Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato 1
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3057


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GADDA, FIORIO, FREGOLENT, BRATTI, IORI, BRAGA, GIACHETTI, SERENI, MARIANI, PATRIARCA, DONATI, MORETTO, ERMINI, VAZIO, DALLAI, MARCO DI MAIO, COPPOLA, PARRINI, CAPOZZOLO, MORANI, REALACCI, BORGHI, SANI, OLIVERIO, AMODDIO, FANUCCI, PICCOLI NARDELLI, FAMIGLIETTI, ARLOTTI, GALPERTI, COVELLO, CRIMÌ, TENTORI, BONOMO, ASCANI, CENNI, CURRÒ, RICHETTI, LUCIANO AGOSTINI, ALBANELLA, ANTEZZA, BLAZINA, MALPEZZI, CAPODICASA, CAPONE, CARNEVALI, CARRA, CARRESCIA, CIMBRO, D'INCECCO, DI SALVO, FONTANELLI, FOSSATI, FRAGOMELI, GANDOLFI, GAROFANI, GASPARINI, GIULIETTI, GIUSEPPE GUERINI, LA MARCA, LACQUANITI, MAESTRI, MANFREDI, MARANTELLI, MARCHI, MIGLIORE, MURA, NARDI, PIAZZONI, LAVAGNO, ROMANINI, ANDREA ROMANO, GIOVANNA SANNA, SGAMBATO, TIDEI, TULLO, VENITTELLI, ZAMPA, ZAN, POLLASTRINI, FRANCESCO SANNA, BENI, DE MENECH, ROTTA, BERRETTA, FIANO, FERRARI, FERRO, MICCOLI, ROBERTA AGOSTINI, PICCIONE, GIACOBBE, MURER, ALBINI, PAOLA BOLDRINI, BASSO, CAROCCI, LODOLINI, IACONO, ZANIN, ROSTELLATO, DAL MORO, CARDINALE, MALISANI, VALERIA VALENTE, CINZIA MARIA FONTANA, D'OTTAVIO, MAZZOLI, GIULIANI
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale
Presentata il 17 aprile 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La sostenibilità, l'uso consapevole delle risorse e la riduzione di ogni tipo di spreco rappresentano sempre di più una necessità e prima di tutto una sfida e un impegno significativo per un Paese moderno, attento al bene comune e al proprio futuro.
      Il termine «sostenibilità» può essere declinato in tanti modi, con elementi che trovano ogni giorno concretezza nella vita dei cittadini, degli enti locali, delle associazioni e delle imprese.
      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di favorire, incentivare e semplificare molte buone pratiche che da tempo sono attuate nel territorio nazionale, ponendo una particolare attenzione nei confronti della riduzione dello spreco alimentare e del recupero e riuso delle eccedenze.
      Lo sperpero, che diventa rifiuto e che ha un costo per l'intera collettività, comporta a sua volta un dispendio di risorse naturali e idriche utilizzate per produrre gli alimenti, consumo di concimi e di fertilizzanti e, soprattutto, emissioni di anidride carbonica a ogni livello della filiera, dalla produzione fino alla distribuzione e al consumo.
      I dati preoccupanti che riguardano l'aumento della povertà e la cattiva alimentazione invitano a riconsiderare i modelli di consumo e a facilitare la transizione verso un'economia «circolare»: un modello che pone al centro la sostenibilità del sistema.
      Il recupero dei prodotti alimentari invenduti a fini di solidarietà sociale è tra le misure previste anche nel Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.
      È utile riportare sinteticamente alcuni dati.
      A livello mondiale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha quantificato in 1,3 miliardi di tonnellate – pari a un terzo della produzione – lo spreco di cibo destinato al consumo umano: una quantità che se riutilizzata potrebbe idealmente sfamare per un anno intero metà dell'attuale popolazione, ovvero 3,5 miliardi di persone. È importante sottolineare che, entro il 2050, le previsioni indicano che la popolazione mondiale raggiungerà la cifra di 9 miliardi e la produzione di alimenti dovrà pertanto aumentare per garantire a tutti l'alimentazione.
      L'osservatorio Waste Watcher quantifica in 8,1 miliardi di euro all'anno lo spreco domestico italiano nel 2014. Nello stesso tempo, in Europa, secondo la Direzione generale salute e tutela dei consumatori della Commissione europea, gli sprechi sarebbero quantificati in 100 tonnellate all'anno, senza contare le perdite nella produzione agricola e i rigetti in mare di pesce.
      Nel frattempo, la crisi economica ha incrementato le difficoltà di molte famiglie italiane a mantenere una corretta e sana alimentazione, nonostante la sicurezza alimentare rappresenti a tutti gli effetti un diritto fondamentale dell'umanità.
