003
Presentato il 29 aprile 2015


      

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Onorevoli Deputati! – Il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi a mezzo di sistemi informatici, è stato aperto alla firma il 28 gennaio 2003.
      L'Italia lo ha firmato il 9 gennaio 2011, ma non ancora ratificato.
      Questo strumento determina un'estensione della portata della Convenzione sulla criminalità informatica (detta anche Convenzione sulla cyber-criminalità, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 18 marzo 2008, n. 48), comprese le sue disposizioni di cooperazione procedurali e internazionali, per includervi i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico o xenofobo. In tale modo, oltre ad armonizzare gli elementi giuridici reali di tali atti, esso intende fornire alle Parti la possibilità di utilizzare i mezzi e le vie della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione in questo campo. Sono parte al Protocollo, ad oggi, venti Stati, mentre altri diciotto lo hanno firmato ma non hanno ancora proceduto alla ratifica.
      L'articolo 1 definisce lo scopo del Protocollo, che è quello di completare le disposizioni della Convenzione sulla cyber- criminalità.
      L'articolo 2 fornisce le definizioni di materiale razzista e xenofobo.
      Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 prevedono rispettivamente l'incriminazione delle seguenti condotte: diffusione di materiale razzista e xenofobo tramite sistemi informatici, minaccia con motivazione razzista e xenofoba, insulto con motivazione razzista e xenofoba, negazione, minimizzazione palese, approvazione o giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità, aiuto e complicità.
      Gli articoli da 8 a 16 disciplinano le relazioni tra la Convenzione e il Protocollo, la manifestazione del consenso a essere vincolati dal Protocollo, l'entrata in vigore, l'adesione, le riserve e le dichiarazioni, l'applicazione territoriale, la denuncia e la notifica.
      In data 14 dicembre 2010, la III Commissione della Camera dei deputati ha discusso e approvato la risoluzione presentata dall'onorevole Nirenstein, la quale impegnava il Governo a siglare il Protocollo addizionale in oggetto «in quanto strumento necessario per potenziare il coordinamento internazionale e adottare procedure più spedite per il contrasto di reati a sfondo xenofobo e razzista sui mezzi informatici».
      L'allora Sottosegretario di Stato agli affari esteri, nel ribadire il forte impegno del Governo nel contrasto nazionale e internazionale dell'antisemitismo, esprimeva il consenso dell'esecutivo sul testo della citata risoluzione e in particolare sulla parte dispositiva.
      Successivamente la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica), con nota del 19 settembre 2011, ha a sua volta confermato il proprio parere favorevole alla firma del Protocollo.
      Si segnala, inoltre, la presentazione di una mozione, a firma dell'onorevole Mogherini, relativa alla maggiore cooperazione per combattere i reati commessi on line e la maggiore sicurezza nella trasmissione dei dati personali. La mozione, tra i punti dispositivi, includeva infatti anche l'impegno del Governo «ad assumere le iniziative di competenza per ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso le reti informatiche (Convenzione sul “Cybercrime”)».
      Le caratteristiche del tutto peculiari dello spazio cibernetico, e in particolare le interazioni delle attività telematiche con la sfera privata dei cittadini, rendono necessario ricercare il giusto equilibrio tra sicurezza, tutela della riservatezza dei dati personali e tutti gli altri diritti e libertà fondamentali (in primo luogo la libertà di espressione attraverso i mezzi telematici). Trovare un equilibrio in tale senso è di per sé molto impegnativo. In un contesto giuridico internazionale caratterizzato da strumenti negoziali che mettono al centro la tutela dei diritti della persona umana e di cui l'Italia è parte, le limitazioni dei suddetti diritti e principalmente del diritto alla riservatezza devono sempre essere giustificate da esigenze superiori quali la protezione della sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute e la morale pubbliche (articolo 12 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato il 19 dicembre 1966, reso esecutivo dalla legge n. 881 del 1977, articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955).
      In definitiva, tali restrizioni devono essere: 1) previste dalla legge (di qui la necessità di adottare una normativa interna in materia); 2) conformi agli obblighi derivanti dai menzionati accordi internazionali, di cui l'Italia è parte; 3) riferite a un obiettivo specifico e strettamente proporzionati ad esso.
      Nell'ambito dell'Unione europea, la Strategia per la lotta al crimine informatico per il periodo 2013-2017 rappresenta il primo documento politico adottato nel settore del contrasto dei reati di natura informatica. Essa individua, in particolare, le priorità europee nella lotta alla pedo-pornografia infantile on line e alle frodi nei pagamenti con carta di credito, nonché nella protezione dei sistemi informatici e delle infrastrutture critiche. Nel quadro delle finalità perseguite dalla Strategia, l'Unione europea ha adottato, il 12 agosto 2013, con il forte sostegno dell'Italia, la direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del 24 febbraio 2005 e punta ad armonizzare a livello di Unione i reati commessi su larga scala e le relative sanzioni. In aggiunta, il 1 gennaio 2013 è stato inaugurato il Cyber Crime Centre, con sede all'Aja – presso Europol – allo scopo di fornire sostegno agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione nel rafforzamento delle rispettive capacità operative e di analisi nel settore del contrasto degli attacchi informatici.
