Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3134-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR
Presentato il 21 maggio 2015
(Relatrice per la maggioranza: GIACOBBE)

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 23 giugno 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3134 e rilevato che:

            esso si compone di sette articoli di carattere sostanziale nonché di un articolo relativo all'entrata in vigore;

            il decreto-legge è stato approvato a seguito della sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale;

            la predetta sentenza ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui prevedeva che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento», con riferimento agli articoli 3 (sotto il profilo del principio di ragionevolezza), 36, primo comma (principio della sufficienza della retribuzione) e 38, secondo comma (principio dell'adeguatezza dell'assistenza sociale) della Costituzione;

            la sentenza, allo stesso tempo, ha dichiarato non fondata l'ulteriore questione di legittimità costituzionale del medesimo comma 25, sollevata con riferimento agli articoli 2, 3, 23 e 53 della Costituzione per ragioni sostanziali, in quanto la disposizione annullata non rivestiva natura tributaria (punto 4 del Considerato in diritto) e ha ritenuto inammissibile un'ulteriore questione di legittimità costituzionale – che prospettava una possibile violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in riferimento all'articolo 117 della Costituzione) – per ragioni procedurali, in quanto la relativa ordinanza di rimessione non era sufficientemente argomentata (punto 3 del Considerato in diritto);

            la sentenza n. 70, ripercorsa la giurisprudenza costituzionale formatasi su provvedimenti di analogo tenore, evidenzia che non ogni intervento del legislatore sui meccanismi di rivalutazione delle pensioni è costituzionalmente illegittimo; in particolare, dunque, essa finisce per indicare alcuni princìpi e criteri che debbono circoscrivere e limitare la discrezionalità del legislatore, senza tuttavia annullarla; infatti: «Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve “dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona” (sentenza n. 316 del 2010). [...] Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all'incremento del costo della vita. Così è avvenuto anche per la previdenza complementare [...] Pertanto, il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza citata in relazione ai principi contenuti negli artt. 36, primo comma, e

38, secondo comma, Cost., circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali» (punto 8 del Considerato in diritto);

            conseguentemente, secondo la relazione illustrativa, l'articolo 1 del decreto-legge in esame «detta una disciplina volta a ricondurre nell'alveo dei princìpi di proporzionalità e adeguatezza la riperequazione del trattamento pensionistico» nell'ambito dei parametri costituzionali cui deve attenersi il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità; la relazione dà quindi dettagliatamente conto delle ragioni alla base dell'intervento legislativo; il bilanciamento fra valori costituzionali perseguito dal legislatore è ribadito, altresì, esplicitamente nel corpo stesso del testo normativo, all'articolo 1, comma 1, alinea;

        sul piano dell'omogeneità del contenuto:

            il decreto è omogeneo per materia, in quanto reca disposizioni concernenti, in sintesi, le pensioni (articolo 1: rivalutazione dei trattamenti; articolo 5: rivalutazione del montante contributivo; articolo 6: termini di pagamento), gli ammortizzatori sociali e i contratti di solidarietà (articoli 2, 3 e 4: rifinanziamenti), il «TFR in busta paga» (articolo 7: semplificazioni procedurali): detti oggetti sono fra loro correlati, rientrando nell'alveo dei redditi da lavoro (in particolare, forme di retribuzione differita e di integrazione della retribuzione);

        sul piano dei rapporti con la normativa vigente:

            il decreto modifica in più punti, sia in modo testuale sia implicitamente, la recente legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), circostanza che, come rilevato già in occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; in particolare, infatti:

                a) l'articolo 3 incrementa in modo non testuale le risorse destinate dall'articolo 1, comma 109, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca;

                b) l'articolo 6, comma 1, novella il comma 302, al fine di razionalizzare le procedure di pagamento dell'INPS;

                c) all'articolo 7, i commi 1 e 2 modificano – rispettivamente – i commi 30 e 32, in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR);

            l'articolo 1, comma 1, nel fare seguito, come detto, alla citata sentenza n. 70/2015, sostituisce il comma 25 e introduce il comma 25-bis nell'ambito dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (con cui era stato previsto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013), prevedendo una nuova disciplina delle rivalutazioni; per il triennio 2014-2016, una disciplina ad hoc delle rivalutazioni era già stata prevista dall'articolo 1, comma

483, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); dunque, il meccanismo previsto per il triennio 2014-2016 con riguardo alla rivalutazione prevista per il biennio 2012-2013 si intreccia con il meccanismo di rivalutazione previsto per il medesimo triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147: andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare su quale importo previdenziale (rivalutato ai sensi del comma 1), operi il meccanismo di rivalutazione automatica già previsto, per gli anni 2014-2016, dalla legge di stabilità per il 2014;

        sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            l'articolo 1, comma 1, alinea, premette testualmente che le modificazioni al decreto-legge n. 201 del 2011 avvengono: «Al fine di dare attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale...»; tale esplicitazione delle finalità, del bilanciamento perseguito nonché dei vincoli costituzionali a prima vista parrebbe di dubbia portata normativa, in quanto non ha carattere effettivamente innovativo dell'ordinamento vigente ed è meramente descrittiva di elementi del contesto istituzionale nel quale è posta in essere la norma: tuttavia, nel caso di specie, essa appare rispondente a un espresso richiamo della Corte costituzionale che nella citata sentenza n. 70 ha osservato, fra l'altro, che la disposizione annullata «si limita a richiamare genericamente la “contingente situazione finanziaria”, senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi ...»; poiché dunque il giudice delle leggi – in questa sentenza – sembra richiedere al legislatore l'esplicitazione, nello stesso testo normativo e non ab extra, del percorso logico seguito nell'esercizio della sua discrezionalità, nel caso di specie la predetta premessa appare giustificata;

            l'articolo 1, comma 2, prevede che le disposizioni in esame «si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi»; tale formulazione sembrerebbe, testualmente, presupporre che l'assegno vitalizio sia un tipo di trattamento previdenziale benché «Tra le due situazioni – nonostante la presenza di alcuni profili di affinità – non sussiste, infatti, una identità né di natura né di regime giuridico...» (sentenza della Corte costituzionale n. 289 del 1994, richiamata e condivisa dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 23793 del 2010); in effetti, si tratta invece di una previsione implicitamente derogatoria e transitoria, circoscritta alla determinazione della rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto in esame; si dovrebbe valutare l'opportunità e il modo di riformulare la disposizione in modo tecnicamente più corretto, pur mantenendo fermo il medesimo contenuto dispositivo;

            il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008,

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, comma 2, si dovrebbe valutare l'opportunità e il modo di riformulare la disposizione in modo tecnicamente più corretto, pur mantenendo fermo il medesimo contenuto dispositivo;

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                si dovrebbe valutare se e come sia opportuno coordinare la disciplina delle rivalutazioni disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame con la disciplina delle rivalutazioni già prevista per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014);

            all'articolo 3, comma 1, che incide sulla legge di stabilità in modo non testuale, il rifinanziamento dovrebbe essere riformulato in termini di novella.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3134 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR»;

            rilevato che il contenuto del decreto-legge è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale «previdenza sociale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;

            evidenziato che la Corte costituzionale, con la sentenza della n. 70 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui prevede la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013,

esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

            preso atto che l'articolo 1 del decreto-legge in oggetto interviene dettando una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativamente agli anni 2012 e 2013, «al fine di dare attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale»;

            preso atto favorevolmente delle modifiche apportate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, in particolare di quella riferita all'articolo 1 del provvedimento, volta a prevedere che gli importi pensionistici siano rivalutati, a decorrere dal 2014, nella misura prevista dalla normativa vigente – ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 – che ha ridefinito i termini percentuali ai fini della rivalutazione dei trattamenti pensionistici per gli anni 2014-2016, nonché della modifica volta a includere nell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento per ogni singolo beneficiario anche gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3134 Governo, di conversione del decreto-legge n. 65 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

                ai fini della determinazione degli effetti fiscali indotti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, è stato correttamente applicato il regime di tassazione separata alla quota di oneri che si configurano come arretrati ai fini dell'esercizio di imposizione fiscale, vale a dire alle somme maturate fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelle che rientrano nella tassazione ordinaria, in quanto maturate successivamente al 31 dicembre 2014;

                l'articolo 1, comma 1, capoverso comma 25-ter, che prevede che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, ai sensi del capoverso comma 25-bis, a decorrere dall'anno 2014, è effettuata sulla base della normativa vigente, non ha portata innovativa rispetto alla formulazione originaria dell'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 2015;