      Il Parlamento europeo, con la risoluzione 2011/2175 (INI) del 19 gennaio 2012, ha proclamato il 2014 quale «Anno europeo della lotta allo spreco alimentare» e ha riconosciuto la sicurezza alimentare come un diritto fondamentale dell'umanità, esercitabile per mezzo di politiche tese a incrementare la sostenibilità e l'efficienza delle fasi di produzione e di consumo. La risoluzione invita la Commissione europea e gli Stati membri a contribuire concretamente all'obiettivo di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2025 e a ridurre del 5 per cento i rifiuti per unità di prodotto interno lordo (PIL) entro il 2020.
      In questo contesto, l'EXPO Milano 2015 e il protocollo denominato «Carta di Milano» rappresentano un'occasione irripetibile per sensibilizzare l'opinione pubblica e per assumere impegni concreti anche a livello legislativo.
      Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS), ha accolto le sollecitazioni dell'Unione europea in materia di riduzione degli sprechi e, attraverso le opportune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «testo unico ambientale»), ha recepito la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE).
      È stato quindi avviato un percorso di consultazione di tutti gli stakeholders e dei protagonisti della filiera agroalimentare italiana: gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni di volontariato, le aziende, le associazioni dei consumatori, dei produttori e della grande distribuzione organizzata.
      La direttiva quadro ha introdotto un principio innovativo di tutela dell'ambiente dagli impatti negativi che la crescita economica può comportare, ponendosi l'obiettivo di massimizzare la prevenzione dei rifiuti e invitando gli Stati membri a fissare specifici obiettivi di prevenzione e monitoraggio.
      Il Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti (adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 ottobre 2013), ai sensi dell'articolo 29 della direttiva, ha stabilito al momento tre obiettivi da raggiungere entro il 2020: a) riduzione del 5 per cento della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL rispetto al 2010; b) riduzione del 10 per cento della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL rispetto al 2010; c) riduzione del 5 per cento della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL rispetto al 2010.
      Il Piano ha previsto alcune misure di carattere generale e alcuni interventi specifici con riguardo a sei flussi prioritari di rifiuti: a) rifiuti biodegradabili; b) rifiuti cartacei; c) rifiuti da imballaggio; d) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; e) rifiuti pericolosi; f) rifiuti da costruzione e demolizione.
      La presente proposta di legge si inserisce all'interno di tale contesto normativo e, al capo I, con l'articolo 1, si focalizza su precise linee di intervento volte a favorire la transizione verso un'economia circolare, in particolare attraverso la riduzione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali e favorendo il recupero e la donazione dei prodotti invenduti a fini di solidarietà sociale.
      Il capo II prevede alcune norme di semplificazione della cessione, a fini di beneficenza, di prodotti non più adatti alla vendita o rimasti invenduti. Il riutilizzo e l'ulteriore trasformazione di tali beni contribuiscono al contenimento dell'uso delle risorse naturali e alla limitazione degli sprechi e incentivano iniziative di sostegno nei confronti di cittadini in condizioni di difficoltà economica.
      L'articolo 2 interviene sulla legge n. 155 del 2003 (cosiddetta del «buon samaritano») ampliando la platea dei soggetti e i beni ai quali tale normativa si applica. Tra l'altro, si prevede l'applicazione delle norme in oggetto anche ai prodotti destinati all'alimentazione o all'igiene animale.
      L'articolo 3 consente la cessione di prodotti alimentari invenduti il cui termine minimo di conservazione sia stato superato da non più di trenta giorni a solo scopo benefico o per il sostegno vitale di animali. La cessione è possibile per i prodotti sui quali è indicato il termine utile di consumo.
      Con gli articoli 4, 5 e 6 si detta una disciplina per la cessione dei prodotti alimentari invenduti da parte di negozi al dettaglio e della grande distribuzione organizzata. Le eccedenze alimentari non più conformi ai requisiti aziendali, ma ancora idonee all'alimentazione umana o animale dal punto di vista igienico-sanitario, possono essere cedute ad associazioni non profit o a comitati che effettuano la raccolta ai soli fini di beneficenza. I prodotti ai quali si applica la normativa sono le rimanenze di attività promozionali, di prodotti stagionali, di prodotti con data di scadenza ravvicinata, di test o lanci, di eventi meteorologici imprevisti e sfavorevoli, di errori nella programmazione della produzione, di ordini errati, di danneggiamento della confezione esterna che non compromette i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza del prodotto.
