Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge | Allegato 1 |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3057 |
1. Al fine di dare piena attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, al Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2013, e al Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, la presente legge stabilisce princìpi volti alla riduzione dei volumi dei rifiuti e alla prevenzione della loro formazione, in via prioritaria con riferimento a quelli biodegradabili.
2. La presente legge persegue, al fine di promuovere una transizione verso un'economia circolare, i seguenti obiettivi:
a) contribuire alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la quantità di rifiuti mediante attività volte alla prevenzione della loro formazione e all'estensione del ciclo di vita dei prodotti;
b) incentivare cambiamenti nei modelli di produzione industriale mediante l'adozione di nuove modalità organizzative e produttive e innovazioni nel design dei prodotti;
c) favorire il recupero e la donazione dei prodotti invenduti a fini di solidarietà sociale;
d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello
spreco alimentare e agli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge.
1. Alla legge 25 giugno 2003, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Distribuzione di prodotti alimentari e di altro genere a fini di solidarietà sociale). 1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché le farmacie e le parafarmacie, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i negozi di vendita al dettaglio, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i comitati di cui all'articolo 39 del codice civile e i comuni che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, di prodotti per l'igiene o la pulizia della casa o della persona, di abbigliamento, di giocattoli e di farmaci sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai
consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai prodotti destinati all'alimentazione e all'igiene degli animali»;
b) al titolo, le parole: «dei prodotti alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «di prodotti».
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. È consentito effettuare le cessioni di prodotti alimentari invenduti, il cui temine minimo di conservazione sia superato da un tempo non superiore a trenta giorni, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, per soli fini benefici o per il sostegno vitale di animali, purché sia indicato il tempo utile di consumo».
1. I prodotti alimentari di cui al comma 2 ritirati dalla vendita in quanto non più conformi ai requisiti aziendali, ma ancora idonei all'alimentazione umana e animale dal punto di vista igienico-sanitario, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e nel rispetto delle procedure indicate dal comma 236 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere ceduti ad associazioni senza fini di lucro e ai comitati di cui all'articolo 39 del codice civile che effettuano la raccolta di alimenti per soli fini benefici o per il sostegno vitale di animali a titolo gratuito.
2. Il comma 1 si applica ai prodotti che costituiscono rimanenze di attività promozionali, ai prodotti stagionali, ai prodotti con data di scadenza prossima, ai prodotti
a) prodotti ortofrutticoli;
b) frutta secca e funghi secchi;
c) carni e loro derivati;
d) salumi, latticini, prodotti di gastronomia anche in atmosfera protetta nonché pane e prodotti di pasticceria, ad esclusione di quelli di pasticceria fresca contenenti panna o creme.
3. Il comma 1 non si applica ai prodotti superalcolici e ai prodotti di pescheria freschi.
1. Ogni esercizio commerciale o, nel caso della grande distribuzione, ogni reparto seleziona i prodotti di cui all'articolo 4 immediatamente dopo il loro ritiro dalla vendita.
2. La selezione è effettuata da personale dell'esercizio commerciale o del reparto appositamente formato, ai sensi dell'articolo 6, in materia di caratteristiche igienico-sanitarie e legali dei prodotti.
3. Il processo di ritiro e di selezione dei prodotti deperibili deve essere concluso entro 45 minuti, al fine di ridurre i tempi di sosta fuori dalle celle frigorifere e di rischio di contaminazione tra i prodotti.
4. I prodotti selezionati che risultano ancora idonei al consumo umano sono subito depositati in un'area apposita del magazzino, in caso di prodotti non deperibili,
a) ceduti gratuitamente alle strutture pubbliche di detenzione di animali di affezione e alle associazioni di tutela degli animali riconosciute almeno a livello regionale;
b) restituiti al fornitore;
c) destinati allo smaltimento.
6. I responsabili degli esercizi commerciali o dei reparti di cui al comma 1 adottano le misure necessarie a evitare qualsiasi rischio di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dai commi 4 e 5, lettere a), b) e c).
1. Ogni punto di vendita che effettua le cessioni di cui all'articolo 4 deve presentare al comune un piano di autocontrollo redatto secondo i requisiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
2. Il piano di cui al comma 1 indica anche le procedure di stoccaggio e conservazione delle merci e il personale addetto che ha partecipato ad appositi corsi di formazione regionali tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dalle associazioni degli operatori commerciali al minuto e dei grossisti di prodotti alimentari più rappresentative a livello regionale.
