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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3112 |
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica».
Un'eventuale azione contrattuale di risarcimento dei danni nei confronti dell'amministratore per mala gestio, invocando gli obblighi imposti dall'articolo 1710 del codice civile (diligenza del mandatario) nell'ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, non può essere esperita in quanto il contratto di mandato con l'amministratore è da considerarsi nullo perché concluso in violazione di legge (articolo 71-bis). E l'articolo 1227 del codice civile stabilisce comunque che il risarcimento non è dovuto per i danni che si potevano evitare usando l'ordinaria diligenza.
La responsabilità dell'amministratore di condominio è di natura contrattuale in quanto con il «cliente» condominio si instaura un contratto di lavoro autonomo stabilito normativamente: una figura nuova dell'amministratore non più come semplice mandatario, con compiti e responsabilità anche di natura pubblica, che travalicano la natura contrattuale del rapporto con i condomini. Un'evoluzione della figura dell'amministratore: dalla diligenza del buon padre di famiglia alla diligenza professionale qualificata. Il crescente grado di organizzazione professionale e i numerosi obblighi della legislazione speciale soprattutto in tema di sicurezza impongono l'adozione di un criterio più rigido: diligenza qualificata ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma, del codice civile che richiede di uniformare il proprio modello di condotta attraverso un adeguato
1. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:
«Art. 71. Il registro pubblico degli amministratori di condominio è tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
L'iscrizione nel registro di cui al primo comma, da effettuare presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale si trova il condominio, è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71-bis, anche in forma societaria. Nel registro sono indicati la data di iscrizione nell'elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.
I dati contenuti nel registro sono gestiti con modalità informatizzata e consentono la ricerca sia per cognome dell'amministratore sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai predetti dati e ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.
La tenuta del registro non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
1. Dopo l'articolo 1122-ter del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 1122-quater. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza