Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3150


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PELLEGRINO, SCOTTO, FRATOIANNI, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DURANTI, DANIELE FARINA, FERRARA, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, MARCON, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZACCAGNINI, ZARATTI, ALBINI, AMATO, BALDASSARRE, BARBANTI, BENI, BINETTI, BOLOGNESI, BRAGA, BRANDOLIN, CAPONE, CASTRICONE, CENNI, CIVATI, COMINELLI, CUPERLO, DI GIOIA, DI LELLO, DISTASO, FASSINA, FAVA, FIANO, FOLINO, CARLO GALLI, GANDOLFI, GRIBAUDO, CRISTIAN IANNUZZI, LATRONICO, LAURICELLA, LOCATELLI, MALISANI, MARIANI, MARIANO, MARRONI, MATARRELLI, MATARRESE, META, OLIVERIO, PARRINI, PASTORELLI, PASTORINO, PREZIOSI, PRINA, RIBAUDO, RIZZETTO, ROMANINI, PAOLO ROSSI, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI, SCANU, SCUVERA, VERINI, ZAN, ZOGGIA
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini
Presentata il 27 maggio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Il 2 novembre 1975 moriva, all'idroscalo di Ostia, Pier Paolo Pasolini. A quaranta anni da tale tragica morte, pochi giorni fa, anche l'ultima inchiesta della procura di Roma è stata archiviata; secondo la procura, infatti, non è stato possibile dare un'identità ai cinque profili genetici riconducibili ad altrettanti soggetti probabilmente presenti sulla scena del crimine, oltre a Pino Pelosi, l'unico condannato per il delitto.
      Il capitolo, dunque, parrebbe chiuso, senza che sia stata fatta luce su quei fatti. Eppure il tardivo riattivarsi delle indagini, avviato nel 2010, dopo l'istanza presentata dal legale del cugino di Pasolini l'anno precedente, aveva raggiunto un risultato considerevole: la notte dell'omicidio, con Pino Pelosi, unico condannato a nove anni e sette mesi di reclusione, c'erano altre cinque persone, come dimostrato dagli accertamenti genetici che, però, non hanno consentito alcuna identificazione.
      L'omicidio di Pasolini sembrerebbe, dunque, ormai da catalogare nella lunga serie dei misteri italiani irrisolti, il che non può non apparire scandaloso e, a parere dei proponenti, equivale a uccidere il poeta e intellettuale Pasolini due volte.
      La presente proposta di legge, pertanto, è volta all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare definitivamente, e in modo chiaro, la verità su quella notte del 1975, soprattutto in relazione alle evidenti incongruenze investigative emerse nel tempo e ai collegamenti con la malavita comune romana, anche in considerazione della delicata materia – e «scomoda» per molti – sulla quale stava lavorando Pasolini prima di morire.
      I proponenti sottopongono all'attenzione del Parlamento la presente proposta di legge, auspicandone l'adesione da parte di numerosi parlamentari, a prescindere dall'appartenenza alle diverse forze politiche, nonché la rapida approvazione, onde fare luce finalmente sui responsabili della tragica morte di Pasolini.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare le responsabilità relative alla morte, nonché le motivazioni che avrebbero portato a tale omicidio.

Art. 2.
(Durata della Commissione).

      1. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione e presenta alle Camere una relazione sulle risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza.
      2. Decorsi dodici mesi dalla sua costituzione, la Commissione presenta alle Camere, entro i quindici giorni successivi, un documento sull'attività svolta.

Art. 3.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, entro dieci

giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.
      5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 4.
(Audizioni a testimonianza).

      1. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
      2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale o bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.
(Poteri e limiti della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


      2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
      3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
      4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto.
      5. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente ai compiti della stessa Commissione.
      6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o aver efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
      7. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
      8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 6.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 4 e 8.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Organizzazione dei lavori).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
      4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.


      5. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a euro 17.500 per l'anno 2015, a euro 35.000 per l'anno 2016 e a euro 17.500 per l'anno 2017, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
      6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle eventuali analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.
Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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