      Infine, per quanto riguarda più specificamente il fenomeno dello hate speech, l'Italia si oppone fermamente a qualsiasi forma di incitamento all'odio, e a maggior ragione a quelle poste in essere attraverso le nuove tecnologie. L'Italia è quindi in prima linea in tutte le iniziative promosse a livello internazionale per contrastare tale problematica, sostenendo anche quelle promosse dal Consiglio d'Europa. Tale nostro impegno è stato confermato dall'organizzazione nel giugno 2013 alla Camera dei deputati in occasione del seminario «Parole libere o parole d'odio? Prevenzione della violenza on line», promosso dalla Presidente della Camera dei deputati onorevole Boldrini per lanciare nel nostro Paese l'iniziativa del Consiglio d'Europa «No hate speech movement», volta ad arginare il fenomeno dell'istigazione all'odio e del bullismo on line nelle comunità virtuali dei giovani.
      Si segnala, da ultimo, la decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro alcune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.
      Adottata il 28 novembre 2008 al termine di un complesso negoziato durato sette anni, che ha evidenziato le diversità tra i vari ordinamenti degli Stati membri in materia di tutela della libertà di espressione e delle relative limitazioni, la decisione quadro mira a definire un'impostazione penale comune per contrastare i reati basati sul razzismo e sulla xenofobia.
      Più nel dettaglio, i reati a cui fa riferimento la decisione quadro sono i reati di stampo razzista e xenofobo, quelli di istigazione e di complicità e quelli riconducibili alla motivazione razzista e xenofoba. Si tratta, pertanto, di fattispecie analoghe a quelle prese in considerazione dal Protocollo.
      Nella relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio del 27 gennaio 2014 si indica il grado di recepimento delle disposizioni contenute nella citata decisione GAI da parte degli Stati membri.
      Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, sono state esaminate, oltre al codice penale, le seguenti fonti: la legge 9 ottobre 1967, n. 962 (prevenzione e repressione del delitto di genocidio), la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale) e il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
      La legge n. 654 del 1975 ha dato esecuzione alla Convenzione internazionale aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, relativa all'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, entrata in vigore per l'Italia il 4 febbraio 1976.
      Nella citata Convenzione, per «discriminazione razziale» si intende «ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica» (articolo 1 della Convenzione).
      L'articolo 3, comma 1, della legge n. 654 del 1975, nel testo vigente, punisce «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione»: alla lettera a) «chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»; alla lettera b) «chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».
      L'originario articolo 3 è stato così sostituito dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 122 del 1993, che ha abrogato il comma 2 della precedente formulazione della disposizione.
      La lettera a) del comma 1 della disposizione è stata successivamente sostituita dall'articolo 13 della legge n. 85 del 2006, che ha modificato anche la successiva lettera b).
      Stando alle informazioni trasmesse dal nostro Paese, la Commissione europea ha individuato due importanti lacune nel recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI. Esse riguardano le disposizioni concernenti l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti dallo statuto della Corte penale internazionale e di quelli definiti dallo statuto del Tribunale militare internazionale, commessi dalle potenze dell'Asse nel secondo conflitto mondiale. Nel primo caso l'Italia punisce solo l'apologia e non richiede, contrariamente alla decisione quadro, che tale condotta sia posta in essere «in modo atto ad istigare la violenza e l'odio». Il secondo caso, invece, non trova riscontro nella normativa italiana.
      Un'altra criticità riscontrata dalla Commissione europea riguarda i reati di istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di una o più persone definite con riferimento «alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica». La normativa italiana non fa riferimento ai requisiti del «colore» e dell’«ascendenza». Inoltre, laddove la decisione quadro rende punibili i reati di istigazione commessi anche attraverso la «diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini e altro materiale», la normativa italiana fa un generico riferimento alla «divulgazione di idee».
      Anche le disposizioni riguardanti la giurisdizione territoriale non trovano, secondo la Commissione europea, un adeguato recepimento. Infatti, mentre la decisione quadro prevede la competenza giurisdizionale di ogni Stato per i reati commessi nel proprio territorio o da uno dei suoi cittadini, la normativa italiana contempla solo i reati commessi nel territorio nazionale e non si applica ai reati di incitamento all'odio commessi al di fuori del territorio dai propri cittadini.
      Correttamente recepite risultano invece le disposizioni in materia di motivazione razzista e xenofoba, che in Italia è considerata aggravante per tutti i tipi di reato (articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993).
      Si segnala la proposta di legge atto Camera n. 2874 attualmente all'esame della Camera dei deputati, recante «Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale», che mira a superare alcune delle suddette criticità riscontrate dalla Commissione europea, nonché a introdurre nuove fattispecie criminose quali la diffusione di materiale razzista o xenofobo. Scopo della proposta di legge è quello di contrastare le forme di «negazionismo» riferite soprattutto al fenomeno del genocidio degli ebrei e di altre minoranze etniche.
      Con particolare riferimento alle condotte di «diffusione di materiale razzista e xenofobo per il tramite dei sistemi informatici» (articolo 3 del Protocollo) e di «negazione, minimizzazione palese, approvazione o giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità» (articolo 6 del Protocollo), si rileva che le stesse non risultano punite dalla legislazione vigente.
      Si introducono, pertanto, le nuove fattispecie delittuose, mediante una modifica all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975.

        L'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

        Il provvedimento infatti non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti amministrazioni, né dalle sue disposizioni derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I.    ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1)    Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica e l'esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

        Questo strumento determina un'estensione della portata della Convenzione sulla criminalità informatica (detta anche Convenzione sulla Cyber-criminalità, ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 48 del 2008), comprese le sue disposizioni di cooperazione procedurali e internazionali, per includervi i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico o xenofobo.

        L'intervento normativo in esame è pienamente compatibile con il programma di Governo.

        In data 14 dicembre 2010, la III Commissione della Camera dei deputati ha discusso e approvato la risoluzione presentata dall'onorevole Nirenstein, la quale impegnava il Governo a siglare il Protocollo addizionale in oggetto «in quanto strumento necessario per potenziare il coordinamento internazionale e adottare procedure più spedite per il contrasto di reati a sfondo xenofobo e razzista sui mezzi informatici». In quella sede, il Sottosegretario di Stato agli affari esteri, nel ribadire il forte impegno del Governo nel contrasto nazionale e internazionale dell'antisemitismo, esprimeva il consenso dell'esecutivo sul testo della risoluzione in oggetto e in particolare sulla parte dispositiva.

        Successivamente la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica), con nota del 19 settembre 2011, ha a sua volta confermato il proprio parere favorevole alla firma del Protocollo.

        Si segnala, inoltre, la presentazione di una mozione, a firma dell'onorevole Mogherini, relativa alla maggiore cooperazione per combattere i reati commessi on line e alla maggiore sicurezza nella trasmissione dei dati personali. La mozione, tra i punti dispositivi, includeva infatti anche l'impegno del Governo «ad assumere le iniziative di competenza per ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso le reti informatiche (Convenzione sul “Cybercrime”)».

2)    Analisi del quadro normativo nazionale.

        La crescita esponenziale del fenomeno degli atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, spesso prodromico

alla realizzazione di più gravi crimini o alla realizzazione di atti emulatori, deve ricevere fermo e sicuro contrasto nell'ambito di ogni democrazia moderna; come ha già avuto modo di affermare la Suprema Corte (Cassazione, sezione I, sentenza 28 febbraio 2001, n. 341) «le norme in tema di repressione delle forme di discriminazione razziale, oltre a dare attuazione ed esecuzione agli obblighi assunti verso la comunità internazionale con l'adesione alla Convenzione di New York, costituiscono anche applicazione del fondamentale principio di uguaglianza indicato nell'articolo 3 della Costituzione».