                in caso di eventuale mancato realizzo del miglioramento degli andamenti tendenziali, da accertarsi previo monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, si potranno attivare le procedure correttive previste dall'articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009, posto che la riduzione lineare delle spese rimodulabili di parte corrente del bilancio dello Stato, per un importo peraltro consistente e in una fase della gestione già avanzata, comprimerebbe ulteriormente le spese destinate al funzionamento della pubblica amministrazione, con un elevato rischio di formazione di debiti fuori bilancio;

                il Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dal nuovo testo del provvedimento in esame, presenta le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal rifinanziamento sia degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, sia dei contratti di solidarietà, di cui all'articolo 4, comma 1, e il suo utilizzo non pregiudica la realizzazione delle finalità programmate a carico del Fondo medesimo sulla base della legislazione vigente;

                il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziarie e di indebitamento netto per far fronte agli oneri ad esso imputati dagli articoli 2, comma 2, e 4, comma 1-bis, derivanti dal rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione;

                il meccanismo permanente di adeguamento all'unità, di cui all'articolo 5, che prevede il recupero del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo a valere sulle rivalutazioni successive, nei casi in cui lo stesso coefficiente risulti inferiore a 1, non è suscettibile di determinare maggiori oneri pensionistici, tenuto conto del fatto che le valutazioni ufficiali, sia nazionali che internazionali, concernenti gli scenari macroeconomici di medio e lungo termine dell'economia

italiana non evidenziano il rischio che si ripeta l'eventualità di un coefficiente inferiore a 1 nei prossimi anni;

                gli oneri derivanti dall'esclusione dell'operatività del recupero da effettuarsi sulla rivalutazione successiva, in sede di prima applicazione, nell'anno 2015, introdotta all'articolo 5 dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, sono correttamente quantificati nel nuovo testo del medesimo articolo 5;

                il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, cui i predetti oneri sono in parte imputati, reca le necessarie disponibilità;

                l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 112, della legge di stabilità 2015, in materia di benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, introdotta dall'articolo 5-bis, come evidenziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non modifica la platea dei soggetti beneficiari già considerata ai fini della valutazione degli effetti finanziari della citata disposizione nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità 2015 e pertanto non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

                l'INPS, come indicato dalla relazione tecnica, potrà conseguire gli obiettivi di risparmio per far fronte agli oneri di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), derivanti dalla razionalizzazione delle procedure di pagamento del medesimo Istituto, attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese e i risparmi in tal modo conseguiti verranno versati annualmente al bilancio dello Stato;

                gli oneri per minori interessi attivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, in materia di razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS, sono stati calcolati con criteri prudenziali;

        rilevata la necessità di:

            riformulare l'articolo 6, comma 2, lettera a), in materia di copertura degli oneri derivanti dalla razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS, facendo riferimento, anziché alla riduzione delle commissioni, ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni;

            riformulare l'articolo 6, comma 3, in materia di riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa conseguite dall'INPS, prevedendo che l'INPS provveda annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a);

            inserire all'articolo 6, dopo il comma 3, un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, da attivare nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, attribuendo al Ministro del lavoro e delle politiche

sociali il compito di rideterminare, con proprio decreto, gli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, lettera b);

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

        all'articolo 6, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la riduzione delle commissioni» con le seguenti: «i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni»;

        all'articolo 6 sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a)»;

        all'articolo 6 aggiungere, in fine, i seguenti commi: «3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, lettera b), secondo periodo, del presente articolo, nella misura necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio.

        3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis.