      L'articolo 7 detta disposizioni per definire in maniera univoca gli standard e le condizioni utili a consentire l'ulteriore trasformazione dei prodotti alimentari ad alta deperibilità ritirati dal mercato o invendibili per destinarli al consumo umano o animale, assicurando il minor spreco alimentare possibile sulla base delle conoscenze acquisite e del progresso tecnico.
      L'articolo 8 demanda al Ministero della salute l'armonizzazione delle misure igienico-sanitarie per la donazione delle eccedenze a fini di beneficenza e la definizione di specifici piani di autocontrollo.
      All'articolo 9 è istituito un Fondo per la ricerca scientifica nel campo delle perdite e degli sprechi di risorse naturali, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinato al finanziamento dei progetti territoriali degli enti locali in materia di recupero, riuso delle eccedenze e limitazione degli sprechi e di campagne informative istituzionali per sensibilizzare i cittadini sull'uso consapevole delle risorse. Una quota di tale fondo è utilizzata dall'ISTAT per svolgere indagini e acquisire dati in materia di spreco alimentare, lungo l'intera filiera, dalla produzione al consumo finale.
      Il capo III introduce misure di semplificazione in materia fiscale per i beni ceduti gratuitamente, coordinandone l'applicazione con le modifiche introdotte alla legge n. 155 del 2003.
      In particolare, con l'articolo 10, per quel che riguarda la cessione di prodotti a fini benefici e le erogazioni liberali: si elimina la comunicazione agli uffici dell'amministrazione finanziaria da parte del cedente per valori fino a 15.000 euro e si prevede il superamento della comunicazione scritta mediante modalità telematiche; si elimina la preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate per erogazioni liberali di derrate alimentari, farmaci e prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona; si elimina l'obbligo di annotazione mensile sui registri IVA di natura, qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente (adempimento che si risolve in una duplicazione, in quanto tali dati sono già presenti sia nel documento di trasporto emesso dal cedente sia nell'autocertificazione rilasciata dal ricevente).
      Il capo IV prevede incentivi fiscali per sostenere e promuovere la limitazione degli sprechi favorendo l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
      L'articolo 11 interviene in materia di tassazione sui rifiuti, introducendo quale componente di riduzione della tassa un coefficiente proporzionale alla quantità di prodotti che il produttore dimostri di aver ceduto secondo quanto previsto dalla legge n. 155 del 2003.
      L'articolo 12 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per le piccole e medie imprese del settore alimentare e delle bevande che effettuano investimenti ambientali. Il credito d'imposta è pari al 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali effettuati nei cinque periodi di imposta precedenti.
      L'articolo 13 prevede incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nella misura massima di 3.500 euro. Il comma 2 prevede che il contributo sia corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
      Infine l'articolo 15 interviene in materia di appalti introducendo nel codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 83, il criterio della cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle rimanenze tra quelli che la stazione appaltante può introdurre nel bando ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
FINALITÀ
Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di dare piena attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, al Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2013, e al Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, la presente legge stabilisce princìpi volti alla riduzione dei volumi dei rifiuti e alla prevenzione della loro formazione, in via prioritaria con riferimento a quelli biodegradabili.
      2. La presente legge persegue, al fine di promuovere una transizione verso un'economia circolare, i seguenti obiettivi:

          a) contribuire alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la quantità di rifiuti mediante attività volte alla prevenzione della loro formazione e all'estensione del ciclo di vita dei prodotti;

          b) incentivare cambiamenti nei modelli di produzione industriale mediante l'adozione di nuove modalità organizzative e produttive e innovazioni nel design dei prodotti;

          c) favorire il recupero e la donazione dei prodotti invenduti a fini di solidarietà sociale;

          d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello

spreco alimentare e agli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;

          e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge.

Capo II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E DI IMPLEMENTAZIONE PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI
Art. 2.
(Modifiche alla legge 25 giugno 2003, n. 155).

      1. Alla legge 25 giugno 2003, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      «Art. 1. (Distribuzione di prodotti alimentari e di altro genere a fini di solidarietà sociale). 1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché le farmacie e le parafarmacie, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i negozi di vendita al dettaglio, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i comitati di cui all'articolo 39 del codice civile e i comuni che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, di prodotti per l'igiene o la pulizia della casa o della persona, di abbigliamento, di giocattoli e di farmaci sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai prodotti destinati all'alimentazione e all'igiene degli animali»;

          b) al titolo, le parole: «dei prodotti alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «di prodotti».

Art. 3.
(Termine minimo di conservazione).

      1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «5-bis. È consentito effettuare le cessioni di prodotti alimentari invenduti, il cui temine minimo di conservazione sia superato da un tempo non superiore a trenta giorni, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, per soli fini benefici o per il sostegno vitale di animali, purché sia indicato il tempo utile di consumo».

Art. 4.
(Cessione dei prodotti alimentari invenduti).

      1. I prodotti alimentari di cui al comma 2 ritirati dalla vendita in quanto non più conformi ai requisiti aziendali, ma ancora idonei all'alimentazione umana e animale dal punto di vista igienico-sanitario, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e nel rispetto delle procedure indicate dal comma 236 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere ceduti ad associazioni senza fini di lucro e ai comitati di cui all'articolo 39 del codice civile che effettuano la raccolta di alimenti per soli fini benefici o per il sostegno vitale di animali a titolo gratuito.
      2. Il comma 1 si applica ai prodotti che costituiscono rimanenze di attività promozionali, ai prodotti stagionali, ai prodotti con data di scadenza prossima, ai prodotti

di cui all'articolo 10, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, alle rimanenze di test e lanci di nuovi prodotti, ai prodotti invenduti a causa di eventi meteorologici imprevisti e sfavorevoli, di errori nella programmazione della produzione, di ordini errati o di danneggiamenti della confezione esterna che non compromettono, comunque, i requisiti igienici e di sicurezza del prodotto che rientrano nelle seguenti categorie merceologiche:

          a) prodotti ortofrutticoli;

          b) frutta secca e funghi secchi;

          c) carni e loro derivati;

          d) salumi, latticini, prodotti di gastronomia anche in atmosfera protetta nonché pane e prodotti di pasticceria, ad esclusione di quelli di pasticceria fresca contenenti panna o creme.

      3. Il comma 1 non si applica ai prodotti superalcolici e ai prodotti di pescheria freschi.

Art. 5.
(Ritiro dalla vendita e conservazione dei prodotti).