        La decisione quadro 2008/913/GAI, sulla lotta contro alcune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, mira a definire un'impostazione penale comune per contrastare i reati basati sul razzismo e sulla xenofobia.

        Più nel dettaglio, i reati a cui fa riferimento la decisione quadro sono i reati di stampo razzista e xenofobo, quelli di istigazione e complicità e quelli riconducibili alla motivazione razzista e xenofoba. Si tratta, pertanto, di fattispecie analoghe a quelle prese in considerazione dal Protocollo.

        Nella relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio del 27 gennaio 2014 si indica il grado di recepimento da parte degli Stati membri delle disposizioni contenute nella suddetta decisione GAI.

        Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, sono state esaminate, oltre al codice penale, le seguenti fonti: la legge 9 ottobre 1967, n. 962 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio), la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale) e il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

        Stando alle informazioni trasmesse dal nostro Paese, la Commissione europea ha individuato due importanti lacune nel recepimento della decisione quadro. Esse riguardano le disposizioni concernenti l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti dallo statuto della Corte penale internazionale e di quelli definiti dallo statuto del Tribunale militare internazionale, commessi dalle potenze dell'Asse nel secondo conflitto mondiale. Nel primo caso l'Italia punisce solo l'apologia e non richiede, contrariamente alla decisione quadro, che tale condotta sia posta in essere «in modo atto ad istigare la violenza e l'odio». Il secondo caso, invece, non trova riscontro nella normativa italiana.

        Un'altra criticità riscontrata dalla Commissione europea riguarda i reati di istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di una o più persone definite con riferimento «alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica». La normativa italiana non fa riferimento ai requisiti del «colore» e dell’«ascendenza». Inoltre, laddove la decisione quadro rende punibili i reati di istigazione commessi anche attraverso la «diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini e altro materiale», la normativa italiana fa un generico riferimento alla «divulgazione di idee».

        Anche le disposizioni riguardanti la giurisdizione territoriale non trovano, secondo la Commissione europea, un adeguato recepimento. Infatti, mentre la decisione quadro prevede la competenza giurisdizionale di ogni Stato per i reati commessi nel proprio territorio o da uno dei suoi cittadini, la normativa italiana contempla solo i reati commessi nel territorio nazionale e non si applica ai reati di incitamento all'odio commessi al di fuori del territorio dai propri cittadini.

        Correttamente recepite risultano invece le disposizioni in materia di motivazione razzista e xenofoba, che in Italia è considerata aggravante per tutti i tipi di reato (articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993).

3)    Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'articolo 3 del presente disegno di legge inserisce nel nostro ordinamento giuridico le fattispecie delittuose della distribuzione, divulgazione, diffusione, pubblicizzazione di materiale razzista o xenofobo o che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità, modificando l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975. Le suddette condotte possono essere realizzate con qualsiasi mezzo anche informatico o telematico.

4)    Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

4)    Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6)    Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Tali princìpi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7)    Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta delegificazione, poiché si riferisce a un atto che necessita di autorizzazione legislativa alla ratifica.

8)    Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Si segnala nel corso della XVII legislatura l'atto Senato n. 54.

9)    Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Si segnalano le seguenti sentenze sul medesimo o analogo oggetto: Cassazione penale, sezione I, 11 dicembre 2012, n. 47894 (in cui si delinea tra l'altro la nozione di «propaganda», di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975), Cassazione, sezione III, 7 maggio 2008, n. 37581 (nella quale si affronta il problema della successione di leggi penali in materia e della continuità normativa tra le ipotesi penali del 1993 e quelle del 2006), Cassazione, sezione III, 13 dicembre 2007, n. 13234 (in cui si delinea la differenza tra il delitto di istigazione a commettere atti discriminatori e il delitto di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale).

Parte II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10)    Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo.

        In ambito di Unione europea, la Strategia per la lotta al crimine informatico per il periodo 2013-2017 rappresenta il primo documento politico adottato nel settore del contrasto dei reati di natura informatica. Essa individua, in particolare, le priorità europee nella lotta alla pedo-pornografia infantile on line e alle frodi nei pagamenti con carta di credito, nonché nella protezione dei sistemi informatici e delle infrastrutture critiche. Nel quadro delle finalità perseguite dalla Strategia, l'Unione europea ha adottato, il 12 agosto 2013, con il forte sostegno dell'Italia, la direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del 24 febbraio 2005 e punta ad armonizzare a livello di Unione i reati commessi su larga scala e le relative sanzioni. In

aggiunta, il 1 gennaio 2013 è stato inaugurato il Cyber Crime Centre, con sede all'Aja – presso Europol – allo scopo di fornire sostegno agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione nel rafforzamento delle rispettive capacità operative e di analisi nel settore del contrasto agli attacchi informatici.

11)    Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si riscontrano procedure di infrazione in materia. I rilievi della Commissione europea relativi alla decisione quadro 2008/913/GAI non hanno comportato, infatti, l'avvio di una procedura di infrazione.

12)    Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        L'intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia e non è in contrasto con alcun obbligo internazionale.

13)    Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Nel diritto dell'Unione europea, il principio di parità di trattamento e il divieto di discriminazioni tra i cittadini di Stati membri dell'Unione comportano non soltanto il divieto di discriminazioni dirette, che si realizzano quando un cittadino di altro Stato membro è trattato meno favorevolmente del cittadino nazionale in ragione proprio dell'elemento della cittadinanza, ma anche il divieto di discriminazioni indirette, che si producono quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutra dello Stato membro pone i cittadini di altri Stati membri in una posizione di particolare e sproporzionato svantaggio rispetto ai cittadini nazionali e tale misura non può essere giustificata da «ragioni oggettive», indipendenti dalla nazionalità e adeguatamente commisurate allo scopo perseguito, in ossequio ai consolidati princìpi di necessità e proporzionalità.

        Tale nozione di discriminazione indiretta è ricavabile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (ad esempio, sentenza 23 febbraio 1994, causa Scholz C-419/92; sentenza 12 febbraio 1974, causa Sotgiu, n. 152/73).

        La Corte di giustizia ha in tale senso evidenziato che anche il ricorso al criterio della residenza o dell'anzianità di residenza può determinare una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall'ordinamento europeo. Esso, infatti, se previsto quale requisito ai fini dell'accesso a un beneficio, può integrare una forma di illecita discriminazione «dissimulata» in quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini nazionali piuttosto che dai lavoratori europei, finendo dunque per privilegiare in misura sproporzionata i primi a

danno dei secondi (ad esempio, Meints, causa 57/96, sentenza 27 novembre 1997; Meussen, causa 337/97, sentenza 8 giugno 1999; Commissione c. Lussemburgo, causa 299/01, sentenza 20 giugno 2002; Commissione c. Repubblica italiana, causa C-388/01, sentenza 16 gennaio 2003).

        Costituendo il principio di parità di trattamento e il divieto di discriminazioni su base di nazionalità tra cittadini di Stati membri dell'Unione europea un principio fondamentale e una norma imperativa del diritto dell'Unione europea, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha ritenuto che possa essere fatto valere dal singolo non solo in senso verticale, ossia nei confronti di qualsiasi organo o autorità di uno Stato membro, ma anche in senso orizzontale, ossia nei confronti di un privato, persona fisica o giuridica (ad esempio, sentenza 12 dicembre 1974, Walrave, causa 36/74; sentenza 6 giugno 2000, Angonese c. Cassa di risparmio di Bolzano Spa, causa C-281/98; sentenza 19 gennaio 2010, Seda Kucukdeveci c. Swedexgmbh & Co. Kg., causa C-555/07).

14)    Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Si segnalano sul punto alcune pronunce in materia di minoranze rom quali Nachova and others v. Bulgaria, Bekos and Koutropoulos v. Greece, Cobzaru v. Romania. Nella prima pronuncia indicata il revirement giurisprudenziale è stato nel segno dell'abbassamento dello standard di prova dell'intento razzista, che è passato dalla formula dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» al requisito della «dimostrazione convincente»; si è chiarito, inoltre, che spetta ai ricorrenti e non allo Stato provare la matrice razzista di un atto violento anche nei casi in cui gli eventi ricadono nell'ambito di cognizione delle autorità.

15)    Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

        Il Protocollo è entrato in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data del deposito del quinto strumento di ratifica: ad oggi sono venti gli Stati membri del Consiglio d'Europa ad averlo ratificato, tra cui Francia e Germania.

Parte III.    ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1)    Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2)    Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge in oggetto.

3)    Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975.

4)    Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

5)    Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.

        Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6)    Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7)    Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8)    Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale).

      1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «fino a 6.000 euro chi» sono inserite le seguenti: «, con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico,»;

          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o xenofobo o che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità».

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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