        3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 3134, di conversione del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65,

recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            evidenziato come il decreto-legge rechi una serie di misure urgenti concernenti il settore pensionistico e previdenziale, nonché quello degli ammortizzatori sociali, dando in particolare attuazione, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, ai princìpi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 70 del 2015, relativa alla rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici;

            rilevato come il provvedimento interessi in termini solo molto marginali gli ambiti di competenza della Commissione finanze,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato per le parti di competenza il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 62 del 2015 recante: «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR» (atto Camera n. 3134 Governo), quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            osservato positivamente che le modifiche introdotte all'articolo 4 autorizzano per il 2015 una spesa di 140 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione a favore dei contratti di solidarietà tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali;

            rilevato che il comma 1-bis del medesimo articolo 4, introdotto durante l'esame in sede referente, incrementa di 150 milioni di euro per il 2015 il finanziamento di ulteriori contratti di solidarietà;

            espresso apprezzamento per le disposizioni recate dall'articolo 7 che modifica la disciplina relativa alla corresponsione del TFR maturando nella busta paga dei lavoratori con la previsione di un

finanziamento bancario assistito da speciali garanzie cui possono accedere i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la relativa quota di TFR maturando,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 3134 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR»;

            rilevato che l'articolo 6, comma 1, dispone che, a decorrere dal 1 giugno 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento pagate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'INAIL dovranno essere corrisposti il 1 giorno di ogni mese;

            considerato che l'articolo 1, comma 302, della legge n. 190 del 2014 aveva stabilito per le prestazioni sopra elencate il pagamento il giorno 10 di ciascun mese, senza aver prodotto tuttavia semplificazioni amministrative nelle procedure gestite dall'INPS;

            considerato altresì che la norma introdotta dal disegno di legge in esame, oltre a rimediare agli inconvenienti sopra descritti, potrebbe anche favorire i soggetti deboli che si trovano in condizione di difficoltà per i pagamenti da effettuare nei primi giorni successivi alla corresponsione del trattamento pensionistico, in quanto potrebbero usufruire della disponibilità integrale dello stesso sin dall'inizio del mese,

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3134 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 21 maggio

2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione l'opportunità:

                di incrementare ulteriormente l'impegno finanziario previsto all'articolo 3 riferito alla cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca;

                di introdurre norme in grado di attivare nel più breve tempo possibile la rete di lavoro agricolo per contrastare il lavoro nero e il caporalato, così come disposto nel decreto-legge n. 91 del 2014;

                di prevedere norme al fine di promuovere iniziative di approfondimento sul tema generale della previdenza in campo agricolo;

                di inserire, anche in attuazione dell'ordine del giorno 9/3104/A/19 Cenni, accolto dal Governo, una norma che tuteli i dipendenti delle imprese agricole interessate dalla fitopatologia della Xylella fastidiosa, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, riconoscendo, in particolare:

                    ai lavoratori agricoli a tempo determinato, ai fini previdenziali e assistenziali, la deroga alla condizione prevista al riguardo dall'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, alla condizione di un minimo di 5 giornate lavorate nell'anno, quale requisito per accedere ai benefìci economici, calcolandoli con riferimento all'anno 2014 o, se più favorevole, all'anno 2013;

                    ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato il beneficio del trattamento di integrazione salariale, per una durata massima di novanta giorni, ai sensi dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
NULLA OSTA


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il disegno di legge del Governo n. 3134, di conversione del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

          considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), m) e o), della Costituzione, nonché, per taluni profili, alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE



TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

      1. Il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 1, numero 2), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le parole: «b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.» è aggiunto il seguente capoverso:

        «25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.»;

        il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.”».

        All'articolo 4:

            al comma 1, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»;

        dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2009, n. 2, il quale, a tale fine, è incrementato di 150 milioni di euro per il medesimo anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

        alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726».

        All'articolo 5:

            al comma 1, le parole: «è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «, è aggiunto»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

                «1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazione successive di cui al medesimo periodo»;

            al comma 2:

                all'alinea, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole da: «2,2 milioni di euro per l'anno 2016» fino a: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3,3 milioni di euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6 milioni di euro per l'anno 2018, 8 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021, 22 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro per l'anno 2024, 44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62 milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,»;

                alla lettera a), le parole da: «0,4 milioni di euro per l'anno 2016» fino a: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 milioni di euro per l'anno 2016, 0,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro per l'anno 2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022, 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6,7 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di euro per l'anno 2028, 11,3 milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per l'anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,» e le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»;

                alla lettera b), le parole da: «1,4 milioni di euro per l'anno 2018» fino a: «dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno 2019, 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni di euro per l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno 2024, 34,1 milioni di euro per l'anno 2025, 39 milioni di euro per l'anno 2026, 43,1 milioni di euro per l'anno 2027, 46,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,»;

                dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

        «b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente

riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

        Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

        «Art. 5-bis.(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto). – 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per “lavoratori attualmente in servizio” si intendono i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici».