3. Le regioni individuano le materie di studio e le procedure per lo svolgimento degli esami finali dei corsi di formazione di cui al comma 2.
1. Allo scopo di definire univocamente le condizioni alle quali i prodotti alimentari ad alta deperibilità ritirati dal mercato o non vendibili possono essere ulteriormente trasformati in prodotti destinati all'alimentazione umana o animale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i requisiti qualitativi e igienico-sanitari nonché le proprietà nutrizionali, da garantire nella trasformazione dei prodotti stessi, idonei ad assicurare il minore spreco alimentare possibile in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le linee guida nazionali sui requisiti minimi igienico-sanitari necessari per la cessione gratuita, a fini di beneficenza, dei prodotti di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, di cui all'articolo 10, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e di cui all'articolo 4 della presente legge.
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Fondo nazionale per la ricerca scientifica finalizzata alla limitazione degli sprechi di risorse naturali, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016. Per gli anni successivi al 2016 la dotazione del Fondo è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Il Fondo è destinato al finanziamento:
a) di progetti territoriali degli enti locali per il recupero e il riuso delle eccedenze e per la limitazione degli sprechi, anche con riferimento ai costi di progettazione e attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti e degli sprechi;
b) di campagne informative istituzionali per sensibilizzare i cittadini sull'uso consapevole delle risorse e sulla sostenibilità ambientale;
c) di campagne informative e progetti educativi promossi dallo stesso Fondo e da enti territoriali, istituti scolastici o associazioni, volti a educare la cittadinanza e, in particolare, gli alunni e gli studenti delle scuole primarie e secondarie a un uso corretto delle risorse ambientali;
d) di altre misure volte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Programma nazionale e nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.
3. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse del Fondo è destinata all'Istituto nazionale di statistica per la definizione di un progetto volto all'acquisizione dei dati sullo spreco alimentare lungo l'intera filiera dalla produzione al consumo finale.
1. Le cessioni previste dall'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono provate mediante comunicazione scritta o secondo modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, definisce le modalità telematiche per l'invio della comunicazione di cui al comma 1.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonché i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona»;
2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni,»;
3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente l'indicazione della data, degli estremi del cedente e del cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto nonché della qualità e della quantità dei beni ceduti»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario, con un'apposita dichiarazione su ogni singola cessione, da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefìci fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle disposizioni dei citati commi 2 e 3».
5. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «i prodotti alimentari» sono inserite le seguenti: «, compresi
quelli il cui termine minimo di conservazione sia superato da non più di trenta giorni, e i prodotti indicati dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, e successive modificazioni,»;b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «nonché a enti o associazioni non riconosciuti aventi le finalità di cui alla medesima legge n. 155 del 2003,».
1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa relativa alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è applicato un coefficiente di riduzione, determinato dall'ente locale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proporzionale alle quantità di prodotti che il produttore dimostri di aver ceduto ai soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, per soli fini benefici o per il sostegno vitale di animali a titolo gratuito.
2. Al fine di rendere omogeneo a livello nazionale il coefficiente di riduzione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati criteri omogenei minimi di agevolazione applicabili dagli enti locali.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
1. A decorrere dall'anno fiscale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al terzo anno successivo, ai soggetti titolari di reddito d'impresa, individuati dalle divisioni 10 e 11 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, che effettuano investimenti ambientali e ad alto contenuto innovativo nel territorio dello Stato, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali di cui al comma 3 effettuati nei cinque periodi di imposta precedenti. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da
considerare è quella risultante dagli investimenti ambientali realizzati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese come individuate ai sensi della normativa comunitaria in materia e dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. L'agevolazione non è cumulabile con altre forme di finanziamento e di incentivo relative al medesimo investimento.
3. Per investimenti ambientali e ad alto contenuto innovativo si intendono i costi
1. Per gli anni 2016 e 2017, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come sostituito dalla presente legge, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge n. 155 del 2003 è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto per un importo massimo di 3.500 euro, nel limite delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
3. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 1 rimborsano al venditore l'importo del contributo di cui al medesimo comma e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per l'anno 2017, per provvedere all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 13.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 83 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
«e-bis) la cessione a titolo gratuito, a fini beneficenza, delle rimanenze».
2. Alla società aggiudicatrice dell'appalto ai sensi dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica la legge 25 giugno 2003, n. 155, limitatamente all'attività di cessione gratuita, a fini di beneficenza, delle rimanenze.
ALLEGATO
(Art. 6, comma 1)