      1. Ogni esercizio commerciale o, nel caso della grande distribuzione, ogni reparto seleziona i prodotti di cui all'articolo 4 immediatamente dopo il loro ritiro dalla vendita.
      2. La selezione è effettuata da personale dell'esercizio commerciale o del reparto appositamente formato, ai sensi dell'articolo 6, in materia di caratteristiche igienico-sanitarie e legali dei prodotti.
      3. Il processo di ritiro e di selezione dei prodotti deperibili deve essere concluso entro 45 minuti, al fine di ridurre i tempi di sosta fuori dalle celle frigorifere e di rischio di contaminazione tra i prodotti.
      4. I prodotti selezionati che risultano ancora idonei al consumo umano sono subito depositati in un'area apposita del magazzino, in caso di prodotti non deperibili,

ovvero delle celle frigorifere, in caso di prodotti deperibili, identificata con la dicitura «prodotti destinati al progetto alimentari invenduti».
      5. I prodotti non più idonei al consumo umano sono depositati in un'area apposita del magazzino o della cella frigorifera, identificata con la dicitura «prodotti non in vendita». Tali prodotti sono, alternativamente:

          a) ceduti gratuitamente alle strutture pubbliche di detenzione di animali di affezione e alle associazioni di tutela degli animali riconosciute almeno a livello regionale;

          b) restituiti al fornitore;

          c) destinati allo smaltimento.

      6. I responsabili degli esercizi commerciali o dei reparti di cui al comma 1 adottano le misure necessarie a evitare qualsiasi rischio di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dai commi 4 e 5, lettere a), b) e c).

Art. 6.
(Piano di autocontrollo e formazione del personale).

      1. Ogni punto di vendita che effettua le cessioni di cui all'articolo 4 deve presentare al comune un piano di autocontrollo redatto secondo i requisiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
      2. Il piano di cui al comma 1 indica anche le procedure di stoccaggio e conservazione delle merci e il personale addetto che ha partecipato ad appositi corsi di formazione regionali tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dalle associazioni degli operatori commerciali al minuto e dei grossisti di prodotti alimentari più rappresentative a livello regionale.
      3. Le regioni individuano le materie di studio e le procedure per lo svolgimento degli esami finali dei corsi di formazione di cui al comma 2.

Art. 7.
(Prodotti destinati a ulteriore trasformazione).

      1. Allo scopo di definire univocamente le condizioni alle quali i prodotti alimentari ad alta deperibilità ritirati dal mercato o non vendibili possono essere ulteriormente trasformati in prodotti destinati all'alimentazione umana o animale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i requisiti qualitativi e igienico-sanitari nonché le proprietà nutrizionali, da garantire nella trasformazione dei prodotti stessi, idonei ad assicurare il minore spreco alimentare possibile in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

Art. 8.
(Armonizzazione delle misure igienico-sanitarie per la cessione gratuita dei prodotti invenduti).

      1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le linee guida nazionali sui requisiti minimi igienico-sanitari necessari per la cessione gratuita, a fini di beneficenza, dei prodotti di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, di cui all'articolo 10, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 9.
(Fondo nazionale per la ricerca scientifica finalizzata alla limitazione degli sprechi di risorse naturali).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Fondo nazionale per la ricerca scientifica finalizzata alla limitazione degli sprechi di risorse naturali, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016. Per gli anni successivi al 2016 la dotazione del Fondo è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
      2. Il Fondo è destinato al finanziamento:

          a) di progetti territoriali degli enti locali per il recupero e il riuso delle eccedenze e per la limitazione degli sprechi, anche con riferimento ai costi di progettazione e attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti e degli sprechi;

          b) di campagne informative istituzionali per sensibilizzare i cittadini sull'uso consapevole delle risorse e sulla sostenibilità ambientale;

          c) di campagne informative e progetti educativi promossi dallo stesso Fondo e da enti territoriali, istituti scolastici o associazioni, volti a educare la cittadinanza e, in particolare, gli alunni e gli studenti delle scuole primarie e secondarie a un uso corretto delle risorse ambientali;

          d) di altre misure volte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Programma nazionale e nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.

      3. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse del Fondo è destinata all'Istituto nazionale di statistica per la definizione di un progetto volto all'acquisizione dei dati sullo spreco alimentare lungo l'intera filiera dalla produzione al consumo finale.


      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA FISCALE
Art. 10.
(Disposizioni in materia di cessione di prodotti a fini benefici e di erogazioni liberali).