        All'articolo 6:

            al comma 2, lettera a), le parole: «attraverso la riduzione delle commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a)»;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo nella misura necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio.
      3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis.
      3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».



Decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in materia di rivalutazione automatica delle pensioni al fine di dare attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e dei contratti di solidarietà al fine di sostenere e assistere la prosecuzione e il rilancio delle attività imprenditoriali;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il valore dei trattamenti pensionistici e di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali al fine di sostenere i redditi dei cittadini e delle famiglie;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sul sistema delle garanzie connesse al finanziamento per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto al fine di favorire la stipula degli accordi di finanziamento e l'accesso all'anticipazione da parte dei lavoratori;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
 
Capo I
Capo I
Articolo 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).
Articolo 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

        1. Al fine di dare attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio

        1. Identico:

dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:  
            1) il comma 25 è sostituito dal seguente:             1) identico;
        «25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:  
            a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;  
            b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;  
            c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;  
            d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
            e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.»;  

            2) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

            2) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

        «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:         «25-bis. Identico.
            a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;  
            b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.».  
 

        25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente. ».

        2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

        2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.».

        3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1 agosto 2015.         3. Identico.
        4. Rimane ferma l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.         4. Identico.
        5. Restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.         5. Identico.
Capo II
Capo II
Articolo 2.
(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione).
Articolo 2.
(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione).

        1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

        Identico.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 3.
(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca).
Articolo 3.
(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca).

        1. Per l'anno 2015, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 109, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal presente decreto, al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, sono incrementate di 5 milioni di euro.

        Identico.

Articolo 4.
(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148).
Articolo 4.
(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726).

        1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 70 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto.

        1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 140 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto.

          1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2009, n. 2, il quale, a tale fine, è incrementato di 150 milioni di euro per il medesimo anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Articolo 5.
(Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo).
Articolo 5.
(Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo).

        1. All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è inserito, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.»

        1. All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.»

          1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo.
        2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 2,2 milioni di euro per l'anno 2016, 2,0 milioni di euro per l'anno 2017, 1,7 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021, 0,7 milioni di euro per l'anno 2022, 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede:         2. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 3,3 milioni di euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6 milioni di euro per l'anno 2018, 8 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021, 22 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro per l’anno 2024, 44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62 milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:
            a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,4 milioni di euro per l'anno 2016, 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, 0,3 milioni di euro per l'anno 2018, 0,3 milioni di euro per l'anno 2019, 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, 0,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;             a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, 0,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro per l'anno 2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022, 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6,7 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di euro per l'anno 2028, 11,3 milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per l'anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 1-bis;
            b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 1,2 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020, 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, 0,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.             b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno 2019, 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni di euro per l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l’anno 2024, 34,1 milioni di euro per l'anno 2025, 39 milioni di euro per l'anno 2026, 43,1 milioni di euro per l'anno 2027, 46,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
              b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        3. Identico.

 
Articolo 5-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto).
 

        1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per «lavoratori attualmente in servizio» si intendono i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici.

Articolo 6.
(Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS).
Articolo 6.
(Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS).

        1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 302 è sostituito dal seguente:

        1. Identico.

        «302. A decorrere dal 1 giugno 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese.».

 

        2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, in 18,546 milioni di euro per l'anno 2018 e in 26,734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

        2. Identico:

            a) quanto a 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, a 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, a 13,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 attraverso la riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;             a) quanto a 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, a 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, a 13,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 attraverso i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;
            b) quanto a 4,846 milioni di euro per l'anno 2018, a 13,034 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In relazione a detto maggiore versamento, l'INPS consegue corrispondenti risparmi attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese.             b) identica.

        3. L'INPS provvede strutturalmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente alle riduzioni di spesa ottenute a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2.

        3. L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a).

        3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo nella misura necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio.

          3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis.
          3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 7.
(TFR in busta paga).
Articolo 7.
(TFR in busta paga).

        1. All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Tale finanziamento e le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto.».

        Identico.

        2. All'articolo 1, comma 32, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile.».
Articolo 8.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 21 maggio 2015.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

        Visto, il Guardasigilli: Orlando

 
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