Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3147 |
1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I partiti politici sono libere associazioni che promuovono e favoriscono la partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale attraverso l'elaborazione di visioni ideali e di programmi per il governo delle comunità locali e del Paese, la formazione politica, la selezione, la presentazione e il sostegno di candidati alle elezioni per cariche pubbliche. La loro vita interna e la loro iniziativa politica sono improntate al metodo democratico»;
b) all'articolo 3:
1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I partiti politici che intendono acquisire la personalità giuridica e avvalersi dei benefìci previsti dal presente decreto si dotano di un atto costitutivo e di uno statuto redatti nella forma dell'atto pubblico»;
2) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le forme e le modalità di adesione; i diritti e i doveri degli aderenti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli aderenti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la designazione dei candidati alle elezioni;»;
3) il comma 4 è abrogato;
c) all'articolo 4, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. L'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 2 determina l'acquisizione della personalità giuridica.
3-quater. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti per le associazioni dotate di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361».
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I partiti o i gruppi politici organizzati, iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali»;
b) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati non iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni;».2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1 luglio 2016.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui alla presente legge e le altre disposizioni legislative in materia di:
a) disciplina dell'attività politica e dello svolgimento delle campagne elettorali, anche in relazione alla regolamentazione della comunicazione politica;
b) agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti e movimenti politici e di gruppi politici organizzati nonché rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;
c) attività di controllo e disciplina sanzionatoria.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.