      1. Le cessioni previste dall'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono provate mediante comunicazione scritta o secondo modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro.
      2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, definisce le modalità telematiche per l'invio della comunicazione di cui al comma 1.
      3. Entro novanta giorni dalla data di entrata della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
      4. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2:

              1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonché i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona»;

              2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni,»;

              3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente l'indicazione della data, degli estremi del cedente e del cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto nonché della qualità e della quantità dei beni ceduti»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario, con un'apposita dichiarazione su ogni singola cessione, da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefìci fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle disposizioni dei citati commi 2 e 3».

      5. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «i prodotti alimentari» sono inserite le seguenti: «, compresi

quelli il cui termine minimo di conservazione sia superato da non più di trenta giorni, e i prodotti indicati dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, e successive modificazioni,»;

          b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «nonché a enti o associazioni non riconosciuti aventi le finalità di cui alla medesima legge n. 155 del 2003,».

Capo IV
INCENTIVI FISCALI
Art. 11.
(Disposizioni in materia di tassazione sui rifiuti).

      1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa relativa alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è applicato un coefficiente di riduzione, determinato dall'ente locale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proporzionale alle quantità di prodotti che il produttore dimostri di aver ceduto ai soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, per soli fini benefici o per il sostegno vitale di animali a titolo gratuito.
      2. Al fine di rendere omogeneo a livello nazionale il coefficiente di riduzione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati criteri omogenei minimi di agevolazione applicabili dagli enti locali.
      3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 12.
(Credito d'imposta per investimenti ambientali e ad alto contenuto innovativo delle imprese).

      1. A decorrere dall'anno fiscale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al terzo anno successivo, ai soggetti titolari di reddito d'impresa, individuati dalle divisioni 10 e 11 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, che effettuano investimenti ambientali e ad alto contenuto innovativo nel territorio dello Stato, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali di cui al comma 3 effettuati nei cinque periodi di imposta precedenti. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti ambientali realizzati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese come individuate ai sensi della normativa comunitaria in materia e dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. L'agevolazione non è cumulabile con altre forme di finanziamento e di incentivo relative al medesimo investimento.
      3. Per investimenti ambientali e ad alto contenuto innovativo si intendono i costi

connessi all'acquisizione di sistemi di produzione e di gestione tecnologicamente avanzati, di macchinari e attrezzature a elevato contenuto innovativo e di tecnologie necessarie per garantire migliori prestazioni in termini di impatto ambientale, per prevenire e ridurre danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Le migliori prestazioni, la prevenzione e la riduzione di danni all'ambiente deve essere dimostrata attraverso l'applicazione del metodo di determinazione dell'impronta ambientali dei prodotti previsto dalla raccomandazione 2013/179/CE della Commissione europea, del 9 aprile 2013.
      4. Si applicano i commi 4, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
      5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2016, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica, e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      6. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con riferimento al bilancio dell'anno precedente, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente articolo e presenta una relazione alle Camere sui risultati del censimento stesso.
Art. 13.
(Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

      1. Per gli anni 2016 e 2017, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come sostituito dalla presente legge, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge n. 155 del 2003 è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto per un importo massimo di 3.500 euro, nel limite delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge.
      2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
      3. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 1 rimborsano al venditore l'importo del contributo di cui al medesimo comma e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.
      4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o

importatrici di cui al comma 3 conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
Art. 14.
(Fondo per l'erogazione dei contributi).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per l'anno 2017, per provvedere all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 13.
      2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

Capo V
MISURE IN MATERIA DI APPALTI
Art. 15.
(Misure in materia di appalti).

      1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 83 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
      «e-bis) la cessione a titolo gratuito, a fini beneficenza, delle rimanenze».

      2. Alla società aggiudicatrice dell'appalto ai sensi dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica la legge 25 giugno 2003, n. 155, limitatamente all'attività di cessione gratuita, a fini di beneficenza, delle rimanenze.

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ALLEGATO
(Art. 6, comma 1)

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